Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/06/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Signori:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr.Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.274/2020 RGCA
Promossa da
n.q. erede di , nato a [...] l' 8.07.1974 Parte_1 Persona_1
C.F.( ), rappresentato e difeso dall'Avv.C. Lucio C.F._1
Greco per mandato rilasciato in calce alla comparsa di intervento nel giudizio di primo grado depositata il 16/4/2018
Appellante
Contro
nata a [...] il [...],C.F.: CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv.Francesco Cagnes per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Piaccia alla Corte di appello adita, accogliere tutti i motivi dedotti e in riforma dell'impugnata sentenza n. 93/2020 emessa dal tribunale di Gela, rigettare l'opposizione a precetto proposta da CP_1
e condannarla al pagamento delle spese e dei compensi di entrambi
[...]
i gradi di giudizio.
Per “sospendere ex articolo 299 c.p.c. il presente CP_1 procedimento per la sopravvenuta morte dell'appellante; nel merito dichiarare inammissibile o comunque rigettare l'appello proposto perché destituito di fondamento. Con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva CP_1 opposizione all'atto di precetto, notificatole per conto del signor Per_1
per far dichiarare la nullità dell'atto stesso:
[...]
1)per violazione dell'art. 479 c.p.c. in quanto alla signora non è CP_1 stato mai notificato personalmente ai sensi dell'articolo 137 c.p.c. il titolo in forma esecutiva;
2) per carenza di legittimazione attiva determinata dell'avvenuto decesso di in data anteriore alla pronuncia della sentenza Persona_1
n.239/2013 resa dal tribunale di Gela, titolo esecutivo a fondamento dell'atto di precetto.
Si costituiva contestando i motivi dell'opposizione e Persona_1 rilevando quanto alla dedotta nullità della notifica del titolo esecutivo effettuata in violazione dell'art. 479 c.p.c. quindi personalmente alla parte ai sensi degli artt. 137 e s.s. c.p.c., tale norma non è dettata a pena di nullità, e tantomeno tale nullità è desumibile dalla lettura dell'articolo 480 c.p.c. che prevede tassativamente i casi di nullità dell'atto. Quanto al secondo motivo di opposizione rilevando che, sebbene fosse deceduto nel corso del procedimento di Persona_1 3
cognizione n. 1224/07 nell'ambito del quale nessuna dichiarazione veniva effettuata in tal senso, doveva considerarsi ritualmente effettuato per il principio di ultrattività del mandato, della idoneità della procura rilasciata dal cliente in calce al ricorso con la quale venivano espressamente conferiti al difensore, poteri anche in relazione all'eventuale giudizio di opposizione o alla fase di esecuzione per perseguire l'interesse del proprio cliente assistito per il soddisfacimento del proprio credito.
L'iter istruttorio si sostanziava nella produzione di documenti.
In corso di giudizio con ordinanza riservata depositata il 31.10.2016, il primo giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo assegnando termine alla parte opposta per la costituzione in giudizio degli eredi di
. Con comparsa di intervento volontario si costituiva Persona_1 Pt_1
n.q. di erede di reiterando le difese precedenti.
[...] Persona_1
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela accolta l'opposizione, dichiarava la nullità dell'atto di precetto notificato a (dopo CP_1 la morte dell'originario creditore) con la condanna delle spese in favore dello Stato essendo l'opponente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Avverso tale sentenza l'odierno appellante ha proposto gravame per i motivi in detto atto meglio specificati.
All'udienza del 26 settembre 2024, precisate le conclusioni e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica la causa veniva posta in decisione.
*****
L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame l' appellante reiterando le precedenti difese, critica la sentenza impugnata rilevando la regolarità della procura per ultrattività del mandato difensivo.
La censura non coglie nel segno.
Correttamente il tribunale ha rilevato, con motivazione che il Collegio approva e alla quale rimanda, che l'ultrattività del mandato non può 4
superare la fase processuale per la quale la procura è conferita con la conseguenza che il rapporto nella fase di realizzazione coattiva della pretesa, “compete solo alle parti reali e viventi” titolari della legittimazione attiva e passiva in quella fase. Nella fattispecie, l'atto di precetto è stato notificato dopo la morte di , avvenuta prima della pronuncia Persona_1 della sentenza impugnata. L'efficacia del mandato deve pertanto ritenersi cessata per la morte del mandante in conformità al principio generale sancito dall'art. 1722 c.c. Ciò in quanto l'ultrattività del mandato invocata dall'appellante, fa riferimento all'operatività per tutto il corso del giudizio dello jus postulandi nella fase giudiziale(in cui l'evento morte o perdita di capacità del mandante non viene dichiarata né notificata); tuttavia questo potere viene meno, non operando il principio di ultrattività del mandato alle liti, nei rapporti tra il processo di cognizione e del processo di esecuzione, con la conseguenza che la legittimazione attiva all'azione esecutiva sulla base del titolo esecutivo formatosi nel processo di cognizione, compete solo ai successori o rappresentanti della parte colpita dall'evento menomante che per farsi difendere in sede esecutiva, devono rilasciare una nuova procura alle liti.(ex multis Cass.n.8959/2016).
Con il secondo motivo l'appellante ritiene erronea la sentenza laddove il primo giudice non ha ritenuto applicabile il disposto dell'articolo 182 c.
p. c. e quindi non ha ritenuto sanata la carenza dello jus postulandi in capo al procuratore a seguito della costituzione dell'erede della parte rappresentata.
Anche tale censura è infondata. Ratio dell'art.182 c.p.c. soprattutto dopo la riforma operata con la l.n.69/2009 (vieppiù confermata ed ampliata con la c.d. riforma Cartabia ai casi di mancanza o d'inesistenza per mancata sottoscrizione della procura) e quindi applicabile, ratione temporis alla fattispecie, è quella di favorire più pronunce di merito rispetto a quelle di rito, in relazione al principio del giusto processo,
prevedendo che il giudice quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità 5
della procura, ha l'obbligo (e non solo la facoltà) di assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e quindi della procura o per la rinnovazione della stessa.
Nel caso di specie risulta dagli atti, che il giudice, su istanza del difensore dell'appellante con ordinanza dell'11/11/2016, concedeva termine fino al 15/12/2016 per la sanatoria del difetto di rappresentanza facendo corretta applicazione del disposto dell'art.182 c.p.c. ; con atto di intervento depositato il 16/4/2018 si costituiva in giudizio l'odierno appellante.
La costituzione deve tuttavia ritenersi tardiva.
Così l'art.182 c.p.c.” Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e però si producono fin dal momento della prima notificazione.”
A nulla rileva la proroga per il rilascio della procura che l'appellante dichiara di avere richiesto e di avere ottenuto in quanto a norma dell'art.153 c.p.c. “I termini perentori non possono essere abbreviati né prorogati anche con l'accordo delle parti.” Il secondo comma della norma, prevede un'eccezione all'intervenuta decadenza del termine perentorio con la previsione della rimessione in termini, che tuttavia, presuppone che la parte alleghi e dimostri di non aver potuto rispettare il termine perentorio per causa a lei non imputabile;
circostanza che nella fattispecie non si è verificata.
In conseguenza, l'appello deve ritenersi infondato. 6
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €.
2.500 per il presente grado oltre spese generali al15%, iva e c.p.a. a carico di ed a favore di . Parte_1 CP_1
Sussistenti devono ritenersi i presupposti per porre a carico dello appellante il pagamento, se dovuto, di una somma pari all'importo del contributo unificato ex art.13 comma 1 quater D.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n.93/2020 pubblicata dal Tribunale di Gela in data 19.02.2020 ed appellata da;
Parte_1
- condanna a rifondere all' appellata le spese del grado Parte_1 liquidate come in motivazione.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante una somma pari all'importo del contributo unificato per la proposizione del giudizio d'appello ex art.13 comma 1 quater D.p.r.
n.115/2002,se dovuto.
Caltanissetta 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico