Art. 13. Stato giuridico del personale operaio
Per il personale operaio del Ministero dei lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 .
Per il personale operaio del Ministero dei lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 .