Sentenza 18 luglio 2001
Massime • 2
La procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, necessariamente propedeutica all'adozione dei licenziamenti collettivi, è intesa a consentire una seria verifica dell'effettiva necessità di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazioni di sofferenza dell'impresa, e proprio in vista di tale risultato il comma terzo del citato art. 4 individua con estrema ampiezza i contenuti della comunicazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire alle organizzazioni sindacali; dall'ampiezza dei contenuti di tale comunicazione emerge che l'ambito della verifica che congiuntamente dovranno operare il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali abbraccia l'impresa nel suo complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative che, al momento, non risultano comprese nel trattamento di integrazione salariale, con la conseguenza che la prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri complessivi dell'azienda, chiama necessariamente in discussione tutte le posizioni lavorative, senza che perciò sia configurabile una necessaria coincidenza tra collocandi in mobilità e lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, coincidenza che neppure è imposta dall'art. 1, terzo comma, del decreto - legge 26 novembre 1993, n. 478 (conv. in legge 26 gennaio 1994, n. 56).
Nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, l'inefficacia del licenziamento - che ricorre in caso di omissione della comunicazione per iscritto, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria nonché all'Ufficio provinciale del lavoro, contenente l'indicazione dei motivi dell'eccedenza e di tutti gli altri elementi prescritti dal terzo comma dell'art. 4 della citata legge - non è sanata dall'accordo sindacale comprensivo dell'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che la forma di esercizio del potere di ridurre il personale non può essere derogata dalla volontà dei soggetti cui è affidato il controllo delle scelte dell'imprenditore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - " -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.p.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina, n. 47, presso l'avv. Rinaldo Geremia, che, unitamente all'avv. Maurizio de la Forest, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BA OS, IO AE, IF LL, RC NA, ND MA, OM LO, LO AN, LI OM, DR EL e LL NA, elettivamente domiciliate in Roma, Via Flaminia, n. 195, presso l'avv. Sergio Vacirca, che le rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da
BA OS, IO AE, IF LL, RC NA, ND MA, OM LO, LO AN, LI OM, DR EL e LL NA, come sopra rappresentate, domiciliate e difese;
- ricorrenti incidentali -
contro
GRUPPO FINANZIARIO TESSILE S.p.A., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 1914 in data 11 maggio 1998 (R.G. n. 359/1997);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.5.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Sergio Vacirca;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale;
per l'accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso principale. Svolgimento del processo
La Gruppo Finanziario Tessile S.p.A. domanda per quattro motivi la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Torino ha respinto l'appello contro la sentenza del Pretore della stessa sede, dichiarativa dell'invalidità dei licenziamenti collettivi intimati con decorrenza 2.2.1996 dalla G.F.T. S.p.A. (della cui azienda si era resa acquirente) ai lavoratori attuali resistenti, con condanna della società a reintegrarli nei posti di lavoro ed a risarcire loro il danno.
Premesso che l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali prevedeva che destinatari dei licenziamenti sarebbero stati i dipendenti che alla data dell'accordo medesimo si trovavano sospesi dal lavoro perché collocati in cassa integrazione guadagni, il Tribunale, pur convenendo con l'appellante circa la legittimità di stabilire, in deroga a quelli legali, un unico criterio di selezione dei dipendenti da licenziare, ha ritenuto che il criterio stesso non fosse conforme a legge. A siffatta conclusione è pervenuto interpretando la L. 223/1991 nel senso che i criteri (o il criterio) di scelta debbono necessariamente presentare i requisiti della generalità e dell'obiettività, mentre, nella specie, l'accordo sindacale individuava compiutamente i lavoratori da licenziare, senza lasciare spazio ad una fase applicativa del criterio concordato, escludendo quindi, sulla base di un elemento esclusivamente soggettivo, qualsiasi comparazione con la posizione degli altri dipendenti dell'azienda, ed ancora, inammissibilmente rendendo decisiva, nell'attuazione dei licenziamenti, la scelta a suo tempo unilateralmente operata dal datore di lavoro ai fini della collocazione in cassa integrazione guadagni a zero ore. Infine, il Tribunale ha giudicato priva di fondamento giuridico la tesi dell'appellante, secondo cui, facendosi applicazione dei criteri legali e non di quello concordato, la scelta sarebbe caduta esattamente sugli stessi lavoratori licenziati, dal momento che si trattava di criteri la cui applicazione era stata esclusa e non aveva formato oggetto delle comunicazioni prescritte dalla legge. Al ricorso resistono i lavoratori con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. La ricorrente principale resiste con controricorso al ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i due ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale, è denunciata violazione dell'art. 4, comma 1, L. 223/1991; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si sostiene che la disposizione legislativa, la cui violazione è denunciata, contempla un preciso collegamento fra le procedure di cassa integrazione e di mobilità, dal momento che la seconda può essere un possibile sbocco della prima e che, in tale evenienza, i lavoratori in esubero non possono che essere individuati tra quelli sospesi, come puntualmente stabilito dall'accordo con le organizzazioni sindacali.
