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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/10/2025, n. 3424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3424 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 11665/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11665/2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici riservata in decisione all'udienza del 12.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
, in persona del Direttore Generale p.t., P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesco Giuseppe Alfano, C.F. e dall'Avv. Caterina Balivo C.F._1
elettivamente domiciliata presso la sede CodiceFiscale_2 dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (Na) alla Via Lupoli, n. 27 parte opponente CONTRO
P.I. ), con sede in LO Controparte_1 P.IVA_2
(CE) alla Via Cornato n. 34, in persona del legale rapp.te p.t., , domiciliato per la carica presso la sede legale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Sergio Saltalamacchia ) e CodiceFiscale_3
Avv. Alessandro Saltalamacchia (C.F. ) giusta procura in atti C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in LO (CE) alla Via Cornato n. 34. parte opposta
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note di trattazione scritta depositata in vista dell'udienza del 12.6.2025 e come da comparse conclusionali in atti.
***
n.11665/2022 r.g.a.c. Pagina 1 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato alla controparte a mezzo PEC in data 07.11.2022, l'
[...] conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale, proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c.
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 3935/2022 emesso da questo Tribunale in data 01.10.2022, chiedendone la revoca per illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria azionata e nullità dell'ingiunzione. A sostegno della domanda, l'opponente evidenziava che, in accoglimento del ricorso ingiuntivo in epigrafe promosso da codesto Tribunale ingiungeva all' Controparte_1 [...]
di corrispondere in favore della predetta società Parte_2 ricorrente, il pagamento della somma totale di euro 6.565,51 oltre interessi moratori come previsti ex lege, nonché spese e competenze della procedura espletata. Detto importo, veniva riconosciuto dal Tribunale in favore della ricorrente società nella qualità di cessionaria della società “ Controparte_2
[...
come da documentazione versata in atti (atto per Notaio del Persona_1
21.04.2020, Rep.n. 142644, Raccolta n. 32646 notificato alla odierna opponente a mezzo PEC il 21.04.2020), a titolo di corrispettivo per la fornitura di ausili e protesi ortopediche con spese a carico del da quest'ultima forniti alla CP_3 [...]
, di cui alle fatture nn.: 168/PA del 17/12/2021, 169/PA del Parte_2
17/12/2021, 3/PA del 13/01/2022, 17/PA del 25/01/2022, 41/PA del
14/02/2022, 63/PA del 23/03/2022, 64/PA del 23/03/2022, 78/PA del 13/04/2022, 81/PA del 13/04/2022.
Più precisamente, l'opponente eccepiva in via preliminare la Parte_2 inesistenza della obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, adducendo di aver provveduto ad un parziale e consistente pagamento del credito Part azionato in ingiunzione, come risultante agli atti di contabilità interni della in parola. Evidenziava quindi, che: le fatture nn°168\PA del 17\12\2021 per Euro 148,39 e 169/PA del 17/12/2021 per euro 1.243,28 erano state già liquidate e pagate con mandato di pagamento n.4851 del 05/04/2022 (cfr. doc. 3 in atti Part Part
, regolarmente quietanzato dal tesoriere (cfr. doc. 4 in atti . Per quanto concerneva poi le fatture nn.: 3\PA del 13\01\2022 per Euro 1.212,27, 17/PA del 25/01/2022 per euro 337,15, 63/PA del 23/03/2022 per euro 1.471,55 e 64/PA del 23/03/2022 per euro 602,58 le stesse erano state liquidate e pagate con Part mandato di pagamento n.13654 del 26/09/2022 (cfr.doc. 5 in atti , Part regolarmente quietanzato dal tesoriere (cfr. doc. 6 in atti . La Parte_2 puntualizzava, inoltre, che i suddetti mandati di pagamento nn. 13654 del
[...]
n. 11665/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
27/09/2022 e n.4851 del 07/04/2022 risultavano eseguiti e quietanzati in date antecedenti la iscrizione a ruolo del ricorso esperito dalla Controparte_1
(occorsa in data 28/09/2022). Con riferimento, invece, alla fattura n.
[...]
41/PA del 14/02/2022 per euro 211,05 quest'ultima non risultava liquidata dal Distretto 39 per causali che si riservavano di esplicitare in corso di giudizio. In ordine, infine alle fatture nn. 78\PA del 13\04\2022 per Euro 475,91 e 81/PA del 13/04/2022 per euro 863,33 l'opponente evidenziava che non risultavano registrate – alla data dell'impugnativa- per mancata entrata merci da parte del Distretto 38.
In ragione di quanto innanzi premesso, l'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo impugnato n. 3935/2022 con ogni conseguenza di legge. Concludeva, quindi affinchè l'On.le Tribunale adito volesse, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la legittimità ed infondatezza della pretesa creditoria azionata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 01.10.2022 n. 3935/22, condannandosi la parte ingiungente alla refusione di spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta nella qualità Controparte_1 menzionata di cessionaria della società “ , la quale Controparte_2 contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda e chiedeva rigettarsi l'opposizione per i motivi tutti dedotti in comparsa e, per l'effetto, condannarsi l' , al pagamento in favore della società odierna convenuta al Parte_2 pagamento di tutte le somme ancora dovute a titolo di sorta capitale nonché a titolo di interessi moratori ex. art.5 del D.Lgs. 231/2002, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. L'opposta puntualizzava, invero, di aver provveduto in data 03.10.2022 al momento della notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo Part PEC alla in epigrafe, a precisare nella relativa relata che l'ingiunzione veniva limitata ad un importo inferiore a quello liquidato nel decreto in parola n. 3935/22 di euro 6.565,51 e dunque ineriva esclusivamente le somme residuali ancora dovute a titolo di sorta capitale nonché a titolo di interessi moratori fino al dì dell'effettivo soddisfo e compensi professionali. Nelle more della suddetta notificazione era infatti intercorso pagamento parziale delle somme da parte della in favore della per l'importo di Parte_2 Controparte_1 euro 3.623,55 a saldo delle fatture nn. 3/PA; 17/PA; 63/PA; 64/PA (cfr. relata di notifica allegata al D.I. in atti pag.7). L'opposta società chiedeva, altresì, condannarsi l'opponente al pagamento delle spese, competenze, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Nelle more del giudizio, come dichiarato dalla stessa società opposta (cfr.note 183 c.p.c. I termine della depositate in data 17.07.2023 Controparte_1 nonché note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.03.2024) la
[...]
provvedeva a pagare anche le fatture nn. 78/PA di euro 475,91 e Parte_2 Part n. 81/PA di euro 863,33. Evidenziava quindi la odierna opposta, che la in parola aveva comunque provveduto di poi a saldare anche le citate fatture che n. 11665/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
asseriva non registrate per mancata entrata di merci (cfr. atto introduttivo pag.2 capo d), nonchè la fattura n. 41/PA di euro 211,05 in ordine alla quale si riservava di dare giustificazioni in corso di causa (cfr. atto introduttivo pag. 2 capo c).
La insisteva, dunque, per il pagamento degli importi Controparte_1 tutti dovuti a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, come riconosciuti già nel decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnazione, essendo il pagamento comunque intercorso allorquando i crediti erano già ampiamente scaduti, come provato per tabulas dalla documentazione tutta versata in giudizio da entrambe le parti, non potendo la violare il dettame dell'art. 1194 c.c. in Parte_2 assenza – come più volte reiterato dalla opposta anche nel corso del giudizio - del consenso della società creditrice.
Concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c., la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.6.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Ciò posto in fatto, atteso che la parte opponente pur all'esito dei pagamenti corrisposti, insisteva in tutti gli scritti per l'accoglimento della dispiegata opposizione, va specificato quanto segue.
Devesi evidenziare che la ha reiterato in atti (cfr. note Controparte_1 del 17.07.2023 e note del 19.03.2024) di aver ricevuto somme pari alla sorta capitale di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo n.3935/2022 nelle more del presente giudizio, ferma la contestazione della stessa in ordine all'imputazione delle stesse al capitale anziché agli interessi ed alle spese in ossequio del dettame normativo di cui all'art. 1194 c.c. Sul punto, invero, la società opposta ha ribadito anche nelle note 183 c.p.c. VI co. I termine (cfr. note del 17.07.2023 pag.2) che
“il creditore non ha fornito alcun consenso ad una imputazione diversa da quella prevista ex art. 1194 c.c. dunque va eccepita la erronea imputazione alla sola sorta capitale e non agli interessi ed alle spese”.
