Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/03/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 52/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo Lasalvia Presidente Aurelio Laino Consigliere rel.
Giovanni Comite Consigliere Stefania Petrucci Consigliere Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. 61332 del ruolo generale, sull’appello proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria;
contro
- MI RI RA, nata ad [...] il [...] (c.f.
[...]), rappresentata e difesa, dagli avv.ti Francesco De EI (francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it) e CE CA (marcellocardi@ordineavvocatiroma.org), unitamente ai quali è elettivamente domiciliata presso i suindicati indirizzi pec;
- NT NC, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), rappresentato e difeso dall’avv. AR LU TI (marcoluigi.marchetti@avvocatiperugiapec.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo pec;
- LL AR, nato a [...] il [...]
(c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti MiEL UR (miEL.bromuri@avvocatiperugiapec.it) e LU Niccacci
(luigi.niccacci@avvocatiperugiapec.it), unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi pec;
avverso e per la riforma della sentenza n. 15/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in data 9.3.2023.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 29.1.2026, il relatore, il P.M., nella persona del V.P.G. Antongiulio Martina, nonché gli avv.ti De EI, UR e TI.
Svolgimento del processo
I
La vicenda oggetto di causa concerne le condotte degli appellati assunte in relazione al project financing approvato dal comune di AS BR per il potenziamento da parte di privato delle strutture natatorie esistenti, con creazione di un “parco acquatico”.
Nel 2017 l’Amministrazione comunale aveva esperito una procedura concorsuale per l’affidamento in gestione della preesistente piscina comunale coperta per un periodo di due anni, prorogabili di un ulteriore biennio, sfociata nella convenzione di concessione, sottoscritta nell’ottobre del medesimo anno, con cui era stabilito un canone concessorio a carico del privato di € 120.000,00/anno, a fronte della corresponsione da parte dell’ente di un’integrazione tariffaria per compensare i minori introiti conseguenti ai biglietti “ridotti” per specifiche tipologie di utenti (studenti, disabili, ecc.), nonché dell’assunzione a proprie spese di un solo intervento di manutenzione straordinaria, consistente nelle “verifiche delle strutture e degli impianti”.
Il requirente assumeva che, in concreto, i rapporti economici intercorsi tra il comune di AS BR e la coop. RA tra il dicembre 2017 e il settembre 2019 avevano consentito al primo di introitare oltre 290 mila euro di canone concessorio, a fronte della corresponsione in favore del concessionario, a titolo di integrazione tariffaria, di
€ 31.000,00.
Alla prima scadenza contrattuale del 31.7.2019 il rapporto non veniva rinnovato: la gestione da parte della coop. RA comunque proseguiva, sino alla sottoscrizione della nuova convenzione dell’11.12.2019.
Nel frattempo, l’Amministrazione comunale aveva coltivato l’idea di un potenziamento degli impianti per la realizzazione di un
“parco acquatico”: il progetto prevedeva la realizzazione di una nuova vasca esterna, mediante sfruttamento dei macchinari già presenti a servizio dell’esistente piscina coperta, nonché l’installazione di alcuni scivoli, di una vasca per bambini e di un campetto da gioco in un’area limitrofa al medesimo impianto coperto esistente. Poiché i terreni interessati dal potenziamento della struttura erano di proprietà privata, la realizzazione del parco acquatico postulava il previo esproprio dei beni (con propedeutica variante al P.R.G.).
Per l’attuazione dell’intervento veniva proposto, in luogo della concessione, lo strumento del partenariato pubblico privato (P.P.P.),
con un’operazione di project financing (formalmente) off balance, su proposta della stessa coop. RA, pregressa concessionaria del preesistente impianto natatorio.
La proposta di project financing, e il successivo bando su questa fondato, prevedeva un rapporto concessorio di 15 anni, a fronte di un valore complessivo della concessione di € 10.528.427,00. Il valore dell’investimento veniva quantificato nel P.E.F. in € 1.185.899,00 e, come tale, recepito dall’Amministrazione a fondamento del project.
