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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 14/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 508/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1886/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018-2023 n. 112401442363 notificato in data 26.11.2024.
Spiegava di essere proprietario dell'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 piano 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al 505.
Nonché, sino alla data del 06.10.2023, degli immobili siti in Roma alla Indirizzo_1 e precisamente:
a) immobile posto al piano 2 int. 2, identificato al NCEU del Comune di Roma al dati catastali 2;
b) immobile posto al piano 2 int. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al dati catastali 3.
L'immobile di cui al precedente punto a) era stato concesso in locazione, a far data dal 01.12.2016 e sino al 30.04.2020 dal defunto padre del Sig. Nominativo_1 alla società Società_1 S.r.l. in forza di contratto di locazione registrato in Roma -Uff. Terr. Roma 3 Settebagni al n. 20051 serie 3T in data 19.12.2016.
La Società_1 S.r.l., per il periodo di disponibilità dell'immobile, in ossequio a quanto previsto dal contratto inter partes aveva attivato un'utenza relativa alla TARI regolarmente registrata con codice utente 0020170323 ed aveva periodicamente provveduto al pagamento delle fatture semestralmente venivano inviate da Roma
Capitale, per il tramite Ama Spa, relative alla Tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) relativamente all'immobile concesso in locazione.
Lamentava quindi
1) Decadenza, prescrizione ed inesigibilita' del credito e difetto di legittimazione passiva
La richiesta di versamento di tributo riferito all'anno 2018 risulta prescritta per intervenuta prescrizione quinquennale relativa al periodo richiesto.
Dal 01.12.2016 fino al 30.04.2020 l'immobile era locato alla società Società_1 S.r.l. in forza di contratto registrato in Roma -Uff. Terr. Roma 3 Settebagni al n. 20051 serie 3T in data 19.12.2016.
Non si comprende, pertanto a che titolo possa, oggi, essere richiesto il pagamento di un servizio riferito ad altro utente e ad altro soggetto giuridico.
2) Assoluta genericità della pretesa tributaria avanzata da Roma Capitale. violazione dell'art. 7 della l.
212/2000
3) Assoluta genericità dell'indicazione dell'utenza.
4) Totale incongruenza delle superficie conteggiate
5) Totale incongruenza sul numero di occupanti 6) Insussistenza del credito relativamente all'immobile distinto al nceu del comune di Roma al dati catastali 1 sub 505 per il periodo 01.12.2016-30.04.2020
7) Insussistenza del credito per gli immobili distinti al nceu del comune di Roma al dati catastali 1 sub 508 e 509 per perdita della proprietà a far data dal 30.09.2023.
Chiedeva l'annullamento dell'atto opposto.
Il Comune si costituiva in giudizio solo in data 08/01/2026 e, quindi, oltre i termini di legge consentiti, con memoria che pertanto non può essere utilizzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla decadenza per il tributo richiesto per il 2018 va evidenziato che la dichiarazione TaRi, ai sensi dall'art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, o della detenzione, dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo.
In caso di omissione tale obbligo vale ogni anno.
Pertanto, per il 2018, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 30/06/2019.
L'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 dispone poi che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. “.
Il termine quinquennale di prescrizione, in caso di omessa dichiarazione, partiva quini per il 2018 dal
30/06/2019 ed il 31 dicembre del quinto anno successivo spirava il 31/12/2024.
Pertanto la notifica intervenuta nel novembre 2024 è tempestiva.
La censura va quindi respinta.
In ordine al difetto di legittimazione passiva per il periodo che va dal 01.12.2016 fino al 30.04.2020 va rilevato come il ricorrente abbia correttamente documentato la locazione producendo il relativo contratto – per l'immobile censito al 505 – e la ricevuta di registrazione dello stesso.
In assenza di prova contraria di una diversa disponibilità dell'immobile il soggetto passivo del tributo per il periodo della locazione va individuato nella società Società_1 Srl, e ciò a prescindere dal corretto adempimento delle relative obbligazioni da parte di quest'ultima.
Quindi e per tale immobile l'accertamento dovrà essere sgravato fino al 30/04/2020 e confermato per il periodo successivo.
In ordine all'assenza di legittimazione passiva, per gli immobili distinti al dati catastali 1 sub 508 e
509, per il periodo successivo al 30.09.2023 la censura deve essere accolta.
Il ricorrente ha infatti correttamente documentato con la produzione dell'atto notarile di divisione che, a far data dal 30/09/2023, tali immobili sono stati trasferiti in proprietà al fratello Nominativo_1 da tale data soggetto passivo del tributo.
Quindi e per tali immobili l'accertamento dovrà essere sgravato per il periodo successivo al 30/09/2023 e confermato per il periodo precedente.
Sulle restanti censure:
· va respinta quella relativa alla genericità della pretesa tributaria avanzata da Roma Capitale per contro chiaramente individuata;
· va respinta quella relativa alla genericità dell'indicazione dell'utenza correttamente identificata con i riferimenti catastali degli immobili;
· va respinta quella relativa alla incongruenza delle superficie conteggiate essendo quelle indicate in atto inferiori alla somma delle superfici catastali dei tre immobili;
· va respinta quella relativa alla incongruenza sul numero di occupanti non avendo il ricorrente neppure dedotto – per i periodi allo stesso imputabili - una diversa occupazione degli stessi.
Il ricorso può, pertanto, solo in parte essere accolto, limitatamente al periodo che va fino al 30/04/2020 per l'immobile con subalterno 505 e per il periodo successivo al 30/09/2023 per gli immobili con subalterno 508
e 509.
Il Comune provvederà al parziale annullamento in tal senso dell'accertamento emesso, con conseguente ricalcolo delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti dal ricorrente.
Per quanto attiene le spese di giudizio, attesa la soccombenza reciproca, si procede alla loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, come in motivazione, compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DI MARTINO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1886/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401442363 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) e del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anni 2018-2023 n. 112401442363 notificato in data 26.11.2024.
Spiegava di essere proprietario dell'immobile sito in Roma alla Indirizzo_1 piano 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al 505.
Nonché, sino alla data del 06.10.2023, degli immobili siti in Roma alla Indirizzo_1 e precisamente:
a) immobile posto al piano 2 int. 2, identificato al NCEU del Comune di Roma al dati catastali 2;
b) immobile posto al piano 2 int. 3, identificato al NCEU del Comune di Roma al dati catastali 3.
L'immobile di cui al precedente punto a) era stato concesso in locazione, a far data dal 01.12.2016 e sino al 30.04.2020 dal defunto padre del Sig. Nominativo_1 alla società Società_1 S.r.l. in forza di contratto di locazione registrato in Roma -Uff. Terr. Roma 3 Settebagni al n. 20051 serie 3T in data 19.12.2016.
La Società_1 S.r.l., per il periodo di disponibilità dell'immobile, in ossequio a quanto previsto dal contratto inter partes aveva attivato un'utenza relativa alla TARI regolarmente registrata con codice utente 0020170323 ed aveva periodicamente provveduto al pagamento delle fatture semestralmente venivano inviate da Roma
Capitale, per il tramite Ama Spa, relative alla Tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) relativamente all'immobile concesso in locazione.
Lamentava quindi
1) Decadenza, prescrizione ed inesigibilita' del credito e difetto di legittimazione passiva
La richiesta di versamento di tributo riferito all'anno 2018 risulta prescritta per intervenuta prescrizione quinquennale relativa al periodo richiesto.
Dal 01.12.2016 fino al 30.04.2020 l'immobile era locato alla società Società_1 S.r.l. in forza di contratto registrato in Roma -Uff. Terr. Roma 3 Settebagni al n. 20051 serie 3T in data 19.12.2016.
Non si comprende, pertanto a che titolo possa, oggi, essere richiesto il pagamento di un servizio riferito ad altro utente e ad altro soggetto giuridico.
2) Assoluta genericità della pretesa tributaria avanzata da Roma Capitale. violazione dell'art. 7 della l.
212/2000
3) Assoluta genericità dell'indicazione dell'utenza.
4) Totale incongruenza delle superficie conteggiate
5) Totale incongruenza sul numero di occupanti 6) Insussistenza del credito relativamente all'immobile distinto al nceu del comune di Roma al dati catastali 1 sub 505 per il periodo 01.12.2016-30.04.2020
7) Insussistenza del credito per gli immobili distinti al nceu del comune di Roma al dati catastali 1 sub 508 e 509 per perdita della proprietà a far data dal 30.09.2023.
Chiedeva l'annullamento dell'atto opposto.
Il Comune si costituiva in giudizio solo in data 08/01/2026 e, quindi, oltre i termini di legge consentiti, con memoria che pertanto non può essere utilizzata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla decadenza per il tributo richiesto per il 2018 va evidenziato che la dichiarazione TaRi, ai sensi dall'art. 1, comma 684, della Legge n. 147/2013, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, o della detenzione, dei locali e delle aree scoperte assoggettabili al tributo.
In caso di omissione tale obbligo vale ogni anno.
Pertanto, per il 2018, la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 30/06/2019.
L'art. 1, comma 161 della L. 296/2006 dispone poi che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. “.
Il termine quinquennale di prescrizione, in caso di omessa dichiarazione, partiva quini per il 2018 dal
30/06/2019 ed il 31 dicembre del quinto anno successivo spirava il 31/12/2024.
Pertanto la notifica intervenuta nel novembre 2024 è tempestiva.
La censura va quindi respinta.
In ordine al difetto di legittimazione passiva per il periodo che va dal 01.12.2016 fino al 30.04.2020 va rilevato come il ricorrente abbia correttamente documentato la locazione producendo il relativo contratto – per l'immobile censito al 505 – e la ricevuta di registrazione dello stesso.
In assenza di prova contraria di una diversa disponibilità dell'immobile il soggetto passivo del tributo per il periodo della locazione va individuato nella società Società_1 Srl, e ciò a prescindere dal corretto adempimento delle relative obbligazioni da parte di quest'ultima.
Quindi e per tale immobile l'accertamento dovrà essere sgravato fino al 30/04/2020 e confermato per il periodo successivo.
In ordine all'assenza di legittimazione passiva, per gli immobili distinti al dati catastali 1 sub 508 e
509, per il periodo successivo al 30.09.2023 la censura deve essere accolta.
Il ricorrente ha infatti correttamente documentato con la produzione dell'atto notarile di divisione che, a far data dal 30/09/2023, tali immobili sono stati trasferiti in proprietà al fratello Nominativo_1 da tale data soggetto passivo del tributo.
Quindi e per tali immobili l'accertamento dovrà essere sgravato per il periodo successivo al 30/09/2023 e confermato per il periodo precedente.
Sulle restanti censure:
· va respinta quella relativa alla genericità della pretesa tributaria avanzata da Roma Capitale per contro chiaramente individuata;
· va respinta quella relativa alla genericità dell'indicazione dell'utenza correttamente identificata con i riferimenti catastali degli immobili;
· va respinta quella relativa alla incongruenza delle superficie conteggiate essendo quelle indicate in atto inferiori alla somma delle superfici catastali dei tre immobili;
· va respinta quella relativa alla incongruenza sul numero di occupanti non avendo il ricorrente neppure dedotto – per i periodi allo stesso imputabili - una diversa occupazione degli stessi.
Il ricorso può, pertanto, solo in parte essere accolto, limitatamente al periodo che va fino al 30/04/2020 per l'immobile con subalterno 505 e per il periodo successivo al 30/09/2023 per gli immobili con subalterno 508
e 509.
Il Comune provvederà al parziale annullamento in tal senso dell'accertamento emesso, con conseguente ricalcolo delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti dal ricorrente.
Per quanto attiene le spese di giudizio, attesa la soccombenza reciproca, si procede alla loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso, come in motivazione, compensa le spese.
Così deciso in Roma il 13/01/2026
Il Giudice Dott. Giuseppe Di Martino