Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2022, proposto da
GI HE CO, nonché RI RI SA, CO LU IC, CO NN FI, CO AU, nella qualità di eredi di CO GI HE, rappresentati e difesi dall'avvocato HE Ponsano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nule, non costituito in giudizio;
Comunità Montana del Goceano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Nonnis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TT CO, non costituito in giudizio;
in riassunzione ex art. 11 c.p.a.
per effetto della sentenza n. 351 del 27.08.2021 del Tribunale di Nuoro, pubblicata in pari data, mai notificata, passata in giudicato il giorno 2 marzo 2022, avente il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'occupazione a decorrere dal 2004 e il relativo risarcimento del danno;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.”;
per la declaratoria
del carattere illegittimo ed usurpativo dell'occupazione dell'area già distinta al NCT di Nule con foglio 14 particella 242 e, sino al 04 aprile 2017, identificata al foglio 14, mappale 355, sub 1, categoria D/8 e, successivamente a tale data, identificata catastalmente con il foglio 14, mappale 355, sub 2, categoria E/9, proveniente dalla soppressione del vecchio mappale, con relativa sola intestazione catastale in capo alla Comunità Montana del Goceano, da parte degli Enti convenuti Comune di Nule e Comunità Montana del Goceano, già dall'anno 2004 ad oggi in danno dei legittimi proprietari e la conseguente condanna condannare degli sopradetti Enti a restituire al ricorrente le suddette aree libere da persone e/o cose, previa riduzione in pristino delle stesse e al risarcimento del danno da occupazione usurpativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana del Goceano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. ED EP LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in riassunzione ex art. 11 c.p.a. pervenuto in Segreteria in data 31.05.2022, GI HE CO adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna al fine di ottenere la declaratoria del carattere illegittimo ed usurpativo dell'occupazione di un'area censita al catasto del Comune di Nule e meglio indicata in oggetto.
Il ricorrente, affermando di essere proprietario pro quota del terreno, deduceva la totale assenza di un valido titolo giuridico a sostegno dell'occupazione da parte del Comune di Nule e della Comunità Montana del Goceano, che sul detto terreno aveva medio tempore realizzato un centro di diffusione del prodotto artigianale.
Sosteneva l'inefficacia dell’originaria convenzione di lottizzazione del 1989, per difetto di rappresentanza, in quanto sottoscritta da un procuratore senza i poteri specifici per stipulare convenzioni urbanistiche e l'insussistenza di un procedimento espropriativo conforme al D.P.R. n. 327 del 2001.
Il ricorrente lamentava conseguentemente una serie di danni patrimoniali, derivanti dalla perdita del godimento del bene, da trattenute pensionistiche applicate dall'INPS a seguito della variazione di rendita del terreno e da sanzioni tributarie, chiedendo la restituzione dell'area previa demolizione dell'opera ed il risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio in data 18.07.2022, la Comunità Montana del Goceano eccepiva in via preliminare l'irricevibilità o inammissibilità del ricorso per mancata attivazione tempestiva dei rimedi giurisdizionali tipici avverso il silenzio o il diniego dell'Amministrazione.
Nel merito, contestava radicalmente le tesi dei ricorrenti, fondando la legittimità della propria presenza sull'area sulla convenzione di lottizzazione del 1989, che prevedeva la cessione gratuita della stessa al Comune per opere di urbanizzazione secondaria.
A seguito del decesso del sig. GI HE CO, si costituivano in giudizio i suoi eredi, RI RI SA, CO NN FI, CO LU IC e CO AU, i quali, con memoria del 15 dicembre 2025, riprendevano e sviluppavano le argomentazioni del dante causa.
Gli eredi insistevano sull'inefficacia della convenzione di lottizzazione per difetto di rappresentanza, sottolineando come la procura rilasciata al sig. IO UR CO avesse ad oggetto la sola vendita dei terreni e non la stipula di convenzioni o la cessione gratuita di aree.
Sostenevano inoltre la prescrizione decennale degli obblighi nascenti dalla convenzione, in forza del suo art. 9, e la totale illegittimità dell'occupazione, in assenza di un atto formale di cessione e di una notifica del progetto dichiarato di pubblica utilità.
Ribadivano le pretese risarcitorie, quantificando il danno da mancato godimento, danno morale e mancato sfruttamento commerciale, oltre ai danni derivanti dalle trattenute INPS e dalle sanzioni fiscali, chiedendo la restituzione dell'area e la condanna al risarcimento.
