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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/11/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente rel.
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott. Guerino Iannicelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 229\2021 RG, vertente TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Claudia Vuolo e Lucia Fiorillo, in virtù di procura generale alle liti per notaio del Persona_1
2.02.2018 rep. 26327 e racc. 3427, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:
fax 089/693578. Email_1 APPELLANTE E in persona del suo legale ONroparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zammiello e Davide D'Alessandro, e con questi elettivamente domiciliato in , al Largo Conservatorio Vecchio n. Pt_1 1, presso lo studio dell'avv. D'Alessandro, come da procura conferito in atto separato all'atto di citazione di primo grado;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 324\2021 del 23.01.2021, pubblicata in data 28.01.2021 dal Tribunale di Salerno CONCLUSIONI: come da atto di appello, comparsa di costituzione e note di trattazione scritta depositate dall'appellata in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2018 il ONroparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l' ONroparte_2
(di seguito, per brevità, solo ) al fine di ottenere la condanna della convenuta al
[...] CP_3 pagamento della somma di € 125.806,15, trattenuta dall' per lo “sconto” applicato dalla stessa CP_3 ex art. 1, comma 786, lett. o), Legge n. 296\2006 per gli anni 2010-2012 (€ 42.846,77 per il 2010; € 41.952,35 per il 2011; € 41.007,03 per il 2012), oltre interessi moratori ex d.lgs. 231\2002. In via subordinata, la società attrice chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo o del CP_3 danno derivatone nella misura maggiore o minore dell'importo reclamato, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc o di fatto illecito ex art. 2043 cc. Vinte le spese processuali. Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l' , eccependo: il difetto di CP_3 giurisdizione del Giudice Ordinario adito;
la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cc;
l'operatività dell'applicato “sconto” per il periodo in questione, sulla base dei DCA n. 35 del 12.06.2010; n. 24 del 5.04.2011; n. 63 del 26.09.2011 e n. 67 del 22.06.2012 recepiti nei contratti ex art.
8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 intercorsi tra l' e la struttura sanitaria appellata;
CP_3 l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo in questione;
l'inammissibilità e\o infondatezza delle domande ex artt. 2041 e 2043 cc;
infondatezza della pretesa di interessi moratori ex d.lgs. 231\2002. Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, all'udienza telematica scritta del 28.09.2020, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica. La causa era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 324\21 pubblicata in data 28.01.2021, notificata il 12.02.2021), con cui il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda attorea, condannando l' al pagamento della CP_3 somma di € 125.806,15, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif., con condanna al pagamento della metà delle spese legali, compensata l'altra metà. In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione:
*respingeva l'eccezione di prescrizione, in quanto quest'ultima era attinente “alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale”;
*affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 2007\2009 e non contrattualizzato dalle parti nell'accordo prodotto in atti;
*in riferimento all'eccepito superamento dal tetto di spesa, osservava che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall' , il superamento appariva in realtà un falso CP_3 problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società ad ottenere il
ON pagamento delle somme indebitamente decurtate dall' a titolo di sconto tariffario: non si trattava, invero, di remunerare prestazioni extra budget, ma di garantire l'integrale remunerazione di
ON prestazioni già rese ed accettate dall' senza contare, inoltre, che il limite di spesa era un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell'anno in valutazione per stabilire una nuova data di sforamento del budget, con conseguente non
ON remunerabilità delle prestazioni rese successivamente a tale data e possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente versate;
ON
*condannava la al pagamento degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002. Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 2.03.2021), previa richiesta di sospensiva e di CTU, l' censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi: CP_3
- il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario adito per l'errata interpretazione della normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario, la quale involge l'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione;
- il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, nonostante la periodicità delle prestazioni e del pagamento relativo;
- inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell'applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benché solo col Decreto commissariale n. 32 del 27.03.2013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296\2006, che non pareva ancorare la norma ad alcun dato temporale finale;
- il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l'operatività dello sconto su base negoziale, nonostante l'espressa previsione di cui agli artt.