Nel bando di gara il costo dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto risultava stimato in € 938.013,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
Gli uffici dell’ente locale – nel delibare sulla convenienza economica del project financing proposto dalla società sportiva - avevano ipotizzato per il nuovo “parco acquatico”, ove realizzato direttamente dal comune e da questi affidato in concessione, un canone annuo a carico del privato di € 70.000,00. Pertanto, osserva la Procura appellante, secondo gli stessi uffici del comune di AS BR sarebbe stato sufficiente prevedere tale canone per la gestione del parco acquatico per rendere maggiormente conveniente la realizzazione diretta, con successivo affidamento, rispetto all’operazione di P.P.P.
Ritiene il requirente, in particolare, che la semplice disamina dell’istruttoria comunale compiuta avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione a valutare come non conveniente l’operazione di P.P.P.
Diversamente, la convenzione in concreto sottoscritta l’11.12.2019 avrebbe immotivatamente disatteso quanto desumibile dall’istruttoria degli uffici, con l’approvazione di un’operazione di P.P.P. macroscopicamente sbilanciata – sotto il profilo economico finanziario - in favore del privato. In particolare, tra gli obblighi ivi assunti inter partes si prevede(va), a carico del comune, tra l’altro, la concessione in favore della società sportiva di un “canone di disponibilità”
di € 39.600,00 annui, per complessivi € 594.000,00 nell’arco del quindicennio del rapporto, mentre nessuna previsione di canone concessorio sarebbe stata stabilita a carico del privato in favore dell’Ente.
In capo alla coop. RA veniva, invece, posta la progettazione esecutiva, la realizzazione e gestione del compendio sino al 2034, nonché l’incasso di qualunque provento derivante dalle piscine e dalle strutture commerciali ricomprese nell’impianto (art. 14 della convenzione). Così operando, il comune di AS BR avrebbe approvato un investimento di € 1.185.800,00, sostenendo esborsi per € 834.000,00
(pari alla somma degli espropri occorrenti e del canone di disponibilità), violando, peraltro, fondamentali canoni in tema di partenariato pubblico privato, quali:
- il divieto di corresponsione da parte dell’Amministrazione di un
“prezzo” superiore al 49% del costo complessivo dell’investimento;
- il divieto di corresponsione del canone di disponibilità anticipatamente rispetto al positivo collaudo delle opere ed all’attivazione del servizio.
II
Sulla scorta delle superiori circostanze, il requirente ha, dunque, esercitato l’azione di responsabilità, nei riguardi degli appellati TI, RA e TI - rispettivamente responsabile del settore cultura, segretario generale e responsabile dei ll. pp. del comune di AS BR all’epoca dei fatti - a titolo di corresponsabilità parziaria pro quota gravemente colposa per il danno erariale arrecato al suddetto Ente, in ragione dei costi (diretti e indiretti) sostenuti per l’intervento di partenariato pubblico privato consistente nell’illegittimo e irragionevole affidamento alla “RA Soc. Coop. sportiva dilettantesca”
della progettazione, esecuzione e gestione del nuovo parco acquatico, pari a complessivi € 50.897,07, ripartendolo in due distinte poste:
a) € 24.156,00 iniure corrisposti nel 2020 quale “contributo di disponibilità” alla coop. RA prima di qualunque positivo collaudo o erogazione del servizio;
b) € 26.741,07, quale danno conseguente alla mancata percezione da parte dell’Ente del canone concessorio, tenuto conto dell’intercorso periodo di emergenza pandemica (dunque, delle correlate diminuzioni di entrate in ragione della chiusura temporanea dell’attività).
Del nocumento patrimoniale così occorso sarebbe responsabile il TI nella misura di € 25.448,53 e gli altri due prevenuti per €
12.724,26 ciascuno.
In particolare, il TI, ritenuto vero e proprio dominus dell’operazione, avrebbe acriticamente recepito e posto a base di gara il progetto elaborato dal privato, nonché sottoscritto l’impegnativa convenzione e adottato il decreto di esproprio, senza svolgere alcuna indagine circa l’effettiva convenienza economica dell’operazione, né tantomeno sul rispetto delle prescrizioni agevolmente desumibili dalla lettura del codice dei contratti ratione temporis vigente (e, ancor prima, dai pareri acquisiti dal responsabile del settore finanziario e del settore cultura).