Previo deposito di conclusionali e repliche da parte della Comunità Montana, all’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Sotto il profilo del merito, è del tutto destituito di fondamento l'assunto circa l'inefficacia della convenzione di lottizzazione del 16 agosto 1989 per un asserito difetto di rappresentanza in capo al sig. CO IO UR.
La procura speciale conferita in data 19 luglio 1989 deve essere interpretata secondo un criterio funzionale allo scopo perseguito dalle parti, dovendosi ritenere compresi nel mandato tutti gli atti strumentali e necessari al conseguimento del risultato voluto dal mandante, inclusa la stipula di convenzioni urbanistiche inscindibilmente legate alla lottizzazione dei terreni e alla loro futura utilizzazione edificatoria per come all’epoca prospettata.
In ogni caso, la condotta ultra decennale del sig. GI HE CO, che ha beneficiato dell'attuazione della lottizzazione senza mai contestare il titolo negoziale, configura comunque una ratifica tacita per facta concludentia , consolidando gli effetti dell'operato del procuratore ai sensi dei principi generali in materia di rappresentanza.
Risulta parimenti infondata l'eccezione di prescrizione degli obblighi di cessione contenuti nella convenzione, fondata sulla scadenza del termine decennale di validità del piano.
Come è noto, le obbligazioni di cessione delle aree destinate a standard urbanistici costituiscono oneri reali imprescrittibili (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1341/2019, Cons. Stato, Sez. IV, 6717/2021, Tar Lombardia, Milano, n. 2800/2021, Tar Campania, Salerno, Sez. I, n. 2947/2021, Tar Puglia, Bari, Sez. III, n. 1429/2021), caratterizzati da una ultrattività che permane fino al completo adempimento delle prescrizioni pianificatorie, indipendentemente dalla scadenza del termine di efficacia del piano attuativo.
La funzione di governo del territorio impone che il lottizzante non possa godere dei profitti della lottizzazione sottraendosi all'obbligo di fornire gli spazi occorrenti per l'urbanizzazione primaria e secondaria, i quali rappresentano un elemento strutturale e imprescindibile della legittimità dell'intervento edilizio.
Si deve altresì negare il carattere usurpativo o illegittimo dell'occupazione, in quanto il vincolo impresso sull'area dal piano di lottizzazione ha natura puramente conformativa e non espropriativa. Trattandosi di uno strumento urbanistico di natura consensuale e perequativa, la destinazione a servizi pubblici non richiede l'attivazione di un procedimento ablatorio ai sensi del D.P.R. 327/2001, rendendo del tutto inconferenti le doglianze relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento o all'emissione del decreto di esproprio.
La mancanza di un atto traslativo notarile non inficia la legittimità della disponibilità del bene da parte dell'amministrazione, essendo la convenzione di lottizzazione titolo sufficiente a fondare il diritto alla cessione, attuabile anche in via giudiziale ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile qualora l'atto formale non venga spontaneamente stipulato.
A ben guardare, la prospettazione attorea si configura come un inammissibile venire contra factum proprium , in palese contrasto con i principi di buona fede e correttezza, poiché mira a disconoscere gli obblighi convenzionali solo dopo aver tratto ogni possibile vantaggio dall'assetto urbanistico concordato.
Quanto alle pretese risarcitorie, esse appaiono del tutto prive di fondamento stante l'assenza di un fatto illecito e la mancanza di un danno ingiusto, atteso che il privato non può vantare alcun diritto al godimento di un bene che era comunque contrattualmente tenuto a cedere gratuitamente all'ente pubblico.
Inoltre, le conseguenze fiscali e previdenziali lamentate risultano imputabili esclusivamente alla condotta omissiva dei ricorrenti, i quali avrebbero potuto evitare il pregiudizio attraverso l'ordinaria diligenza e l'attivazione dei procedimenti di regolarizzazione catastale, trovando applicazione il principio di cui all'articolo 1227, comma due, del codice civile.
Infine e ad abundantiam , si evidenzia l'assoluta carenza di responsabilità in capo alla Comunità Montana del Goceano, ente che non ha rivestito alcun ruolo nella fase di pianificazione o gestione della lottizzazione, spettante unicamente al Comune di Nule, e che ha agito quale mero destinatario dell'area per finalità di interesse pubblico in forza di una legittima deliberazione comunale.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, in considerazione della risalenza e della complessità in fatto della vicenda in esame, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
ED EP LE, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED EP LE | IT RU |
IL SEGRETARIO