4-5 del contratto;
- il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato. Quindi, l'odierna appellante così concludeva: A) Accogliere l'appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza N. 324/2021 pubblicata il 28/01/2021 e notificata il 05/02/2021 rigettando la domanda di pagamento avanzata dal Centro appellato con gli accessori di legge. B) In via subordinata, ammettere CTU contabile per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per gli anni 2010-2011 e 2012; C) Condannare l'appellato alle spese e competenze di primo e secondo grado>. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo ONroparte_1 la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando gli assunti avversi e chiedendo, in via subordinata, la condanna dell' al pagamento della somma corrispondente a CP_3 quella non remunerata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi ex d.lgs. 231\2002 e spese. Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata (cfr. ordinanza del 28.09.2021), la causa era riservata una prima volta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) con provvedimento del 9.02.2023. Tuttavia, con ordinanza dell'8.06.2023 la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti>. Di seguito, dopo una nuova riserva in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc (cfr. ordinanza del 23.07.2024), la causa era nuovamente rimessa sul ruolo per invitare le parti a interloquire sulla ipotesi di un giudicato interno sulla questione della sussistenza dell'accreditamento e di validi accordi scritti, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 19.12.2024). Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellata nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione, con la concessione dei termini di 60+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Motivi della decisione A. Ammissibilità dell'appello In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che l'appellata solleva per la non corrispondenza dell'atto di appello alla struttura del gravame richiesta a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Di contro, si osserva che l'atto di appello nel caso specifico presenta un coerente collegamento tra la decisione gravata, i motivi che la sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione. Le indicazioni contenute ai fini di ammissibilità del gravame nell'art. 342 c.p.c., si ritengono rispettate qualora l'impugnativa rappresenti l'organica esposizione degli errori asseritamente commessi dal primo giudice, ai quali l'appellante deve contrapporre la compiuta e logica illustrazione degli elementi che giustificano le censure mosse alla decisione. In buona sostanza, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. richiede una decisa insufficienza dell'intero atto di gravame, che non sussiste qualora il giudice superiore sia comunque messo in condizione di individuare in maniera chiara e certa i punti della decisione censurati e le questioni in esse affrontate, senza la necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (S.U. n. 27199/2017; Sez. 3 ord. n. 22776/2018; S.U. n. 36481/2022), e nella fattispecie il gravame risponde a tali caratteristiche. B. Giurisdizione. Con il primo motivo di appello l' ribadiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, CP_3 eccezione già sollevata in primo grado. Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio. Premesso che a norma dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la Regione e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato (al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”. ON Per stabilire quando la controversia tra l' e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Unite, n. 13178 del 28.05.2013). Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Nel primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n. 22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019). Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012). Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra ON ON la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del ON provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 28053/18). Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi ON già erogati dall' per gli anni 2010-2012, non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni ON sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento dell'eccezione sollevata ON dalla medesima non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria. D'altra parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale della ON domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l' abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali, l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art.
8-quinquies). Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario. C. Prescrizione. Anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione, è infondato e, quindi, deve essere disatteso. Ed invero, la deduceva il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi Parte_2 dell'art. 2948, n. 4), c.c. Si rileva, tuttavia, che tale norma è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della disposizione, solo in ipotesi in cui la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale, e cioè nel caso in cui sia previsto, per legge o per contratto, che il creditore possa ottenere il pagamento a cadenze annuali o inferiori, con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale e contrattuale che disponga il pagamento delle prestazioni con cadenze periodiche, come nel caso in esame, si applica la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. E' noto, infatti, che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17, ON che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06). Ne deriva che il ragionamento effettuato dal primo giudice è pienamente condivisibile. D. Accreditamento e contratto;
giudicato interno. Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del
, è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere Parte_3 stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato. L'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., Cass. n. 17711/14). Infatti l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria. L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti. Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 26689/14). L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, Parte_3 al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Sanitario è subordinato non solo Pt_3 Parte_3 all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992. Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, conseguentemente, la Parte_3 struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18). Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02). La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01). In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18). Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta nel corso - e non antecedentemente – all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza dell'8.06.2023, ad interloquire. L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite antecedentemente alla CP_3 relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti. Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n. 18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17; Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23). D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n. 7073/24). In altre parole questa Corte aveva fatto interamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24). In applicazione di detti principi, la Suprema Corte di cassazione aveva in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall' con le strutture private per assenza della necessaria forma scritta e per la mancanza di CP_3 valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n. 8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass., ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n. 26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019; Cass. n. 19161\2020). Tuttavia, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' CP_3
