Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 22001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22001 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22001/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola D'Onofrio, AN Schiavone, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
- con il presente ricorso la ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro indicata in epigrafe, avente ad oggetto il riconoscimento e il pagamento delle somme alla stessa spettanti a titolo di Carta docente;
- con nota del 15 ottobre 2025, il difensore della parte ricorrente ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo in ragione della tardività del deposito del ricorso;
Considerato che:
- come rilevato nel verbale dell’udienza, dal tenore della dichiarazione in tal senso resa dal difensore della parte ricorrente, il Collegio non può che desumere la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa;
Ritenuto che:
- il Collegio, pertanto, non possa che dare atto, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, del venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla definizione nel merito del presente giudizio e dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse;
- nulla debba essere disposto in relazione alle spese del giudizio in ragione della mancata costituzione del Ministero intimato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN IZ, Presidente
AN LI, Primo Referendario, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | EN IZ |
IL SEGRETARIO