Anche la TI, cui era stata assegnata la gestione del rapporto con la cooperativa, avrebbe tollerato l’illegittima proroga di fatto del rapporto e, soprattutto, pedissequamente disposto il pagamento del canone di disponibilità (per mezzo degli atti di liquidazione e conseguenti mandati di pagamento del 2020), senza dubitare, o richiedere approfondimenti, sulla legittimità dell’esborso.
Quanto al RA, costui, pur partecipando attivamente agli atti, sia come segretario verbalizzante (in occasione dell’adozione delle delibere della giunta e del consiglio comunale), sia come ufficiale rogante la convenzione, non avrebbe mai evidenziato le gravi illegittimità in cui gli uffici stavano incorrendo.
III
Incardinato il giudizio, il giudice di prime cure disponeva incombenti istruttori, giusta ordinanza n. 12/2022, finalizzati a consentire un’adeguata valutazione in ordine alla presunta diseconomicità dell’operazione contestata dalla Procura, a tal fine disponendo, tra l’altro, che la coop. RA, titolare della concessione di project financing, fornisse il relativo piano economico-finanziario, con e senza la previsione del canone di disponibilità, specificando per ognuna delle due ipotesi i relativi flussi di cassa, il tasso interno di rendimento (T.I.R.)
ed il valore attuale netto (V.A.N.).
La predetta affidataria ottemperava all’incombente, mediante produzione di due distinti prospetti sintetici di P.E.F. concludenti, rispettivamente, con un V.A.N. di € - 513.537 e un T.I.R. di - 1,74 % per l’ipotesi senza canone di disponibilità e, invece, un V.A.N. di € 130.102 e un T.I.R. del 4,47% per l’ipotesi comprensiva del canone di disponibilità da parte dell’Ente.
All’esito dell’istruttoria, con l’impugnata sentenza la Sezione territoriale ha respinto la domanda attorea sul rilievo della “mancata dimostrazione di un danno certo, concreto ed attuale”, in particolare, affermando di non poter “apoditticamente ritenersi dannosa la mera previsione e corresponsione di un canone di disponibilità, ove risulti dimostrato che tale canone è stato previsto per finalità riequilibratici dei flussi finanziari”
dell’operazione. A tal proposito, nella pronuncia si evidenzia che, nella fattispecie, il tasso interno di rendimento è “pari al 4,47%, da ritenersi congruo in relazione all’investimento”, né “può considerarsi danno erariale la mancata riscossione del precedente canone concessorio, in quanto trattasi di due contratti con caratteristiche strutturali differenti, la cui convenienza va quindi valutata separatamente”.
IV
Avverso tale decisione è insorta la Procura regionale, chiedendo la riforma integrale della stessa, alla stregua dei seguenti motivi di appello.
A parere dell’appellante, il primo, evidente, error della sentenza gravata concernerebbe l’omessa pronuncia sulla prima voce di danno azionata dalla Procura, riguardante la corresponsione del canone di disponibilità – in violazione di basilari principi in tema di project financing – anticipatamente rispetto al completamento dell’opera ed all’avvio del servizio (anzi, ancor prima dell’avvio delle opere), stabiliti dagli artt. 3 e 180 comma 3, cod. contr. 2016 ratione temporis vigente, siccome interpretati da pareri resi dall’Anac e da delibere delle Sezioni regionali di controllo della Corte.
La pronuncia gravata avrebbe del tutto pretermesso di assumere posizione sulla contestazione dedotta, equivocando causa petendi e petitum dell’azione: il thema demandato al Collegio non atteneva a quanto corrisposto “nel primo anno di gestione del nuovo impianto”, bensì al canone di disponibilità corrisposto anticipatamente alla realizzazione e collaudo delle opere e all’avvio del servizio.
