Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pastore S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Alessandra Ciocia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
Impresa D’Agostino S.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
delle note del 27 febbraio 2026, prot. m_dg. DAPPR22.27/02/2026.0012332.U, prot. m_dg. DAPPR22.27/02/2026.0012337.U e prot. m_dg. DAPPR22.27/02/2026.0012351.U;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6.3.2026:
Per l’annullamento delle note datate 6 marzo 2026, prot. n. m_dg. DAPPR22.06/03/2026.0014005.U e prot. n. m_dg.DAPPR22.06/03/2026.0014010.U.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. OR NO e uditi per le parti l’avv. Vito Aurelio Pappalepore la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Piersabino Salvemini per le Amministrazioni resistenti;
1. Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 05.03.2026 e depositato il giorno 06.03.2026, ha chiesto l’annullamento delle note del 27.02.2026 con cui la Stazione appaltante ha negato l’ostensione degli atti di gara relativi al Lotto 4, in particolare dell’offerta tecnica e dei giustificativi del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, formulando domanda di condanna alla consegna della documentazione indicata.
1.1. Premesso altresì, che con motivi aggiunti notificati e depositati il 06.03.2026 la parte ricorrente ha preso atto dell’ostensione parziale intervenuta in pari data, persistendo l’interesse per i documenti ancora oscurati, in particolare l’elenco fatture e ordini fornitori con indicazione di prezzi e nominativi.
Premesso, ancora, che la Stazione appaltante si è costituita sostenendo la legittimità dell’oscuramento parziale dei giustificativi di anomalia, in quanto contenenti strategie di approvvigionamento, margini, assetti dei costi e informazioni idonee a rivelare il know-how e la posizione competitiva della controinteressata.
2.1. Premesso infine, che la controinteressata non si è costituita in giudizio, avendo tuttavia trasmesso alla P.A. resistente, in data 11.03.2026, una dichiarazione con cui ha autorizzato l’ostensione parziale, chiedendo l’oscuramento degli elementi identificativi dei fornitori e di tutti i prezzi praticati.
3. Preso atto che all’udienza del 18.03.2026 la causa è passata in decisione.
3.1. Preso atto altresì, che per effetto delle ostensioni intervenute in data 06.03.2026, la controversia riguarda esclusivamente l’accesso all’elenco delle fatture e degli ordini dei fornitori, con particolare riferimento ai prezzi in sconto praticati e ai nominativi dei medesimi (cfr. documento sub doc. 13, deposito 13.3.2026, Ministero Giustizia).
4. Ritenuto che la domanda sia fondata e vada quindi accolta.
5. Considerato, anzitutto, ad un primo livello di analisi, che l’oscuramento disposto d’ufficio dal responsabile del procedimento, in assenza di opposizione specifica della controinteressata sul Lotto di cui si discute, non integra un profilo di illegittimità: la volontà di tutela del segreto commerciale non era assente, ma già implicita nella dichiarazione resa dalla medesima controinteressata in un lotto analogo, all’interno della stessa procedura di gara, che quindi era espressione di una posizione unitaria e coerente rispetto all’intero procedimento ad evidenza pubblica.
5.1. Ritenuto, pertanto, che il responsabile del procedimento non ha anticipato una posizione altrui né ha esercitato un potere autonomo di segretazione, ma ha interpretato una volontà già manifestata, estendendola al Lotto 4 in applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui all’articolo 1, comma 2- bis della legge n. 241 del 1990; tale scelta prudenziale è coerente con il principio per cui la ostensione produce effetti immediati, definitivi e non reversibili, mentre il differimento consente una successiva verifica in contraddittorio, come avvenuto nel caso di specie; la dichiarazione postuma della controinteressata del 11.03.2026 ha quindi semplicemente confermato una volontà già ricavabile dagli atti della procedura.
6. Considerato, nel merito, che i prezzi di approvvigionamento costituiscono il dato centrale attorno al quale ruota la verifica di sostenibilità dell’offerta, essendo il sub-procedimento di anomalia stato avviato proprio in ragione del ribasso particolarmente elevato offerto dalla controinteressata; senza la conoscenza di quei prezzi la parte ricorrente non può verificare se i giustificativi siano fondati su condizioni di mercato reali e replicabili, con conseguente impossibilità di esercitare in modo effettivo la tutela giurisdizionale avverso l’esito della verifica di anomalia.
