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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 638/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
25.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 14.03.2025 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti FABBROCINI CONSIGLIA e D'AMBROSIO
[...]
ROSA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CANCELLO ED ARNONE (CE) in data
26.08.2006 dal quale è nata la figlia (il 24.01.2025); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come modificate con note di trattazione scritta del 21.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio dell'U.E. e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
2. La figlia minorenne, è affidata congiuntamente ai genitori, i quali hanno Per_1 concordato tra loro il protocollo da seguire come da Piano Genitoriale in calce al presente atto.
3. Il sig. verserà alla sig.ra , entro il giorno 05 di ogni Parte_1 Parte_2 mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minorenne, la somma Per_1 di euro 400,00 mensili, nonché, a titolo di mantenimento per la sig.ra la Parte_2
1 somma mensile pari ad euro 400,00, da versarsi a mezzo bonifico postale sul conto corrente [...] intestato alla sig.ra . Tale Parte_2 somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente in base agli indici ISTAT.
4. Le utenze domestiche della casa coniugale saranno sostenute dalla sig.ra
[...]
. Parte_2
5. Le spese straordinarie, che si renderanno necessarie per la minore, saranno ripartite al
50% se previamente preventivate e concordate tra i coniugi. Per quelle già pattuite e concordate si farà riferimento al Piano Genitoriale in calce al presente atto. In caso di disaccordo si terrà presente quanto statuito dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
6. La casa coniugale, sita in Cancello ed Arnone (CE) alla Via Generale Branco n. 23, di proprietà, al 50% ciascuno, del sig. e della di lui sorella sig.ra Parte_1 [...] sarà assegnata alla sig.ra , che continuerà Persona_2 Parte_2 ad abitarla unitamente alla figlia con tutti gli arredi e le suppellettili. Per_1
7. I coniugi non hanno beni in comunione da dividere.
8. Spese di lite, come da accordi, compensate.
PIANO GENITORIALE
Nell'interesse preminente della minore è necessario che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore, pertanto, prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana della figlia, secondo le regole già condivise, quando la figlia si trova presso di lui. In caso di emergenza, quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore, ciascun genitore prenderà le necessarie decisioni e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ciascun genitore deve avere accesso a tutte le informazioni concernenti la scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ciascun genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ciascun genitore potrà conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano di Entrambi i genitori Per_1 devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la figlia. Ciascun genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessita di mettersi in contatto con lui. Nell'eventualità che le parti non concordino sulle decisioni genitoriali i genitori sottoporranno la questione al Tribunale competente in tempi brevi.
− DIRITTI DELLA FIGLIA
2 La minore ha diritto: Per_1
• alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
• a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
• a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
• a non essere usata come un mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
− ISTRUZIONE
La minore dovrà essere iscritta a scuola da entrambi i genitori.
La minore al momento segue il seguente orario scolastico: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni da lunedì a giovedì; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì. Il sabato non c'è scuola. È la madre che accompagna e riprende la figlia a scuola. Laddove ci dovesse essere un impedimento di quest'ultima, di qualsiasi natura, la stessa ne darà, ove possibile, preavviso di almeno 3 giorni al sig. . Se anche il padre avesse Parte_1 difficoltà sarà la zia materna ad accompagnare ed eventualmente a Persona_3 riprendere da scuola la minore ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultima, la zia paterna Persona_2
• Dopo-scuola: La minore i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 verrà accompagnata dalla madre presso l'abitazione della zia materna
[...]
per svolgere i compiti scolastici. Per_3
• Attività extra-curriculari: I genitori devono accordarsi per la scelta delle attività extra-curriculari, tenendo conto della volontà della minore e laddove decidano di iscrivere la stessa sarà il genitore collocatario ad accompagnare la minore alle attività salvo che queste ultime non ricadano nei giorni in cui la minore deve stare con l'altro genitore che, pertanto, si farà carico di accompagnare e riprendere la figlia. I costi delle attività extra curriculari saranno sostenuti da entrambi i genitori al 50%. I costi per la divisa e l'equipaggiamento scolastico o di attività extra-curriculari saranno sostenuti da entrambi i genitori nella misura del 50 %.
