Articolo 4 della Legge 31 ottobre 1958, n. 978
Articolo 3
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15 novembre 1958
Art. 4.

Ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , modificata dalle leggi 22 novembre 1954, n. 1123, e 28 giugno 1956, n. 716 , la somma da inscrivere nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per le spese relative all'impianto di collegamenti telefonici e per i contributi di cui allo art. 1 della stessa legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , e' determinata, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 2 miliardi.

Entrata in vigore il 15 novembre 1958