Lamenta, poi, il requirente appellante un’ulteriore omissione di pronuncia concernente la pretesa violazione dell’art. 180 cit., comma 6, pervenendo la sentenza gravata all’errata conclusione di mancata dimostrazione del danno pubblico. Nella fattispecie, a fronte di un investimento (pacificamente) stimato in € 1.185.800,00, “il prezzo” corrisposto dall’Amministrazione nell’operazione sarebbe, quanto meno, di € 834.000,00, importo dato dalla somma delle indennità espropriative a carico dell’ente (€ 240.000,00) e del canone di disponibilità pattuito in favore del privato per il quindicennio di rapporto (€
594.000,00).
Si tratterebbe, dunque, di importi prima facie ben superiori alla metà dell’investimento, in spregio ai vincoli previsti dall’art. 180 comma 6, ult. parte, cit.
Con un terzo motivo di gravame, l’appellante denuncia l’error in iudicando commesso dal giudice a quo nel ritenere non dimostrato il danno pubblico in ragione della pretesa congruità del tasso interno di rendimento dell’operazione dichiarato dal privato (4,47%) in esito agli incombenti istruttori disposti con l’ordinanza interlocutoria. Si tratterebbe, al contrario, di un’operazione manifestamente diseconomica per il Comune, priva di allocazione di rischi in capo al privato, posto che le previsioni convenzionali comproverebbero l’accollo da parte del pubblico dei rischi di costruzione, domanda e disponibilità.
La Sezione territoriale avrebbe, dunque, erroneamente trascurato di valutare la circostanza che, nello stipularsi la convenzione in concreto sottoscritta l’11.12.2019, si sarebbero immotivatamente disattesi i risultati dell’istruttoria degli uffici, con l’approvazione di un’operazione di P.P.P. macroscopicamente sbilanciata – sotto il profilo economico-finanziario - in favore del privato.
Infine, con un quarto motivo, si denuncia l’ulteriore vizio in cui incorrerebbe la sentenza gravata laddove assume insussistente il danno erariale nella mancata riscossione del precedente canone concessorio. Sostiene la Procura che la Sezione territoriale avrebbe confuso il metodo di quantificazione dell’addebito proposto dall’attore pubblico (pari ai canoni di concessione non riscossi in forza dell’anticipata cessazione del pregresso rapporto), con la condotta antigiuridica censurata, attinente all’illecita approvazione del project privo del trasferimento dei rischi in capo al privato e manifestamente svantaggioso per l’Ente.
Tutti gli appellati si sono costituiti, chiedendo, anche con successiva memoria illustrativa, il rigetto del gravame, ovvero, in via subordinata una riduzione del quantum risarcitorio (non oltre il 30% dei veduti importi), tenuto soprattutto conto delle importanti modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa contenute nella recente legge n. 1/2026.
All’udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia discussione, hanno ribadito le rispettive richieste.
Motivi della decisione L’appello non è meritevole di accoglimento, in quanto infondato. Va, in particolare, dato ingresso all’argomento difensivo - sviluppato precipuamente dal TI, dirimente e assorbente, quale ragione più liquida, della decisione - concernente il difetto dell’elemento soggettivo in capo ai prevenuti.
Invero, pur volendo ammettere, in quanto effettivamente riscontrabile dal confronto tra il libello introduttivo di lite in prime cure e la sentenza impugnata, il malinteso in cui è incorso il giudice a quo nell’interpretare il petitum risarcitorio - determinando una imperfetta corrispondenza tra chiesto e pronunciato sulle partite di danno erariale prospettate - nondimeno, nel merito, manca comunque il riferito indefettibile criterio di imputazione del fatto dannoso ai suoi autori.
Invero, emerge ex actis, nella vicenda de qua, il determinante apporto di un consulente esterno (l’avv. Fidone) circa la fattibilità dell’operazione economica contestata dalla Procura: costui, appositamente selezionato, viene, infatti, individuato in vari atti del procedimento amministrativo qui sindacato e più sopra illustrato - tra cui, in particolare, la delibera di giunta comunale n. 268/2017 – quale professionista particolarmente esperto, cui l’intera area organizzativa dei ll. pp. era autorizzata ad avvalersi per supportare il RUP, al fine di fornire qualificata assistenza, sia economico-finanziaria che giuridica, in ordine a tutti gli aspetti valutativi della scelta discrezionale concernente l’utilizzo del P.P.P.
Tanto, sul presupposto della constatata assenza di professionalità interne capaci di effettuare una adeguata analisi della tematica che ne occupa e stante la complessità della stessa.
Nell’esecuzione del suddetto incarico, il citato professionista, in particolare, dapprima predispone, in data 1.6.2018, una relazione favorevole alla scelta di addivenire al project financing, vagliando tutta la documentazione presentata dalla coop. RA pochi giorni prima e, successivamente, approfondita ancora la questione, alla luce delle note del settore finanziario e del responsabile del settore cultura, si esprime nuovamente sempre in termini favorevoli, puntualmente analizzando e valutando le risultanze dell’istruttoria comunale, a dire del requirente evidenzianti la non economicità della scelta in luogo dell’affido in appalto del servizio natatorio (v. note pec del 17 e 24 luglio del 2018, richiamate anche nella delibera di g.c. n. 212/2018, di affidamento tramite project financing del servizio).
Lo stesso legale, con determina n. 125/2019, a cui accede una Convenzione, viene incaricato sempre dal Comune quale supporto al RUP nella redazione di tutta la documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, modulistica allegata, elementi del P.E.F., elementi della gestione, ecc.). Ciò dimostra, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa del TI, che lo studio della proposta progettuale e del P.E.F., nonché l’elaborazione di tutta la documentazione di gara, furono realizzati sulla base di pareri scritti forniti dal citato professionista.
Tale circostanza esclude una ingiustificabile negligenza dei funzionari qui convenuti nell’attendere ai propri doveri di servizio, tenuto anche conto della più restrittiva disciplina della colpa grave contenuta nel novellato art. 1, comma 1, l. n. 20/94, applicabile ai giudizi in corso, il quale, ai fini della valutazione della manifesta violazione di diritto
(nella specie, in particolare, dell’art. 180 cod. contr. 2016), oltre alla chiarezza e alla precisione della norma (nella specie indubbiamente sussistente), tiene conto, altresì, della scusabilità o meno dell’inosservanza.
Sebbene il superiore argomento appaia dirimente in termini di rigetto del gravame, ritiene il Collegio di evidenziare come taluni dubbi sull’antigiuridicità della condotta dei prevenuti (e, di riflesso, sulla sussistenza stessa del nocumento), risiedano, quanto alla prima partita di danno, nella constatazione che non sembra emergere, dalla complessiva operazione e dalla lettura della convenzione disciplinante il project financing, alcuna anticipazione di somme rispetto alla corretta esecuzione delle opere ed alla erogazione dei servizi, stante la manifesta unitarietà dell’operazione che includerebbe vecchia e nuova gestione del servizio natatorio.
I prevenuti hanno, invero, dimostrato come il parco acquatico non nascesse come opera ex novo, ma inglobava al suo interno le piscine già esistenti, di cui l’utenza privata ha continuato a beneficiare della fruizione senza soluzione di continuità. Accanto ad esse ed alla loro gestione si è sviluppato un progetto nuovo, sotto lo schema contrattuale del P.P.P.: l’erogazione del canone non sembrerebbe, allora, essere stata anticipata rispetto alla realizzazione dell’opera, perché parte di quella stessa opera già esisteva e assicurava un servizio.
Qualche perplessità, inoltre, la destano anche le modalità di calcolo del supero dei limiti finanziari (49%) previsti dall’art. 180, comma 6, cod. contr. 2016 per la contabilizzazione off balance dell’operazione, poiché non viene considerato che i costi dell’esproprio sono stati defalcati dallo stesso requirente nella contestazione del danno già in primo grado, avendo pacificamente ritenuto l’acquisto dei terreni un vantaggio per il Comune.