Non potrà esserci nessun cambiamento senza il consenso scritto di entrambi i genitori o del Tribunale.
− VISITE MEDICHE
I genitori discuteranno di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche. In caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni
3 della minore, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per la minore informerà l'altro genitore non appena ne avrà contezza e comunque almeno 5 giorni prima in modo che costui possa partecipare. Le spese mediche non coperte dal SSN dovranno essere pagate da entrambi i genitori al 50 %.
− PRATICA RELIGIOSA
I genitori sono d'accordo che la figlia pratichi la religione cattolica. una volta a Per_1 settimana, frequenta il secondo anno di Catechismo per la preparazione alla Prima
Comunione.
− ATTIVITA' SPORTIVE
La minore frequenta un corso di musica in Mondragone (CE) il lunedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00. È il padre che la accompagna e la riprende. Il costo mensile di euro 80,00 mensili per tale attività è totalmente a carico del padre.
− CALENDARIZZAZIONE VACANZE SCOLASTICHE
Le vacanze scolastiche dovranno: Iniziare: alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni prima delle vacanze o della pausa. Finire: la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa. Durante le pause o vacanze scolastiche si seguiranno gli accordi già previsti dal presente piano genitoriale circa i giorni in cui la minore starà con il padre, fatta eccezione per le feste natalizie, pasquali, comandate, ed altre che saranno precisate ai punti successivi. Modifiche Il genitore che chiede un cambiamento del programma senza un preavviso di 7 giorni sarà responsabile dei costi e del rimborso per le spese aggiuntive eventualmente provocati dal cambiamento di programma.
Conflitti In caso di conflitti sul “tempo” durante le vacanze, si deve osservare il calendario previsto da questo piano genitoriale.
- COMUNICAZIONE CON LA FIGLIA
Ciascun genitore dovrà mantenere un telefono “operativo”, cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlia non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. La figlia potrà telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. I costi associati al mantenimento della rete internet saranno sostenuti dal padre. I genitori dovranno monitorare l'uso che la figlia fa del computer per garantire la loro sicurezza: I genitori concordano nell'installare programmi di controllo del computer.
- COMUNICAZIONE TRA I GENITORI
4 I genitori comunicheranno di persona e/o attraverso il telefono.
- PERSONE CHE SI OCCUPANO DELLA CURA DELLA MINORE
I genitori concordano che le seguenti persone possano provvedere, in loro assenza, alla cura della figlia: la zia materna quando la minore si trova presso la Per_3 Parte_2 sua abitazione per svolgere i compiti. Tutti coloro che si occupano della figlia dovranno rispettare le direttive (a titolo esemplificativo: i giochi da fare, i programmi tv da vedere, ecc.) di entrambi i genitori.
- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possano sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza della figlia. Queste disposizioni non si applicano se è necessaria un'azione giudiziaria immediata per proteggere la minore in una situazione di emergenza. Se i genitori non sono in grado di arrivare ad un accordo, i genitori dovranno scegliere un professionista che li aiuti a risolvere le questioni e quest'ultimo sarà pagato da entrambi nella misura del 50% ovvero ricorrere in Tribunale in mancanza di accordo.
- MODIFICHE DELL'ACCORDO
Questo accordo può essere modificato. Le modifiche devono essere effettuate in forma scritta, firmate da entrambe le parti e depositate presso il Tribunale. Quando i genitori non sono d'accordo, rimane in vigore questo accordo.
