Articolo 6 della Legge 6 marzo 2001, n. 52
Articolo 5Articolo 7
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16 marzo 2001
Art. 6. (Spese e tariffe). 1. Le prestazioni relative all'iscrizione ai Registri regionali di cui all'articolo 3, nonche' alla tipizzazione tessutale e alle altre indagini necessarie alla verifica della compatibilita', sono a carico del Servizio sanitario nazionale; il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, ne' dell'impegnativa del medico di base, e puo' accedere direttamente alle strutture deputate presentando la propria tessera sanitaria. Anche le successive prestazioni erogate sul donatore, quali ulteriori indagini genetiche, esami di idoneita' e prelievi di sangue midollare, sono ad accesso diretto. La struttura trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del ricevente. Le spese per le prestazioni inerenti all'attivita' di trapianto di midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e gia' previste nei Registri internazionali.
Entrata in vigore il 16 marzo 2001