Preliminarmente si rende necessario precisare che, come allegato dall' Parte_2
e riconosciuto dalla l'odierna opponente
[...] Controparte_1 soddisfaceva la pretesa creditoria azionata dalla opposta nel giudizio monitorio definito dal decreto ingiuntivo n. 3935/2022 qui opposto. In particolare, l'
[...]
adempiva all'onere probatorio sulla stessa gravante - e che non Parte_2 subisce deroghe nel giudizio di opposizione stante la propria posizione di sostanziale convenuta in relazione all'antecedente fase monitoria – dimostrando ai sensi dell'art. 2697 c.c. il fatto modificato o estintivo dell'avversa pretesa. Di fatti dai documenti prodotti dall' in sede di costituzione in giudizio Parte_2 risulta che essa ordinava l'emissione dei mandati di pagamento a favore della creditrice in relazione alle fatture emesse e alla fornitura dei presidi protesici e, pertanto, soddisfaceva la sorta creditizia pari alla sorta capitale. Pertanto, il Decreto Ingiuntivo oggetto di odierna opposizione va revocato.
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Merita accoglimento, invece, la pretesa della corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs n. 231/02 come modificato dal D. Lgs n. 192/12 nei termini in appresso esplicitati.
Alla luce della documentazione prodotta in atti da entrambi le parti, in ordine alla quale nessuna contestazione è stata sollevata, appare chiaro che i pagamenti effettuati dalla in ordine alla fatture oggetto del decreto Parte_2 ingiuntivo impugnato, siano avvenuti tutti oltre la scadenza del termine previsto di giorni 60 per il pagamento delle stesse. In ragione di quanto premesso, la società opposta ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento degli interessi maturati e maturandi in Parte_2 ragione del ritardo nel pagamento della sorta capitale nonché pagamento delle spese di lite. Mette conto evidenziare che i pagamenti sono intervenuti tutti in date successive alle scadenze delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come pure documentato, o in date successive all'emissione del decreto ingiuntivo ovvero nella pendenza del presente procedimento di opposizione, ad eccezione del pagamento di euro 3.623,55 (cfr. bonifico su mandato n.13654 di euro 3.623,55 Part allegato n. 6 alla produzione versata in atti dalla effettuato dalla opponente in data 27.09.2022 con valuta in pari data, ovvero il giorno prima che il ricorso per decreto ingiuntivo venisse iscritto a ruolo (in data 28.09.2022). Part Fermo quindi il riconoscimento del debito da parte della odierna opponente, essendo stato versato da quest'ultima tardivamente un corrispettivo che nel suo totale ammontare corrisponde alla sorta capitale riconosciuta nel provvedimento monitorio del 03.10.2022 oggetto della presente opposizione, devesi esaminare la Part sussistenza nel caso de quo in capo all'opponente dell'obbligo di pagare anche gli interessi moratori ad oggi non versati, in ossequio al dettame di cui al D.Lgs. n.231/2002. Ed invero, alla luce della richiamata normativa, la in quanto Parte_2 pubblica amministrazione che ha posto in essere una “transazione commerciale” è tenuta alla corresponsione di tali interessi moratori (in senso conforme cfr. sentenza Tribunale Napoli Nord n. 535/2022) in favore della Controparte_1 Part evidenziandosi, peraltro, che nel corso del giudizio la in questione non
[...] ha mai contestato il prospetto redatto in atti ex adverso già nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pag.1 dello stesso) dal quale si rinviene il dies ad quem delle singole fatture. La ha fornito in atti prova della fonte del rapporto con Controparte_1 Part la in ragione del quale vantava il credito in parola e vanta, quindi, ancora gli interessi moratori. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile n. 22315/2020; Cassazione Civile n. 32788/2019) ha infatti consolidato il principio Part in virtù del quale ai rapporti di credito nei confronti delle non si applica la normativa di cui al R.D. n. 2440/1923 artt. 69 e 70 in virtù della quale le cessioni Part dei crediti dovevano esser accettate espressamente dalla ai fini dell'efficacia delle stesse, essendo tali articoli applicabili solo nei confronti delle amministrazioni statali e non potendosi adottare quindi interpretazioni estensive o n. 11665/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
Part analogiche della normativa in parola ad altre amministrazioni. Le infatti, diversamente dalle amministrazioni statali al fine di perseguire i propri fini istituzionali sono costituite con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale e sono governate dalle norme del diritto privato (atto aziendale) per quanto concerne la loro organizzazione e funzionamento. Part Pertanto, in caso di cessione dei crediti vantati nei confronti delle come occorso nel caso in esame, il cessionario ha solo l'obbligo ex art. 1264 c.c. di Part notificare l'intercorsa cessione del credito alla al fine di renderla consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (circostanza documentata per tabulas dalla opposta società e mai contestata dalla opponente) ma certo quest'ultima non ha alcun poter decisorio in ordine all'accettazione o meno della stessa (cfr. in senso conforme Cassazione Civile n. 2665/2008; Tribunale di Milano sent. n. 7130/2020). Orbene, la richiesta degli interessi come formulata dalla società opposta deve quindi essere accolta essendo fondata su una transazione commerciale con prestazioni sinallagmatiche che genera in caso di tardivo adempimento interessi moratori (Cassazione Sez. Unite n.430/23). Part Il pagamento tardivo delle produce interessi commerciali, trattandosi di pubblica amministrazione e materia sanitaria da computarsi automaticamente dal giorno successivo la scadenza delle fatture prodotte. Pertanto in applicazione della disciplina di cui al D. Lgs n. 231/02 e successivo D. Lgs n 192/12 l' deve corrispondere in favore della Parte_2 [...]
- in qualità di cessionaria del credito - gli interessi moratori Controparte_1 calcolati sugli importi dovuti su ciascuna fattura ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e fino alla data dell'avvenuto pagamento di ogni singola fattura secondo il saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs cit.
Pertanto, gli interessi di mora dovuti dalla Parte_3
come computati dalla data di scadenza delle fatture sino alla data
[...] di emissione della presente sentenza ammontano nelle seguenti somme:
1) fattura n. 168/PA € 148,39- scadenza 15.02.2022 - interessi dovuti euro 57,78;
2) fattura n. 169/PA € 1.243,38 –scadenza 15.02.2022- interessi dovuti euro
€ 484,15
3) fattura n. 03/PA € 1.212,27- scadenza 14.03.2022 – interessi dovuti euro
€ 464,86;
4) fattura n. 17/PA € 337,15 –scadenza 26.03.2022 – interessi dovuti euro
€128,39;
5) fattura n.41/PA € 211,05- scadenza 15.04.2022 – interessi dovuti euro
€79,45;
6) fattura n.63/PA € 1.471,55- scadenza 22.05.2022 – interessi dovuti euro n. 11665/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
€ 542,03;
7) fattura n. 64/PA € 602,58- scadenza 22.05.2022.- interessi dovuti euro
€221,96;
8) fattura n. 78/PA € 475,91- scadenza 12.06.2022- interessi dovuti euro
€169,47;
9) fattura n.81/PA € 863,33- scadenza 12.06.2022 – interessi dovuti euro
€314,04. Il tutto per un totale dovuto a titoli di interessi moratori di euro 2.462,13 computati fino alla data dell'emanazione della presente sentenza.
Vanno poi riconosciuti ulteriori interessi al medesimo tasso dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. In ordine alle spese di lite, considerato che al momento della presentazione del Part ricorso per decreto ingiuntivo alcune fatture erano già state pagate dalla , come da mandato di pagamento versato in atti n.4851 del 05.04.2022 per le fatture nn. 168 e 169/PA per un totale di euro 1.391,67 ed il giorno precedente l'iscrizione a ruolo occorsa in data 28.09.2022 (cfr. documentazione in atti, bonifico del 27.09.2022 di euro 3.623,55 con valuta in pari data) venivano saldate le fatture nn. 03/PA, 17/PA, 63/PA e 64/PA) e veniva di poi dichiarato l'ulteriore pagamento ricevuto dalla in corso di giudizio Controparte_1 Part per le fatture invero inizialmente contestate dall' nel libello introduttivo nn.78/PA e 81/PA (come dichiarato nelle note istruttorie del 17.07.2023 e nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.03.2024) nonché fattura n.41/PA, si ritiene sussistano giusti motivi onde pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunziando sulla controversia in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.3935/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.10.2022;
- condanna l' al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva, degli interessi moratori dovuti ai sensi
[...] degli artt. 4 secondo il saggio di cui all'art. 5 del D Lgs n. 231/02 e D Lgs 192/12 che si quantificano in € 2.462,13, oltre gli ulteriori interessi al medesimo tasso dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
- compensa integralmente le spese di lite.
- Così deciso in Aversa, 07/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11665/2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici riservata in decisione all'udienza del 12.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
, in persona del Direttore Generale p.t., P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesco Giuseppe Alfano, C.F. e dall'Avv. Caterina Balivo C.F._1
elettivamente domiciliata presso la sede CodiceFiscale_2 dell'avvocatura aziendale in Frattamaggiore (Na) alla Via Lupoli, n. 27 parte opponente CONTRO
P.I. ), con sede in LO Controparte_1 P.IVA_2
(CE) alla Via Cornato n. 34, in persona del legale rapp.te p.t., , domiciliato per la carica presso la sede legale, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Sergio Saltalamacchia ) e CodiceFiscale_3
Avv. Alessandro Saltalamacchia (C.F. ) giusta procura in atti C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in LO (CE) alla Via Cornato n. 34. parte opposta
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CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da note di trattazione scritta depositata in vista dell'udienza del 12.6.2025 e come da comparse conclusionali in atti.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato alla controparte a mezzo PEC in data 07.11.2022, l'
[...] conveniva in giudizio la Parte_2 Controparte_1 dinanzi a questo Tribunale, proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c.
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 3935/2022 emesso da questo Tribunale in data 01.10.2022, chiedendone la revoca per illegittimità ed infondatezza della pretesa creditoria azionata e nullità dell'ingiunzione. A sostegno della domanda, l'opponente evidenziava che, in accoglimento del ricorso ingiuntivo in epigrafe promosso da codesto Tribunale ingiungeva all' Controparte_1 [...]
di corrispondere in favore della predetta società Parte_2 ricorrente, il pagamento della somma totale di euro 6.565,51 oltre interessi moratori come previsti ex lege, nonché spese e competenze della procedura espletata. Detto importo, veniva riconosciuto dal Tribunale in favore della ricorrente società nella qualità di cessionaria della società “ Controparte_2
[...
come da documentazione versata in atti (atto per Notaio del Persona_1
21.04.2020, Rep.n. 142644, Raccolta n. 32646 notificato alla odierna opponente a mezzo PEC il 21.04.2020), a titolo di corrispettivo per la fornitura di ausili e protesi ortopediche con spese a carico del da quest'ultima forniti alla CP_3 [...]
, di cui alle fatture nn.: 168/PA del 17/12/2021, 169/PA del Parte_2
17/12/2021, 3/PA del 13/01/2022, 17/PA del 25/01/2022, 41/PA del
14/02/2022, 63/PA del 23/03/2022, 64/PA del 23/03/2022, 78/PA del 13/04/2022, 81/PA del 13/04/2022.
Più precisamente, l'opponente eccepiva in via preliminare la Parte_2 inesistenza della obbligazione oggetto del decreto ingiuntivo impugnato, adducendo di aver provveduto ad un parziale e consistente pagamento del credito Part azionato in ingiunzione, come risultante agli atti di contabilità interni della in parola. Evidenziava quindi, che: le fatture nn°168\PA del 17\12\2021 per Euro 148,39 e 169/PA del 17/12/2021 per euro 1.243,28 erano state già liquidate e pagate con mandato di pagamento n.4851 del 05/04/2022 (cfr. doc. 3 in atti Part Part
, regolarmente quietanzato dal tesoriere (cfr. doc. 4 in atti . Per quanto concerneva poi le fatture nn.: 3\PA del 13\01\2022 per Euro 1.212,27, 17/PA del 25/01/2022 per euro 337,15, 63/PA del 23/03/2022 per euro 1.471,55 e 64/PA del 23/03/2022 per euro 602,58 le stesse erano state liquidate e pagate con Part mandato di pagamento n.13654 del 26/09/2022 (cfr.doc. 5 in atti , Part regolarmente quietanzato dal tesoriere (cfr. doc. 6 in atti . La Parte_2 puntualizzava, inoltre, che i suddetti mandati di pagamento nn. 13654 del
[...]
n. 11665/2022 r.g.a.c. Pagina 2 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
27/09/2022 e n.4851 del 07/04/2022 risultavano eseguiti e quietanzati in date antecedenti la iscrizione a ruolo del ricorso esperito dalla Controparte_1
(occorsa in data 28/09/2022). Con riferimento, invece, alla fattura n.
[...]
41/PA del 14/02/2022 per euro 211,05 quest'ultima non risultava liquidata dal Distretto 39 per causali che si riservavano di esplicitare in corso di giudizio. In ordine, infine alle fatture nn. 78\PA del 13\04\2022 per Euro 475,91 e 81/PA del 13/04/2022 per euro 863,33 l'opponente evidenziava che non risultavano registrate – alla data dell'impugnativa- per mancata entrata merci da parte del Distretto 38.
In ragione di quanto innanzi premesso, l'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo impugnato n. 3935/2022 con ogni conseguenza di legge. Concludeva, quindi affinchè l'On.le Tribunale adito volesse, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la legittimità ed infondatezza della pretesa creditoria azionata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 01.10.2022 n. 3935/22, condannandosi la parte ingiungente alla refusione di spese, diritti ed onorari del giudizio di opposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta nella qualità Controparte_1 menzionata di cessionaria della società “ , la quale Controparte_2 contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda e chiedeva rigettarsi l'opposizione per i motivi tutti dedotti in comparsa e, per l'effetto, condannarsi l' , al pagamento in favore della società odierna convenuta al Parte_2 pagamento di tutte le somme ancora dovute a titolo di sorta capitale nonché a titolo di interessi moratori ex. art.5 del D.Lgs. 231/2002, maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo. L'opposta puntualizzava, invero, di aver provveduto in data 03.10.2022 al momento della notificazione del decreto ingiuntivo a mezzo Part PEC alla in epigrafe, a precisare nella relativa relata che l'ingiunzione veniva limitata ad un importo inferiore a quello liquidato nel decreto in parola n. 3935/22 di euro 6.565,51 e dunque ineriva esclusivamente le somme residuali ancora dovute a titolo di sorta capitale nonché a titolo di interessi moratori fino al dì dell'effettivo soddisfo e compensi professionali. Nelle more della suddetta notificazione era infatti intercorso pagamento parziale delle somme da parte della in favore della per l'importo di Parte_2 Controparte_1 euro 3.623,55 a saldo delle fatture nn. 3/PA; 17/PA; 63/PA; 64/PA (cfr. relata di notifica allegata al D.I. in atti pag.7). L'opposta società chiedeva, altresì, condannarsi l'opponente al pagamento delle spese, competenze, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Nelle more del giudizio, come dichiarato dalla stessa società opposta (cfr.note 183 c.p.c. I termine della depositate in data 17.07.2023 Controparte_1 nonché note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.03.2024) la
[...]
provvedeva a pagare anche le fatture nn. 78/PA di euro 475,91 e Parte_2 Part n. 81/PA di euro 863,33. Evidenziava quindi la odierna opposta, che la in parola aveva comunque provveduto di poi a saldare anche le citate fatture che n. 11665/2022 r.g.a.c. Pagina 3 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
asseriva non registrate per mancata entrata di merci (cfr. atto introduttivo pag.2 capo d), nonchè la fattura n. 41/PA di euro 211,05 in ordine alla quale si riservava di dare giustificazioni in corso di causa (cfr. atto introduttivo pag. 2 capo c).
La insisteva, dunque, per il pagamento degli importi Controparte_1 tutti dovuti a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, come riconosciuti già nel decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnazione, essendo il pagamento comunque intercorso allorquando i crediti erano già ampiamente scaduti, come provato per tabulas dalla documentazione tutta versata in giudizio da entrambe le parti, non potendo la violare il dettame dell'art. 1194 c.c. in Parte_2 assenza – come più volte reiterato dalla opposta anche nel corso del giudizio - del consenso della società creditrice.
Concessi i termini di cui all'art.183 c.p.c., la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.6.2025 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.Ciò posto in fatto, atteso che la parte opponente pur all'esito dei pagamenti corrisposti, insisteva in tutti gli scritti per l'accoglimento della dispiegata opposizione, va specificato quanto segue.
Devesi evidenziare che la ha reiterato in atti (cfr. note Controparte_1 del 17.07.2023 e note del 19.03.2024) di aver ricevuto somme pari alla sorta capitale di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo n.3935/2022 nelle more del presente giudizio, ferma la contestazione della stessa in ordine all'imputazione delle stesse al capitale anziché agli interessi ed alle spese in ossequio del dettame normativo di cui all'art. 1194 c.c. Sul punto, invero, la società opposta ha ribadito anche nelle note 183 c.p.c. VI co. I termine (cfr. note del 17.07.2023 pag.2) che
“il creditore non ha fornito alcun consenso ad una imputazione diversa da quella prevista ex art. 1194 c.c. dunque va eccepita la erronea imputazione alla sola sorta capitale e non agli interessi ed alle spese”.
Preliminarmente si rende necessario precisare che, come allegato dall' Parte_2
e riconosciuto dalla l'odierna opponente
[...] Controparte_1 soddisfaceva la pretesa creditoria azionata dalla opposta nel giudizio monitorio definito dal decreto ingiuntivo n. 3935/2022 qui opposto. In particolare, l'
[...]
adempiva all'onere probatorio sulla stessa gravante - e che non Parte_2 subisce deroghe nel giudizio di opposizione stante la propria posizione di sostanziale convenuta in relazione all'antecedente fase monitoria – dimostrando ai sensi dell'art. 2697 c.c. il fatto modificato o estintivo dell'avversa pretesa. Di fatti dai documenti prodotti dall' in sede di costituzione in giudizio Parte_2 risulta che essa ordinava l'emissione dei mandati di pagamento a favore della creditrice in relazione alle fatture emesse e alla fornitura dei presidi protesici e, pertanto, soddisfaceva la sorta creditizia pari alla sorta capitale. Pertanto, il Decreto Ingiuntivo oggetto di odierna opposizione va revocato.
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Merita accoglimento, invece, la pretesa della corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D. Lgs n. 231/02 come modificato dal D. Lgs n. 192/12 nei termini in appresso esplicitati.
Alla luce della documentazione prodotta in atti da entrambi le parti, in ordine alla quale nessuna contestazione è stata sollevata, appare chiaro che i pagamenti effettuati dalla in ordine alla fatture oggetto del decreto Parte_2 ingiuntivo impugnato, siano avvenuti tutti oltre la scadenza del termine previsto di giorni 60 per il pagamento delle stesse. In ragione di quanto premesso, la società opposta ha quindi chiesto la condanna dell' al pagamento degli interessi maturati e maturandi in Parte_2 ragione del ritardo nel pagamento della sorta capitale nonché pagamento delle spese di lite. Mette conto evidenziare che i pagamenti sono intervenuti tutti in date successive alle scadenze delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come pure documentato, o in date successive all'emissione del decreto ingiuntivo ovvero nella pendenza del presente procedimento di opposizione, ad eccezione del pagamento di euro 3.623,55 (cfr. bonifico su mandato n.13654 di euro 3.623,55 Part allegato n. 6 alla produzione versata in atti dalla effettuato dalla opponente in data 27.09.2022 con valuta in pari data, ovvero il giorno prima che il ricorso per decreto ingiuntivo venisse iscritto a ruolo (in data 28.09.2022). Part Fermo quindi il riconoscimento del debito da parte della odierna opponente, essendo stato versato da quest'ultima tardivamente un corrispettivo che nel suo totale ammontare corrisponde alla sorta capitale riconosciuta nel provvedimento monitorio del 03.10.2022 oggetto della presente opposizione, devesi esaminare la Part sussistenza nel caso de quo in capo all'opponente dell'obbligo di pagare anche gli interessi moratori ad oggi non versati, in ossequio al dettame di cui al D.Lgs. n.231/2002. Ed invero, alla luce della richiamata normativa, la in quanto Parte_2 pubblica amministrazione che ha posto in essere una “transazione commerciale” è tenuta alla corresponsione di tali interessi moratori (in senso conforme cfr. sentenza Tribunale Napoli Nord n. 535/2022) in favore della Controparte_1 Part evidenziandosi, peraltro, che nel corso del giudizio la in questione non
[...] ha mai contestato il prospetto redatto in atti ex adverso già nel ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. pag.1 dello stesso) dal quale si rinviene il dies ad quem delle singole fatture. La ha fornito in atti prova della fonte del rapporto con Controparte_1 Part la in ragione del quale vantava il credito in parola e vanta, quindi, ancora gli interessi moratori. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile n. 22315/2020; Cassazione Civile n. 32788/2019) ha infatti consolidato il principio Part in virtù del quale ai rapporti di credito nei confronti delle non si applica la normativa di cui al R.D. n. 2440/1923 artt. 69 e 70 in virtù della quale le cessioni Part dei crediti dovevano esser accettate espressamente dalla ai fini dell'efficacia delle stesse, essendo tali articoli applicabili solo nei confronti delle amministrazioni statali e non potendosi adottare quindi interpretazioni estensive o n. 11665/2022 r.g.a.c. Pagina 5 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
Part analogiche della normativa in parola ad altre amministrazioni. Le infatti, diversamente dalle amministrazioni statali al fine di perseguire i propri fini istituzionali sono costituite con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale e sono governate dalle norme del diritto privato (atto aziendale) per quanto concerne la loro organizzazione e funzionamento. Part Pertanto, in caso di cessione dei crediti vantati nei confronti delle come occorso nel caso in esame, il cessionario ha solo l'obbligo ex art. 1264 c.c. di Part notificare l'intercorsa cessione del credito alla al fine di renderla consapevole della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (circostanza documentata per tabulas dalla opposta società e mai contestata dalla opponente) ma certo quest'ultima non ha alcun poter decisorio in ordine all'accettazione o meno della stessa (cfr. in senso conforme Cassazione Civile n. 2665/2008; Tribunale di Milano sent. n. 7130/2020). Orbene, la richiesta degli interessi come formulata dalla società opposta deve quindi essere accolta essendo fondata su una transazione commerciale con prestazioni sinallagmatiche che genera in caso di tardivo adempimento interessi moratori (Cassazione Sez. Unite n.430/23). Part Il pagamento tardivo delle produce interessi commerciali, trattandosi di pubblica amministrazione e materia sanitaria da computarsi automaticamente dal giorno successivo la scadenza delle fatture prodotte. Pertanto in applicazione della disciplina di cui al D. Lgs n. 231/02 e successivo D. Lgs n 192/12 l' deve corrispondere in favore della Parte_2 [...]