3. Con il secondo motivo del ricorso principale, è denunciata violazione dell'art. 1 D.L. n. 478 del 1993, convertito in L. n. 56 del 1994 e dell'art. 5, comma 1, L. n. 223 del 1991; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si assume che il Tribunale non ha considerato che nella fattispecie ricorreva l'ipotesi della proroga della Cig oltre i limiti massimi stabiliti dall'art. 1 L. 223/1991, accordata ai sensi della L. 56/1994, che aveva natura sostanziale di anticipazione del trattamento di mobilità secondo il disposto dell'art. 1, comma 3, d.l. 478/1993, norma che chiaramente esclude la possibilità di licenziare lavoratori diversi da quelli sospesi, i quali ultimi, altrimenti, subirebbero un'ingiustificata diminuzione del trattamento di mobilità, dovendosi detrarre in ogni caso il periodo di proroga speciale.
4. Con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata violazione dell'art. 5, comma 1, L. 223/1991; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Viene svolta, la tesi, subordinata, secondo cui erroneamente il Tribunale ha giudicato illegittimo il criterio di selezione concordato perché privo del requisito della generalità, dal momento che, in ultima analisi, tutti i criteri di ordine soggettivo consentono, già in sede di definizione di essi, di prefigurare su quali dipendenti dovrà cadere la scelta (es. diritto a pensione, anzianità previdenziale, carichi di famiglia, ecc.).
5. I suesposti tre motivi di ricorso devono formare oggetto di trattazione congiunta perché la tesi prospettata si articola nella proposizione, principale, secondo la quale è la legge ad imporre che debbano essere collocati in mobilità necessariamente i dipendenti già sospesi dal servizio con collocazione in cigs;
in quella, subordinata, secondo la quale, è consentito dal sistema normativo concordare con le organizzazioni sindacali che siano messi in mobilità proprio e soltanto i lavoratori già sospesi dal servizio. La Corte giudica erronee entrambe le proposizioni.
6. Giova all'economia del discorso sgomberare subito il campo dall'argomentazione svolta con il secondo motivo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478 (in Gazz. Uff., 27 novembre, n. 279 - Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale - ), convertito con Legge 26 gennaio 1994, n. 56, "I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2,
comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIFI".
L'assunto della ricorrente, secondo cui, la disposizione confermerebbe che vi è necessaria coincidenza tra lavoratori in cigs e lavoratori da collocare in mobilità, perché, opinare diversamente condurrebbe ad incidere irragionevolmente sulla durata del trattamento di mobilità dei dipendenti non sospesi, è certamente errato. È conforme alla lettera della norma e al principio di ragionevolezza che si impone all'interprete in forza dell'art. 3 Cost., leggere la disposizione nel senso che l'esclusione del cumulo dei diversi benefici opera unicamente nei confronti di coloro che sono destinatari di entrambi. Quindi, la limitazione riguarda quei dipendenti che hanno già fruito della cigs prorogata al di là dei termini ordinari e vengano in seguito collocati in mobilità, non certo i dipendenti collocati in mobilità che non hanno in precedenza goduto della cigs straordinaria.
In definitiva, la richiamata legge non è sicuramente in grado di confortare la tesi della necessaria coincidenza fra lavoratori sospesi e lavoratori da collocare in mobilità, ove tale ultima misura si renda necessaria.
7. Questa tesi, illustrata con il primo motivo, sottende una lettura complessiva dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991, secondo cui nell'ipotesi - ricorrente nella specie - di licenziamento collettivo susseguente a cassa integrazione straordinaria (cd. "messa in mobilità" disciplinata dall'art.4 cit.), diversa dall'altra ipotesi di licenziamento collettivo disciplinata dal successivo art. 24 della stessa legge, l'ambito degli interessati alla riduzione di personale resterebbe circoscritto "per definizione" ai dipendenti collocati in cigs. Una conferma viene tratta dal dato testuale fornito dal primo comma dell'art.
