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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa MAluisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 490/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MA AN De Vito;
-appellante-
E
, in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Magda Santagati;
-appellata-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 02.01.2021, il Dott. chiedeva volersi condannare Parte_1
l' al pagamento in suo favore della somma di € 8.527,42 a titolo di Controparte_2
differenze dovute per retribuzione di posizione da giugno 2017 al febbraio 2019.
Chiedeva in subordine la condanna dell' ex art. 18 CCNL maggio 20001, sebbene CP_1
non applicabile al caso di specie in forza del giudicato formatosi con la sentenza n.903/2020, al pagamento delle differenze retributive per il periodo 01/07/2017-28/02/2019 pari ad €
5.350,40 oltre interessi legali computati ex art.1284 c. IV c.c. dalla data del deposito del ricorso sino al soddisfo.
A fondamento della domanda deduceva: di aver lavorato alle dipendenze del CP_2
, già di , sin dal 20.10.04 e sino al 28 febbraio 2019; di aver
[...] CP_3 Controparte_2
ricoperto l'incarico di dirigente responsabile dell'U.O. Dipartimentale A.A.I.H. (Assistenza
Anziani, Invalidi, Handicap adulto residenziale semiresidenziale, successivamente denominata “Assistenza Protesica ed Integrativa”), giusta disposizione di servizio del
Direttore Sanitario prot. 6321 del 15.10.04; che con deliberazione n° 231 del 15.07.02 del
Direttore Generale dell' l' era stata espressamente qualificata come CP_3 CP_4
struttura semplice all'interno del Dipartimento dell'Area Sanitaria;
di aver già CP_5 svolto l'incarico di dirigente responsabile di struttura semplice e di non aver mai ricevuto la retribuzione di posizione, per cui con ricorso iscritto al n. RG 3005/2017, ha chiesto ed ottenuto con sentenza n. 903/2020, passata in giudicato, il riconoscimento delle differenze retributive dovute a titolo di retribuzione di posizione per i dirigenti di struttura semplice, rispetto a quanto effettivamente corrisposto dall'Azienda; che nonostante il giudicato intervenuto sul fatto che l'Unità Operativa diretta dal fosse una struttura semplice e Pt_1 sul conseguente diritto alla retribuzione di posizione prevista dal CCNL e pur avendo il Contr dott. continuato a svolgere detto incarico dal giugno 2017 al febbraio 2019, l Pt_1 aveva corrisposto la retribuzione di posizione in misura minima rispetto a quella prevista per i dirigenti di struttura semplice dal CCNL.
Proponeva pertanto ricorso giudiziario invocando le differenze retributive. Cont Si costituiva in giudizio l' deducendo: che in forza di Delibera n.133 del 3.03.2017, era stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell' che non prevedeva la CP_6 [...]
che in assenza di atto aziendale che prevedesse la struttura, lo Controparte_7 svolgimento dell'incarico non poteva essere retribuito;
che l'incarico non era stato conferito secondo le modalità previste dal CCNL e il suo svolgimento, ove provato, sarebbe avvenuto esclusivamente in via di fatto.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato il ricorso rilevando l'assenza del presupposto fondamentale costituito dall'esistenza dell' atteso Parte_2
che, in forza dell'atto aziendale n. 133 del 03.03.2017, l' non Parte_2
costituiva più un'U.O. autonoma e, precisamente, non veniva affatto menzionata quale S.S.
Per il medesimo motivo, il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento la domanda, formulata in via subordinata, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 18 CCNL
5 maggio 2000 che subordina l'erogazione della speciale indennità ivi prevista allo svolgimento da parte del medico sostituente delle mansioni ricoperte dal direttore di S.S. assente.
Avverso detta decisione ha interposto appello per i motivi di seguito Parte_1
trattati. Contr Si è costituita l' per difendersi.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5.12.2025 .
Motivi della decisione
La corte adita richiama ex art 118 disp att c.p.c. il proprio precedente allegato dall'appellante (sentenza n. 2/2025) con le aggiunte motivazionali che seguono.
L'oggetto del gravame consiste nella richiesta di riconoscimento della retribuzione di posizione per la direzione di struttura semplice dal mese di giugno 2017 al mese di febbraio 2019.
Il primo giudice in riferimento al nuovo atto aziendale dell' , adottato con delibera CP_6
DCA n.133 del 3 marzo 2017 ed approvato con delibera DCS n.57 del 29.03.2017, che ha azzerato la precedente struttura aziendale, ha ritenuto corretto quanto affermato dalla difesa dell'Azienda secondo cui, essendo venuta meno la struttura diretta dal ricorrente per effetto del nuovo atto aziendale, non sarebbe configurabile un incarico relativo ad una struttura non più esistente. La struttura diretta dal ad avviso del Giudice di prime Pt_1 cure, non esisteva più, per previsione dell'atto aziendale del 03.03.2017, per cui era venuto meno il diritto al compenso per il periodo successivo. Contr Con l'appello ha evidenziato che gli atti citati dall' (nuovo atto aziendale del Pt_1
03.03.2017, poi approvato con DCA N. 57 del 29.03.17), risalenti al marzo 2017, non potevano essere presi in considerazione nel presente giudizio, in quanto, con la sentenza n° 903/20 in atti, si era formato il giudicato sull'esistenza della struttura semplice diretta dal ricorrente sino al giugno 2017, sicché non avrebbero potuto essere dedotti nel presente giudizio fatti
(per quanto presunti) modificativi e/o estintivi precedenti a tale data.
