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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/07/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott. Cecilia Marino PRESIDENTE
Dott. Roberto Rivello CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 612\2023 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Monteverde ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Novara, B.do La
Marmora nr. 13, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cisella Controparte_1 C.F._2
Trombin e Mauro Magna ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Cisella Trombin del foro di
Pavia, con studio in Mortara (PV) – via Vittorio Veneto n. 4 , giusta procura in atti;
APPELLATA , C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI PRECISATE IL 12 GIUGNO 2025
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino in riforma della sentenza n.225/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Novara in data 29/3/2023, dichiarare per tutti i motivi di cui in premessa e comunque per violazione della Legge notarile R.D. nr. 89/1913 e suo Regolamento R.D. nr.1326 1914, nonché ex artt. 606 secondo comma e 1425 codice civile, l'annullabilità e/o la nullità, anche per incapacità di intendere e volere e comunque per mancanza di causa concreta del testamento pubblico di n. 75 del giorno 8 ottobre 2019 rep. 75 atti di ultima Persona_1 volontà Notaio di Novara, allegato b all'atto di registrazione repertorio nr. Persona_2
43026 racc. 22768 sempre Notaio e così in via conseguenziale, dato e preso atto Per_2 dell'azione di petizione ereditaria, proposta dall'attore, con chiamata anche del terzo chiamato, dato e preso atto del possesso dei beni caduti in successione, da parte di P_
, così descritti:
[...]
-appartamento con annessa pertinenza cantina, sito in Comune di Novara. Via XXIII Marzo nr.
127 (catastalmente Via XXIII Marzo 1849 nr. 131), censito al catasto fabbricati foglio 96 mappale 63, sub 23, piano 5-S1 z.c. 1 cat. A/3 cl. 3 vani 5 superficie catastale totale mq. 105
R.C. EURO 632,66.
Alle coerenze in contorno:
-dell'appartamento: prospetto su cortile del comune, vano scala e pianerottolo comune, proprietà o aventi causa, prospetto su Via XXIII Marzo e proprietà Persona_3
o aventi causa;
Per_4
-della cantina: muro perimetrale, corridoio comune e cantina proprietà o aventi causa. Per_5
Beni già di proprietà di . Persona_1
Per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione di ogni bene mobile e/o Controparte_1
immobile posseduto dalla stessa a titolo di erede, nonché di quanto tramite richiesta agli istituti di credito ex art. 210 c.p.c, si proverà in corso di causa per possesso di beni mobili e/o denaro o del controvalore dei beni immobili che nel frattempo ella convenuta dovesse avere alienato consumato.
Con condanna al pagamento di interessi secondo le indicazioni di Cass. 1712/1995, trattandosi di debito di valore”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA COSTITUITA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria e/o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, fra le quali – ove d'uopo – la conferma integrale della sentenza n. 225/2023, pubblicata in data 30 marzo 2023 dal Tribunale di Novara all'esito del procedimento n. 931/2020, respingere l'impugnazione proposta da
[...]
e tutte le domande, di merito ed istruttorie, dal medesimo proposte nell'atto di Parte_1 citazione in appello e nell'atto di citazione in primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Novara, e la chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 declaratoria di nullità o l'annullamento del testamento pubblico di del Persona_1
08.10.2019 n. 75, redatto dal Notaio , per incapacità di intendere e di volere del Persona_2 de cuius al momento della redazione dell'atto e comunque per carenza di causa concreta, lamentando la violazione della Legge notarile R.D. 89/1913 e Regolamento RD nr. 1326/1914, nonché dell'art. 606 comma 2 c.c.
L'attore riferiva di essere stato nominato erede, unitamente alla , da Controparte_2
, con testamento olografo dell'11 novembre 2017, mediante il quale il de cuius Persona_1 lasciava all'attore la piena proprietà dell'appartamento sito in Novara XXIII Marzo n. 127, oltre alla metà delle giacenze presenti presso filiale di Corso Cavour in Novara, destinando CP_3
l'altra metà alla . Controparte_2
Sennonché , nel suo ultimo anno di vita, veniva ricoverato presso la casa di Persona_1 riposo di Momo da cui veniva dimesso in data 07.10.2019 per essere portato presso l'abitazione di (odierna appellata). Orbene, in data 08.10.2019 con Controparte_1 Persona_1 testamento pubblico dinanzi al Notaio nominava sua erede universale Persona_6 [...]
revocando le precedenti disposizioni testamentarie. P_ Nello specifico, lamentava l'esistenza di vizi formali della scheda Parte_1 testamentaria tali da determinarne l'annullabilità sia ai sensi degli artt. 51 comma 2 n.12, 60 del
R.D. 89/1913 e 606 comma 2 del c.c., per omessa sottoscrizione da parte del de cuius della prima pagina del testamento, sia ai sensi dell'art. 47 R.D. 89/2013 e 606 comma 2 c.c. per non avere il Notaio indagato in ordine alla reale volontà testamentaria di e alle Persona_1 circostanze che l'avevano determinata.
deduceva, inoltre, la nullità virtuale dell'atto non essendo stata accertata la Parte_1 causa concreta che sorreggeva la volontà del de cuius, e l'annullabilità del testamento per incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione del testamento.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Si costituiva in giudizio anche la che faceva proprie le domande e le Controparte_2 conclusioni già svolte dall'attore nei confronti della convenuta Controparte_1
Con sentenza n.223/2023 pubblicata il 30 marzo 2023, il Tribunale di Novara rigettava le domande dell'attore e condannava e la al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data 3 maggio 2023,
[...] interponeva appello avverso tale provvedimento chiedendone la riforma sulla base Parte_1 dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
La rimaneva contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
All'udienza del 12.06.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riferito nella sentenza impugnata, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
e la al fine di ottenere la declaratoria di annullabilità e/o P_ Controparte_2 nullità del testamento pubblico di (deceduto in Galliate il02.12.2019) redatto in Persona_1 data 8 ottobre 2019 dal Notaio , a mezzo del quale il de cuius aveva nominato Persona_2 sua erede universale revocando tutte le precedenti disposizioni testamentarie a Controparte_1 lui facenti capo.
Il Tribunale di Novara ha rigettato le domande attoree ritenendole infondate.
In particolare, con riferimento all'invocata violazione dell'art. 51 comma 2 n. 12 del R.D.
89/1913 per l'omessa sottoscrizione da parte di del primo foglio che compone Persona_1 la scheda testamentaria, il Collegio ha ritenuto che la ratio sottesa alla previsione normativa - secondo cui la sottoscrizione è posta a conferma della volontà testamentaria – sia stata rispettata, atteso che la sottoscrizione del testatore risulta apposta nella seconda pagina del testamento, in cui sono riportate le disposizioni di ultima volontà del testatore e nella terza pagina del testamento ove sono contenute le sottoscrizioni finali del Notaio e dei testimoni.
Il Tribunale ha osservato che la mancanza di sottoscrizione della prima pagina non inficia la validità del testamento, atteso che in tale pagina sono menzionate soltanto le attività preliminari compiute dal Notaio, relative all'identificazione dei testimoni e del testatore.
Per quanto concerne l'asserita annullabilità del testamento in esame per violazione dell'art 67 della Legge Notarile in combinato disposto con l'art. 606 comma 2 c.c. sul presupposto che il
Notaio non avrebbe adeguatamente indagato la reale volontà del de cuius, avendo redatto la scheda testamentaria in un intervallo temporale di soli dieci minuti, il Tribunale ha ritenuto anche tale motivo di doglianza infondato. Sul punto, il Tribunale osserva che la circostanza che la scheda testamentaria sia stata predisposta dal Notaio nell'arco temporale compreso tra le
12:30 e le 12:40 del 08.10.2019 non è di per sé idonea e sufficiente al fine di affermare che la volontà del testatore non sia stata adeguatamente indagata dal pubblico ufficiale.
Il Collegio ha, al riguardo, evidenziato come occorra scindere il momento in cui il pubblico ufficiale riceve le dichiarazioni di ultima volontà da quello in cui procede alla redazione materiale del testamento, trattandosi di operazioni che possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale.
Da ultimo, sull'asserita annullabilità del testamento pubblico per incapacità di intendere e di volere del de cuius, il Tribunale ha osservato che grava su chi impugna il testamento l'onere di fornire la prova rigorosa dello stato di assoluta incapacità, anche temporanea, che affliggeva il testatore – nonostante non manifestasse segni evidenti di incapacità - al momento in cui ha disposto delle proprie sostanze;
stato di incapacità tale da obnubilare del tutto la sua capacità di autodeterminarsi e di comprendere il significato e gli effetti giuridici dei propri atti. Nel caso di specie, secondo il Collegio la documentazione medica prodotta dall'attore ed analiticamente esaminata alle pagg.
9-10 della sentenza, non consente di ritenere che le facoltà mentali di al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, fossero Persona_1 compromesse al punto da privarlo completamente della capacità di discernimento. La documentazione medica allegata da parte attrice, secondo il Collegio, fa emergere piuttosto il quadro clinico di un anziano affetto da importanti patologie fisiche. A fronte di tale quadro probatorio, il Tribunale ha, quindi, ritenuto inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta di CTU medico-psichiatrica da condurre sulla documentazione in atti.
Infine, il Tribunale, pur osservando che non aveva proposto una specifica Parte_1 domanda di nullità del testamento ex art. 1418 c.c. perché conseguenza del reato di circonvenzione di incapace, ha osservato che non possono ritenersi provati nemmeno in via presuntiva gli elementi costitutivi del reato in esame.
Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda attorea.
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza nella parte in cui Parte_1 non ha annullato il testamento pubblico nonostante la mancata sottoscrizione del primo foglio in cui ha espresso la volontà di procedere a disporre delle proprie sostanze. Persona_1
L'appellante, infatti, lamenta la non corretta applicazione dell'art 51 comma 2 n. 12 della Legge
Notarile, che prescrive specifici requisiti di forma per gli atti notarili, la cui inosservanza comporta l'annullabilità dell'atto senza necessità che il vizio sia accertato mediante querela di falso.
Sul punto, parte appellante osserva che se è vero che, con l'art. 51 comma 2 n. 12 si “vuole richiamare l'attenzione del testatore” con la firma su ogni foglio, è allora anche indubitabile che tale richiesta non risulta soddisfatta dalle sole firme apposte in seconda e terza pagina
(quest'ultima unica pagina ove vi sono anche quelle del Notaio e dei testimoni).
Parte appellante rileva che la norma di cui all'art. 51 comma 2 n. 12 della Legge Notarile è chiara e doveva essere rispettata, pena l'annullamento del testamento e senza necessità di contestare con querela l'attività del Notaio di cui alla prima pagina, in quanto l' “attenzionare su cosa si stia facendo” è concetto diverso dal “ritenere inveritiero quanto nell'atto espresso”
e, peraltro, l'atto, come denunciato, mancava anche della firma in prima e seconda pagina del Pubblico Ufficiale e dei testi, ciò integrando un ulteriore motivo di annullabilità denunciato in citazione.
L'appellante, aggiungeva che l'atto era stato redatto nella dimora momentanea (presso la casa della convenuta) del de cuius con soggetto in “estrema debolezza” e pertanto le tre pagine della scheda testamentaria non erano tra loro scindibili, in specie, la prima in cui vi era indicata “la causa concreta del perché si fosse in quel luogo per testare”. In tesi di parte appellante tutte le firme erano d'obbligo ed in specie quella del Sig. Per_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta la violazione dell'art. 47 L. Notarile e dell'art. 67 suo regolamento, con riferimento all'art. 606, secondo comma, c.c.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui non ha annullato il Parte_1 testamento pubblico in esame per non avere il Notaio adeguatamente indagato la reale volontà di rilevando che il Pubblico Ufficiale in soli dieci minuti avrebbe raccolto le Persona_1 dichiarazioni di ultima volontà del de cuius e redatto la relativa scheda testamentaria poi dal medesimo sottoscritta.
A tal fine, rappresenta che tali attività sono state eseguite presso l'abitazione della convenuta, nominata erede, da un soggetto che versava in condizioni di salute particolarmente gravi durante l'intervallo di tempo intercorso tra le sue dimissioni dalla casa di riposo e il successivo ricovero ospedaliero, e che tali circostanze – mettendo in luce lo status psico-fisico di - Persona_1 avrebbero dovuto indurre il Notaio a condurre una valutazione approfondita della spontaneità della volontà testamentaria del testatore e della causa concreta del testamento.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di annullamento della disposizione di ultima volontà per incapacità di intendere e di volere di al momento della redazione dell'atto. Persona_1
A tal fine, deduce che gli elementi sopra richiamati costituiscono indizi gravi precisi e concordanti dell'incapacità di autodeterminarsi del de cuius.
Il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare il contenuto dell'atto di ultima volontà nel suo complesso in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni in esso contenute.
Tale esame globale non sarebbe stato effettuato dal Tribunale.
A sostegno del proprio assunto, parte appellante richiama i documenti di cui alla seconda memoria ed in particolare la relazione tecnica di parte redatta dalla Dott.ssa di cui al Per_7 doc.to 14, sulla quale la sentenza impugnata non aveva preso posizione e che per contro avrebbe imposto l'ammissione della CTU richiesta da parte attrice in primo grado.
La sentenza impugnata nel ritenere che “Dalla documentazione prodotta emerge, piuttosto, il quadro tipico delle condizioni di un anziano affetto da problematiche di tipo fisico, non certo da problemi di salute idonei a incidere sulle sue capacità cognitive ...” senza un ausilio scientifico idoneo a smentire la perizia di parte redatta dalla Dott.ssa in tesi di parte Per_7 appellante, è da ritenersi errata.
L'appellata ha contestato in fatto e diritto il proposto atto di appello. Controparte_1
Nello specifico, per quanto concerne il primo motivo di appello sostiene la correttezza delle argomentazioni del Collegio, precisando che la norma di cui all'art. 51 della Legge Notarile sopra citata è stata regolarmente applicata avendo il Notaio redatto il testamento pubblico su un unico foglio di carta bollata composto da quattro facciate, al termine del quale sono state apposte le firme del testatore, del Pubblico Ufficiale e dei testimoni.
Sul punto, parte appellata richiamato altresì il D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche
(legge sull'imposta di bollo e di registro), osserva che dall'esame visivo del testamento prodotto in copia da parte appellante si evince che lo stesso è stato redatto su carta bollata filigranata.
Pertanto, posto che l'art. 51 della legge notarile prevede che il testamento pubblico sia sottoscritto su ogni “foglio”, il testamento in esame sarebbe stato redatto correttamente, dal momento che reca la firma del notaio, del testatore e dei testimoni sull'unico foglio del quale la scheda testamentaria è composta.
Parte appellata eccepisce, quindi, che la tesi sostenuta dall'appellante circa l'annullabilità del testamento per vizi formali è del tutto destituita di fondamento.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, l'appellata contesta le deduzioni avversarie facendo proprie le argomentazioni del Tribunale ed evidenziando che non incombeva sulla stessa dimostrare il corretto operato del Notaio, avendo l'atto impugnato valore legale fino a querela di falso dei fatti che il Pubblico Ufficiale ha attestato essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione, la sig.ra sostiene che la Controparte_1 doglianza di controparte sia priva di fondamento, avendo mantenuto integre le Persona_1 proprie facoltà cognitive fino all'ultimo istante di vita, come risulta comprovato dalla documentazione medica ex adverso prodotta, nonché dal provvedimento con cui il gip del Tribunale di Novara ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero per il reato di circonvenzione di incapace, ascritto all'odierna appellata, non avendo rinvenuto elementi tali da far desumere un'alterazione delle capacità mentali del de cuius.
Parte appellata fa presente che, come da subito eccepito e contestato in primo grado, Per_1 non è mai stato dichiarato interdetto, né inabilitato, né è mai stato affetto da malattie di
[...] origine psichiatrica. Aggiunge che in ogni documento medico versato in atti del presente giudizio è attestata la capacità del paziente, il suo essere vigile ed orientato nello spazio e nel tempo.
A tal fine, alle pagg. 11-13 della comparsa di costituzione in appello richiama Controparte_1 nel dettaglio le date in cui tutti i sanitari che hanno avuto a vario titolo modo di occuparsi del sig. lo hanno trovato “lucido e collaborante”, per come ricavabili dalla stessa Per_1 documentazione prodotta in giudizio da controparte.
L'appellata eccepisce, in conclusione, che pur soffrendo di varie e gravi Persona_1 patologie, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 non presentava deficit psichici e/o cognitivi, tanto che tutti i sanitari che lo hanno frequentato assiduamente, prima presso la casa
Sereni Orizzonti di Momo e poi in Ospedale di Galliate e/o nelle diverse strutture che per varie ragioni lo hanno accolto, lo hanno indicato come vigile, collaborante e perfettamente in grado di autodeterminarsi. Anche i componenti della commissione medica dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, nel verbale redatto in data 20 settembre 2019, dopo aver visitato il sig. sulle sue capacità cognitive si sono espressi nel modo che segue: Per_1
«valutazione breve dello stato mentale= 10/10 non alterazioni cognitive» (cfr. doc. n. 8, prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, 6^ comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Parte appellata contesta anche l'affermazione dell'appellante secondo cui il Tribunale di Novara non avrebbe condotto un “esame globale” degli elementi che avrebbero dovuto “ispirare” le ultime volontà espresse da e raccolte dal Notaio . Persona_1 Persona_2
Sul punto, osserva che ha chiesto che il Tribunale di Novara Controparte_1 Parte_1 procedesse ad annullare il testamento pubblico in esame, per incapacità di intendere e di volere del testatore alla data dell'8 ottobre 2019 e che il Tribunale dopo aver esaminato in modo analitico il contenuto delle cartelle cliniche e della documentazione versata in atti nel corso del giudizio di primo grado di giudizio, ha rinvenuto indicazioni precise e concordanti sull'esistenza della capacità di intendere e di autodeterminazione in capo al de cuius. In tesi di parte appellata, il giudizio espresso dal Giudice di primo grado è quindi coerente rispetto all'esame delle prove documentali.
A conforto di tale assunto, l'appellata richiama le motivazioni con le quali il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale introdotto da contro Parte_1 per il supposto reato di “circonvenzione di incapace” e la successiva ordinanza Controparte_1 di archiviazione del procedimento stesso, pronunciata dal GIP, a conclusione del procedimento di opposizione all'archiviazione.
Parte appellata contesta anche l'ammissibilità delle richieste istruttorie di parte appellante già articolate in primo grado ed ivi rigettate, richiamando quanto già dedotto ed eccepito in primo grado.
Infine, eccepisce anche nella presente sede di appello l'inammissibilità e tardività della domanda di petizione ereditaria, proposta dall'appellante per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. nel giudizio di primo grado, osservando che l'ambito del presente giudizio deve essere determinato sulla base delle domande formulate in citazione e non è suscettibile di estensione anche in relazione alla domanda di petizione di eredità. Infatti, le domande proposte da nell'atto di citazione e non modificate in prima Parte_1 udienza di trattazione ineriscono la declaratoria di annullamento e/o di nullità del testamento pubblico redatto dal Notaio , contenente le ultime volontà di Persona_2 Persona_1
Petitum e causa petendi attengono, esclusivamente, alla validità dell'atto confezionato da un pubblico ufficiale.
Parte appellata eccepisce che non è stata proposta azione di petizione di eredità e che non esiste alcun rapporto di consequenzialità fra la declaratoria di annullamento e/o nullità del testamento pubblico e l'azione di petizione di eredità.
Il presente atto di appello è infondato per le ragioni che si seguito si espongono.
Con il primo motivo di appello, lamenta la violazione degli artt. 51, comma Parte_1
n. 12 e 60 RD n. 89/1913 in riferimento agli artt. 606 co. 2 c.c. e 1425 c.c., in quanto, in tesi di parte appellante, la mancanza della firma di nella prima pagina del testamento Persona_1 pubblico avrebbe imposto ex art. 606 comma 2 c.c. l'annullamento del testamento in esame.
Tale motivo di doglianza è infondato.
Del tutto correttamente il Tribunale, previo richiamo del quadro normativo e nella specie dell'art. 606 c.c. e dell'art. 51 co. 12 della Legge Notarile ha ritenuto insussistente il vizio formale invocato da parte attrice in primo grado, osservando che il testamento pubblico in esame che si compone di più pagine ma di un unico foglio, reca la sottoscrizione del testatore nella seconda pagina del testamento in cui sono riprodotte le sue disposizioni di ultima volontà
e nella terza pagina ove sono contenute le sottoscrizioni finali dei testimoni e del Notaio.
Peraltro, nel corpo del testamento alla pagina 2 il testatore espressamente dichiara di poter sottoscrivere ma con grave difficoltà, a causa del suo stato di estrema debolezza.
Orbene, il disposto di cui all'art. 51 co. 12 della Legge Notarile, da leggersi in correlazione con l'art. 606 c.c., prevede che l'atto notarile deve contenere “negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali”.
Ne deriva che il vizio di forma lamentato da parte appellante non può ritenersi sussistente nel caso di specie, atteso che, da un lato, la mancanza di sottoscrizione della prima pagina del testamento pubblico in cui sono compendiate le operazioni preliminari effettuate dal Notaio non inficia la validità dell'atto, atteso che in relazione a tali accertamenti, per come correttamente rilevato in primo grado, “non si rende necessario richiamare l'attenzione del testatore sul contenuto dell'atto attraverso la sottoscrizione”, dall'altro, poiché il testamento si compone di un unico foglio è sufficiente la sottoscrizione, come del resto avvenuto, nella seconda e terza pagina in cui sono compendiate le disposizioni di ultima volontà del de cuius.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello con cui si lamenta la violazione dell'art. 47
Legge Notarile e 67 del RD n. 1367/1914 in relazione all'art. 606 co. 2 c.c., parimenti anch'esso
è da ritenersi infondato.
Parte appellante lamenta che il Notaio in violazione delle norme suindicate non abbia adeguatamente indagato la volontà del testatore. Ciò emergerebbe da una serie di circostanze di tempo, luogo e contesto. A tal fine, l'appellante rileva che ha sottoscritto alle Persona_1 ore 12:40 rispetto ad un atto iniziato (per come indicato nella prima pagina non firmata del testamento) alle ore 12:30 e che il testatore era in uno stato di gravissima debolezza e le sue ultime volontà sono state raccolte presso l'abitazione del beneficiario. Tali elementi, in tesi di parte appellante, dimostrerebbero che il Notaio non ha proceduto ad indagare realmente la volontà del testatore, con conseguente nullità del testamento.
Orbene, la Corte osserva che tali circostanze anche unitariamente considerate non possono indurre a ritenere che il Notaio nel raccogliere le dichiarazioni di ultima volontà del testatore non abbia adeguatamente indagato la volontà del de cuius. Infatti, già il tenore letterale di quanto riportato e trascritto nel testamento pubblico in esame, dimostra invece come il Pubblico
Ufficiale abbia ricevuto le dichiarazioni di ultima volontà manifestategli da Persona_1 riportandole per iscritto e dandone lettura alla presenza dei testimoni al testatore il quale appositamente interpellato le ha dichiarate conformi alla sua volontà.
Le doglianze di parte appellante sono, pertanto, infondate.
Il Tribunale in primo grado ha, sul punto, ampiamente motivato, osservando, peraltro, che vanno tenute distinte le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda le quali possono svolgersi anche al di fuori di un unico contesto temporale e che la circostanza che la scheda testamentaria sia stata predisposta dal Notaio in 10 minuti non consente per ciò solo di affermare che la volontà del de cuius non sia stata adeguatamente indagata dal pubblico ufficiale.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di appello anch'esso è da ritenersi infondato.
La giurisprudenza di legittimità è costante al riguardo nell'affermare che l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 4 c.c., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovi in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia.
La parte che impugna il testamento per incapacità naturale deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto, non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta una malattia, sia pure grave.
A tal proposito giova rammentare come “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.” (Cassazione civile, sez. II, 23/12/2014, n. 27351; Cass. n.
3934 del 19/02/2018).
Nel caso in esame una simile prova non è stata fornita dall'attore.
Infatti, del tutto correttamente il Tribunale rileva che la documentazione medica allegata in atti dalla stessa parte attrice in primo grado ed analiticamente esaminata nel corpo della sentenza impugnata “nulla prova circa il dedotto stato di incapacità di al momento della Persona_1 redazione del testamento pubblico dell'8.10.2019”.
Il Tribunale in primo grado ha proceduto ad esaminare nel dettaglio la documentazione medica allegata in atti (ricovero del de cuius presso la RSA di Momo nel periodo 07.09.2017-
07.10.2019; due verbali di accesso al pronto soccorso del 06.09.2019; cartella clinica del ricovero presso l'Ospedale di Novara dal 09.10.2019 al 19.11.2019 e cartella clinica del successivo ricovero del 02.12.2019) osservando come dalla stessa emerge che Persona_1 si presentava lucido, orientato, vigile e collaborante (vds, pag.
9-10 della sentenza impugnata ed in particolare, la lettera di dimissioni del 7.10.2019, giorno precedente a quello in cui le de cuius ha reso le proprie dichiarazioni di ultima volontà dinanzi al Notaio, ove risulta quanto segue: “patologia principale: astenia, capogiro e cedimento arti inferiori. Patologie correlate: globo vescicale, ulcere arti inferiori, coliche addominali, pregressa epistassi. In anamnesi: ateromasia carotidea, poliatrosi, grave difficoltà alla deambulazione che è possibile solo con appoggi multipli e trascinamento arti inferiori con rischio caduta. Obiettivamente presenta: stato di coscienza vigile”).
Ne deriva che la valutazione delle condizioni del de cuius, come emergenti dalla documentazione medica in atti, porta a ritenere che la condizione medica e le patologie dalle quali era affetto non abbiano minimamente influito sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della redazione testamentaria. In tal senso, significativamente il Collegio di primo grado ha evidenziato che il de cuius nella lettera di dimissioni del 19.11.2019 ha scientemente rifiutato l'esecuzione di ecoendoscopia per indagare la massa mesogastrica possibilmente neoplastica riscontrata a seguito della TAC del 30.10.2019.
Né sono state fornite specifiche indicazioni o riscontri probatori in ordine ad eventuali condizioni di incapacità di intendere e di volere del de cuius nei giorni immediatamente precedenti o successivi la redazione della scheda testamentaria. In tal senso, non si possono ricavare argomentazioni di segno contrario dalla relazione tecnica di parte allegata dall'attore in primo grado e di cui l'appellante lamenta l'adeguata valorizzazione. Tale relazione rappresenta una mera allegazione difensiva e compendia considerazioni mediche in ordina alla compromissione sul piano psico-fisico del testatore.
Tuttavia, come copra detto, dalla documentazione sanitaria in atti ed ampiamente esaminata ed analizzata dal Tribunale in primo grado emerge senz'altro il quadro clinico di decadimento fisico di una persona ultraottantenne, ma tale situazione non integra di per sè il requisito della l'incapacità naturale del testatore. L'incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Ne discende che del tutto correttamente in prime cure è stata rigettata la richiesta di CTU medico psichiatrica in quanto esplorativa, alla luce della documentazione medica in atti.
In definitiva, la piattaforma probatoria non ha fatto emergere una incapacità di intendere e volere del testatore.
Infine, deve darsi rilievo al principio di conservazione, di cui all'art. 1367 c.c. in tema di interpretazione del contratto, che secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza della
Suprema Corte è utilizzabile anche per il testamento (vds, Cass. n. 1402/89), atteso che esiste nel nostro ordinamento giuridico un vero e proprio favor testamenti che si ricava dagli artt. 590,
607 e 634 c.c.. Tali norme denotano un'autentica scelta di campo del legislatore per la salvezza del testamento in tutti i casi nei quali sia identificabile una volontà testamentaria seria, e ciò a prescindere dal motivo (sia esso un vizio o il tenore ambiguo) che ne metta in dubbio l'efficacia.
In altri termini, si pone l'esigenza, data la non ripetibilità del testamento, di conferire la maggior forza possibile alla volontà del de cuius, purché si rinvenga una volontà certa ed un intento chiaro e univoco, come nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto da
[...] deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
- Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte Appellata costituita
[...]
nei seguenti termini: P_
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
- Fase di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
- Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale: € 8.469,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Nulla sulle spese di lite nei confronti dell'appellata contumace . Controparte_2
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da . Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Novara n. 225/2023, ogni Parte_1 contraria istanza disattesa,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata n. 225/2023 emessa dal Tribunale di Novara in data 29.03.23 e pubblicata in data
30.03.23;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante al pagamento delle Parte_1 spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate Controparte_1 nella complessiva somma di € 8.469,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge;
- Nulla sulla spese nei confronti dell'appellata contumace . Controparte_2 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...] che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott. Cecilia Marino PRESIDENTE
Dott. Roberto Rivello CONSIGLIERE
Dott.ssa Angela Giunta CONSIGLIERE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 612\2023 R.G. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mario Monteverde ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Novara, B.do La
Marmora nr. 13, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cisella Controparte_1 C.F._2
Trombin e Mauro Magna ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Cisella Trombin del foro di
Pavia, con studio in Mortara (PV) – via Vittorio Veneto n. 4 , giusta procura in atti;
APPELLATA , C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI PRECISATE IL 12 GIUGNO 2025
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino in riforma della sentenza n.225/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Novara in data 29/3/2023, dichiarare per tutti i motivi di cui in premessa e comunque per violazione della Legge notarile R.D. nr. 89/1913 e suo Regolamento R.D. nr.1326 1914, nonché ex artt. 606 secondo comma e 1425 codice civile, l'annullabilità e/o la nullità, anche per incapacità di intendere e volere e comunque per mancanza di causa concreta del testamento pubblico di n. 75 del giorno 8 ottobre 2019 rep. 75 atti di ultima Persona_1 volontà Notaio di Novara, allegato b all'atto di registrazione repertorio nr. Persona_2
43026 racc. 22768 sempre Notaio e così in via conseguenziale, dato e preso atto Per_2 dell'azione di petizione ereditaria, proposta dall'attore, con chiamata anche del terzo chiamato, dato e preso atto del possesso dei beni caduti in successione, da parte di P_
, così descritti:
[...]
-appartamento con annessa pertinenza cantina, sito in Comune di Novara. Via XXIII Marzo nr.
127 (catastalmente Via XXIII Marzo 1849 nr. 131), censito al catasto fabbricati foglio 96 mappale 63, sub 23, piano 5-S1 z.c. 1 cat. A/3 cl. 3 vani 5 superficie catastale totale mq. 105
R.C. EURO 632,66.
Alle coerenze in contorno:
-dell'appartamento: prospetto su cortile del comune, vano scala e pianerottolo comune, proprietà o aventi causa, prospetto su Via XXIII Marzo e proprietà Persona_3
o aventi causa;
Per_4
-della cantina: muro perimetrale, corridoio comune e cantina proprietà o aventi causa. Per_5
Beni già di proprietà di . Persona_1
Per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione di ogni bene mobile e/o Controparte_1
immobile posseduto dalla stessa a titolo di erede, nonché di quanto tramite richiesta agli istituti di credito ex art. 210 c.p.c, si proverà in corso di causa per possesso di beni mobili e/o denaro o del controvalore dei beni immobili che nel frattempo ella convenuta dovesse avere alienato consumato.
Con condanna al pagamento di interessi secondo le indicazioni di Cass. 1712/1995, trattandosi di debito di valore”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA COSTITUITA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni contraria e/o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso, fra le quali – ove d'uopo – la conferma integrale della sentenza n. 225/2023, pubblicata in data 30 marzo 2023 dal Tribunale di Novara all'esito del procedimento n. 931/2020, respingere l'impugnazione proposta da
[...]
e tutte le domande, di merito ed istruttorie, dal medesimo proposte nell'atto di Parte_1 citazione in appello e nell'atto di citazione in primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 al Tribunale di Novara, e la chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 declaratoria di nullità o l'annullamento del testamento pubblico di del Persona_1
08.10.2019 n. 75, redatto dal Notaio , per incapacità di intendere e di volere del Persona_2 de cuius al momento della redazione dell'atto e comunque per carenza di causa concreta, lamentando la violazione della Legge notarile R.D. 89/1913 e Regolamento RD nr. 1326/1914, nonché dell'art. 606 comma 2 c.c.
L'attore riferiva di essere stato nominato erede, unitamente alla , da Controparte_2
, con testamento olografo dell'11 novembre 2017, mediante il quale il de cuius Persona_1 lasciava all'attore la piena proprietà dell'appartamento sito in Novara XXIII Marzo n. 127, oltre alla metà delle giacenze presenti presso filiale di Corso Cavour in Novara, destinando CP_3
l'altra metà alla . Controparte_2
Sennonché , nel suo ultimo anno di vita, veniva ricoverato presso la casa di Persona_1 riposo di Momo da cui veniva dimesso in data 07.10.2019 per essere portato presso l'abitazione di (odierna appellata). Orbene, in data 08.10.2019 con Controparte_1 Persona_1 testamento pubblico dinanzi al Notaio nominava sua erede universale Persona_6 [...]
revocando le precedenti disposizioni testamentarie. P_ Nello specifico, lamentava l'esistenza di vizi formali della scheda Parte_1 testamentaria tali da determinarne l'annullabilità sia ai sensi degli artt. 51 comma 2 n.12, 60 del
R.D. 89/1913 e 606 comma 2 del c.c., per omessa sottoscrizione da parte del de cuius della prima pagina del testamento, sia ai sensi dell'art. 47 R.D. 89/2013 e 606 comma 2 c.c. per non avere il Notaio indagato in ordine alla reale volontà testamentaria di e alle Persona_1 circostanze che l'avevano determinata.
deduceva, inoltre, la nullità virtuale dell'atto non essendo stata accertata la Parte_1 causa concreta che sorreggeva la volontà del de cuius, e l'annullabilità del testamento per incapacità di intendere e di volere al momento della sottoscrizione del testamento.
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Si costituiva in giudizio anche la che faceva proprie le domande e le Controparte_2 conclusioni già svolte dall'attore nei confronti della convenuta Controparte_1
Con sentenza n.223/2023 pubblicata il 30 marzo 2023, il Tribunale di Novara rigettava le domande dell'attore e condannava e la al Parte_1 Controparte_2 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato in data 3 maggio 2023,
[...] interponeva appello avverso tale provvedimento chiedendone la riforma sulla base Parte_1 dei motivi di cui infra al fine di ottenere l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
La rimaneva contumace nel giudizio di appello. Controparte_2
All'udienza del 12.06.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riferito nella sentenza impugnata, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
e la al fine di ottenere la declaratoria di annullabilità e/o P_ Controparte_2 nullità del testamento pubblico di (deceduto in Galliate il02.12.2019) redatto in Persona_1 data 8 ottobre 2019 dal Notaio , a mezzo del quale il de cuius aveva nominato Persona_2 sua erede universale revocando tutte le precedenti disposizioni testamentarie a Controparte_1 lui facenti capo.
Il Tribunale di Novara ha rigettato le domande attoree ritenendole infondate.
In particolare, con riferimento all'invocata violazione dell'art. 51 comma 2 n. 12 del R.D.
89/1913 per l'omessa sottoscrizione da parte di del primo foglio che compone Persona_1 la scheda testamentaria, il Collegio ha ritenuto che la ratio sottesa alla previsione normativa - secondo cui la sottoscrizione è posta a conferma della volontà testamentaria – sia stata rispettata, atteso che la sottoscrizione del testatore risulta apposta nella seconda pagina del testamento, in cui sono riportate le disposizioni di ultima volontà del testatore e nella terza pagina del testamento ove sono contenute le sottoscrizioni finali del Notaio e dei testimoni.
Il Tribunale ha osservato che la mancanza di sottoscrizione della prima pagina non inficia la validità del testamento, atteso che in tale pagina sono menzionate soltanto le attività preliminari compiute dal Notaio, relative all'identificazione dei testimoni e del testatore.
Per quanto concerne l'asserita annullabilità del testamento in esame per violazione dell'art 67 della Legge Notarile in combinato disposto con l'art. 606 comma 2 c.c. sul presupposto che il
Notaio non avrebbe adeguatamente indagato la reale volontà del de cuius, avendo redatto la scheda testamentaria in un intervallo temporale di soli dieci minuti, il Tribunale ha ritenuto anche tale motivo di doglianza infondato. Sul punto, il Tribunale osserva che la circostanza che la scheda testamentaria sia stata predisposta dal Notaio nell'arco temporale compreso tra le
12:30 e le 12:40 del 08.10.2019 non è di per sé idonea e sufficiente al fine di affermare che la volontà del testatore non sia stata adeguatamente indagata dal pubblico ufficiale.
Il Collegio ha, al riguardo, evidenziato come occorra scindere il momento in cui il pubblico ufficiale riceve le dichiarazioni di ultima volontà da quello in cui procede alla redazione materiale del testamento, trattandosi di operazioni che possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale.
Da ultimo, sull'asserita annullabilità del testamento pubblico per incapacità di intendere e di volere del de cuius, il Tribunale ha osservato che grava su chi impugna il testamento l'onere di fornire la prova rigorosa dello stato di assoluta incapacità, anche temporanea, che affliggeva il testatore – nonostante non manifestasse segni evidenti di incapacità - al momento in cui ha disposto delle proprie sostanze;
stato di incapacità tale da obnubilare del tutto la sua capacità di autodeterminarsi e di comprendere il significato e gli effetti giuridici dei propri atti. Nel caso di specie, secondo il Collegio la documentazione medica prodotta dall'attore ed analiticamente esaminata alle pagg.
9-10 della sentenza, non consente di ritenere che le facoltà mentali di al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, fossero Persona_1 compromesse al punto da privarlo completamente della capacità di discernimento. La documentazione medica allegata da parte attrice, secondo il Collegio, fa emergere piuttosto il quadro clinico di un anziano affetto da importanti patologie fisiche. A fronte di tale quadro probatorio, il Tribunale ha, quindi, ritenuto inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta di CTU medico-psichiatrica da condurre sulla documentazione in atti.
Infine, il Tribunale, pur osservando che non aveva proposto una specifica Parte_1 domanda di nullità del testamento ex art. 1418 c.c. perché conseguenza del reato di circonvenzione di incapace, ha osservato che non possono ritenersi provati nemmeno in via presuntiva gli elementi costitutivi del reato in esame.
Per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ha rigettato integralmente la domanda attorea.
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Con il primo motivo di appello, ha censurato la sentenza nella parte in cui Parte_1 non ha annullato il testamento pubblico nonostante la mancata sottoscrizione del primo foglio in cui ha espresso la volontà di procedere a disporre delle proprie sostanze. Persona_1
L'appellante, infatti, lamenta la non corretta applicazione dell'art 51 comma 2 n. 12 della Legge
Notarile, che prescrive specifici requisiti di forma per gli atti notarili, la cui inosservanza comporta l'annullabilità dell'atto senza necessità che il vizio sia accertato mediante querela di falso.
Sul punto, parte appellante osserva che se è vero che, con l'art. 51 comma 2 n. 12 si “vuole richiamare l'attenzione del testatore” con la firma su ogni foglio, è allora anche indubitabile che tale richiesta non risulta soddisfatta dalle sole firme apposte in seconda e terza pagina
(quest'ultima unica pagina ove vi sono anche quelle del Notaio e dei testimoni).
Parte appellante rileva che la norma di cui all'art. 51 comma 2 n. 12 della Legge Notarile è chiara e doveva essere rispettata, pena l'annullamento del testamento e senza necessità di contestare con querela l'attività del Notaio di cui alla prima pagina, in quanto l' “attenzionare su cosa si stia facendo” è concetto diverso dal “ritenere inveritiero quanto nell'atto espresso”
e, peraltro, l'atto, come denunciato, mancava anche della firma in prima e seconda pagina del Pubblico Ufficiale e dei testi, ciò integrando un ulteriore motivo di annullabilità denunciato in citazione.
L'appellante, aggiungeva che l'atto era stato redatto nella dimora momentanea (presso la casa della convenuta) del de cuius con soggetto in “estrema debolezza” e pertanto le tre pagine della scheda testamentaria non erano tra loro scindibili, in specie, la prima in cui vi era indicata “la causa concreta del perché si fosse in quel luogo per testare”. In tesi di parte appellante tutte le firme erano d'obbligo ed in specie quella del Sig. Per_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta la violazione dell'art. 47 L. Notarile e dell'art. 67 suo regolamento, con riferimento all'art. 606, secondo comma, c.c.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui non ha annullato il Parte_1 testamento pubblico in esame per non avere il Notaio adeguatamente indagato la reale volontà di rilevando che il Pubblico Ufficiale in soli dieci minuti avrebbe raccolto le Persona_1 dichiarazioni di ultima volontà del de cuius e redatto la relativa scheda testamentaria poi dal medesimo sottoscritta.
A tal fine, rappresenta che tali attività sono state eseguite presso l'abitazione della convenuta, nominata erede, da un soggetto che versava in condizioni di salute particolarmente gravi durante l'intervallo di tempo intercorso tra le sue dimissioni dalla casa di riposo e il successivo ricovero ospedaliero, e che tali circostanze – mettendo in luce lo status psico-fisico di - Persona_1 avrebbero dovuto indurre il Notaio a condurre una valutazione approfondita della spontaneità della volontà testamentaria del testatore e della causa concreta del testamento.
Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda di annullamento della disposizione di ultima volontà per incapacità di intendere e di volere di al momento della redazione dell'atto. Persona_1
A tal fine, deduce che gli elementi sopra richiamati costituiscono indizi gravi precisi e concordanti dell'incapacità di autodeterminarsi del de cuius.
Il Giudice di merito avrebbe dovuto valutare il contenuto dell'atto di ultima volontà nel suo complesso in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle disposizioni in esso contenute.
Tale esame globale non sarebbe stato effettuato dal Tribunale.
A sostegno del proprio assunto, parte appellante richiama i documenti di cui alla seconda memoria ed in particolare la relazione tecnica di parte redatta dalla Dott.ssa di cui al Per_7 doc.to 14, sulla quale la sentenza impugnata non aveva preso posizione e che per contro avrebbe imposto l'ammissione della CTU richiesta da parte attrice in primo grado.
La sentenza impugnata nel ritenere che “Dalla documentazione prodotta emerge, piuttosto, il quadro tipico delle condizioni di un anziano affetto da problematiche di tipo fisico, non certo da problemi di salute idonei a incidere sulle sue capacità cognitive ...” senza un ausilio scientifico idoneo a smentire la perizia di parte redatta dalla Dott.ssa in tesi di parte Per_7 appellante, è da ritenersi errata.
L'appellata ha contestato in fatto e diritto il proposto atto di appello. Controparte_1
Nello specifico, per quanto concerne il primo motivo di appello sostiene la correttezza delle argomentazioni del Collegio, precisando che la norma di cui all'art. 51 della Legge Notarile sopra citata è stata regolarmente applicata avendo il Notaio redatto il testamento pubblico su un unico foglio di carta bollata composto da quattro facciate, al termine del quale sono state apposte le firme del testatore, del Pubblico Ufficiale e dei testimoni.
Sul punto, parte appellata richiamato altresì il D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche
(legge sull'imposta di bollo e di registro), osserva che dall'esame visivo del testamento prodotto in copia da parte appellante si evince che lo stesso è stato redatto su carta bollata filigranata.
Pertanto, posto che l'art. 51 della legge notarile prevede che il testamento pubblico sia sottoscritto su ogni “foglio”, il testamento in esame sarebbe stato redatto correttamente, dal momento che reca la firma del notaio, del testatore e dei testimoni sull'unico foglio del quale la scheda testamentaria è composta.
Parte appellata eccepisce, quindi, che la tesi sostenuta dall'appellante circa l'annullabilità del testamento per vizi formali è del tutto destituita di fondamento.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, l'appellata contesta le deduzioni avversarie facendo proprie le argomentazioni del Tribunale ed evidenziando che non incombeva sulla stessa dimostrare il corretto operato del Notaio, avendo l'atto impugnato valore legale fino a querela di falso dei fatti che il Pubblico Ufficiale ha attestato essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione, la sig.ra sostiene che la Controparte_1 doglianza di controparte sia priva di fondamento, avendo mantenuto integre le Persona_1 proprie facoltà cognitive fino all'ultimo istante di vita, come risulta comprovato dalla documentazione medica ex adverso prodotta, nonché dal provvedimento con cui il gip del Tribunale di Novara ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero per il reato di circonvenzione di incapace, ascritto all'odierna appellata, non avendo rinvenuto elementi tali da far desumere un'alterazione delle capacità mentali del de cuius.
Parte appellata fa presente che, come da subito eccepito e contestato in primo grado, Per_1 non è mai stato dichiarato interdetto, né inabilitato, né è mai stato affetto da malattie di
[...] origine psichiatrica. Aggiunge che in ogni documento medico versato in atti del presente giudizio è attestata la capacità del paziente, il suo essere vigile ed orientato nello spazio e nel tempo.
A tal fine, alle pagg. 11-13 della comparsa di costituzione in appello richiama Controparte_1 nel dettaglio le date in cui tutti i sanitari che hanno avuto a vario titolo modo di occuparsi del sig. lo hanno trovato “lucido e collaborante”, per come ricavabili dalla stessa Per_1 documentazione prodotta in giudizio da controparte.
L'appellata eccepisce, in conclusione, che pur soffrendo di varie e gravi Persona_1 patologie, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2019 non presentava deficit psichici e/o cognitivi, tanto che tutti i sanitari che lo hanno frequentato assiduamente, prima presso la casa
Sereni Orizzonti di Momo e poi in Ospedale di Galliate e/o nelle diverse strutture che per varie ragioni lo hanno accolto, lo hanno indicato come vigile, collaborante e perfettamente in grado di autodeterminarsi. Anche i componenti della commissione medica dell'INPS per l'accertamento dell'invalidità civile, nel verbale redatto in data 20 settembre 2019, dopo aver visitato il sig. sulle sue capacità cognitive si sono espressi nel modo che segue: Per_1
«valutazione breve dello stato mentale= 10/10 non alterazioni cognitive» (cfr. doc. n. 8, prodotto in allegato alla memoria ex art. 183, 6^ comma n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Parte appellata contesta anche l'affermazione dell'appellante secondo cui il Tribunale di Novara non avrebbe condotto un “esame globale” degli elementi che avrebbero dovuto “ispirare” le ultime volontà espresse da e raccolte dal Notaio . Persona_1 Persona_2
Sul punto, osserva che ha chiesto che il Tribunale di Novara Controparte_1 Parte_1 procedesse ad annullare il testamento pubblico in esame, per incapacità di intendere e di volere del testatore alla data dell'8 ottobre 2019 e che il Tribunale dopo aver esaminato in modo analitico il contenuto delle cartelle cliniche e della documentazione versata in atti nel corso del giudizio di primo grado di giudizio, ha rinvenuto indicazioni precise e concordanti sull'esistenza della capacità di intendere e di autodeterminazione in capo al de cuius. In tesi di parte appellata, il giudizio espresso dal Giudice di primo grado è quindi coerente rispetto all'esame delle prove documentali.
A conforto di tale assunto, l'appellata richiama le motivazioni con le quali il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale introdotto da contro Parte_1 per il supposto reato di “circonvenzione di incapace” e la successiva ordinanza Controparte_1 di archiviazione del procedimento stesso, pronunciata dal GIP, a conclusione del procedimento di opposizione all'archiviazione.
Parte appellata contesta anche l'ammissibilità delle richieste istruttorie di parte appellante già articolate in primo grado ed ivi rigettate, richiamando quanto già dedotto ed eccepito in primo grado.
Infine, eccepisce anche nella presente sede di appello l'inammissibilità e tardività della domanda di petizione ereditaria, proposta dall'appellante per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. nel giudizio di primo grado, osservando che l'ambito del presente giudizio deve essere determinato sulla base delle domande formulate in citazione e non è suscettibile di estensione anche in relazione alla domanda di petizione di eredità. Infatti, le domande proposte da nell'atto di citazione e non modificate in prima Parte_1 udienza di trattazione ineriscono la declaratoria di annullamento e/o di nullità del testamento pubblico redatto dal Notaio , contenente le ultime volontà di Persona_2 Persona_1
Petitum e causa petendi attengono, esclusivamente, alla validità dell'atto confezionato da un pubblico ufficiale.
Parte appellata eccepisce che non è stata proposta azione di petizione di eredità e che non esiste alcun rapporto di consequenzialità fra la declaratoria di annullamento e/o nullità del testamento pubblico e l'azione di petizione di eredità.
Il presente atto di appello è infondato per le ragioni che si seguito si espongono.
Con il primo motivo di appello, lamenta la violazione degli artt. 51, comma Parte_1
n. 12 e 60 RD n. 89/1913 in riferimento agli artt. 606 co. 2 c.c. e 1425 c.c., in quanto, in tesi di parte appellante, la mancanza della firma di nella prima pagina del testamento Persona_1 pubblico avrebbe imposto ex art. 606 comma 2 c.c. l'annullamento del testamento in esame.
Tale motivo di doglianza è infondato.
Del tutto correttamente il Tribunale, previo richiamo del quadro normativo e nella specie dell'art. 606 c.c. e dell'art. 51 co. 12 della Legge Notarile ha ritenuto insussistente il vizio formale invocato da parte attrice in primo grado, osservando che il testamento pubblico in esame che si compone di più pagine ma di un unico foglio, reca la sottoscrizione del testatore nella seconda pagina del testamento in cui sono riprodotte le sue disposizioni di ultima volontà
e nella terza pagina ove sono contenute le sottoscrizioni finali dei testimoni e del Notaio.
Peraltro, nel corpo del testamento alla pagina 2 il testatore espressamente dichiara di poter sottoscrivere ma con grave difficoltà, a causa del suo stato di estrema debolezza.
Orbene, il disposto di cui all'art. 51 co. 12 della Legge Notarile, da leggersi in correlazione con l'art. 606 c.c., prevede che l'atto notarile deve contenere “negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali”.
Ne deriva che il vizio di forma lamentato da parte appellante non può ritenersi sussistente nel caso di specie, atteso che, da un lato, la mancanza di sottoscrizione della prima pagina del testamento pubblico in cui sono compendiate le operazioni preliminari effettuate dal Notaio non inficia la validità dell'atto, atteso che in relazione a tali accertamenti, per come correttamente rilevato in primo grado, “non si rende necessario richiamare l'attenzione del testatore sul contenuto dell'atto attraverso la sottoscrizione”, dall'altro, poiché il testamento si compone di un unico foglio è sufficiente la sottoscrizione, come del resto avvenuto, nella seconda e terza pagina in cui sono compendiate le disposizioni di ultima volontà del de cuius.
Per quanto concerne il secondo motivo di appello con cui si lamenta la violazione dell'art. 47
Legge Notarile e 67 del RD n. 1367/1914 in relazione all'art. 606 co. 2 c.c., parimenti anch'esso
è da ritenersi infondato.
Parte appellante lamenta che il Notaio in violazione delle norme suindicate non abbia adeguatamente indagato la volontà del testatore. Ciò emergerebbe da una serie di circostanze di tempo, luogo e contesto. A tal fine, l'appellante rileva che ha sottoscritto alle Persona_1 ore 12:40 rispetto ad un atto iniziato (per come indicato nella prima pagina non firmata del testamento) alle ore 12:30 e che il testatore era in uno stato di gravissima debolezza e le sue ultime volontà sono state raccolte presso l'abitazione del beneficiario. Tali elementi, in tesi di parte appellante, dimostrerebbero che il Notaio non ha proceduto ad indagare realmente la volontà del testatore, con conseguente nullità del testamento.
Orbene, la Corte osserva che tali circostanze anche unitariamente considerate non possono indurre a ritenere che il Notaio nel raccogliere le dichiarazioni di ultima volontà del testatore non abbia adeguatamente indagato la volontà del de cuius. Infatti, già il tenore letterale di quanto riportato e trascritto nel testamento pubblico in esame, dimostra invece come il Pubblico
Ufficiale abbia ricevuto le dichiarazioni di ultima volontà manifestategli da Persona_1 riportandole per iscritto e dandone lettura alla presenza dei testimoni al testatore il quale appositamente interpellato le ha dichiarate conformi alla sua volontà.
Le doglianze di parte appellante sono, pertanto, infondate.
Il Tribunale in primo grado ha, sul punto, ampiamente motivato, osservando, peraltro, che vanno tenute distinte le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda le quali possono svolgersi anche al di fuori di un unico contesto temporale e che la circostanza che la scheda testamentaria sia stata predisposta dal Notaio in 10 minuti non consente per ciò solo di affermare che la volontà del de cuius non sia stata adeguatamente indagata dal pubblico ufficiale.
Per quanto concerne, infine, il terzo motivo di appello anch'esso è da ritenersi infondato.
La giurisprudenza di legittimità è costante al riguardo nell'affermare che l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 4 c.c., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovi in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente, non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età o per grave malattia.
La parte che impugna il testamento per incapacità naturale deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto, non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta una malattia, sia pure grave.
A tal proposito giova rammentare come “In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo.” (Cassazione civile, sez. II, 23/12/2014, n. 27351; Cass. n.
3934 del 19/02/2018).
Nel caso in esame una simile prova non è stata fornita dall'attore.
Infatti, del tutto correttamente il Tribunale rileva che la documentazione medica allegata in atti dalla stessa parte attrice in primo grado ed analiticamente esaminata nel corpo della sentenza impugnata “nulla prova circa il dedotto stato di incapacità di al momento della Persona_1 redazione del testamento pubblico dell'8.10.2019”.
Il Tribunale in primo grado ha proceduto ad esaminare nel dettaglio la documentazione medica allegata in atti (ricovero del de cuius presso la RSA di Momo nel periodo 07.09.2017-
07.10.2019; due verbali di accesso al pronto soccorso del 06.09.2019; cartella clinica del ricovero presso l'Ospedale di Novara dal 09.10.2019 al 19.11.2019 e cartella clinica del successivo ricovero del 02.12.2019) osservando come dalla stessa emerge che Persona_1 si presentava lucido, orientato, vigile e collaborante (vds, pag.
9-10 della sentenza impugnata ed in particolare, la lettera di dimissioni del 7.10.2019, giorno precedente a quello in cui le de cuius ha reso le proprie dichiarazioni di ultima volontà dinanzi al Notaio, ove risulta quanto segue: “patologia principale: astenia, capogiro e cedimento arti inferiori. Patologie correlate: globo vescicale, ulcere arti inferiori, coliche addominali, pregressa epistassi. In anamnesi: ateromasia carotidea, poliatrosi, grave difficoltà alla deambulazione che è possibile solo con appoggi multipli e trascinamento arti inferiori con rischio caduta. Obiettivamente presenta: stato di coscienza vigile”).
Ne deriva che la valutazione delle condizioni del de cuius, come emergenti dalla documentazione medica in atti, porta a ritenere che la condizione medica e le patologie dalle quali era affetto non abbiano minimamente influito sulla sua capacità di intendere e di volere al momento della redazione testamentaria. In tal senso, significativamente il Collegio di primo grado ha evidenziato che il de cuius nella lettera di dimissioni del 19.11.2019 ha scientemente rifiutato l'esecuzione di ecoendoscopia per indagare la massa mesogastrica possibilmente neoplastica riscontrata a seguito della TAC del 30.10.2019.
Né sono state fornite specifiche indicazioni o riscontri probatori in ordine ad eventuali condizioni di incapacità di intendere e di volere del de cuius nei giorni immediatamente precedenti o successivi la redazione della scheda testamentaria. In tal senso, non si possono ricavare argomentazioni di segno contrario dalla relazione tecnica di parte allegata dall'attore in primo grado e di cui l'appellante lamenta l'adeguata valorizzazione. Tale relazione rappresenta una mera allegazione difensiva e compendia considerazioni mediche in ordina alla compromissione sul piano psico-fisico del testatore.
Tuttavia, come copra detto, dalla documentazione sanitaria in atti ed ampiamente esaminata ed analizzata dal Tribunale in primo grado emerge senz'altro il quadro clinico di decadimento fisico di una persona ultraottantenne, ma tale situazione non integra di per sè il requisito della l'incapacità naturale del testatore. L'incapacità naturale postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi.
Ne discende che del tutto correttamente in prime cure è stata rigettata la richiesta di CTU medico psichiatrica in quanto esplorativa, alla luce della documentazione medica in atti.
In definitiva, la piattaforma probatoria non ha fatto emergere una incapacità di intendere e volere del testatore.
Infine, deve darsi rilievo al principio di conservazione, di cui all'art. 1367 c.c. in tema di interpretazione del contratto, che secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza della
Suprema Corte è utilizzabile anche per il testamento (vds, Cass. n. 1402/89), atteso che esiste nel nostro ordinamento giuridico un vero e proprio favor testamenti che si ricava dagli artt. 590,
607 e 634 c.c.. Tali norme denotano un'autentica scelta di campo del legislatore per la salvezza del testamento in tutti i casi nei quali sia identificabile una volontà testamentaria seria, e ciò a prescindere dal motivo (sia esso un vizio o il tenore ambiguo) che ne metta in dubbio l'efficacia.
In altri termini, si pone l'esigenza, data la non ripetibilità del testamento, di conferire la maggior forza possibile alla volontà del de cuius, purché si rinvenga una volontà certa ed un intento chiaro e univoco, come nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto da
[...] deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Parte_1
- Spese processuali
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza ed, in conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, si liquidano, in favore della parte Appellata costituita
[...]
nei seguenti termini: P_
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
- Fase di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
- Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale: € 8.469,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Nulla sulle spese di lite nei confronti dell'appellata contumace . Controparte_2
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa, in relazione all'appello presentato da . Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Novara n. 225/2023, ogni Parte_1 contraria istanza disattesa,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata n. 225/2023 emessa dal Tribunale di Novara in data 29.03.23 e pubblicata in data
30.03.23;
- Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna parte Appellante al pagamento delle Parte_1 spese per il presente grado di giudizio, in favore della parte Appellata, liquidate Controparte_1 nella complessiva somma di € 8.469,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali,
C.P.A. e I.V.A. nei termini di legge;
- Nulla sulla spese nei confronti dell'appellata contumace . Controparte_2 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...] che ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Angela Giunta dott.ssa Cecilia Marino