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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1024/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lombardia Sezione Staccata Di RE - Via Carlo Zima N. 3 25100 RE
BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 118 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nel 2024, l'arch. Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento prot. n. 00118/2024 emesso dalla Segreteria del T.A.R. RE, con il quale – sul presupposto della riconducibilità del ricorso amministrativo R.G. 880/2023 al “rito appalti” – veniva richiesto il versamento integrativo di
€ 1.350,00 rispetto a quanto già corrisposto (€ 650,00) all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio amministrativo.
Si è costituita la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza della riqualificazione operata e, comunque, la debenza del contributo nella misura indicata nell'invito.
Il ricorrente ha poi depositato memoria illustrativa, richiamando, tra l'altro, la sentenza n. 908/2024 del T.A.
R. RE (13.11.2024), con cui il giudice amministrativo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso R.G.
880/2023 per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo gli atti comunali riconducibili alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia rientra nella giurisdizione di questa Corte, trattandosi di impugnazione dell'atto con cui l'ufficio giudiziario ha richiesto il pagamento del contributo unificato (entrata di natura tributaria), con avvertenza circa l'eventuale applicazione della sanzione, secondo il meccanismo previsto dal D.P.R. n.
115/2002 richiamato nell'atto impugnato.
Nel merito, il punto decisivo è stabilire se, per il ricorso amministrativo R.G. 880/2023, fosse dovuto il contributo unificato nella misura propria delle controversie soggette al rito abbreviato “appalti” (artt. 119-120
c.p.a., con applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, lett. d), D.P.R. n. 115/2002) ovvero, come sostenuto dal ricorrente, il contributo “ordinario” fisso previsto per “tutti gli altri casi” (lett. e), pari a € 650,00.
Dagli atti emerge che il giudizio amministrativo era rivolto contro provvedimenti del Comune di San Pellegrino
Terme concernenti, in sostanza, la validazione negativa del progetto esecutivo e gli atti conseguenti nell'ambito del rapporto professionale già instaurato, dunque in una fase successiva alla selezione del contraente. La successiva pronuncia del T.A.R. RE n. 908/2024 -richiamata dalla difesa del ricorrente- ha qualificato la vicenda come attinente alla fase esecutiva del contratto di servizi, con posizione paritetica delle parti e conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Tale ricostruzione, pur intervenuta dopo l'invito impugnato, costituisce un elemento oggettivo e altamente significativo circa la natura della controversia sottostante, rendendo incompatibile l'inquadramento della stessa nel perimetro delle “procedure di affidamento” cui è correlato il rito speciale degli appalti.
Ne consegue che l'invito prot. n. 00118/2024, nella parte in cui ha preteso un contributo unificato complessivo di € 2.000,00 (e quindi l'integrazione di € 1.350,00), risulta fondato su un presupposto non corretto, dovendosi applicare, per la fattispecie, la misura fissa “ordinaria” di € 650,00. L'atto impugnato va pertanto annullato.
Restano assorbite le ulteriori censure (ivi incluse quelle relative alla prospettata tardività dell'invito e al tema sanzionatorio), essendo sufficiente la rilevata erroneità del presupposto impositivo a determinare l'illegittimità dell'atto.
Tenuto conto del rilievo assunto nella presente controversia dalla sentenza richiamata in parte motiva ed emessa ben dopo l'iscrizione della causa a ruolo, sussistono gravi e fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, accoglie il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in RE il 20.2.2026.
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1024/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lombardia Sezione Staccata Di RE - Via Carlo Zima N. 3 25100 RE
BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 118 2024 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 56/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nel 2024, l'arch. Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento prot. n. 00118/2024 emesso dalla Segreteria del T.A.R. RE, con il quale – sul presupposto della riconducibilità del ricorso amministrativo R.G. 880/2023 al “rito appalti” – veniva richiesto il versamento integrativo di
€ 1.350,00 rispetto a quanto già corrisposto (€ 650,00) all'atto dell'iscrizione a ruolo del giudizio amministrativo.
Si è costituita la resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza della riqualificazione operata e, comunque, la debenza del contributo nella misura indicata nell'invito.
Il ricorrente ha poi depositato memoria illustrativa, richiamando, tra l'altro, la sentenza n. 908/2024 del T.A.
R. RE (13.11.2024), con cui il giudice amministrativo ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso R.G.
880/2023 per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, ritenendo gli atti comunali riconducibili alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia rientra nella giurisdizione di questa Corte, trattandosi di impugnazione dell'atto con cui l'ufficio giudiziario ha richiesto il pagamento del contributo unificato (entrata di natura tributaria), con avvertenza circa l'eventuale applicazione della sanzione, secondo il meccanismo previsto dal D.P.R. n.
115/2002 richiamato nell'atto impugnato.
Nel merito, il punto decisivo è stabilire se, per il ricorso amministrativo R.G. 880/2023, fosse dovuto il contributo unificato nella misura propria delle controversie soggette al rito abbreviato “appalti” (artt. 119-120
c.p.a., con applicazione dell'art. 13, comma 6-bis, lett. d), D.P.R. n. 115/2002) ovvero, come sostenuto dal ricorrente, il contributo “ordinario” fisso previsto per “tutti gli altri casi” (lett. e), pari a € 650,00.
Dagli atti emerge che il giudizio amministrativo era rivolto contro provvedimenti del Comune di San Pellegrino
Terme concernenti, in sostanza, la validazione negativa del progetto esecutivo e gli atti conseguenti nell'ambito del rapporto professionale già instaurato, dunque in una fase successiva alla selezione del contraente. La successiva pronuncia del T.A.R. RE n. 908/2024 -richiamata dalla difesa del ricorrente- ha qualificato la vicenda come attinente alla fase esecutiva del contratto di servizi, con posizione paritetica delle parti e conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Tale ricostruzione, pur intervenuta dopo l'invito impugnato, costituisce un elemento oggettivo e altamente significativo circa la natura della controversia sottostante, rendendo incompatibile l'inquadramento della stessa nel perimetro delle “procedure di affidamento” cui è correlato il rito speciale degli appalti.
Ne consegue che l'invito prot. n. 00118/2024, nella parte in cui ha preteso un contributo unificato complessivo di € 2.000,00 (e quindi l'integrazione di € 1.350,00), risulta fondato su un presupposto non corretto, dovendosi applicare, per la fattispecie, la misura fissa “ordinaria” di € 650,00. L'atto impugnato va pertanto annullato.
Restano assorbite le ulteriori censure (ivi incluse quelle relative alla prospettata tardività dell'invito e al tema sanzionatorio), essendo sufficiente la rilevata erroneità del presupposto impositivo a determinare l'illegittimità dell'atto.
Tenuto conto del rilievo assunto nella presente controversia dalla sentenza richiamata in parte motiva ed emessa ben dopo l'iscrizione della causa a ruolo, sussistono gravi e fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia, in funzione di giudice unico, accoglie il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in RE il 20.2.2026.
Il Giudice unico
D.Chiaro