Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9743
CASS
Sentenza 18 luglio 2001

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La procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, necessariamente propedeutica all'adozione dei licenziamenti collettivi, è intesa a consentire una seria verifica dell'effettiva necessità di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazioni di sofferenza dell'impresa, e proprio in vista di tale risultato il comma terzo del citato art. 4 individua con estrema ampiezza i contenuti della comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire alle organizzazioni sindacali; dall'ampiezza dei contenuti di tale comunicazione emerge che l'ambito della verifica che congiuntamente dovranno operare il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative che, al momento, non risultano comprese nel trattamento di integrazione salariale, con la conseguenza che la prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri complessivi dell'azienda, chiama necessariamente in discussione tutte le posizioni lavorative, senza che perciò sia configurabile una necessaria coincidenza tra collocandi in mobilità e lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, coincidenza che neppure è imposta dall'art. 1, terzo comma, del decreto - legge 26 novembre 1993, n. 478 (conv. in legge 26 gennaio 1994, n. 56).

Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, l'inefficacia del licenziamento - che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonché all'Ufficio provinciale del lavoro, contenente l'indicazione dei motivi dell'eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dal terzo comma dell'art. 4 della citata legge - non è sanata dall'accordo sindacale comprensivo dell'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che la forma di esercizio del potere di ridurre il personale non può essere derogata dalla volontà dei soggetti cui è affidato il controllo delle scelte dell'imprenditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9743
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9743
    Data del deposito : 18 luglio 2001

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