- CRITERI PER GLI SPOSTAMENTI
Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza della figlia. Il genitore non collocatario deve garantire che la figlia abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore e deve fare in modo che la figlia ritorni pulita, nutrita, con i vestiti, effetti personali e giocattoli che, eventualmente, ha portato con sè. Il genitore non collocatario provvederà a prendere ed a riaccompagnare la figlia presso la casa materna. Gli scambi avverranno a casa della madre. Se un genitore ha più di 15 minuti di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con sè la figlia, può fare altri piani con lei.
- PIANO SETTIMANALE PER LE FREQUENTAZIONI
Il padre terrà con sé la figlia il lunedì e il venerdì di ogni settimana dalle ore 19.30 alle ore 21.00. Durante gli incontri infrasettimanali tra padre e figlia non si è disciplinato il pernotto per le esigenze della figlia di svolgere i compiti nonché per gli impegni lavorativi
5 del sig. , laddove, però, la minore volesse pernottare anche Parte_1 infrasettimanalmente presso l'abitazione paterna le Parti concordano che non ci sarebbe alcun ostacolo.
Il padre, come già avviene, tiene la figlia per due volte al mese nel fine settimana, (quindi un fine settimana la figlia sta con il padre ed un altro con la madre), dal sabato dalle ore
12.00 alla domenica alle ore 16.00 con il pernotto presso l'abitazione paterna.
Resta inteso che la minore può chiedere di stare con il padre ogni volta che lo desidera, come già accade, e viceversa previo avviso alla sig.ra e salvo altri eventuali Parte_2 impegni già in programma di quest'ultima con la minore.
- VACANZE NATALIZIE, VACANZE PASQUALI, GIORNI FESTIVI, VACANZE ESTIVE
I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se la figlia non va a scuola o segue un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario scolastico della scuola che la minore frequenta e/o frequenterà.
• Il primo novembre, festa di tutti i Santi: La figlia trascorrerà questa festa con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari e cioè a partire dal 2025 con il padre che la preleverà dall'abitazione materna alle ore 10.00 e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna alle ore 19.00, mentre l'anno 2026 starà con la madre e così via alternandosi di anno in anno. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• 8 dicembre, SS. Immacolata Concezione: la figlia trascorrerà questa festa con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari e cioè a partire dal 2025 con madre e l'anno 2026 con il padre che la preleverà dall'abitazione materna alle ore 10.00 e ivi la riaccompagnerà alle ore 19.00 e così via alternandosi di anno in anno. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• Natale, Capodanno ed Epifania: la figlia trascorrerà le feste natalizie secondo il seguente schema: a partire dal 2025 starà il 24/12 con il padre e il 25/12 con la madre;
il 26/12 con il padre;
il 31/12 con il padre e l'1/01 con la madre alternandosi di anno in anno. Il giorno dell'Epifania la minore lo trascorrerà a partire dal 2026 la mattina con la madre ivi compreso il pranzo, mentre starà con il padre a partire dalle ore 15.00 fino alle ore 21.00 ivi compresa la cena, alternandosi di anno in anno. Il padre preleverà la figlia dall'abitazione materna ed ivi la riaccompagnerà. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
6 • Pasqua e Pasquetta: la figlia trascorrerà a far data dal 2025 la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre che prenderà la figlia dall'abitazione materna alle ore 9.30 e ivi la riaccompagnerà alle 21.00 con cena. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• 25 aprile, Anniversario della Liberazione: la figlia trascorrerà questa festa, a partire dal 2025 con il padre che la prenderà dall'abitazione materna alle ore
9.30 e ivi la riaccompagnerà alle ore 21.00 con cena. L'anno seguente la minore starà con la madre, e così via alternandosi di anno in anno. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• Primo Maggio, Festa del Lavoro: la figlia trascorrerà questa festa, a partire dal
2025, con la madre, l'anno seguente con il padre e così via alternandosi di anno in anno. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• 2 giugno, festa nazionale della Repubblica: la figlia trascorrerà questa festa, a partire dal 2025, con il padre che la prenderà dall'abitazione materna alle ore
9.30 e ivi la riaccompagnerà alle ore 21.00 con cena. L'anno seguente la minore starà con la madre, e così via di anno in anno. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• Compleanno e onomastico della madre (02/01 e 26/07): il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, la minore lo trascorrerà con quest'ultima. Se dovessero tali ricorrenze cadere nel giorno o nel fine settimana che spettano al padre questi li recupererà il giorno o il fine settimana seguente la predetta ricorrenza. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• Compleanno e onomastico del padre (03/08 e 04/10): il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre, la minore lo trascorrerà con quest'ultimo. Se dovessero tali ricorrenze cadere nel giorno o nel fine settimana che spettano alla madre, quest'ultima recupererà nel giorno o nel fine settimana seguente la predetta ricorrenza. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• Compleanno ed onomastico della figlia (24/01 e 02/07): la minore Per_1 trascorrerà il giorno del suo compleanno ed onomastico sempre insieme con la madre e con il padre. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
• 15 agosto: la minore trascorrerà il 15 agosto ad anni alterni con ciascun genitore e nello specifico, a partire dal 2025 con la madre e 2026 con il padre, alternandosi di anno in anno. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
7 - VACANZE ESTIVE
Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva salvo il periodo di vacanza di cui al punto successivo. Se la minore frequenterà campi estivi i costi saranno sostenuti da entrambi i genitori nella misura del
50% e sarà ivi accompagnata e ripresa dal genitore che se ne prende cura in quel momento. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
- PERIODI DI VACANZA
Il padre terrà con sé la figlia per una settimana consecutiva con pernottamento. Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro il 31 maggio di ogni anno.
Nel periodo estivo la madre trascorrerà alcune giornate con la figlia o al mare o in piscina facendo rientro in giornata, per tale attività non verranno utilizzati i giorni in cui la minore deve stare con il padre, salvo il consenso scritto di quest'ultimo. Il viaggio fuori dal paese di residenza è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con 30 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Esso non è consentito senza un precedente consenso scritto dell'altro genitore. Il consenso dovrà includere itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono. Per i viaggi all'estero: è consentito alle stesse condizioni di cui ai viaggi fuori dal paese di residenza, ma in più è consentito solo nei paesi che sono membri firmatari della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione dei minori.
- FREQUENTAZIONI CON I FAMILIARI E NON FAMILIARI
La minore frequenterà le famiglie di origine di ciascun genitore ivi compresi zii, cugini ecc. Parteciperà ad eventuali feste (matrimoni, battesimi, comunioni, compleanni ecc.) di ciascun ramo familiare e laddove una delle predette feste dovesse coincidere con il giorno di visita dell'altro genitore quest'ultimo lo recupererà entro i successivi 5 giorni. Nel caso di una nuova relazione sentimentale di uno o entrambi i genitori questi avranno cura di far conoscere la nuova compagna o il nuovo compagno alla figlia solo allorquando sia trascorso almeno un anno di frequentazione e la predetta relazione sia stabile, ma sempre previo il consenso scritto dell'altro genitore. È fatto salvo un diverso accordo sottoscritto tra le parti.
- DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' NEL DORMIRE
8 La minore dormirà nel proprio letto e laddove si trovasse in compagnia di altri bambini non potrà dormire con un bambino di sesso opposto a partire dai 12 anni di età.
- PIERCING E TATUAGGI
Nessuno dei due genitori potrà autorizzare, senza il consenso scritto dell'altro genitore, la figlia a fare piercing e/o tatuaggi.
- DEDUZIONI FISCALI
Le deduzioni fiscali per la minore saranno equamente divise tra madre e padre. L'assegno unico sarà percepito al 100% dalla sig. . Parte_2 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , nata Parte_1 Parte_2 il 2.01.1975 in ORTA DI ATELLA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANCELLO ED ARNONE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 10, parte II, serie A, anno 2006);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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