Con l'appello impugna la predetta sentenza deducendo, altresì, che sia erronea nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto che nel periodo oggetto di causa fosse efficace ed in vigore il nuovo atto aziendale.
Invero, dal contenuto dell'atto aziendale del 03.03.2017, emergerebbe che lo stesso non potesse spiegare efficacia dal giorno stesso della sua approvazione, essendo necessari, a tal fine, i diversi adempimenti nello stesso richiamati e che la DCS 133/17 non fosse, quindi, una delibera di approvazione dell'Atto Aziendale con la conseguenza che, per tutto il Contr periodo di causa, si è avuta la conseguente permanenza della vecchia struttura dell' e l'altrettanto conseguente proroga, sino al conferimento dei nuovi incarichi dei dirigenti
(anch'essi non avvenuti), degli incarichi dirigenziali relativi a strutture organizzative complesse e semplici preesistenti anche se “non più previste dal presente (cioè, nuovo) atto aziendale”.
Il Giudice di primo grado avrebbe, altresì, errato nel ritenere che la struttura diretta dal ricorrente non fosse stata annoverata tra le strutture semplici risultanti dalla mappatura aziendale, ché di contro essa altro non è se non la struttura “Assistenza protesica ed integr.
Strutt.Resid. Semires. Emb. Pubb. Riabil.età Scolastica” (indicata quale struttura semplice al n° 152 dell'Allegato 3, pag.4).
Peraltro tale mappatura è stata adottata quale Allegato A alla deliberazione n. 290 del
30/05/2019, e quindi in epoca successiva al periodo che forma oggetto di causa.
Ne deriva che, quand'anche si volesse ancorare a tale mappatura il momento di acquisto di efficacia del nuovo atto aziendale, deve ugualmente concludersi per l'esistenza della struttura semplice diretta dal ricorrente durante tutto l'arco temporale oggetto del presente giudizio.
Riassunti i motivi di appello, il ricorso è fondato. Contr Gli atti citati dall' sono del marzo 2017 e quindi, ove effettivamente entrati in vigore e Contr pienamente efficaci come vorrebbe sostenere l' lo sarebbero stati al più dal 29 marzo
2017.
Ebbene, il giudizio RG 3005/17, la cui sentenza conclusiva n° 903/20 non è stata ex adverso impugnata sì da passare in cosa giudicata, copre il periodo sino al giugno 2017, ed ha quale suo presupposto logico l'esistenza della struttura semplice diretta dal ricorrente.
Ne deriva che non è possibile introdurre in questo giudizio elementi estintivi e/o modificativi che si siano verificati precedentemente al giugno 2017.
Invero, il giudicato su rapporti di durata proietta gli effetti anche per il futuro in ordine alle questioni giuridiche che appaiono antecedenti comuni ai giudizi, ne consegue che sarebbe stato onere della parte resistente allegare e provare l'eventuale mutamento delle condizioni di fatto e di diritto. Contr Onere non assolto per il periodo successivo al giugno 2017, per il quale l' si è limitata ad affermare che la struttura semplice diretta dal dott. non esisterebbe più in quanto Pt_1 non prevista dal nuovo atto aziendale, adottato con DCS n° 133 del 3 marzo 2017, e poi approvato con DCA n°
57 del 29.03.17; circostanza, quest'ultima, non condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
L'appello è fondato, trovando la ricostruzione proposta dal incentrata sulla proroga Pt_1
degli incarichi preesistenti fino alla completa attuazione della nuova organizzazione, pieno riscontro nella documentazione in atti, in difetto di qualsiasi argomento opposto al riguardo dall'azienda appellata, limitatasi a insistere sul mero fatto storico, in sé pacifico, che nell' articolazione prevista dal nuovo atto aziendale veniva a mancare, tra le altre, la struttura diretta dal ricorrente.
In punto di fatto, è incontestato il temporaneo mantenimento dello status quo ante, in attesa dei fisiologici tempi richiesti per il passaggio al nuovo organigramma, che implicava necessariamente l'esperimento delle procedure per la scelta dei dirigenti.
Dell'inevitabile transizione tra vecchio e nuovo organigramma non poteva non tenere conto l'amministrazione, che l'ha doverosamente prevista e regolamentata nella deliberazione n.133 del 3.03.2017, disponendo la proroga di incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici fino al conferimento dei nuovi incarichi dei dirigenti e del comparto.
