Art. 1.
E' autorizzata, ad integrazione dello stanziamento di cui all' articolo 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 17 , la spesa di lire 250.000.000 per il completamento dei lavori previsti dal regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329 , riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo del comune di Lecce.
E' autorizzata, ad integrazione dello stanziamento di cui all' articolo 4 della legge 19 gennaio 1963, n. 17 , la spesa di lire 250.000.000 per il completamento dei lavori previsti dal regio decreto-legge 19 febbraio 1925, n. 329 , riguardante lo smaltimento delle acque vaganti nel sottosuolo del comune di Lecce.