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si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n. 30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte d'Appello di Salerno, recependo integralmente i principi dettati dalla Corte di nomofilachia, considera formato anche nel caso di specie il giudicato interno. Ne consegue che non va esaminata la questione precedentemente menzionata e occorre procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie, dello sconto tariffario. E. Applicabilità del cd. “sconto”. Con gli ulteriori motivi di gravame, l' , richiamate le difese già articolate in prime cure, ha CP_3 messo in rilievo che: l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296\2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del , praticassero uno Parte_3 sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che avevano forza e valore di legge;
la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013. Il motivo non è fondato. Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006 1, precisava che tale disposizione espressamente disciplinava “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n. 13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n. 10582/18; Cons. Stato n. 439/2017). Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato da Corte cost. n. 94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario. Peraltro, il Consiglio di Stato aveva condiviso l'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17, aveva annullato il decreto del Commissario
“ad acta” della Regione Campania n. 35/2010 che aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza n. 6522 del 28/09/21). Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge n. 296\2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20). Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole, se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22). Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall' sulle somme CP_3 richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese negli anni 2010-2012 è illegittima. F. Tetto di spesa. Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in CP_3 conseguenza dell'applicazione delle tariffe senza alcuno “sconto”, di contro, devono ritenersi fondate. Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con le strutture un piano CP_4 ON annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni ON ON effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano ON ON in quella Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di ON spesa della in cui opera quel Centro. ON Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053). Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia ON dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n. 23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021; Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte, Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13). Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191). Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' doveva comunicare a ciascun centro privato la CP_3 percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 dei contratti). Peraltro, nei contratti stipulati con il per gli anni 2010- ONroparte_1 2012 (cfr. contratti dell'8.07.2010, 14.04.2011 e 21.08.2012) era espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i CP_3 volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato”. Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima ON comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino Parte_4 alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di ON spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. ON Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per gli anni 2010 e 2011, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, tanto è vero che, poi, a consuntivo, confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. note prot. N. 985\11 del 2.05.2011 per l'anno 2010 e n. 633/12 del 27.4.2012 per l'anno ON 2011, prodotte in All. n 9 e All. n. 10 del fascicolo di parte di primo grado), dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2010\2011 a consuntivo, rispettivamente pari ad € 2.886,85 ed € 4.445,97, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere le relative note di credito. Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel nostro CP_3 ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26 agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass. n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004). La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù di accordi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di effettuare il CP_3 monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass. n. 26334 del 29/09/2021). Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall' l'attuale società appellata CP_3 aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di Specialistica Ambulatoriale, tanto da dover emettere le citate note di credito per RTU, a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato. Nulla, pertanto, è dovuto al per gli anni 2010 e 2011, ONroparte_1 con assorbimento del motivo di appello sulla debenza e la decorrenza degli interessi moratori. Discorso diverso deve farsi per l'anno 2012. Invero, per questa annualità, non è possibile ritenere che l' abbia reso la dimostrazione che CP_3 era tenuta a dare: la documentazione prodotta in giudizio entro i termini all'uopo stabiliti dall'ordinamento processuale non è sufficiente, infatti, a fornire la prova che, in relazione alle prestazioni de quibus (rientranti nella branca definita “Laboratorio Analisi” della macroarea
“Specialistica Ambulatoriale”), i tetti di spesa fissati per l'anno 2012 fossero stati, già al netto dello sconto tariffario, superati con il pagamento del relativo ammontare o che comunque sarebbero stati superati qualora, tenuto conto degli importi già complessivamente corrisposti, le tariffe applicate fossero state maggiorate delle somme illegittimamente trattenute. Né tampoco è stata dimostrata l'entità del presunto sforamento, avuto riguardo a tutti i pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea, e dell'incidenza che, in termini quantitativi, avrebbero avuto su di esso gli importi pretesi dal ben ONroparte_1 ONroparte_1 potendo avere contribuito i suddetti importi nella loro totalità o solamente in parte al suddetto -e meramente eventuale, essendo rimasto indimostrato- sforamento. È utile sottolineare che nella nota a consuntivo n. 684\13 del 23.05.2013 (prodotta in All. n. 11 del ON fascicolo di parte di primo grado) la regressione tariffaria unica per la branca di “laboratorio analisi” è pari a “0”. Per inciso, nessun rilievo può essere riconosciuto alla nota n. 217086 del 25.10.2021, più volte ON richiamata negli scritti difensivi in appello dell' ma non risultante tra gli allegati all'atto introduttivo del presente grado di giudizio, la quale appare, sulla scorta delle indicazioni dell' CP_3
