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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/12/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 347/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. EF BI Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. 347/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data
17.02.2025 da:
nato a Pieve a [...] il [...], residente in Parte_1
Pescia (PT), Via Colle Del Lupo 32, C.F. CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Calistri del Foro di Pistoia (C.F.
, con domicilio eletto presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Montecatini Terme (PT), Via Manin n. 32 (pec:
, giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente contro nata a [...], il [...] ed ivi CP_1 residente in [...], C.F. CodiceFiscale_3 contumace e
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data
17.02.2025, il sig. adiva il Tribunale di Pistoia per una Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio dalla coniuge, sig.ra
[...]
regolate con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 488/14, CP_1 pronunciata nel procedimento R.G. n. 2955/2009, in particolare per sentir accogliere le seguenti richiamate conclusioni: In tesi dichiarare autosufficiente economicamente la Sig.ra e CP_1 quindi Voglia modificare il provvedimento reso nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che niente
è dovuto dal Sig. alla Sig.ra a tal titolo . In ipotesi Pt_1 CP_1
Voglia modificare il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio in punto di mantenimento della Sig.ra CP_1 determinando una minor somma a carico del Sig. atteso i Pt_1 proventi rivenienti dalle cessioni e dalla successione della madre di cui in parte motiva pervenuti alla seconda. Con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente rappresentava che si erano verificate delle modificazioni nelle situazioni originarie poste alla base della sentenza di divorzio, a fronte di un miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra -legata ad una CP_1 serie di sopravvenienze economiche individuate ed articolate nell'ambito del ricorso-, la quale avrebbe raggiunto una indipendenza economica;
circostanze che giustificherebbero conseguentemente la richiesta revisione delle condizioni originarie.
All'udienza del 14.05.2025, non essendosi costituita la Sig.ra
[...] nonostante la regolarità d elle notifiche, il Presidente ne CP_1 dichiarava la contumacia, prendendo atto dell'esibizione della cartolina relativa alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza alla resistente medesima -dalla quale risultava la regolare ricezione della stessa da parte della sig.ra
CP_1
Il sig. presente all'udienza, rappresentava d'altra parte di Pt_2 non avere avuto più contatti con la sig.ra essendo le parti CP_1 separate e divorziate da molto tempo.
2 Il difensore si riportava al ricorso introduttivo ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Presidente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Successivamente, con ordinanza del 17.07.2025, rilevata da parte del Collegio la necessità di acquisire in via istruttoria gli estratti conto della sig.ra e ciò al fine di verificare, in ogni CP_1 caso, a conferma di quanto sostenuto nel ricorso, l'esistenza di movimentazioni finanziarie significative, avvenute su tali conti successivamente alla vendita della casa di Forte dei Marmi da parte della madre della convenuta, e comunque di disporre se del caso indagini bancarie nella prospettiva di valutazione delle condizioni economiche effettive e dell'esistenza o meno della dedotta auto sufficienza economica della convenuta, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, disponendo indagini patrimoniali da parte della Guardia di
Finanza territorialmente competente.
In data 14.10.2025 veniva depositata la relazione della Guardia di
Finanza (Compagnia Montecatini Terme) nella quale si resocontavano gli esiti delle indagini svolte.
Con note depositate per l'udienza del 29.10.2025, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
2.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ve premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata sul punto, può essere richiesta una modifica o una revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio nei confronti di uno degli ex coniugi, quando ricorrono “giustificati motivi”, ossia fatti nuovi, effettivi e rilevanti, che abbiano inciso sulle condizioni reddituali e patrimoniali di uno degli ex coniugi.
In tale prospettiva, valga segnalare che, anche con recente ordinanza del 14 maggio 2024, n. 13192, la Corte di Cassazione ha
3 ribadito che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" ed impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
La ratio che sottostà a tale principio di diritto è, d'altra parte, quella di evitare che un ex coniuge possa continuare a godere di un beneficio laddove non ne abbia più la necessità ossia quando sia, in realtà, perfettamente in grado, date le mutate circostanze emergenti, quali eventualmente donazioni, eredità sopravvenute o lo svolgimento di una attività lavorativa, di auto mantenersi.
Del resto, tale mutamento delle circostanze non può essere esclusivamente transitorio, bensì deve risultare persistente e sufficientemente consistente da garantire -sulla base delle valutazioni del giudice in riferimento alla situazione concreta-
l'indipendenza economica e l'autonomo mantenimento.
Occorre, pertanto, valutare dapprima l'entità della donazione o dell'eredità ricevuta o comunque del fatto economicamente significativo rispetto al mutare delle condizioni economiche;
invero, tali entrate patrimoniali possono giustificare la modifica o, addirittura la revoca dell'assegno, unicamente qualora l'entità economiche finanziarie ricevuta sia di una portata tale da modificare in modo rilevante le condizioni economiche dell'ex coniuge. (Cass.
02/07/2021, n. 18777).
Nel caso di specie, da tale punto di vista deve rilevarsi che, al di là di quanto conformemente rappresentato dal ricorrente, non oggetto di contestazione da parte resistente , dalle indagini effettuate dalla
Guardia di Finanza emerge in effetti il verificarsi di un consistente e duraturo miglioramento delle condizioni economiche della parte resistente;
ciò rispetto a quanto viceversa rappresentato in sede di statuizioni contenute nella sentenza di divorzio di cui si chiede la modifica.
Dagli esiti degli accertamenti reddituali disposti risulta infatti che la sig.ra sia titolare di n. 13 rapporti finanziari presso la Banca CP_1
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., così distinti:
4 1. Un conto corrente acceso in data 20.11.2024 e con saldo finale di euro 8.800, dopo aver ricevuto accrediti per euro 500.000,00 ed aver eseguito addebiti per euro 491.200,00;
2. Un conto di deposito e titoli con saldo contabile pari ad euro 0,00;
3. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro 0,00;
4. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
7.950,00;
5. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile pari ad euro
8.028,00;
6. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
48.861,00;
7. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
8.354,00;
8. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
7.920,00;
9. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
49.605,00;
10. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile pari ad euro 7.871,00;
11. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile pari ad euro 49.133,00;
12. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
299.394,00;
13. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile pari ad euro 0,00.
La convenuta risulta, in base alle indagini patrimoniali, essere inoltre titolare altresì di n. 5 rapporti finanziari, così distinti:
1. Conto corrente acceso in data 09.01.2020 con saldo finale di euro
2.171;
2. Conto corrente acceso in data 09.01.2020 con saldo finale di euro
122.666,00;
3. Conto di deposito titoli e/o obbligazioni con saldo contabile di euro 137.012,00;
4. Certificati di deposito e buoni fruttiferi con saldo contabile pari ad euro 0,00;
5 5. Carta di debito/bancomat avente come importo speso nell'anno pari ad euro 7.533,00.
Le emergenze dell'indagine svolta evidenzia dunque una persistente e consistente modifica delle condizioni economico finanziarie della parte resistente, che risulta disporre di risorse economiche stabili del tutto idonee ad assicurarle l'indipendenza economica;
invero, la stessa, oltre a disporre di ordinarie periodiche fonti di reddito, già emergenti in sede di divorzio, risulta dispo rre di un consistente patrimonio mobiliare e di entrate finanziarie successive di natura consistente;
emergendo una costante disponibilità di risorse economico finanziarie che dimostrano il venir meno del le condizioni per il diritto al mantenimento da parte dell'ex coniuge oggi ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto, e a modifica delle condizioni di divorzio, va revocato l'assegno di mantenimento disposto in sentenza di divorzio in favore della resistente contumace.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa) e applicando i parametri medi per le fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 488/14 pronunciata nel procedimento R.G. N. 2955/2009:
a) Accoglie il ricorso e revoca l'obbligo del sig. di Pt_1 corrispondere in favore della sig.ra della l'assegno CP_1 divorzile con decorrenza dalla data della domanda;
b) Condanna la sig.ra alla refusione, in favore del CP_1 ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2025.
Il Presidente
EF BI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. EF BI Presidente rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. Emanuele Venzo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. R.G. 347/2025 V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, su ricorso depositato in data
17.02.2025 da:
nato a Pieve a [...] il [...], residente in Parte_1
Pescia (PT), Via Colle Del Lupo 32, C.F. CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Calistri del Foro di Pistoia (C.F.
, con domicilio eletto presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Montecatini Terme (PT), Via Manin n. 32 (pec:
, giusta procura in atti;
Email_1 ricorrente contro nata a [...], il [...] ed ivi CP_1 residente in [...], C.F. CodiceFiscale_3 contumace e
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
1 Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data
17.02.2025, il sig. adiva il Tribunale di Pistoia per una Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio dalla coniuge, sig.ra
[...]
regolate con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 488/14, CP_1 pronunciata nel procedimento R.G. n. 2955/2009, in particolare per sentir accogliere le seguenti richiamate conclusioni: In tesi dichiarare autosufficiente economicamente la Sig.ra e CP_1 quindi Voglia modificare il provvedimento reso nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che niente
è dovuto dal Sig. alla Sig.ra a tal titolo . In ipotesi Pt_1 CP_1
Voglia modificare il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio in punto di mantenimento della Sig.ra CP_1 determinando una minor somma a carico del Sig. atteso i Pt_1 proventi rivenienti dalle cessioni e dalla successione della madre di cui in parte motiva pervenuti alla seconda. Con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno delle proprie ragioni il ricorrente rappresentava che si erano verificate delle modificazioni nelle situazioni originarie poste alla base della sentenza di divorzio, a fronte di un miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra -legata ad una CP_1 serie di sopravvenienze economiche individuate ed articolate nell'ambito del ricorso-, la quale avrebbe raggiunto una indipendenza economica;
circostanze che giustificherebbero conseguentemente la richiesta revisione delle condizioni originarie.
All'udienza del 14.05.2025, non essendosi costituita la Sig.ra
[...] nonostante la regolarità d elle notifiche, il Presidente ne CP_1 dichiarava la contumacia, prendendo atto dell'esibizione della cartolina relativa alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza alla resistente medesima -dalla quale risultava la regolare ricezione della stessa da parte della sig.ra
CP_1
Il sig. presente all'udienza, rappresentava d'altra parte di Pt_2 non avere avuto più contatti con la sig.ra essendo le parti CP_1 separate e divorziate da molto tempo.
2 Il difensore si riportava al ricorso introduttivo ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il Presidente, acquisito il parere del Pubblico Ministero, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Successivamente, con ordinanza del 17.07.2025, rilevata da parte del Collegio la necessità di acquisire in via istruttoria gli estratti conto della sig.ra e ciò al fine di verificare, in ogni CP_1 caso, a conferma di quanto sostenuto nel ricorso, l'esistenza di movimentazioni finanziarie significative, avvenute su tali conti successivamente alla vendita della casa di Forte dei Marmi da parte della madre della convenuta, e comunque di disporre se del caso indagini bancarie nella prospettiva di valutazione delle condizioni economiche effettive e dell'esistenza o meno della dedotta auto sufficienza economica della convenuta, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, disponendo indagini patrimoniali da parte della Guardia di
Finanza territorialmente competente.
In data 14.10.2025 veniva depositata la relazione della Guardia di
Finanza (Compagnia Montecatini Terme) nella quale si resocontavano gli esiti delle indagini svolte.
Con note depositate per l'udienza del 29.10.2025, il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
2.
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Ve premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata sul punto, può essere richiesta una modifica o una revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio nei confronti di uno degli ex coniugi, quando ricorrono “giustificati motivi”, ossia fatti nuovi, effettivi e rilevanti, che abbiano inciso sulle condizioni reddituali e patrimoniali di uno degli ex coniugi.
In tale prospettiva, valga segnalare che, anche con recente ordinanza del 14 maggio 2024, n. 13192, la Corte di Cassazione ha
3 ribadito che la revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" ed impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
La ratio che sottostà a tale principio di diritto è, d'altra parte, quella di evitare che un ex coniuge possa continuare a godere di un beneficio laddove non ne abbia più la necessità ossia quando sia, in realtà, perfettamente in grado, date le mutate circostanze emergenti, quali eventualmente donazioni, eredità sopravvenute o lo svolgimento di una attività lavorativa, di auto mantenersi.
Del resto, tale mutamento delle circostanze non può essere esclusivamente transitorio, bensì deve risultare persistente e sufficientemente consistente da garantire -sulla base delle valutazioni del giudice in riferimento alla situazione concreta-
l'indipendenza economica e l'autonomo mantenimento.
Occorre, pertanto, valutare dapprima l'entità della donazione o dell'eredità ricevuta o comunque del fatto economicamente significativo rispetto al mutare delle condizioni economiche;
invero, tali entrate patrimoniali possono giustificare la modifica o, addirittura la revoca dell'assegno, unicamente qualora l'entità economiche finanziarie ricevuta sia di una portata tale da modificare in modo rilevante le condizioni economiche dell'ex coniuge. (Cass.
02/07/2021, n. 18777).
Nel caso di specie, da tale punto di vista deve rilevarsi che, al di là di quanto conformemente rappresentato dal ricorrente, non oggetto di contestazione da parte resistente , dalle indagini effettuate dalla
Guardia di Finanza emerge in effetti il verificarsi di un consistente e duraturo miglioramento delle condizioni economiche della parte resistente;
ciò rispetto a quanto viceversa rappresentato in sede di statuizioni contenute nella sentenza di divorzio di cui si chiede la modifica.
Dagli esiti degli accertamenti reddituali disposti risulta infatti che la sig.ra sia titolare di n. 13 rapporti finanziari presso la Banca CP_1
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., così distinti:
4 1. Un conto corrente acceso in data 20.11.2024 e con saldo finale di euro 8.800, dopo aver ricevuto accrediti per euro 500.000,00 ed aver eseguito addebiti per euro 491.200,00;
2. Un conto di deposito e titoli con saldo contabile pari ad euro 0,00;
3. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro 0,00;
4. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
7.950,00;
5. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile pari ad euro
8.028,00;
6. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
48.861,00;
7. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
8.354,00;
8. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
7.920,00;
9. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
49.605,00;
10. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile pari ad euro 7.871,00;
11. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile pari ad euro 49.133,00;
12. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile di euro
299.394,00;
13. Gestione collettiva del risparmio con saldo contabile pari ad euro 0,00.
La convenuta risulta, in base alle indagini patrimoniali, essere inoltre titolare altresì di n. 5 rapporti finanziari, così distinti:
1. Conto corrente acceso in data 09.01.2020 con saldo finale di euro
2.171;
2. Conto corrente acceso in data 09.01.2020 con saldo finale di euro
122.666,00;
3. Conto di deposito titoli e/o obbligazioni con saldo contabile di euro 137.012,00;
4. Certificati di deposito e buoni fruttiferi con saldo contabile pari ad euro 0,00;
5 5. Carta di debito/bancomat avente come importo speso nell'anno pari ad euro 7.533,00.
Le emergenze dell'indagine svolta evidenzia dunque una persistente e consistente modifica delle condizioni economico finanziarie della parte resistente, che risulta disporre di risorse economiche stabili del tutto idonee ad assicurarle l'indipendenza economica;
invero, la stessa, oltre a disporre di ordinarie periodiche fonti di reddito, già emergenti in sede di divorzio, risulta dispo rre di un consistente patrimonio mobiliare e di entrate finanziarie successive di natura consistente;
emergendo una costante disponibilità di risorse economico finanziarie che dimostrano il venir meno del le condizioni per il diritto al mantenimento da parte dell'ex coniuge oggi ricorrente.
Il ricorso va dunque accolto, e a modifica delle condizioni di divorzio, va revocato l'assegno di mantenimento disposto in sentenza di divorzio in favore della resistente contumace.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa) e applicando i parametri medi per le fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 488/14 pronunciata nel procedimento R.G. N. 2955/2009:
a) Accoglie il ricorso e revoca l'obbligo del sig. di Pt_1 corrispondere in favore della sig.ra della l'assegno CP_1 divorzile con decorrenza dalla data della domanda;
b) Condanna la sig.ra alla refusione, in favore del CP_1 ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.12.2025.
Il Presidente
EF BI
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