Infatti, ai punti 4 e 5 di detta delibera prescriveva di: “stabilire che con l'entrata in vigore del presente atto aziendale si intendono revocati tutti gli incarichi dirigenziali relative a strutture organizzative complesse e semplici nonché a posizioni organizzative
e di coordinamento preesistenti e non più previste dal presente atto aziendale;
gli stessi si intendono comunque prorogati fino al conferimento di nuovi incarichi di dirigenti e del comparto interessati.
Stabilire che l' entro i successivi 30 giorni dall'esecutività dell'atto aziendale approvato con CP_1 la presente deliberazione, adotterà con specifico atto deliberativo, un piano attuativo di massima che preveda le azioni, i provvedimenti e gli adempimenti tra loro coordinati e correlati, essenziali per portare a compimento la progressiva implementazione del nuovo assetto aziendale, ivi comprese le procedure per l'affidamento ex novo di tutti gli incarichi dirigenziali previsti.”
Alla stregua di dette previsioni è palese che, nell' intervallo tra approvazione dell'atto aziendale e conclusione del processo riorganizzativo dell' si è avuta la permanenza CP_1
Contr della vecchia struttura organizzativa dell con correlata proroga degli incarichi dirigenziali, che per il dott. è proseguita fino a febbraio 2019, come documentato. Pt_1
Contr L' non ha dato prova di avere sostituito le strutture preesistenti con la creazione di quelle nuove, introdotte con l'atto aziendale, né del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, con la conseguenza che è proseguito senza soluzione di continuità il medesimo incarico dirigenziale del che ha perciò maturato il diritto al trattamento economico Pt_1
previsto per la direzione di struttura semplice.
Non può condividersi pertanto la conclusione del primo giudice secondo cui la mera approvazione dell'atto aziendale avrebbe immediatamente determinato l'inesistenza della struttura e la contestuale cessazione dell'incarico dirigenziale valido e del diritto al compenso relativo.
D'altronde è evidente che, una volta deliberata la modifica della pregressa organizzazione aziendale, anche prevedendo la soppressione di alcune unità, si sarebbero dovuti adottare tutti gli atti necessari al fine di far dare avvio alla graduale attuazione dell'atto aziendale
(cfr. punto 7 della Delibera n. 133 del 3.03.2017).
Difatti, successivamente all'adozione dell'atto aziendale approvato con DCA n.57 del
29.03.2017, solo con la delibera n.290 del 30.05.2019 si è proceduto alla definitiva approvazione della mappatura e codifica dell'articolazione organizzativa dell'
[...]
previsto nell'atto aziendale DCA.133/2017. Controparte_2 Pertanto il dott. ha continuato a dirigere la Strutture semplice per tutto il periodo Pt_1
oggetto di causa, per come dimostrato dalla documentazione versata nel fascicolo di parte di primo grado, dalla quale emerge come il dirigente abbia continuato a svolgere il predetto incarico.
La suddetta circostanza trova riscontro nell'allegato sub. 13 prodotto da parte appellata nel giudizio di primo grado, dal quale emerge che il dott. in data 10.09.2018, è stato Pt_1
valutato come dirigente responsabile dell'U.O. Assistenza Anziani Invalidi Handicap - Contr U.O.S. U.O. A.A.I.H., quindi riconosciuta dalla stessa quale struttura semplice esistente e funzionante.
Ancora, sempre nella qualità di responsabile dell' Assistenza Anziani Invalidi Pt_2
Handicap, il dott. in data 04.09.18 ha sottoscritto la proposta n° 21 di ricovero di un Pt_1 paziente comportante peraltro assunzione di impegno di spesa, autorizzata dal Direttore. Contr Sul punto non vi è stata contestazione da parte dell' che si è limitata ad incentrare la propria difesa sugli effetti che sarebbero derivati dal nuovo atto aziendale.
L' di contro, avrebbe dovuto dedurre e provare, cioè, la sopravvenienza di tutti gli CP_1
elementi necessari perché potesse dirsi concretizzata la fattispecie estintiva, in ogni sua
Contr parte, del vecchio atto aziendale;
prova che l non solo non ha fornito ma che non poteva fornire atteso che, fino al febbraio 2019 (limite temporale della domanda giudiziale), il nuovo atto aziendale non era stato attuato.
Contr In questa sede l' non offre significativi e nuovi elementi a conforto della originaria difesa, incentrata sul mero dato formale della riorganizzazione (con soppressione di preesistenti strutture), prevista dall'atto aziendale del marzo 2017 ma destinata a essere attuata solo nel tempo, anche per l'indispensabile attivazione delle procedure di nomina dei dirigenti da assegnare alle diverse articolazioni.
Contr Né, tantomeno, l' ha offerto elementi idonei a contrastare l'allegazione ribadita nell'atto di gravame della permanenza e operatività della struttura diretta dall'appellante, non
Contr avendo l' mai affermato il suo scioglimento, illustrato quale ufficio sia subentrato nelle sue necessarie competenze, illustrato quale fosse l'attuale incarico del dottor se non Pt_1
quello di direzione della struttura semplice “Assistenza Anziani Invalidi Handicap - U.O.S.
U.O. A.A.I.H.”.
L'appellante ha ribadito, in questa sede, che la struttura semplice di cui al nuovo atto aziendale “Assistenza protesica ed integr. Strutt. Resid. Semires. Emb.Pubb. Riabil.età Scolastica” è la medesima struttura, ha e svolge, le medesime competenze e funzioni della struttura semplice “Assistenza Anziani Invalidi Handicap - U.O.S. U.O. A.A.I.H.”, al fine di evidenziare che vi sarebbe comunque stata una continuità di programma tra le due strutture, per cui si ha riproposizione nel nuovo atto aziendale di un livello organizzativo omologo, se non addirittura identico.
Ciò rileva in quanto nella disposizione n. 58/2017 il periodo valorizzato dall' Azienda
(secondo cui “sono invece cessati tutti gli incarichi per livelli organizzativi e funzioni non più presenti nell'atto aziendale di cui al DCA n. 57/2017 “ ) è preceduto dalla previsione generale che ” tutti gli incarichi per livelli organizzativi che si ripropongono nel nuovo atto in livelli organizzativi identici o comunque omologhi si intendono prorogati ... fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e del comparto in esito alle procedure di evidenza pubblica attivate allo scopo “.
In altre parole, si prescriveva che la cessazione degli incarichi dei dirigenti incardinati nelle strutture specificate concerneva solo livelli organizzativi e funzioni non presenti (identici o omologhi) nel nuovo Atto Aziendale. Contr Ebbene neppure dopo tali deduzioni l' ha offerto elementi o argomenti contrari, omettendo ogni ulteriore difesa, anche sulla mancanza di prova dell'adozione del piano attuativo di massima, nonché delle procedure per l'affidamento ex novo di tutti gli incarichi dirigenziali, ossia dei passaggi obbligati fissati nella delibera n. 133/2017, non rinvenendosi nulla di ciò neanche nella mappatura di cui alla deliberazione n. 290/ 2019.
Per questi motivi
al dott. debbono essere riconosciute le differenze retributive per la Pt_1 direzione della Struttura semplice sino a febbraio 2019 (termine finale della domanda).
Per quanto riguarda i conteggi, nessuna contestazione è stata mossa dall'azienda appellata, con la conseguenza che gli stessi si considerano consolidati nell'importo richiesto.
Segue la condanna dell'ente soccombente al rimborso delle spese processuali del doppio grado liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM n. 147/2022 (III scaglione).
Attesa la riforma della sentenza con conseguente accoglimento del petitum originario le Contr spese del primo grado vanno poste nell' intero a carico dell senza compensazione alcuna e rideterminate per il primo grado in applicazione dei valori medi dimezzati (tabella
3) della fase introduttiva, di studio e decisionale e con riduzione del 70 % di quelli medi previsti per la fase istruttoria della tabella 3, valore da € 5.200,01 a € 26.000,00; il totale è di
Euro 2.342,30, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni e della definizione su base documentale. Le spese del presente grado sono liquidate in € 1.983,00 (tabella 12 del DM 147/2022);
In entrambi i gradi va disposta distrazione.
Nel presente grado la distrazione è disposta in favore dell'Avv. MA AN De Vito, unico difensore in questa, sede mentre nel primo grado, considerato che due difensori si sono succeduti nella difesa dell'originario ricorrente, e che il subingresso del nuovo difensore è avvenuto dopo che il primo ha redatto l'atto introduttivo, la distrazione è determinata ab externo nella misura unitariamente indicata in dispositivo in favore di entrambi, trattandosi di obbligazione solidale attiva vantata nei confronti del soccombente e non potendosi in astratto escludere la partecipazione di entrambi i difensori ai compensi di almeno una delle fasi liquidate, qui si fa riferimento allo studio, mentre si precisa che nei rapporti interni fra i due difensori vanno riconosciute quelle per la fase introduttiva (nei compensi medi dimidiati) unicamente a favore dell'Avv. Scambia e quelle per la fase decisionale (sempre nei compensi medi dimidiati) unicamente all'Avv. De Vito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro l' , avverso Parte_1 Controparte_2
la sentenza n. 821/2023 depositata in data 21.4.2023 dal Tribunale Sezione lavoro di Reggio
Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento, in favore del dott. , della somma di € 8.527,42 Controparte_2 Parte_1
a titolo di differenze dovute per retribuzione di posizione da giugno 2017 al febbraio 2019, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
Contr 2) Condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 2.342,30 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore degli Avv. MA Scambia ed AN
De Vito e delle spese del presente grado che liquida in euro 1.983,00 oltre IVA, CPA e spese generali, che distrae in favore dell'Avv. AN De Vito.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa MAluisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa MAluisa Crucitti Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 490/2024 R.G.L. e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MA AN De Vito;
-appellante-
E
, in persona del suo Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. Magda Santagati;
-appellata-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 02.01.2021, il Dott. chiedeva volersi condannare Parte_1
l' al pagamento in suo favore della somma di € 8.527,42 a titolo di Controparte_2
differenze dovute per retribuzione di posizione da giugno 2017 al febbraio 2019.
Chiedeva in subordine la condanna dell' ex art. 18 CCNL maggio 20001, sebbene CP_1
non applicabile al caso di specie in forza del giudicato formatosi con la sentenza n.903/2020, al pagamento delle differenze retributive per il periodo 01/07/2017-28/02/2019 pari ad €
5.350,40 oltre interessi legali computati ex art.1284 c. IV c.c. dalla data del deposito del ricorso sino al soddisfo.
A fondamento della domanda deduceva: di aver lavorato alle dipendenze del CP_2
, già di , sin dal 20.10.04 e sino al 28 febbraio 2019; di aver
[...] CP_3 Controparte_2
ricoperto l'incarico di dirigente responsabile dell'U.O. Dipartimentale A.A.I.H. (Assistenza
Anziani, Invalidi, Handicap adulto residenziale semiresidenziale, successivamente denominata “Assistenza Protesica ed Integrativa”), giusta disposizione di servizio del
Direttore Sanitario prot. 6321 del 15.10.04; che con deliberazione n° 231 del 15.07.02 del
Direttore Generale dell' l' era stata espressamente qualificata come CP_3 CP_4
struttura semplice all'interno del Dipartimento dell'Area Sanitaria;
di aver già CP_5 svolto l'incarico di dirigente responsabile di struttura semplice e di non aver mai ricevuto la retribuzione di posizione, per cui con ricorso iscritto al n. RG 3005/2017, ha chiesto ed ottenuto con sentenza n. 903/2020, passata in giudicato, il riconoscimento delle differenze retributive dovute a titolo di retribuzione di posizione per i dirigenti di struttura semplice, rispetto a quanto effettivamente corrisposto dall'Azienda; che nonostante il giudicato intervenuto sul fatto che l'Unità Operativa diretta dal fosse una struttura semplice e Pt_1 sul conseguente diritto alla retribuzione di posizione prevista dal CCNL e pur avendo il Contr dott. continuato a svolgere detto incarico dal giugno 2017 al febbraio 2019, l Pt_1 aveva corrisposto la retribuzione di posizione in misura minima rispetto a quella prevista per i dirigenti di struttura semplice dal CCNL.
Proponeva pertanto ricorso giudiziario invocando le differenze retributive. Cont Si costituiva in giudizio l' deducendo: che in forza di Delibera n.133 del 3.03.2017, era stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell' che non prevedeva la CP_6 [...]
che in assenza di atto aziendale che prevedesse la struttura, lo Controparte_7 svolgimento dell'incarico non poteva essere retribuito;
che l'incarico non era stato conferito secondo le modalità previste dal CCNL e il suo svolgimento, ove provato, sarebbe avvenuto esclusivamente in via di fatto.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale con la sentenza appellata ha rigettato il ricorso rilevando l'assenza del presupposto fondamentale costituito dall'esistenza dell' atteso Parte_2
che, in forza dell'atto aziendale n. 133 del 03.03.2017, l' non Parte_2
costituiva più un'U.O. autonoma e, precisamente, non veniva affatto menzionata quale S.S.
Per il medesimo motivo, il Tribunale ha ritenuto che non potesse trovare accoglimento la domanda, formulata in via subordinata, avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 18 CCNL
5 maggio 2000 che subordina l'erogazione della speciale indennità ivi prevista allo svolgimento da parte del medico sostituente delle mansioni ricoperte dal direttore di S.S. assente.
Avverso detta decisione ha interposto appello per i motivi di seguito Parte_1
trattati. Contr Si è costituita l' per difendersi.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5.12.2025 .
Motivi della decisione
La corte adita richiama ex art 118 disp att c.p.c. il proprio precedente allegato dall'appellante (sentenza n. 2/2025) con le aggiunte motivazionali che seguono.
L'oggetto del gravame consiste nella richiesta di riconoscimento della retribuzione di posizione per la direzione di struttura semplice dal mese di giugno 2017 al mese di febbraio 2019.
Il primo giudice in riferimento al nuovo atto aziendale dell' , adottato con delibera CP_6
DCA n.133 del 3 marzo 2017 ed approvato con delibera DCS n.57 del 29.03.2017, che ha azzerato la precedente struttura aziendale, ha ritenuto corretto quanto affermato dalla difesa dell'Azienda secondo cui, essendo venuta meno la struttura diretta dal ricorrente per effetto del nuovo atto aziendale, non sarebbe configurabile un incarico relativo ad una struttura non più esistente. La struttura diretta dal ad avviso del Giudice di prime Pt_1 cure, non esisteva più, per previsione dell'atto aziendale del 03.03.2017, per cui era venuto meno il diritto al compenso per il periodo successivo. Contr Con l'appello ha evidenziato che gli atti citati dall' (nuovo atto aziendale del Pt_1
03.03.2017, poi approvato con DCA N. 57 del 29.03.17), risalenti al marzo 2017, non potevano essere presi in considerazione nel presente giudizio, in quanto, con la sentenza n° 903/20 in atti, si era formato il giudicato sull'esistenza della struttura semplice diretta dal ricorrente sino al giugno 2017, sicché non avrebbero potuto essere dedotti nel presente giudizio fatti
(per quanto presunti) modificativi e/o estintivi precedenti a tale data.
