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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ER OP IA, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1016/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08776202200000036000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720120017268472 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720130000050519 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720130001644556 IRAP - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720140011716439 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720140014225419 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150014653202 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160020557263 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160021995430 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 08776202200000036000, vantante un credito di € 598.947,51, riguardante numerose cartelle di pagamento, relative ad Iva, Irpef, Irap, tasse automobilistiche ed altro.
Avverso il predetto atto, il 25 marzo 2022, il contribuente ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Pisa, sollevando varie censure, tra cui la nullità dell'avviso per mancata indicazione dei cespiti immobiliari in procinto di essere gravati da ipoteca, l'intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi ed il difetto di notifica delle cartelle sottese.
La Corte adita, con sentenza n. 57 del 2023 (dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 087201200176847200, in quanto riferita a contributi previdenziali e, quindi, a crediti non aventi natura tributaria), ha respinto il ricorso con la seguente motivazione: “ … dall'art. 77, comma 2 bis del DPR n. 602/1973 non può trarsi alcuna indicazione circa l'onere dell'agente di riscossione di indicare in avviso gli estremi degli immobili che sono in procinto di essere colpiti da iscrizione ipotecaria. Circa il difetto di notifica degli atti presupposti, dinnanzi alla produzione in atti della documentazione attinente al relativo processo notificatorio per ogni cartella, parte ricorrente non ha proposto motivi aggiunti, peraltro, risultando tranciante che per tutti i debiti il contribuente ha avanzato istanza di rateizzazione …”.
Il 4 ottobre 2023 il Sig. Ricorrente_1 ha appellato la menzionata pronuncia della C.T.P. di Pisa, chiedendone la riforma, sostenendo che, per garantire pienamente il diritto di difesa del contribuente, lo stesso deve essere informato su quali immobili verrà posto il vincolo erariale, oltre ad insistere nel rilevare irregolarità nella notifica delle cartelle sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria.
Inoltre, l'appellante ha richiesto anche la sospensione dell'atto impositivo, ma questa Corte, con ordinanza n. 596 del 2023, ha respinto l'istanza cautelare, non ravvisando nel caso di specie la presenza dei due necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il 24 ottobre 2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita nel presente giudizio di appello, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Nell'odierna udienza le Parti hanno ribadito le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, circa la necessità o meno di indicare nel preavviso di iscrizione ipotecaria i beni oggetto di gravame, si osserva che, secondo l'orientamento univoco e consolidato dei Giudici di legittimità, il preavviso di iscrizione ipotecaria non deve necessariamente indicare in modo dettagliato gli immobili che saranno oggetto del gravame, in quanto lo stesso ha solo la funzione di informare il debitore dell'intenzione del creditore di iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato, procedendo alla identificazione dei beni solo al momento della iscrizione.
A riguardo si richiama, ex multis, la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25456 del settembre 2025, che ha enunciato il seguente principio: “In base all'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto “l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca”, ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione. Né depone in senso contrario la prescrizione normativa che il suddetto preavviso deve essere notificato al “proprietario dell'immobile”, trattandosi di precisazione finalizzata ad individuare il destinatario (ma non anche il contenuto) della relativa notifica”.
Per quanto attiene all'asserita irregolarità delle notifiche delle varie cartelle di pagamento, merita ribadire che, come precisato dall'Agenzia nelle controdeduzioni del 24 ottobre 2023, il contribuente, nel corso del giudizio di primo grado, ha sollevato una generica eccezione di irregolarità e solo in fase di appello ha illustrato più dettagliatamente le singole irregolarità.
A tali osservazioni l'Agenzia appellata ha fornito puntuale riscontro con argomentazioni ritenute fondate da questa Corte (come, ad esempio, nel caso della cartella n. 08720160021995430000, notificata il 20 dicembre
2016, ritenuta irregolare perché, secondo il contribuente, inviata ad un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, mentre l'ADER ha documentato che il domicilio digitale dell'interessato, presso cui è stata eseguita la notifica, è stato reperito nel Pubblico Registro delle Imprese della Camera di Commercio, da cui risulta che il Sig. Ricorrente_1, dal 15 aprile 2013 all'11 marzo 2022, è stato titolare dell'indirizzo pec Ricorrente_1 . Email_3).
Sul punto merita precisare che in atti risulta la presentazione, da parte dell'interessato, dell'istanza di rateizzazione del debito contestato e tale circostanza costituisce elemento probante della conoscenza delle cartelle da parte del contribuente, oltre ad avere valore interruttivo del termine prescrizionale.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00. Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
ER ER UL SA
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
ER OP IA, Relatore
NISI ITALO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1016/2023 depositato il 04/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pisa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 57/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 2 e pubblicata il 16/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08776202200000036000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720120017268472 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720130000050519 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720130001644556 IRAP - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720140011716439 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720140014225419 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720150014653202 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160020557263 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720160021995430 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2022 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'avviso di iscrizione ipotecaria n. 08776202200000036000, vantante un credito di € 598.947,51, riguardante numerose cartelle di pagamento, relative ad Iva, Irpef, Irap, tasse automobilistiche ed altro.
