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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe ovvero avviso di accertamento e rettifica per IMU tempestivamente recapitato su immobili presente nel Comune di Pescara;
questi ultimi sarebbero stati destinati come dimora abituale ex dPR 131/86 come da documentazione allegata ed in ricorso si conclude pertanto per il suo annullamento a seguito di autonomo accatastamento.
Si costituisce Adriatica risorse spa che richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Appare in effetti senza dubbio corretto il riconoscimento del beneficio della esenzione per un solo immobile e ciò a prescindere da ogni situazione di fatto;
il contribuente che utilizzi come unica abitazione immobili che siano invece catastalmente separati non può beneficiare dele agevolazioni IMU per entrambi abitazione quali dimora, a meno che non abbia preventivamente proceduto a fusione ed accatastamento unitario.
Osta nel caso al riconoscimento della invocata esenzione per l'annualità richiesta (diversamente da quelle successive) la carenza del prescritto necessario adempimento della fusione catastale con venir meno dei requisiti per il riconoscimento della stessa per l'annualità richiesta.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 178/2023 depositato il 24/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe ovvero avviso di accertamento e rettifica per IMU tempestivamente recapitato su immobili presente nel Comune di Pescara;
questi ultimi sarebbero stati destinati come dimora abituale ex dPR 131/86 come da documentazione allegata ed in ricorso si conclude pertanto per il suo annullamento a seguito di autonomo accatastamento.
Si costituisce Adriatica risorse spa che richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Appare in effetti senza dubbio corretto il riconoscimento del beneficio della esenzione per un solo immobile e ciò a prescindere da ogni situazione di fatto;
il contribuente che utilizzi come unica abitazione immobili che siano invece catastalmente separati non può beneficiare dele agevolazioni IMU per entrambi abitazione quali dimora, a meno che non abbia preventivamente proceduto a fusione ed accatastamento unitario.
Osta nel caso al riconoscimento della invocata esenzione per l'annualità richiesta (diversamente da quelle successive) la carenza del prescritto necessario adempimento della fusione catastale con venir meno dei requisiti per il riconoscimento della stessa per l'annualità richiesta.
Tanto premesso
P.Q.M.
rigetta il ricorso, spese compensate