Art. 40. Applicazione del personale delle carriere direttive
Le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 9 febbraio 1979, n. 49 , si applicano a non meno del 60 per cento e del 40 per cento del personale direttivo nominato, rispettivamente, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.