Aggiungasi, quanto alla prospettata responsabilità del RA, che l’assunto gravatorio si fonda verosimilmente su un’erronea interpretazione del ruolo e delle responsabilità del suddetto soggetto all’interno dell’ordinamento degli enti locali. Ai sensi degli artt. 97 e 107 T.U.EE.LL., invero, il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ma non è titolare di poteri gestionali, i quali sono attribuiti in via esclusiva ai dirigenti di settore, unici responsabili della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (art. 110 t.u. cit.)
Nel caso di specie, le contestazioni mosse dalla Procura attengono a valutazioni squisitamente tecniche ed economiche, proprie della discrezionalità dei dirigenti responsabili del procedimento e fondate peraltro su un complesso piano economico-finanziario (P.E.F.) asseverato.
Il RA, dunque, non aveva né il potere, né le competenze specialistiche per entrare nel merito di dette valutazioni. Il suo ruolo si limitava a garantire la correttezza formale e procedurale dell’iter amministrativo, senza che potesse sindacare in alcun modo la convenienza economica dell’operazione di project financing.
Analoghe considerazioni, sul piano funzionale, peraltro valgono anche per l’appellata TI: in disparte che la prima contestazione addebitatale (i.e.: di aver tollerato la prosecuzione del rapporto “di fatto” con la RA tra il luglio ed il dicembre 2019), non potrebbe attingerla, poiché i fatti si collocano tutti nel II semestre del 2019, mentre costei fu nominata responsabile del settore Cultura e Sport solo con decreto sindacale n. 7 del 14.5.2020.
Ma a prescindere da ciò, la tesi accusatoria non sembra condivisibile, perchè:
a) concentra sulla figura del suddetto responsabile una scelta - non rinnovare o prorogare formalmente il rapporto con la coop. RA - che competeva agli organi politici comunali;
b) è logicamente incompatibile con quella di aver in qualche modo interrotto il precedente rapporto concessorio con la nuova regolamentazione, privando il Comune degli introiti che gli sarebbero derivati dalla sua prosecuzione nel corso dell’anno 2020;
c) appare mera congettura che, scaduta la convenzione iniziale, il rapporto con la stessa RA sarebbe stato rinnovato o prorogato e, per di più, alle stesse condizioni pattuite nel 2017, sì da continuare a garantire al Comune gli introiti venuti meno.
Anche rispetto all’altro addebito, (aver concorso al versamento all’A.T.I. RA a titolo di canone di disponibilità dell’importo di €
24.156,00), la posizione della prevenuta sembra immune da contestazioni, perché ella:
- non ha avuto alcun ruolo, come innanzi chiarito, nella lunga fase di gestazione e poi di formalizzazione del rapporto tra il Comune e la cooperativa;
- non ha assunto alcuna determina di affidamento, ma, a valle della sottoscrizione della convenzione rep. n. 7659/2019, si è limitata ad applicare una regola pattizia alla cui formazione non aveva, nemmeno indirettamente, concorso;
- non aveva il compito di promuovere un ipotetico procedimento di II grado, posto che per il principio del contrarius actus ed in base alle regole dettate dagli artt. 11 e 21-nonies l. n. 241/90, l’ipotetico annullamento d’ufficio di un provvedimento già adottato e produttivo di effetti è esclusivo appannaggio dello stesso Organo autore del provvedimento da annullare ex officio ed al quale si debba la sottoscrizione del successivo accordo (il consiglio comunale).
In conclusione, alla stregua delle superiori considerazioni, la decisione impugnata andrà interamente confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge. In particolare, spetta ai prevenuti, definitivamente assolti, il rimborso delle spese di difesa e di giudizio, anche del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61332 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta. Liquida in favore di ciascuno degli appellati, come sopra meglio generalizzati, a titolo di rimborso delle spese del presente grado di giudizio, la somma di € 2.000,00, oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali, onerando il comune di AS BR a provvedervi.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.1.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aurelio Laino f.to Massimo Lasalvia Depositato in Segreteria il 06/03/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi