Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 899
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'atto presupposto

    La motivazione dell'atto è stata ritenuta sufficiente, facendo riferimento alla risoluzione n. 66/2020 dell'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che la tardiva costituzione dell'Agenzia delle Entrate non comportasse nullità, ma solo la decadenza dalla facoltà di svolgere attività processuali precluse, ammettendo le mere difese.

  • Rigettato
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto che i contributi previdenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo, confermando l'orientamento giurisprudenziale e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 66/2020.

  • Rigettato
    Richiesta di soccombenza virtuale

    La Corte ha respinto il ricorso, pertanto la richiesta di pagamento del contributo unificato non è stata accolta.

  • Rigettato
    Valutazione della lite temeraria

    Il ricorso è stato respinto, pertanto non vi sono i presupposti per la lite temeraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 899
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 899
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo