Sentenza 11 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15228 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ZIO5 228/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sige i Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 5299/01 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Cron. 30887 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere - Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 09/06/03 Dott. Camillo FILADORO - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato LEOPOLDO SPEDALIERE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO FABBRINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA I.N.P.S. PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO 2003 SPADAFORA, GIOVANNA BIONDI, giusta delega in calce 3538 -1- alla copia notificata del ricorso.; - resistente con mandato avverso la sentenza n. 400/00 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 01/03/00 r.g.n. 1576/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/06/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO de AUGUSTINIS che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, visto l'art. 375 c.p.c. voglia dichiarare con ordinanza inammissibile il ricorso in subordine, voglia rigettarlo con sentenza per manifesta infondatezza. -2- RITENUTO IN FATTO LE ER propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 1 marzo 2000 del Tribunale di Torre Annunziata, con cui è stata confermata la statuizione di rigetto della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire dall'INPS l'indennità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, sul presupposto dello svolgimento di attività di bracciante agricola. Con l'unico motivo, denunciando erronea e falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc.civ., degli artt. 2697 e 2698 cod.civ. e dell'art.2735 cod.civ., nonché violazione del diritto di difesa, la ricorrente deduce che il Tribunale ha escluso la prestazione di lavoro subordinato, in considerazione del rapporto di parentela intercorso con la persona indicata come datrice di lavoro, attribuendo erroneamente valore probatorio assoluto ai verbali ispettivi dell'INPS e alla documentazione prodotta dall'Istituto; la relazione redatta dall'ispettore Ernano Antonio esprime del resto solo valutazioni ed apprezzamenti. Si deduce inoltre che alla ricorrente non è stato concesso di fornire la prova contraria sui fatti dedotti dall'INPS e prova diretta sulle circostanze specificate nel ricorso di primo grado e ribadite in appello. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo non merita accoglimento, in quanto si risolve nella censura della valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal Tribunale, senza indicare specifici elementi di fatto acquisiti al giudizio di cui sia stato omesso o trascurato l'esame. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata con l'esposizione delle ragioni poste a base del convincimento espresso, che attengono non ad apprezzamenti compiuti dall'ispettore dell'INPS, ma a dati risultanti dalle dichiarazioni delle persone interessate, di cui è stato rilevato il contenuto contraddittorio. Risulta poi inammissibile l'ulteriore profilo di censura relativo alla mancata ammissione di richieste istruttorie, di cui non viene specificamente indicato il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere quindi respinto. Non sussistono i presupposti di legge per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, in relazione al disposto dell'art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 9 giugno 2003 Il Presidente доро Monter Il Consigliere estensore CANCELLIERE Tab M a Depositato in Cancelleria A ogg LOTT. 2003 M E R P U 4 CANCELLIERE S T R O C