CASS
Ordinanza 11 maggio 2023
Ordinanza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/05/2023, n. 20048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20048 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CO EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
110I•• 4 ••••• Penale Ord. Sez. 7 Num. 20048 Anno 2023 Presidente: SIANI EN Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 06/12/2022 Il Consigliere estensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'11 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 21.05.14 dal Tribunale di Benevento nei confronti di CO VI, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile dei reati ex artt. 10 I. 497/74 e 648 cod. pen. e condannato ad anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CO VI deducendo: I. vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen. . II. vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. 2.1 II contenuto delle doglianze è stato ribadito con memoria difensiva del 20 novembre 2022 . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. Le censure, peraltro, sono generiche ed assertive e non si confrontano con le argomentazioni espresse in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
110I•• 4 ••••• Penale Ord. Sez. 7 Num. 20048 Anno 2023 Presidente: SIANI EN Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 06/12/2022 Il Consigliere estensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa 1'11 gennaio 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 21.05.14 dal Tribunale di Benevento nei confronti di CO VI, con la quale quest'ultimo veniva ritenuto penalmente responsabile dei reati ex artt. 10 I. 497/74 e 648 cod. pen. e condannato ad anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - CO VI deducendo: I. vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost. e violazione di legge, in relazione all'art. 648 cod. pen. . II. vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.. 2.1 II contenuto delle doglianze è stato ribadito con memoria difensiva del 20 novembre 2022 . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. Le censure, peraltro, sono generiche ed assertive e non si confrontano con le argomentazioni espresse in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2022