4 - non richiamato dall'art. 24 - il quale indica, quale presupposto della procedura di mobilità e, quindi, dei licenziamenti collettivi conseguenti, l'impossibilità di "garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi". Ne consegue - secondo la ricorrente - che, a differenza di quanto previsto dall'art. 24 nel caso di licenziamento collettivo conseguente a riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, solo i lavoratori posti in cigs, e non anche gli altri, possono essere esposti al licenziamento collettivo.
8. La giurisprudenza della Corte si è già sulla espressa sulla questione in senso opposto (cfr. Cass. 11387/1998) e l'orientamento deve essere confermato. Dai principi sui quali si basa il detto orientamento discende altresì la conseguenza della non conformità a legge dell'accordo sindacale preordinato a collocare in mobilità esclusivamente i lavoratori sospesi dal servizio a seguito di concessione di cigs, senza alcuna considerazione per altre posizioni lavorative in astratto coinvolte.
9. La procedura per la dichiarazione di mobilità di cui al citato art. 4 necessariamente propedeutica all'adozione dei licenziamenti collettivi - mira a consentire una verifica seria ed obiettiva della effettiva necessità di porre fine ad una serie di rapporti di lavoro in situazioni di sofferenza dell'impresa già "collaudate" da un provvedimento formale di collocamento in cassa integrazione guadagni. Trattasi di una procedura volta ad assicurare il controllo sindacale e pubblico mediante obblighi di informativa e di esame congiunto per la verifica dell'effettività - ed inevitabilità, totale o parziale, del programmato ridimensionamento dell'organico. In tale contesto, in particolare, la verifica "congiunta" comporta una ricerca, estesa e partecipata (in quanto svolta in contraddittorio) delle possibilità di ricorrere a misure alternative ai licenziamenti, e, proprio per rendere possibile un tale risultato, il comma 3 dell'art. 4 individua con estrema ampiezza i contenuti essenziali delle comunicazioni che le imprese sono tenute a dare alle organizzazioni sindacali destinatarie (cfr. Cass. 10716/1997; Cass., sez., un., 302/2000). L'imprenditore, infatti, è tenuto a precisare (comma 3): i motivi che determinano la situazione di eccedenza;
i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non potere adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la messa in mobilità; il numero, la collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato (questa disparizione sarà in seguito particolarmente approfondita); i tempi di attuazione del programma di mobilità; le eventuali misure idonee a limitare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma medesimo.
10. Proprio l'ampiezza dei contenuti delle comunicazione dimostra chiaramente come l'ambito della verifica congiunta debba necessariamente coinvolgere l'impresa nel suo complesso, in modo da estendersi anche alle posizioni lavorative non ricomprese, al momento, nel trattamento di integrazione salariale, al precipuo fine di rendere possibile la ricerca di quelle eventuali "misure alternative" cui si riferisce il primo comma dell'art.
4. Misure che non è consentito riferire esclusivamente ai lavoratori in atto sospesi per effetto dell'ammissione al trattamento di cigs, atteso che la prospettiva di mobilità, rimettendo in discussione gli equilibri complessivi dell'azienda, e, dunque, i destini dell'intera comunità di lavoro, proprio al fine di consentire l'adozione di più articolate ed ampie misure di risanamento economico e produttivo, chiama necessariamente in causa tutte le posizioni lavorative, operando un principio di solidarietà generale che non consente esenzioni o immunità prestabilite.
11. La logica complessiva della procedura disciplinata dall'art. 4 è comune in quanto testualmente richiamata dall'art. 24 della medesima legge n. 223/1991 a quella che sorregge la procedura di riduzione del personale, rispetto alla quale, dunque, la prima si distingue essenzialmente per quanto riguarda le condizioni iniziali di operatività. Solo la prima procedura, infatti, non anche la seconda, presuppone la preventiva ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, senza i requisiti dimensionali, temporali e spaziali prescritti dall'art. 24. Una volta realizzate le predette condizioni iniziali la procedura si svolge in termini del tutto identici, sino alla conclusione, anch'essa, comune, della scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, secondo i criteri unitariamente dettati dall'art. 5 della stessa legge, il quale si pone quale "cerniera" tra i due regimi.