6.1. Ritenuto che la motivazione addotta dalla Stazione appaltante e dalla controinteressata — fondata genericamente sul know-how e sulla posizione competitiva — sia apodittica, non specificando in cosa consisterebbe il pregiudizio derivante dalla conoscenza dei prezzi, che sono dati oggettivi di mercato verificabili anche attraverso listini e quotazioni pubbliche; l’Amministrazione è tenuta a garantire un accesso effettivo alle informazioni essenziali per consentire l’esercizio del diritto di difesa, con un bilanciamento caso per caso che un oscuramento non motivato in modo specifico non consente (CGUE, sentenza del 17 novembre 2022, C-54/21, punti 50 e seguenti).
7. Considerato che per i nominativi si impone una valutazione ulteriore e differenziata rispetto ai prezzi: la parte ricorrente ha sostenuto la necessità di consultare questi dati per effettuare controlli incrociati sulla credibilità dei giustificativi, ma si potrebbe obiettare, come ha fatto l’Amministrazione nel corso dell’udienza, che la verifica della congruità dei prezzi dichiarati non richiederebbe necessariamente la conoscenza dell’identità del fornitore, potendo il controllo condursi sulla base dei soli prezzi e delle quotazioni di mercato.
7.1. Rilevato che nel caso di specie gli indizi concreti offerti al Collegio orientano il bilanciamento nel senso della trasparenza integrale.
In primo luogo, parte ricorrente ha sottolineato, anche nel corso della camera di consiglio, che i giustificativi depositati presentano un medesimo font di scrittura e una identica struttura del corpo delle lettere, circostanza che giustifica, almeno in questa sede, la richiesta di accesso della Pastore s.r.l. ai documenti che vincolano il fornitore della controinteressata a praticare i prezzi indicati.
In secondo luogo la conoscenza dei nominativi consentirebbe alla ricorrente di esaminare la corrispondenza tra i prezzi dichiarati nei giustificativi e quelli effettivamente promessi dai fornitori con le relative missive.
7.2. Ritenuto che la controinteressata non ha offerto alcuna spiegazione alternativa alla coincidenza grafica e strutturale dei documenti, né ha provato in questa sede — come sarebbe stato suo onere — che i nominativi dei fornitori costituiscano un asset competitivo reale la cui divulgazione potrebbe alterare le condizioni di approvvigionamento e la posizione di mercato, con pregiudizio concreto e specifico; l’assenza di difese sul punto non è neutra: in un giudizio in cui il diritto di difesa della parte ricorrente è ancorato ad allegazioni precise e verificabili, la mancata offerta di spiegazioni alternative da parte di chi aveva interesse e onere a fornirle rafforza la conclusione nel senso della ostensione integrale; il segreto commerciale non può pertanto prevalere sul diritto di difesa, essendo onere dell’operatore economico dimostrare la natura realmente riservata delle informazioni di cui chiede la tutela, onere che nel caso di specie non è stato assolto (CGUE, sentenza del 7 settembre 2021, C-927/19, punto 117).
8. Ritenuto, per questi motivi, che vada ordinata l’ostensione immediata del documento in formato integrale e privo di omissioni; che l’ordine venga eseguito decorso il termine per la proposizione del giudizio di appello, pari a dieci giorni per la notifica e il deposito del ricorso ai sensi dell’articolo 36, comma 8 del D.lgs. n. 36 del 2023, al fine di evitare che l’avvenuta ostensione produca effetti irreversibili nelle more di un eventuale gravame; che le spese di lite siano compensate integralmente in considerazione del tipo e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, dichiara in parte cessata la materia del contendere e lo accoglie per il resto. Per l’effetto, ordina l’ostensione dell’elenco-prezzi e dei nomi dei relativi fornitori di cui all’offerta tecnica formulata dalla controinteressata.
Dispone che l’ostensione venga eseguita decorso il termine per la proposizione dell’appello.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
OR Ieva, Consigliere
OR NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR NO | CE LA |
IL SEGRETARIO