TAR Bari, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 382
TAR
Sentenza 25 marzo 2026

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  • Rigettato
    Legittimità dell'oscuramento parziale dei giustificativi di anomalia

    Il Tribunale ha ritenuto che l'oscuramento disposto d'ufficio dal responsabile del procedimento, in assenza di opposizione specifica della controinteressata sul Lotto di cui si discute, non integra un profilo di illegittimità, poiché la volontà di tutela del segreto commerciale era già implicita nella dichiarazione resa dalla controinteressata in un lotto analogo, all'interno della stessa procedura di gara. La scelta prudenziale è coerente con il principio per cui la ostensione produce effetti immediati, definitivi e non reversibili, mentre il differimento consente una successiva verifica in contraddittorio.

  • Accolto
    Necessità di accesso ai prezzi di approvvigionamento

    Il Tribunale ha ritenuto che senza la conoscenza dei prezzi, la parte ricorrente non può verificare se i giustificativi siano fondati su condizioni di mercato reali e replicabili, con conseguente impossibilità di esercitare in modo effettivo la tutela giurisdizionale avverso l'esito della verifica di anomalia. La motivazione addotta dalla Stazione appaltante e dalla controinteressata, fondata genericamente sul know-how e sulla posizione competitiva, è stata ritenuta apodittica.

  • Accolto
    Necessità di consultare i dati per controlli incrociati

    Il Tribunale ha ritenuto che la conoscenza dei nominativi consentirebbe alla ricorrente di esaminare la corrispondenza tra i prezzi dichiarati nei giustificativi e quelli effettivamente promessi dai fornitori con le relative missive. La controinteressata non ha offerto spiegazioni alternative alla coincidenza grafica e strutturale dei documenti, né ha provato che i nominativi dei fornitori costituiscano un asset competitivo reale la cui divulgazione potrebbe alterare le condizioni di approvvigionamento e la posizione di mercato, con pregiudizio concreto e specifico. Il segreto commerciale non può pertanto prevalere sul diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 382
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 382
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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