- in qualità di cessionaria del credito - gli interessi moratori Controparte_1 calcolati sugli importi dovuti su ciascuna fattura ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e fino alla data dell'avvenuto pagamento di ogni singola fattura secondo il saggio di cui all'art. 5 del D. Lgs cit.
Pertanto, gli interessi di mora dovuti dalla Parte_3
come computati dalla data di scadenza delle fatture sino alla data
[...] di emissione della presente sentenza ammontano nelle seguenti somme:
1) fattura n. 168/PA € 148,39- scadenza 15.02.2022 - interessi dovuti euro 57,78;
2) fattura n. 169/PA € 1.243,38 –scadenza 15.02.2022- interessi dovuti euro
€ 484,15
3) fattura n. 03/PA € 1.212,27- scadenza 14.03.2022 – interessi dovuti euro
€ 464,86;
4) fattura n. 17/PA € 337,15 –scadenza 26.03.2022 – interessi dovuti euro
€128,39;
5) fattura n.41/PA € 211,05- scadenza 15.04.2022 – interessi dovuti euro
€79,45;
6) fattura n.63/PA € 1.471,55- scadenza 22.05.2022 – interessi dovuti euro n. 11665/2022 r.g.a.c. Pagina 6 di 8 N. 11665/2022 R.G.A.C.
€ 542,03;
7) fattura n. 64/PA € 602,58- scadenza 22.05.2022.- interessi dovuti euro
€221,96;
8) fattura n. 78/PA € 475,91- scadenza 12.06.2022- interessi dovuti euro
€169,47;
9) fattura n.81/PA € 863,33- scadenza 12.06.2022 – interessi dovuti euro
€314,04. Il tutto per un totale dovuto a titoli di interessi moratori di euro 2.462,13 computati fino alla data dell'emanazione della presente sentenza.
Vanno poi riconosciuti ulteriori interessi al medesimo tasso dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. In ordine alle spese di lite, considerato che al momento della presentazione del Part ricorso per decreto ingiuntivo alcune fatture erano già state pagate dalla , come da mandato di pagamento versato in atti n.4851 del 05.04.2022 per le fatture nn. 168 e 169/PA per un totale di euro 1.391,67 ed il giorno precedente l'iscrizione a ruolo occorsa in data 28.09.2022 (cfr. documentazione in atti, bonifico del 27.09.2022 di euro 3.623,55 con valuta in pari data) venivano saldate le fatture nn. 03/PA, 17/PA, 63/PA e 64/PA) e veniva di poi dichiarato l'ulteriore pagamento ricevuto dalla in corso di giudizio Controparte_1 Part per le fatture invero inizialmente contestate dall' nel libello introduttivo nn.78/PA e 81/PA (come dichiarato nelle note istruttorie del 17.07.2023 e nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.03.2024) nonché fattura n.41/PA, si ritiene sussistano giusti motivi onde pervenire alla integrale compensazione delle spese di lite le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunziando sulla controversia in epigrafe indicata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.3935/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 03.10.2022;
- condanna l' al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
per le causali di cui in parte motiva, degli interessi moratori dovuti ai sensi
[...] degli artt. 4 secondo il saggio di cui all'art. 5 del D Lgs n. 231/02 e D Lgs 192/12 che si quantificano in € 2.462,13, oltre gli ulteriori interessi al medesimo tasso dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
- compensa integralmente le spese di lite.
- Così deciso in Aversa, 07/10/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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