Avverso il predetto atto, il 25 marzo 2022, il contribuente ha proposto ricorso davanti alla C.T.P. di Pisa, sollevando varie censure, tra cui la nullità dell'avviso per mancata indicazione dei cespiti immobiliari in procinto di essere gravati da ipoteca, l'intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi ed il difetto di notifica delle cartelle sottese.
La Corte adita, con sentenza n. 57 del 2023 (dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla cartella n. 087201200176847200, in quanto riferita a contributi previdenziali e, quindi, a crediti non aventi natura tributaria), ha respinto il ricorso con la seguente motivazione: “ … dall'art. 77, comma 2 bis del DPR n. 602/1973 non può trarsi alcuna indicazione circa l'onere dell'agente di riscossione di indicare in avviso gli estremi degli immobili che sono in procinto di essere colpiti da iscrizione ipotecaria. Circa il difetto di notifica degli atti presupposti, dinnanzi alla produzione in atti della documentazione attinente al relativo processo notificatorio per ogni cartella, parte ricorrente non ha proposto motivi aggiunti, peraltro, risultando tranciante che per tutti i debiti il contribuente ha avanzato istanza di rateizzazione …”.
Il 4 ottobre 2023 il Sig. Ricorrente_1 ha appellato la menzionata pronuncia della C.T.P. di Pisa, chiedendone la riforma, sostenendo che, per garantire pienamente il diritto di difesa del contribuente, lo stesso deve essere informato su quali immobili verrà posto il vincolo erariale, oltre ad insistere nel rilevare irregolarità nella notifica delle cartelle sottese all'avviso di iscrizione ipotecaria.
Inoltre, l'appellante ha richiesto anche la sospensione dell'atto impositivo, ma questa Corte, con ordinanza n. 596 del 2023, ha respinto l'istanza cautelare, non ravvisando nel caso di specie la presenza dei due necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il 24 ottobre 2023 l'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita nel presente giudizio di appello, chiedendo la conferma della sentenza gravata.
Nell'odierna udienza le Parti hanno ribadito le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata merita di essere confermata e l'appello deve essere respinto.
In primis, circa la necessità o meno di indicare nel preavviso di iscrizione ipotecaria i beni oggetto di gravame, si osserva che, secondo l'orientamento univoco e consolidato dei Giudici di legittimità, il preavviso di iscrizione ipotecaria non deve necessariamente indicare in modo dettagliato gli immobili che saranno oggetto del gravame, in quanto lo stesso ha solo la funzione di informare il debitore dell'intenzione del creditore di iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato, procedendo alla identificazione dei beni solo al momento della iscrizione.
A riguardo si richiama, ex multis, la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 25456 del settembre 2025, che ha enunciato il seguente principio: “In base all'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto “l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca”, ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione. Né depone in senso contrario la prescrizione normativa che il suddetto preavviso deve essere notificato al “proprietario dell'immobile”, trattandosi di precisazione finalizzata ad individuare il destinatario (ma non anche il contenuto) della relativa notifica”.
Per quanto attiene all'asserita irregolarità delle notifiche delle varie cartelle di pagamento, merita ribadire che, come precisato dall'Agenzia nelle controdeduzioni del 24 ottobre 2023, il contribuente, nel corso del giudizio di primo grado, ha sollevato una generica eccezione di irregolarità e solo in fase di appello ha illustrato più dettagliatamente le singole irregolarità.
A tali osservazioni l'Agenzia appellata ha fornito puntuale riscontro con argomentazioni ritenute fondate da questa Corte (come, ad esempio, nel caso della cartella n. 08720160021995430000, notificata il 20 dicembre
2016, ritenuta irregolare perché, secondo il contribuente, inviata ad un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, mentre l'ADER ha documentato che il domicilio digitale dell'interessato, presso cui è stata eseguita la notifica, è stato reperito nel Pubblico Registro delle Imprese della Camera di Commercio, da cui risulta che il Sig. Ricorrente_1, dal 15 aprile 2013 all'11 marzo 2022, è stato titolare dell'indirizzo pec Ricorrente_1 . Email_3).
Sul punto merita precisare che in atti risulta la presentazione, da parte dell'interessato, dell'istanza di rateizzazione del debito contestato e tale circostanza costituisce elemento probante della conoscenza delle cartelle da parte del contribuente, oltre ad avere valore interruttivo del termine prescrizionale.
Pertanto, in considerazione degli atti e dei fatti sopra descritti, questa Corte ritiene che l'appello vada respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00. Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Firenze
L'Estensore Il Presidente
ER ER UL SA