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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
ND TI, Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5144/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostinse 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057344 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12985/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TARI e TEFA anni 2018-2023 n. 112490057344, notificatole in data 28 dicembre
2024.
Riferisce parte ricorrente che con l'avviso di accertamento di cui in oggetto Roma Capitale rilevava l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 dei locali siti a Roma in Indirizzo_1
cIndirizzo_1
con riferimento alla superficie tassabile complessiva di mq. 946 e con la richiesta della maggiore imposta di € 36.132,46, oltre sanzioni e interessi, per la richiesta di complessive
€ 53.680,00.
Riferisce inoltre che le unità immobiliari oggetto di richiesta tassazione TARI risultavano essere già state alienate in data 13/12/2018 con atto a rogito notaio Nominativo_1 di Roma e che per tale ragione veniva presentata in data 8/1/2025 istanza di annullamento in autotutela a Roma Capitale, rimasta tuttavia senza riscontro e che l'utenza TARI risultava comunque essere stata già stata attivata da anni antecedenti il 2018 e regolarmente cessata in data 13/12/2018, cioè con l'alienazione dell'immobile.
La ricorrente afferma che i locali oggetto di richiesta di tassazione TARI non erano comunque tassabili, in quanto completamente dismessi e che l'avviso di accertamento non veniva preceduto da alcuna richiesta di preventivi chiarimenti e preventivo contraddittorio per cui chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato in fatto la ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TARI e TEFA anni 2018-2023 n. 112490057344, notificatole in data 28 dicembre 2024.
In particolare parte ricorrente fa conoscere che l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 dei locali siti a Roma in Indirizzo_1 riguarda unità immobiliari che sono state alienate in data 13/12/2018 con atto a rogito notaio Nominativo_1 di Roma e che l'utenza TARI risultava comunque essere stata già stata attivata da anni antecedenti il 2018 e regolarmente cessata in data
13/12/2018, cioè con l'alienazione dell'immobile.
Ne deriva che l'unica annualità che potrebbe essere pretesa è il 2018, che la parte afferma di avere regolamente assolto in assenza di contestazione della resistente non costituitasi in giudizio, da cui l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso. Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
2.905,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 Il Relatore IL PRESIDENTE Cristiana
DO LU RE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
ND TI, Relatore
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5144/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostinse 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490057344 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12985/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TARI e TEFA anni 2018-2023 n. 112490057344, notificatole in data 28 dicembre
2024.
Riferisce parte ricorrente che con l'avviso di accertamento di cui in oggetto Roma Capitale rilevava l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 dei locali siti a Roma in Indirizzo_1
cIndirizzo_1
con riferimento alla superficie tassabile complessiva di mq. 946 e con la richiesta della maggiore imposta di € 36.132,46, oltre sanzioni e interessi, per la richiesta di complessive
€ 53.680,00.
Riferisce inoltre che le unità immobiliari oggetto di richiesta tassazione TARI risultavano essere già state alienate in data 13/12/2018 con atto a rogito notaio Nominativo_1 di Roma e che per tale ragione veniva presentata in data 8/1/2025 istanza di annullamento in autotutela a Roma Capitale, rimasta tuttavia senza riscontro e che l'utenza TARI risultava comunque essere stata già stata attivata da anni antecedenti il 2018 e regolarmente cessata in data 13/12/2018, cioè con l'alienazione dell'immobile.
La ricorrente afferma che i locali oggetto di richiesta di tassazione TARI non erano comunque tassabili, in quanto completamente dismessi e che l'avviso di accertamento non veniva preceduto da alcuna richiesta di preventivi chiarimenti e preventivo contraddittorio per cui chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato in fatto la ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione TARI e TEFA anni 2018-2023 n. 112490057344, notificatole in data 28 dicembre 2024.
In particolare parte ricorrente fa conoscere che l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 dei locali siti a Roma in Indirizzo_1 riguarda unità immobiliari che sono state alienate in data 13/12/2018 con atto a rogito notaio Nominativo_1 di Roma e che l'utenza TARI risultava comunque essere stata già stata attivata da anni antecedenti il 2018 e regolarmente cessata in data
13/12/2018, cioè con l'alienazione dell'immobile.
Ne deriva che l'unica annualità che potrebbe essere pretesa è il 2018, che la parte afferma di avere regolamente assolto in assenza di contestazione della resistente non costituitasi in giudizio, da cui l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma accoglie il ricorso. Condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro
2.905,00 oltre CPA e iva, al rimborso del contributo unificato e al rimborso forfettario al 15%. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 Il Relatore IL PRESIDENTE Cristiana
DO LU RE