CASS
Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2024, n. 42860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42860 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT LD nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/05/2024 della Corte di appello di Campobasso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale VI Senatore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Campobasso con ordinanza del 2/5/2024 dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di LD AT, sul presupposto che analoga e sovrapponibile istanza era stata già dichiarata inammissibile con provvedimento del 12/8/2022 e che il ricorso per cassazione proposto avverso tale ordinanza era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità. 2. L'AT, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge ed omessa motivazione. Evidenzia che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12/8/2022 veniva dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non munito di procura speciale, di talchè non si sarebbe formato il giudicato su quanto dedotto nella prima istanza di revisione, non essendo la Corte di legittimità entrata nel merito;
che in atti manca l'intercettazione ambientale del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42860 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/10/2024 7/3/2017 delle ore 12.59.43 sul cui contenuto è stata fondata la condanna dell'odierno ricorrente per il reato di corruzione, circostanza questa che legittima la revisione della sentenza di condanna della Corte di appello di L'Aquila del 28/7/2020. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l'unico articolato motivo cui è affidato. Va, innanzitutto, premesso che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per revisione pronunciata dalla Corte di appello di Campobasso in data 12/8/2022, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, è diventata definitiva, a nulla rilevando il motivo che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità in sede di legittimità. Invero, avverso quella ordinanza non è più esperibile alcun mezzo di gravame, di talchè le statuizioni in essa contenute sono divenute irrevocabili. In ogni caso, osta alla presentazione di una nuova e sovrapponibile istanza di revisione il disposto di cui all'art. 641 cod. proc. pen., a mente del quale una nuova richiesta di revisione può essere proposta solo se "fondata su elementi diversi". Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come l'istanza dichiarata inammissibile con l'ordinanza oggi impugnata fosse reiterativa di analogo ricorso per revisione già dichiarato inammissibile e tale circostanza non è contestata dalla difesa. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2024.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale VI Senatore, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Campobasso con ordinanza del 2/5/2024 dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di LD AT, sul presupposto che analoga e sovrapponibile istanza era stata già dichiarata inammissibile con provvedimento del 12/8/2022 e che il ricorso per cassazione proposto avverso tale ordinanza era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di legittimità. 2. L'AT, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge ed omessa motivazione. Evidenzia che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12/8/2022 veniva dichiarato inammissibile perché proposto da difensore non munito di procura speciale, di talchè non si sarebbe formato il giudicato su quanto dedotto nella prima istanza di revisione, non essendo la Corte di legittimità entrata nel merito;
che in atti manca l'intercettazione ambientale del 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 42860 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 16/10/2024 7/3/2017 delle ore 12.59.43 sul cui contenuto è stata fondata la condanna dell'odierno ricorrente per il reato di corruzione, circostanza questa che legittima la revisione della sentenza di condanna della Corte di appello di L'Aquila del 28/7/2020. 3. Il ricorso è inammissibile, per essere manifestamente infondato l'unico articolato motivo cui è affidato. Va, innanzitutto, premesso che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per revisione pronunciata dalla Corte di appello di Campobasso in data 12/8/2022, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, è diventata definitiva, a nulla rilevando il motivo che ha determinato la dichiarazione di inammissibilità in sede di legittimità. Invero, avverso quella ordinanza non è più esperibile alcun mezzo di gravame, di talchè le statuizioni in essa contenute sono divenute irrevocabili. In ogni caso, osta alla presentazione di una nuova e sovrapponibile istanza di revisione il disposto di cui all'art. 641 cod. proc. pen., a mente del quale una nuova richiesta di revisione può essere proposta solo se "fondata su elementi diversi". Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato come l'istanza dichiarata inammissibile con l'ordinanza oggi impugnata fosse reiterativa di analogo ricorso per revisione già dichiarato inammissibile e tale circostanza non è contestata dalla difesa. 4. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2024.