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, una “ricognizione” postuma effettuata dalla UOC Assistenza Accreditata> (cfr. comparse conclusionali del 28.08.2024, del 13.09.2024 e del 30.09.2025; memoria di replica del 20.10.2025), in quanto tale soggetta alle preclusioni ex art. 345 c.p.c. D'altronde, se prodotto congiuntamente agli scritti conclusivi, il documento dovrebbe ritenersi inutilizzabile, non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini - mai richiesta - ai fini del deposito tardivo, oltre i termini di legge. ON Analoghe considerazioni vanno fatte per le Delibere di consuntivo del 27.05.2025 prodotte dall' solo in sede di comparsa conclusionale del 30.09.2025 e al di fuori di qualsiasi autorizzazione alla produzione documentale oltre i termini di legge, come tali inutilizzabili ai fini della presente decisione. G. Domanda subordinata di indebito arricchimento. La società appellata ha riproposto con la comparsa di risposta in appello la domanda subordinata di indennizzo per l'indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria. Premesso che le domande subordinate, non esaminate dal primo giudice perché assorbite dall'accoglimento della domanda principale, possono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non occorrendo un appello incidentale, è escluso che possa configurarsi un indebito arricchimento rispetto a prestazioni che, se pure rese in assenza dei fatti costitutivi del corrispondente obbligo di corrispettivo (l'accreditamento e il contratto scritto, per le prestazioni anteriori), ma accettate dalla P.A. (a differenza delle prestazioni “imposte” eccedenti il tetto di spesa), risultano, però, già remunerate sia pure con la decurtazione prevista dalla legge finanziaria del 2007. Lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c. serve a ripianare una situazione di squilibrio determinatasi, al di fuori di un rapporto contrattuale e senza altra giusta causa, tra chi, eseguendo una prestazione, ha subito un depauperamento (la casa di cura che ha sostenuto i costi della prestazione) e chi ha tratto un oggettivo arricchimento da quella prestazione (l'amministrazione sanitaria, che ha risparmiato la spesa che avrebbe dovuto sostenere per procurarsi quella prestazione utile). La situazione di squilibrio è riparabile indennizzando esclusivamente la “diminuzione patrimoniale” subita, consistente nelle spese affrontate per effettuare la prestazione, comprese spese generali e imposte, con esclusione del margine di utile contemplato dalla remunerazione prevista dal tariffario. Diversamente, lo strumento ex art. 2041 c.c. si presterebbe all'aggiramento dei presupposti e dei limiti che circoscrivono rigorosamente l'assunzione di obbligazioni per forniture o servizi da parte della P.A. Comunque, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Carenza che, nel caso di specie, non c'è, stante il giudicato interno rilevato. Peraltro, non è stata neppure allegata l'esistenza di uno scarto tra i costi sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni effettuate negli anni oggetto di causa e la remunerazione decurtata dello sconto tariffario, che avrebbe potuto giustificare un indennizzo diretto a coprire interamente i costi sostenuti. ON Infine, come chiarito da autorevole giurisprudenza, “quando la pubblica amministrazione ( ) comunica il limite di spesa per le prestazioni sanitarie accreditate, manifesta implicitamente ma ON inequivocabilmente il diniego a sostenere spese superiori. Pertanto, l'arricchimento che l' consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget non è "indebito" ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché tale vantaggio è imposto da obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche” (cfr. Cass. 08/10/2024, n. 26296; Cass. n. 25514/2024; Cass. 24 aprile 2019, n. 11209; Cass. Sez. Unite 26 maggio 2015, n. 10798; Cass. 6 luglio 2020, n. 13884; Cass. Sez. Unite, 18 giugno 2019, n. 16336). Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va rigettata.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve rideterminarsi la somma dovuta dall' CP_3 al nella minor somma di € 41.007,03, oltre interessi di ONroparte_1 mora ex D.lgs. 231\2002, come mod. dal D.lgs. n. 192\2012.
H. Spese processuali. Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione relativo della somma come rideterminata2, vanno poste a carico dell' , secondo il CP_3 principio della soccombenza, con attribuzione in favore egli avv.ti Nicola Zammiello e Davide D'Alessandro per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti del Parte_1 [...] gni diversa domanda, eccezi ONroparte_1 one e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza 324\2021 del 23.01.2021, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 28.01.2021, ACCOGLIE parzialmente la domanda del e CONDANNA l' ONroparte_1 CP_3 al pagamento in favore del della minor somma di € ONroparte_1 41.007,03, oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192\2012; 2. CONDANNA l' al pagamento in favore del CP_3 ONroparte_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 759,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Nicola Zammiello e Davide D'Alessandro per dichiarato anticipo;
3. CONDANNA l' al pagamento in favore del CP_3 ONroparte_1 delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Nicola Zammiello e Davide D'Alessandro per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 13 novembre 2025
Il Presidente rel.
- Dott.ssa Maria Balletti – 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del , praticano uno sconto pari al 2 Parte_3 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. 2 “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente rel.
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott. Guerino Iannicelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 229\2021 RG, vertente TRA
, in persona del Direttore Generale e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Claudia Vuolo e Lucia Fiorillo, in virtù di procura generale alle liti per notaio del Persona_1
2.02.2018 rep. 26327 e racc. 3427, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:
fax 089/693578. Email_1 APPELLANTE E in persona del suo legale ONroparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Zammiello e Davide D'Alessandro, e con questi elettivamente domiciliato in , al Largo Conservatorio Vecchio n. Pt_1 1, presso lo studio dell'avv. D'Alessandro, come da procura conferito in atto separato all'atto di citazione di primo grado;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: Email_2
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 324\2021 del 23.01.2021, pubblicata in data 28.01.2021 dal Tribunale di Salerno CONCLUSIONI: come da atto di appello, comparsa di costituzione e note di trattazione scritta depositate dall'appellata in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2018 il ONroparte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, l' ONroparte_2
(di seguito, per brevità, solo ) al fine di ottenere la condanna della convenuta al
[...] CP_3 pagamento della somma di € 125.806,15, trattenuta dall' per lo “sconto” applicato dalla stessa CP_3 ex art. 1, comma 786, lett. o), Legge n. 296\2006 per gli anni 2010-2012 (€ 42.846,77 per il 2010; € 41.952,35 per il 2011; € 41.007,03 per il 2012), oltre interessi moratori ex d.lgs. 231\2002. In via subordinata, la società attrice chiedeva la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo o del CP_3 danno derivatone nella misura maggiore o minore dell'importo reclamato, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc o di fatto illecito ex art. 2043 cc. Vinte le spese processuali. Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l' , eccependo: il difetto di CP_3 giurisdizione del Giudice Ordinario adito;
la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cc;
l'operatività dell'applicato “sconto” per il periodo in questione, sulla base dei DCA n. 35 del 12.06.2010; n. 24 del 5.04.2011; n. 63 del 26.09.2011 e n. 67 del 22.06.2012 recepiti nei contratti ex art.