Con l'appello impugna la predetta sentenza deducendo, altresì, che sia erronea nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto che nel periodo oggetto di causa fosse efficace ed in vigore il nuovo atto aziendale.
Invero, dal contenuto dell'atto aziendale del 03.03.2017, emergerebbe che lo stesso non potesse spiegare efficacia dal giorno stesso della sua approvazione, essendo necessari, a tal fine, i diversi adempimenti nello stesso richiamati e che la DCS 133/17 non fosse, quindi, una delibera di approvazione dell'Atto Aziendale con la conseguenza che, per tutto il Contr periodo di causa, si è avuta la conseguente permanenza della vecchia struttura dell' e l'altrettanto conseguente proroga, sino al conferimento dei nuovi incarichi dei dirigenti
(anch'essi non avvenuti), degli incarichi dirigenziali relativi a strutture organizzative complesse e semplici preesistenti anche se “non più previste dal presente (cioè, nuovo) atto aziendale”.
Il Giudice di primo grado avrebbe, altresì, errato nel ritenere che la struttura diretta dal ricorrente non fosse stata annoverata tra le strutture semplici risultanti dalla mappatura aziendale, ché di contro essa altro non è se non la struttura “Assistenza protesica ed integr.
Strutt.Resid. Semires. Emb. Pubb. Riabil.età Scolastica” (indicata quale struttura semplice al n° 152 dell'Allegato 3, pag.4).
Peraltro tale mappatura è stata adottata quale Allegato A alla deliberazione n. 290 del
30/05/2019, e quindi in epoca successiva al periodo che forma oggetto di causa.
Ne deriva che, quand'anche si volesse ancorare a tale mappatura il momento di acquisto di efficacia del nuovo atto aziendale, deve ugualmente concludersi per l'esistenza della struttura semplice diretta dal ricorrente durante tutto l'arco temporale oggetto del presente giudizio.
Riassunti i motivi di appello, il ricorso è fondato. Contr Gli atti citati dall' sono del marzo 2017 e quindi, ove effettivamente entrati in vigore e Contr pienamente efficaci come vorrebbe sostenere l' lo sarebbero stati al più dal 29 marzo
2017.
Ebbene, il giudizio RG 3005/17, la cui sentenza conclusiva n° 903/20 non è stata ex adverso impugnata sì da passare in cosa giudicata, copre il periodo sino al giugno 2017, ed ha quale suo presupposto logico l'esistenza della struttura semplice diretta dal ricorrente.
Ne deriva che non è possibile introdurre in questo giudizio elementi estintivi e/o modificativi che si siano verificati precedentemente al giugno 2017.
Invero, il giudicato su rapporti di durata proietta gli effetti anche per il futuro in ordine alle questioni giuridiche che appaiono antecedenti comuni ai giudizi, ne consegue che sarebbe stato onere della parte resistente allegare e provare l'eventuale mutamento delle condizioni di fatto e di diritto. Contr Onere non assolto per il periodo successivo al giugno 2017, per il quale l' si è limitata ad affermare che la struttura semplice diretta dal dott. non esisterebbe più in quanto Pt_1 non prevista dal nuovo atto aziendale, adottato con DCS n° 133 del 3 marzo 2017, e poi approvato con DCA n°
57 del 29.03.17; circostanza, quest'ultima, non condivisibile per le ragioni di seguito esposte.
L'appello è fondato, trovando la ricostruzione proposta dal incentrata sulla proroga Pt_1
degli incarichi preesistenti fino alla completa attuazione della nuova organizzazione, pieno riscontro nella documentazione in atti, in difetto di qualsiasi argomento opposto al riguardo dall'azienda appellata, limitatasi a insistere sul mero fatto storico, in sé pacifico, che nell' articolazione prevista dal nuovo atto aziendale veniva a mancare, tra le altre, la struttura diretta dal ricorrente.
In punto di fatto, è incontestato il temporaneo mantenimento dello status quo ante, in attesa dei fisiologici tempi richiesti per il passaggio al nuovo organigramma, che implicava necessariamente l'esperimento delle procedure per la scelta dei dirigenti.
Dell'inevitabile transizione tra vecchio e nuovo organigramma non poteva non tenere conto l'amministrazione, che l'ha doverosamente prevista e regolamentata nella deliberazione n.133 del 3.03.2017, disponendo la proroga di incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici fino al conferimento dei nuovi incarichi dei dirigenti e del comparto.
Infatti, ai punti 4 e 5 di detta delibera prescriveva di: “stabilire che con l'entrata in vigore del presente atto aziendale si intendono revocati tutti gli incarichi dirigenziali relative a strutture organizzative complesse e semplici nonché a posizioni organizzative
e di coordinamento preesistenti e non più previste dal presente atto aziendale;
gli stessi si intendono comunque prorogati fino al conferimento di nuovi incarichi di dirigenti e del comparto interessati.
Stabilire che l' entro i successivi 30 giorni dall'esecutività dell'atto aziendale approvato con CP_1 la presente deliberazione, adotterà con specifico atto deliberativo, un piano attuativo di massima che preveda le azioni, i provvedimenti e gli adempimenti tra loro coordinati e correlati, essenziali per portare a compimento la progressiva implementazione del nuovo assetto aziendale, ivi comprese le procedure per l'affidamento ex novo di tutti gli incarichi dirigenziali previsti.”
Alla stregua di dette previsioni è palese che, nell' intervallo tra approvazione dell'atto aziendale e conclusione del processo riorganizzativo dell' si è avuta la permanenza CP_1
Contr della vecchia struttura organizzativa dell con correlata proroga degli incarichi dirigenziali, che per il dott. è proseguita fino a febbraio 2019, come documentato. Pt_1
Contr L' non ha dato prova di avere sostituito le strutture preesistenti con la creazione di quelle nuove, introdotte con l'atto aziendale, né del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, con la conseguenza che è proseguito senza soluzione di continuità il medesimo incarico dirigenziale del che ha perciò maturato il diritto al trattamento economico Pt_1
previsto per la direzione di struttura semplice.
Non può condividersi pertanto la conclusione del primo giudice secondo cui la mera approvazione dell'atto aziendale avrebbe immediatamente determinato l'inesistenza della struttura e la contestuale cessazione dell'incarico dirigenziale valido e del diritto al compenso relativo.
D'altronde è evidente che, una volta deliberata la modifica della pregressa organizzazione aziendale, anche prevedendo la soppressione di alcune unità, si sarebbero dovuti adottare tutti gli atti necessari al fine di far dare avvio alla graduale attuazione dell'atto aziendale
(cfr. punto 7 della Delibera n. 133 del 3.03.2017).
Difatti, successivamente all'adozione dell'atto aziendale approvato con DCA n.57 del
29.03.2017, solo con la delibera n.290 del 30.05.2019 si è proceduto alla definitiva approvazione della mappatura e codifica dell'articolazione organizzativa dell'
[...]
previsto nell'atto aziendale DCA.133/2017. Controparte_2 Pertanto il dott. ha continuato a dirigere la Strutture semplice per tutto il periodo Pt_1
oggetto di causa, per come dimostrato dalla documentazione versata nel fascicolo di parte di primo grado, dalla quale emerge come il dirigente abbia continuato a svolgere il predetto incarico.
La suddetta circostanza trova riscontro nell'allegato sub. 13 prodotto da parte appellata nel giudizio di primo grado, dal quale emerge che il dott. in data 10.09.2018, è stato Pt_1
valutato come dirigente responsabile dell'U.O. Assistenza Anziani Invalidi Handicap - Contr U.O.S. U.O. A.A.I.H., quindi riconosciuta dalla stessa quale struttura semplice esistente e funzionante.
Ancora, sempre nella qualità di responsabile dell' Assistenza Anziani Invalidi Pt_2
Handicap, il dott. in data 04.09.18 ha sottoscritto la proposta n° 21 di ricovero di un Pt_1 paziente comportante peraltro assunzione di impegno di spesa, autorizzata dal Direttore. Contr Sul punto non vi è stata contestazione da parte dell' che si è limitata ad incentrare la propria difesa sugli effetti che sarebbero derivati dal nuovo atto aziendale.
L' di contro, avrebbe dovuto dedurre e provare, cioè, la sopravvenienza di tutti gli CP_1
elementi necessari perché potesse dirsi concretizzata la fattispecie estintiva, in ogni sua
Contr parte, del vecchio atto aziendale;
prova che l non solo non ha fornito ma che non poteva fornire atteso che, fino al febbraio 2019 (limite temporale della domanda giudiziale), il nuovo atto aziendale non era stato attuato.
Contr In questa sede l' non offre significativi e nuovi elementi a conforto della originaria difesa, incentrata sul mero dato formale della riorganizzazione (con soppressione di preesistenti strutture), prevista dall'atto aziendale del marzo 2017 ma destinata a essere attuata solo nel tempo, anche per l'indispensabile attivazione delle procedure di nomina dei dirigenti da assegnare alle diverse articolazioni.
Contr Né, tantomeno, l' ha offerto elementi idonei a contrastare l'allegazione ribadita nell'atto di gravame della permanenza e operatività della struttura diretta dall'appellante, non
Contr avendo l' mai affermato il suo scioglimento, illustrato quale ufficio sia subentrato nelle sue necessarie competenze, illustrato quale fosse l'attuale incarico del dottor se non Pt_1
quello di direzione della struttura semplice “Assistenza Anziani Invalidi Handicap - U.O.S.
U.O. A.A.I.H.”.
L'appellante ha ribadito, in questa sede, che la struttura semplice di cui al nuovo atto aziendale “Assistenza protesica ed integr. Strutt. Resid. Semires. Emb.Pubb. Riabil.età Scolastica” è la medesima struttura, ha e svolge, le medesime competenze e funzioni della struttura semplice “Assistenza Anziani Invalidi Handicap - U.O.S. U.O. A.A.I.H.”, al fine di evidenziare che vi sarebbe comunque stata una continuità di programma tra le due strutture, per cui si ha riproposizione nel nuovo atto aziendale di un livello organizzativo omologo, se non addirittura identico.
Ciò rileva in quanto nella disposizione n. 58/2017 il periodo valorizzato dall' Azienda
(secondo cui “sono invece cessati tutti gli incarichi per livelli organizzativi e funzioni non più presenti nell'atto aziendale di cui al DCA n. 57/2017 “ ) è preceduto dalla previsione generale che ” tutti gli incarichi per livelli organizzativi che si ripropongono nel nuovo atto in livelli organizzativi identici o comunque omologhi si intendono prorogati ... fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali e del comparto in esito alle procedure di evidenza pubblica attivate allo scopo “.
In altre parole, si prescriveva che la cessazione degli incarichi dei dirigenti incardinati nelle strutture specificate concerneva solo livelli organizzativi e funzioni non presenti (identici o omologhi) nel nuovo Atto Aziendale. Contr Ebbene neppure dopo tali deduzioni l' ha offerto elementi o argomenti contrari, omettendo ogni ulteriore difesa, anche sulla mancanza di prova dell'adozione del piano attuativo di massima, nonché delle procedure per l'affidamento ex novo di tutti gli incarichi dirigenziali, ossia dei passaggi obbligati fissati nella delibera n. 133/2017, non rinvenendosi nulla di ciò neanche nella mappatura di cui alla deliberazione n. 290/ 2019.
Per questi motivi
al dott. debbono essere riconosciute le differenze retributive per la Pt_1 direzione della Struttura semplice sino a febbraio 2019 (termine finale della domanda).
Per quanto riguarda i conteggi, nessuna contestazione è stata mossa dall'azienda appellata, con la conseguenza che gli stessi si considerano consolidati nell'importo richiesto.
Segue la condanna dell'ente soccombente al rimborso delle spese processuali del doppio grado liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM n. 147/2022 (III scaglione).
Attesa la riforma della sentenza con conseguente accoglimento del petitum originario le Contr spese del primo grado vanno poste nell' intero a carico dell senza compensazione alcuna e rideterminate per il primo grado in applicazione dei valori medi dimezzati (tabella
3) della fase introduttiva, di studio e decisionale e con riduzione del 70 % di quelli medi previsti per la fase istruttoria della tabella 3, valore da € 5.200,01 a € 26.000,00; il totale è di
Euro 2.342,30, tenuto conto della relativa semplicità delle questioni e della definizione su base documentale. Le spese del presente grado sono liquidate in € 1.983,00 (tabella 12 del DM 147/2022);
In entrambi i gradi va disposta distrazione.
Nel presente grado la distrazione è disposta in favore dell'Avv. MA AN De Vito, unico difensore in questa, sede mentre nel primo grado, considerato che due difensori si sono succeduti nella difesa dell'originario ricorrente, e che il subingresso del nuovo difensore è avvenuto dopo che il primo ha redatto l'atto introduttivo, la distrazione è determinata ab externo nella misura unitariamente indicata in dispositivo in favore di entrambi, trattandosi di obbligazione solidale attiva vantata nei confronti del soccombente e non potendosi in astratto escludere la partecipazione di entrambi i difensori ai compensi di almeno una delle fasi liquidate, qui si fa riferimento allo studio, mentre si precisa che nei rapporti interni fra i due difensori vanno riconosciute quelle per la fase introduttiva (nei compensi medi dimidiati) unicamente a favore dell'Avv. Scambia e quelle per la fase decisionale (sempre nei compensi medi dimidiati) unicamente all'Avv. De Vito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro l' , avverso Parte_1 Controparte_2
la sentenza n. 821/2023 depositata in data 21.4.2023 dal Tribunale Sezione lavoro di Reggio
Calabria, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento, in favore del dott. , della somma di € 8.527,42 Controparte_2 Parte_1
a titolo di differenze dovute per retribuzione di posizione da giugno 2017 al febbraio 2019, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
Contr 2) Condanna l' alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in euro 2.342,30 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore degli Avv. MA Scambia ed AN
De Vito e delle spese del presente grado che liquida in euro 1.983,00 oltre IVA, CPA e spese generali, che distrae in favore dell'Avv. AN De Vito.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa MAluisa Crucitti