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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 899/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZO CA PE VI, Presidente
AS SA MARIA, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5428/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021004600000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021004600000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021004600000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti, eccepisce la tardività del deposito delle memorie di Ade, chiede per la soccombenza virtuale il pagamento del cut e il valutarsi la lite temeraria;
Ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento indicata in epigrafe, conseguente all'esito del controllo formale ex art 36 ter dpr 600/73 effettuato sul modello di dichiarazione Unico per l'anno 2021 con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 34.869,44 a titolo di IRPEF e addizionali regionale e comunale riliquidate in conseguenza della rettifica della base imponibile in seguito all'esclusione della deduzione degli oneri relativi ai contributi previdenziali e rideterminazione dell'importo delle ritenute..
Eccepisce il vizio di motivazione dell'atto presupposto, la violazione del contraddittorio e l'insussistenza del presupposto impositivo.
Resiste l'Agenzia delle Entrate la quale si costituisce tardivamente.
Il ricorrente chiede l'espunsione della memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, di venti giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23, comma 1, che non prevede, a differenza del precedente art. 22, comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato.
La tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. n. 14638/2019; Cass. n. 947/2019).
Nella specie, alla costituzione tardiva dell'Ufficio consegue l'inammissibilità della prova documentale ma non delle mere difese.
Il ricorso non è fondato.
La motivazione dell'atto è stata la seguente: "oneri non più deducibili come da risoluzione n. 66 2020".
Per la S.C. i contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato sono considerati costi inerenti all'attività professionale e, quindi, deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, secondo l'articolo
54, comma 1, del TUIR. Questo significa che i notai possono includere tali contributi nel quadro RE del modello Redditi, come indicato nella circolare del 2020 tributi, alla stregua degli altri costi professionali.
Per la S.C. i contributi previdenziali obbligatori versati dagli studi associati di notai devono essere dedotti direttamente dal reddito di lavoro autonomo professionale e non dal reddito complessivo, in quanto costi inerenti all'attività professionale (Cassazione, Ordinanza n. 1690/2025). In tale recente decisione si conferma la deducibilità dei contributi previdenziali versati dai notai come costi inerenti all'attività professionale e quindi da portare in deduzione nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, cioè nel quadro RE del modello
Redditi. Né l'eventuale diverso inserimento di tali somme può rilevare se effettuato nell'ambito di dichiarazione integrativa presentata dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità ed ultrannuale.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 66 del 12 ottobre 2020, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riconosce «ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del TUIR e quindi, dal calcolo della base imponibile IRAP, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
È stata in tal mdo accolta la posizione da tempo sostenuta negli studi della Commissione studi tributari del
CNN. Pertanto i contributi vanno indicati, secondo la ris. n. 66/E, nel quadro RE della dichiarazione dei redditi
(modello Redditi PF 2020), colonna 4 del rigo RE19. Conseguentemente i contributi in esame non sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) TUIR, come invece l'Agenzia stessa aveva ritenuto in passato con la ris. n. 79/E dell'8 marzo 2002, superata dalla ris. n. 66. Anche l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 1939/2009, n.
321/2018, n.18395/2020) «che tiene conto della peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati» (così la ris. n. 66/E. In giurisprudenza, anche Cass. 4 settembre 2020, n.18395).
In considerazione della novità dell'arresto giurisprudenziale e della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate spese compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 28.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
SA M. IN NL CR
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZO CA PE VI, Presidente
AS SA MARIA, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5428/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021004600000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021004600000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250021004600000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti, eccepisce la tardività del deposito delle memorie di Ade, chiede per la soccombenza virtuale il pagamento del cut e il valutarsi la lite temeraria;
Ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento indicata in epigrafe, conseguente all'esito del controllo formale ex art 36 ter dpr 600/73 effettuato sul modello di dichiarazione Unico per l'anno 2021 con la quale veniva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 34.869,44 a titolo di IRPEF e addizionali regionale e comunale riliquidate in conseguenza della rettifica della base imponibile in seguito all'esclusione della deduzione degli oneri relativi ai contributi previdenziali e rideterminazione dell'importo delle ritenute..
Eccepisce il vizio di motivazione dell'atto presupposto, la violazione del contraddittorio e l'insussistenza del presupposto impositivo.
Resiste l'Agenzia delle Entrate la quale si costituisce tardivamente.
Il ricorrente chiede l'espunsione della memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente il Collegio che l'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23, comma 1, D.Lgs. 546/1992 (Codice del Processo Tributario), di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992, di venti giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale.
Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell'art. 23, comma 1, che non prevede, a differenza del precedente art. 22, comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell'inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato.
La tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (Cass. n. 14638/2019; Cass. n. 947/2019).
Nella specie, alla costituzione tardiva dell'Ufficio consegue l'inammissibilità della prova documentale ma non delle mere difese.
Il ricorso non è fondato.
La motivazione dell'atto è stata la seguente: "oneri non più deducibili come da risoluzione n. 66 2020".
Per la S.C. i contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato sono considerati costi inerenti all'attività professionale e, quindi, deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, secondo l'articolo
54, comma 1, del TUIR. Questo significa che i notai possono includere tali contributi nel quadro RE del modello Redditi, come indicato nella circolare del 2020 tributi, alla stregua degli altri costi professionali.
Per la S.C. i contributi previdenziali obbligatori versati dagli studi associati di notai devono essere dedotti direttamente dal reddito di lavoro autonomo professionale e non dal reddito complessivo, in quanto costi inerenti all'attività professionale (Cassazione, Ordinanza n. 1690/2025). In tale recente decisione si conferma la deducibilità dei contributi previdenziali versati dai notai come costi inerenti all'attività professionale e quindi da portare in deduzione nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, cioè nel quadro RE del modello
Redditi. Né l'eventuale diverso inserimento di tali somme può rilevare se effettuato nell'ambito di dichiarazione integrativa presentata dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità ed ultrannuale.
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 66 del 12 ottobre 2020, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riconosce «ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del TUIR e quindi, dal calcolo della base imponibile IRAP, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
È stata in tal mdo accolta la posizione da tempo sostenuta negli studi della Commissione studi tributari del
CNN. Pertanto i contributi vanno indicati, secondo la ris. n. 66/E, nel quadro RE della dichiarazione dei redditi
(modello Redditi PF 2020), colonna 4 del rigo RE19. Conseguentemente i contributi in esame non sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e) TUIR, come invece l'Agenzia stessa aveva ritenuto in passato con la ris. n. 79/E dell'8 marzo 2002, superata dalla ris. n. 66. Anche l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale (v. Cass. n. 1939/2009, n.
321/2018, n.18395/2020) «che tiene conto della peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi percepiti e fatturati» (così la ris. n. 66/E. In giurisprudenza, anche Cass. 4 settembre 2020, n.18395).
In considerazione della novità dell'arresto giurisprudenziale e della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate spese compensate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Spese compensate.
Catania 28.1.2026
Il Giudice relatore Il Presidente
SA M. IN NL CR