12. Così inquadrata la disposizione dell'art. 4 e una volta esclusa - per le ragioni esposte - una rigida coincidenza tra collocandi in mobilità e lavoratori sospesi in cigs (vedi Cass. 11569/1997, 12989/1997), dovendosi piuttosto affermare che l'individuazione dei lavoratori da "sacrificare" deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive dell'intero complesso aziendale, si comprende la ragione per cui le comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 4 non riguardano soltanto profili professionali del personale sospeso e, come tale, eccedente nelle condizioni esistenti al momento dell'ammissione alla cigs., ma anche profili professionali dei lavoratori che comunque devono considerarsi in esubero, le cui posizioni possono evidenziarsi nel corso della procedura. 13. Ma vi è di più: a questi profili professionali vanno aggiunti quelli del "personale abitualmente impiegato" secondo quanto è stato testualmente precisato nella norma in esame, per effetto di una, invero significativa, aggiunta apportata al testo originario, dall'art. 1 D.lgs. 26 maggio 1997, n. 151. Si tratta di una disposizione che, in quanto emanata in attuazione della direttiva del Consiglio CEE n. 75/129 del 17 febbraio 1975, aggiornata dalla direttiva del Consiglio CEE n. 92/56 del 24 giugno 1992, risulta riferibile anche ai licenziamenti in oggetto, siccome risalenti ad epoca successiva all'entrata in vigore di quest'ultima normativa comunitaria (cfr., specificamente sul punto, Cass. 11387/1998, cit.). Ne segue che i profili professionali da prendere in considerazione sono necessariamente quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali potrà, all'esito della procedura, operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991. 14. Ciò conduce inevitabilmente ai rigetto anche del terzo motivo del ricorso, risultando sul punto il dispositivo della sentenza impugnata conforme al diritto, ancorché la motivazione debba in parte essere corretta ai sensi dell'art. 384, comma secondo, c.p.c.. Le innovazioni introdotte dalla L. 223/91 sono state radicali rispetto al regime giuridico precedente;
in sintesi, onde realizzare un controllo preventivo, sindacale e pubblico, sul potere imprenditoriale e sulle scelte progettate, quando i licenziamenti, in presenza degli elementi precisati dalla stessa legge, hanno una forte rilevanza sociale, il sistema obbliga l'imprenditore al rispetto di un articolato procedimento, la cui inosservanza è sanzionata con l'inefficacia dei licenziamenti;
lo obbligano altresì a scegliere i lavoratori da licenziare nel rispetto dei criteri di selezione legali o stabiliti dai contratti collettivi, sanzionando la violazione del diritto del lavoratore ad un scelta imparziale con l'annullabilità del recesso;
estendono la tutela dell'art. 18 l. 300/1979 ai licenziamenti collettivi inefficaci o annullabili. Dalla sommaria descrizione della portata del nuovo assetto normativo emerge con - evidenza l'autonomia concettuale e di disciplina della materia della riduzione di personale assoggettata alla disciplina della l. 223/91, quale operazione imprenditoriale con effetti socialmente rilevanti e perciò sottoposta al controllo procedurale preventivo sindacale e pubblico, rispetto alla materia dei licenziamenti individuali per motivi oggettivi, assoggettati al controllo successivo sulla giustificazione dei motivi del singolo recesso.
15. Negli attuali livelli di tutela, dunque, il licenziamento per riduzione di personale deve passare per il filtro della procedura, come sopra tratteggiata nelle linee fondamentali, che apre la via al controllo giudiziale sulla regolarità formale e sulla buona fede sostanziale del comportamento dell'imprenditore. La specifica tutela procedimentale compensa la libertà concessa all'imprenditore in merito alla scelta di ridurre il personale, imponendo, in funzione della tutela del singolo lavoratore, che sia trasparente e verificabile l'individuazione dei dipendenti licenziati;
nessun rilievo può essere attribuito al fatto che non sia il lavoratore il destinatario delle comunicazioni, poiché il rispetto della procedura assolve, nel sistema normativo, la funzione di motivare i singoli recessi (Cass. 7469/1998; 11759/1998; 265/1999;
Cass., sez. un., 302/2000, cit.). Nel caso di specie, deve escludersi che la procedura sia stata rispettata. Sia pure con il pieno accordo delle organizzazioni sindacali, sono stati senz'altro considerati eccedenti i dipendenti che si trovavano in cigs. In sostanza, sono mancate le comunicazioni nei contenuti prescritti dall'art. 4, come precisati, in particolare, ai numeri 11 e 12.
Non è, quindi, in questione la legittimità di un criterio di scelta che, seppure enunciato in astratto, sia tale da rendere individuabili i singoli dipendenti in ragione di una condizione personale in cui versano, ma della verifica che, a monte, vi è stata inosservanza delle procedure di cui all'art. 4.
16. Nè può sostenersi che le alterazioni procedurali sarebbero consentite e prive di incidenza sull'atto finale, quando il controllo sociale è stato realmente garantito dall'accordo legittimato a sostituire il procedimento legale con altro, convenzionale. La legge sanziona con l'inefficacia il recesso qualora sia intimato "in violazione" delle procedure dalla legge stessa fissate, cosicché l'inosservanza incide sullo stesso potere dell'imprenditore di ridurre il personale privando di effetti ciascuno e tutti i negozi di recesso, fermo restando, ovviamente, che ciascun lavoratore ha una posizione autonoma rispetto alla scelta di esercitare o non esercitare il proprio diritto di impugnazione e che, in ogni caso, la procedura può essere rinnovata. Dal particolare regime della reintegrazione dettato dall'art. 17 l. 223/91, in base al quale l'imprenditore "può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quelli dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura" si ricava che l'operazione è circoscritta ai soli casi in cui l'imprenditore abbia già concluso correttamente il prescritto iter procedimentale (con o senza accordo) e che, quindi, mentre la violazione della procedura lo priva del potere di ridurre il personale (donde la sanzione della reintegrazione fino a quando non sia rinnovata la procedura), è soltanto la violazione dei criteri di scelta a non rimettere in discussione l'operazione compiuta, ma la motivazione della scelta dei licenziati, che la norma consente di ripetere nell'ambito delle "quantità" già fissate.
17. Il rilievo di ordine sistematico è decisivo per ritenere che la "forma" di esercizio del potere di ridurre il personale non può essere derogata dalla volontà dei soggetti ai quali è affidato il controllo delle scelte dell'impresa, conformemente, del resto, alla chiara lettera delle disposizioni di legge, che non consente agli stessi soggetti di disporre di diritti che la "violazione della procedura" consente ai singoli lavoratori interessati di acquisire. Ne discende che - l'omissione della "comunicazione preventiva per iscritto" alle rappresentanze sindacali aziendali e alle associazioni di categoria, nonché all'Ufficio provinciale del lavoro, che precisi i motivi dell'eccedenza e tutti gli altri elementi prescritti dal comma 3 dell'art. 4 l. 223/1991 (nella specie mancanti perché il confronto è stato limitato ai dipendenti sospesi e non esteso all'intero complesso aziendale), non è suscettibile di essere sanata dall'accordo sindacale, in quanto compromette la tutela dell'interesse primario del lavoratore ad una corretta instaurazione della procedura in cui si inserisce un atto (il recesso) per lui di massimo pregiudizio.
18. Le considerazioni svolte rendono irrilevante l'esame del quarto e ultimo motivo del ricorso principale, con il quale è denunciata violazione dell'art. 5, comma 1, L. 223/1991, degli art. 420 e 437, comma secondo, c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Con questo motivo, infatti, si assume che era stata dedotta la circostanza, con offerta della relativa prova, che i lavoratori sospesi erano stati selezionati secondo i criteri di cui all'art. 5 L. 223/1991 in relazione alle esigenze tecnico - produttive, ma il Tribunale aveva trascurato i fatti allegati e non ammesso la prova orale. La questione del rispetto dei criteri di scelta, legali o convenzionali, non può venire in rilievo quando i licenziamenti sono stati intimati in violazione della procedura di legge e devono, perciò, considerarsi inefficaci prima che annullabili (ancorché gli effetti sul piano della tutela siano gli stessi, senza incidenza, quindi, sul dispositivo della sentenza impugnata).
19. Nella decisione di rigetto del ricorso principale resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato, il cui unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, L. 223/1991 per avere la sentenza impugnata ritenuto valida la pattuizione di un unico criterio di selezione, in deroga ai criteri legali, anziché, necessariamente una pluralità di criteri da applicare in concorso fra loro con riferimento ai dipendenti dell'intero complesso aziendale.
20. La società ricorrente è condannata al rimborso delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato;
condanna la Gruppo Finanziario Tessile S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L. 30.000=, e degli onorari liquidati in L. 7.000.000.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2001