8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 intercorsi tra l' e la struttura sanitaria appellata;
CP_3 l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo in questione;
l'inammissibilità e\o infondatezza delle domande ex artt. 2041 e 2043 cc;
infondatezza della pretesa di interessi moratori ex d.lgs. 231\2002. Quindi, sulla base dell'istruttoria documentale, all'udienza telematica scritta del 28.09.2020, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica. La causa era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 324\21 pubblicata in data 28.01.2021, notificata il 12.02.2021), con cui il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda attorea, condannando l' al pagamento della CP_3 somma di € 125.806,15, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif., con condanna al pagamento della metà delle spese legali, compensata l'altra metà. In particolare, il giudice di primo grado, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione:
*respingeva l'eccezione di prescrizione, in quanto quest'ultima era attinente “alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale”;
*affermava la non applicabilità dello sconto, limitato normativamente al solo triennio 2007\2009 e non contrattualizzato dalle parti nell'accordo prodotto in atti;
*in riferimento all'eccepito superamento dal tetto di spesa, osservava che, a prescindere dall'adeguatezza della prova offerta dall' , il superamento appariva in realtà un falso CP_3 problema, in quanto non sarebbe stato in grado di eliminare il diritto della società ad ottenere il
ON pagamento delle somme indebitamente decurtate dall' a titolo di sconto tariffario: non si trattava, invero, di remunerare prestazioni extra budget, ma di garantire l'integrale remunerazione di
ON prestazioni già rese ed accettate dall' senza contare, inoltre, che il limite di spesa era un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta della stessa Amministrazione, sulla quale gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea nell'anno in valutazione per stabilire una nuova data di sforamento del budget, con conseguente non
ON remunerabilità delle prestazioni rese successivamente a tale data e possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente versate;
ON
*condannava la al pagamento degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002 trattandosi di accordi contrattuali stipulati dopo il 2002. Con l'impugnazione in esame (cfr. appello notificato via PEC in data 2.03.2021), previa richiesta di sospensiva e di CTU, l' censurava la sentenza di appellata per i seguenti motivi: CP_3
- il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario adito per l'errata interpretazione della normativa in esame, in ragione della peculiarità del caso specifico, afferente alla materia dello sconto tariffario, la quale involge l'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione;
- il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata, nonostante la periodicità delle prestazioni e del pagamento relativo;
- inoltre, il primo giudice avrebbe errato nel concludere per la non operatività dell'applicato sconto tariffario anche oltre il triennio 2007-2009, benché solo col Decreto commissariale n. 32 del 27.03.2013 si fosse previsto che le prestazioni di specialistica ambulatoriale avessero assorbito il valore dello sconto fino ad allora vigente, stante peraltro il chiaro tenore letterale dell'art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296\2006, che non pareva ancorare la norma ad alcun dato temporale finale;
- il Tribunale avrebbe, poi, illegittimamente escluso l'operatività dello sconto su base negoziale, nonostante l'espressa previsione di cui agli artt.
4-5 del contratto;
- il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere l'eccepito e dimostrato superamento del tetto di spesa un falso problema, atteso che l'eventuale corresponsione delle somme trattenute a titolo di sconto avrebbe, invece, aumentato lo sforamento del tetto già accertato. Quindi, l'odierna appellante così concludeva: A) Accogliere l'appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza N. 324/2021 pubblicata il 28/01/2021 e notificata il 05/02/2021 rigettando la domanda di pagamento avanzata dal Centro appellato con gli accessori di legge. B) In via subordinata, ammettere CTU contabile per l'accertamento del superamento del tetto di spesa della macroarea di riferimento per gli anni 2010-2011 e 2012; C) Condannare l'appellato alle spese e competenze di primo e secondo grado>. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo ONroparte_1 la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestando gli assunti avversi e chiedendo, in via subordinata, la condanna dell' al pagamento della somma corrispondente a CP_3 quella non remunerata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre interessi ex d.lgs. 231\2002 e spese. Successivamente, acquisito il fascicolo di primo grado e accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata (cfr. ordinanza del 28.09.2021), la causa era riservata una prima volta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20) con provvedimento del 9.02.2023. Tuttavia, con ordinanza dell'8.06.2023 la causa era rimessa sul ruolo per invitare le parti ad interloquire riguardo 1) alla sussistenza dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata;
2) alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti>. Di seguito, dopo una nuova riserva in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc (cfr. ordinanza del 23.07.2024), la causa era nuovamente rimessa sul ruolo per invitare le parti a interloquire sulla ipotesi di un giudicato interno sulla questione della sussistenza dell'accreditamento e di validi accordi scritti, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 19.12.2024). Infine, sulle conclusioni come precisate dall'appellata nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5.06.2025, la causa era definitivamente riservata per la decisione, con la concessione dei termini di 60+20 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia fondato e vada, pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
Motivi della decisione A. Ammissibilità dell'appello In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che l'appellata solleva per la non corrispondenza dell'atto di appello alla struttura del gravame richiesta a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Di contro, si osserva che l'atto di appello nel caso specifico presenta un coerente collegamento tra la decisione gravata, i motivi che la sorreggono e le conseguenze che si vogliono far discendere rispetto alla decisione. Le indicazioni contenute ai fini di ammissibilità del gravame nell'art. 342 c.p.c., si ritengono rispettate qualora l'impugnativa rappresenti l'organica esposizione degli errori asseritamente commessi dal primo giudice, ai quali l'appellante deve contrapporre la compiuta e logica illustrazione degli elementi che giustificano le censure mosse alla decisione. In buona sostanza, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. richiede una decisa insufficienza dell'intero atto di gravame, che non sussiste qualora il giudice superiore sia comunque messo in condizione di individuare in maniera chiara e certa i punti della decisione censurati e le questioni in esse affrontate, senza la necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (S.U. n. 27199/2017; Sez. 3 ord. n. 22776/2018; S.U. n. 36481/2022), e nella fattispecie il gravame risponde a tali caratteristiche. B. Giurisdizione. Con il primo motivo di appello l' ribadiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, CP_3 eccezione già sollevata in primo grado. Ritiene la Corte che il motivo sia privo di pregio. Premesso che a norma dell'art. 5 c.p.c. la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e che il rapporto che intercorre tra la Regione e la struttura privata accreditata si inquadra nello schema della concessione amministrativa di pubblico servizio, il riferimento normativo in punto di giurisdizione era dato (al momento della proposizione della domanda) dall'art. 133, comma 1, lett. c), del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge, “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”. ON Per stabilire quando la controversia tra l' e la struttura privata è sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto concerne la pretesa della struttura di pagamento del corrispettivo per le prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario nazionale, occorre fare riferimento al c.d. petitum sostanziale della domanda, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Unite, n. 13178 del 28.05.2013). Nella specie, occorre stabilire se la pretesa alla remunerazione delle prestazioni si basa esclusivamente sull'esecuzione del rapporto che accede alla concessione amministrativa, laddove il privato vanti un diritto soggettivo su un piano di parità, o se invece dipende dall'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. Nel primo caso appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l'effettiva debenza del corrispettivo in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali (Cass. S.U. n. 2294/2014; Cass. S.U. n. 22094/2015; Cass. S.U. n. 22646/2016; Cass. S.U. n. 26200/2019). Di conseguenza, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che abbiano ad oggetto soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che, nell'attuale sistema sanitario, il versamento del corrispettivo delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati (e prima, dai soggetti convenzionati) viene effettuato nell'ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. S.U. n. 1771/2011; Cass. S.U. n.10149/2012). Sulla base di tali condivise premesse è stato affermato che, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra ON ON la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento (“petitum” formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il “petitum” sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte “replicationes”, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del ON provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla in quest'ultimo caso, infatti, poiché il “petitum” sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 28053/18). Poiché la domanda proposta ha ad oggetto il pagamento delle ulteriori somme, rispetto ai corrispettivi ON già erogati dall' per gli anni 2010-2012, non versate dall'opponente in applicazione dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006, senza che, a fronte delle eccezioni ON sollevate dall' in ordine alla sussistenza dei decreti regionali che tale sconto avrebbero previsto, la struttura privata abbia formulato richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'annullamento di tali provvedimenti amministrativi posti a fondamento dell'eccezione sollevata ON dalla medesima non è dubitabile la riconducibilità della domanda alla giurisdizione ordinaria. D'altra parte, la giurisdizione del giudice ordinario, determinata sul petitum sostanziale della ON domanda, non si trasferisce al giudice amministrativo per il fatto che l' abbia eccepito l'esercizio di un potere autoritativo che avrebbe disposto, con i decreti commissariali, l'applicazione dello sconto tariffario. La replica a tale eccezione non pone questioni che riguardano la legittimità dell'esercizio del potere autoritativo espresso nei decreti ma la loro influenza sulla remunerazione delle prestazioni dettata dal regolamento contrattuale (di cui all'art.
8-quinquies). Va, pertanto, ritenuta la giurisdizione del Giudice Ordinario. C. Prescrizione. Anche il secondo motivo di appello, avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione, è infondato e, quindi, deve essere disatteso. Ed invero, la deduceva il decorso del termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi Parte_2 dell'art. 2948, n. 4), c.c. Si rileva, tuttavia, che tale norma è applicabile, come si desume dall'interpretazione letterale e dalla ratio della disposizione, solo in ipotesi in cui la relativa obbligazione si riferisca a crediti da pagarsi con cadenza annuale o infrannuale, e cioè nel caso in cui sia previsto, per legge o per contratto, che il creditore possa ottenere il pagamento a cadenze annuali o inferiori, con la conseguenza che, in assenza di una previsione legale e contrattuale che disponga il pagamento delle prestazioni con cadenze periodiche, come nel caso in esame, si applica la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c. E' noto, infatti, che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. n. 30546/17, ON che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, Cass. n. 26161/06). Ne deriva che il ragionamento effettuato dal primo giudice è pienamente condivisibile. D. Accreditamento e contratto;
giudicato interno. Come è noto, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del
, è necessario non solo aver ottenuto l'accreditamento, ma anche avere Parte_3 stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale tale da delineare compiutamente il contenuto vincolante del rapporto instaurato dalle parti, integrante, in uno al summenzionato accreditamento, un indispensabile presupposto costitutivo del credito vantato. L'accreditamento deve necessariamente risultare - nell'ottica di individuare la tipologia, la qualità, la quantità ed i corrispettivi delle prestazioni erogabili - da un provvedimento di competenza regionale, all'esito dei procedimenti amministrativi all'uopo previsti dalla legge (cfr., Cass. n. 17711/14). Infatti l'articolo 6, comma sesto, della legge numero 724 del 1994 ha sì riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all'accreditamento, ma non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi quarto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati sulla base delle risorse finanziarie e del fabbisogno territoriale di assistenza sanitaria. L'esigenza di contemperare gli obiettivi di liberalizzazione con la necessità di tenere sotto controllo la spesa pubblica nel settore sanitario ha trovato ulteriore conferma nel disposto dell'articolo 2, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica numero 37 del 1997, a mente del quale l'obbligo della pubblica amministrazione di versare i corrispettivi dovuti per le prestazioni erogate non può essere meramente ricondotto alla natura di soggetto accreditato -in via definitiva, provvisoria o transitoria- della struttura privata che li richieda, essendo necessaria anche l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8, commi quinto e settimo, del decreto legislativo numero 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito dei livelli di spesa periodicamente prestabiliti. Quindi, nessuna erogazione di prestazioni sanitarie finanziariamente riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale è possibile qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento -unitamente ai presupposti che lo rendono operante - della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instaurato con la pubblica amministrazione (cfr. Cass. civ. n. 26689/14). L'articolo 8 quater del decreto legislativo numero 502 del 1992, d'altronde, ha rimarcato il principio in virtù del quale la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del a corrispondere la remunerazione delle prestazioni sanitarie effettuate, Parte_3 al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992, mentre l'articolo 8 bis dello stesso decreto ha precisato che l'espletamento di prestazioni sanitarie per conto ed a carico del Sanitario è subordinato non solo Pt_3 Parte_3 all'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio della struttura privata ed al suo accreditamento, ma anche alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo numero 502 del 1992. Pertanto, l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, la conclusione di tali accordi contrattuali, in mancanza dei quali l'attività sanitaria non può essere esercitata per conto ed a carico del , e, conseguentemente, la Parte_3 struttura privata che voglia operare nell'ambito di esso ha l'onere non solo di conseguire l'accreditamento, ma anche di addivenire alla stipula dei prefati accordi contrattuali (cfr. Cass. n. 17588/18). Inoltre, tali accordi contrattuali, necessari, come si è detto, anche ai fini dell'esatta individuazione delle prestazioni erogabili, devono essere - al pari, ovviamente, dei provvedimenti amministrativi di accreditamento - redatti per iscritto, come solitamente avviene nei casi in cui si intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione: i rapporti instaurati dalla pubblica amministrazione, infatti, devono essere consacrati in forma scritta ad substantiam, che è richiesta al fine di individuare esattamente le obbligazioni assunte ed il preciso contenuto regolamentare dei negozi, nella prospettiva della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento che informano, o dovrebbero informare, l'attività che è chiamata a svolgere la pubblica amministrazione (cfr. Cass. n. 9165/02). La volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi implicitamente da fatti o atti, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla legge e deve promanare dall'organo legittimato ad esprimere all'esterno tale volontà e, pertanto, non ha alcun rilievo, nell'ottica di ritenere validamente sorto un rapporto vincolante per la pubblica amministrazione, un mero comportamento concludente, nemmeno se protrattosi per un periodo di tempo piuttosto lungo (cfr. Cass. n. 11649/02, Cass. n. 8621/06, Cass. n. 13886/11; Cass. n. 13628/01). In assenza della forma richiesta ad substantiam e, pertanto, della nullità, non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti (cfr. Cass. n. 59/01). E l'impossibilità di concepire atti ricognitivi compiuti dalle parti o di rinvenire aliunde elementi idonei a dimostrare l'instaurazione di un valido rapporto da parte della pubblica amministrazione si trasfonde, sul piano processuale, nell'impossibilità di ipotizzare l'applicabilità del principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 12178/00; Cass. n. 11765/02; Cass. n. 25999/18). Orbene, nel caso di specie, riscontrata la mancanza - in relazione al periodo in hac sede preso in esame - di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente a ciò deputato, e preso atto, quanto al contratto versato in atti, dell'epoca della sua sottoscrizione, avvenuta nel corso - e non antecedentemente – all'anno di riferimento, le parti, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, sono state invitate, con ordinanza dell'8.06.2023, ad interloquire. L'invito ad interloquire era stato fatto sul presupposto dell'insussistenza di qualsivoglia giudicato interno formatosi sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati tra la struttura privata e l' , anche con riferimento alle prestazioni eseguite antecedentemente alla CP_3 relativa sottoscrizione, giacché, nella sentenza impugnata, non era rinvenibile alcun riferimento, ex professo, al rapporto di accreditamento, né era stata dibattuta dalle parti o trattata dall'autorità giudiziaria adita la questione inerente alla validità ed efficacia dei contratti sottoscritti dalle parti. Invero, codesta Corte si era da tempo determinata in tal senso sul presupposto che il giudicato interno sulla validità di un rapporto contrattuale si forma nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione -anche implicita- sulla domanda o sull'eccezione non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass. n. 50/23), a maggior ragione considerando che il giudicato interno può formarsi solo su capi della sentenza autonomi, che risolvano, cioè, una questione controversa avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, riguardo alla quale sia stata proposta una domanda o un'eccezione (cfr. Cass. n. 18713/16; Cass. n. 24358/18; Cass. n. 40276/21; Cass. n. 18241/24 e Cass. n. 32563/24), essendo privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali e le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. n. 21566/17; Cass. n. 20951/22 e Cass. n. 27246/24, nonché Cons. Stato n. 6348/18 e Cons. Stato n. 421/23). D'altra parte, il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, tanto è vero che un appello che investa uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere dell'autorità giudiziaria adita di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (cfr. Cass. n. 7073/24). In altre parole questa Corte aveva fatto interamente proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, allorquando il Giudice di primo grado abbia deciso su pretese che presuppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso, né l'autorità giudiziaria adita abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa -poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta dal Giudice di primo grado c'è il contratto, ma altrettanto dovrebbe dirsi dell'accreditamento- implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio (cfr. Cass. n. 8753/24). In applicazione di detti principi, la Suprema Corte di cassazione aveva in passato confermato le sentenze della Corte salernitana, la quale aveva rilevato di ufficio la nullità del contratto stipulato dall' con le strutture private per assenza della necessaria forma scritta e per la mancanza di CP_3 valido accreditamento (cfr. da ultimo, Cass., ordinanza n. 8753\2024; Cass., ordinanza n. 8722\2024; Cass. ordinanza, sez. 6-1, n. 27310\2022; Cass., ordinanza, sez. 6-1, n. 13020; tutte con espresso richiamo a Cass. Sezioni Unite 26242 e n. 26243 del 2014; Cass., Sezioni Unite, n. 7294\2017; Cass. n. 19251\2018; Cass. n. 26495\2019; Cass. n. 19161\2020). Tuttavia, la Suprema Corte recentemente, in vicende analoghe a quella in esame, ha reputato che sulla questione dell'accreditamento e della validità dei contratti stipulati dalla struttura privata con l' CP_3
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si sia formato il giudicato, pur in assenza di specifica domanda e\o eccezione ovvero di una prospettazione e valutazione della questione in esame, individuando “una chiara presa di posizione del Giudice di primo grado sia sull'esistenza dell'accreditamento, sia sull'esistenza dei contratti scritti e sull'interpretazione di questi ritenuta corretta” laddove il primo giudice abbia analizzato le clausole contrattuali, ritenendo fondata la pretesa creditoria sulla base della documentazione prodotta (cfr. Cass. civ. n. 30521/24 e, in senso sostanzialmente conforme, n. 31997/24 e successive). Di talché la Corte d'Appello di Salerno, recependo integralmente i principi dettati dalla Corte di nomofilachia, considera formato anche nel caso di specie il giudicato interno. Ne consegue che non va esaminata la questione precedentemente menzionata e occorre procedere oltre nella disamina delle ulteriori questioni dibattute dalle parti, a cominciare da quella inerente all'applicabilità o meno, nel caso di specie, dello sconto tariffario. E. Applicabilità del cd. “sconto”. Con gli ulteriori motivi di gravame, l' , richiamate le difese già articolate in prime cure, ha CP_3 messo in rilievo che: l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge n. 296\2006 prevedeva espressamente che, dalla propria entrata in vigore, le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del , praticassero uno Parte_3 sconto pari al 2% degli importi indicati per le prestazioni specialistiche di cui al decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e pari al 20% degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio;
l'applicazione dello sconto era stata recepita nei contratti stipulati con i centri privati nel rispetto dei decreti del Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del Disavanzo Sanitario, che avevano forza e valore di legge;
la disciplina istitutiva dello sconto non era ancorata ad un dato temporale finale di efficacia certo e, quindi, non poteva essere censurata, a posteriori, la scelta di applicare lo sconto anche successivamente al triennio 2007-2009, in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, avvenuta solamente con il decreto numero 32 del 2013. Il motivo non è fondato. Il giudice di prime cure, dopo aver ricordato la norma dettata dall'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006 1, precisava che tale disposizione espressamente disciplinava “la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009” e, non essendo stata prorogata dal d.l. n. 248/07, conv. in l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009, come sostenuto dalla più recente, e ormai consolidata, giurisprudenza di legittimità ed amministrativa (cfr. Cass n. 22742/24; Cass. n. 3175/22; Cass. n. 27007/21; Cass. n. 13765/21; Cass. n. 13763/21; Cass. n.297/2021; Cass. n. 27366/20; Cass. n. 22317/20; Cass. n. 3676/20; Cass. n. 10582/18; Cons. Stato n. 439/2017). Tale conclusione, peraltro, risultava coerente con quanto rilevato da Corte cost. n. 94/2009, la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionalità sollevata in ordine a tale norma, richiamava il carattere transitorio e temporalmente limitato della disciplina dettata dalla stessa in tema di sconto tariffario. Peraltro, il Consiglio di Stato aveva condiviso l'interpretazione già fornita dalla Suprema Corte in ordine alla non applicabilità dello sconto tariffario oltre il triennio 2007-2009 e, riformando la sentenza del TAR Campania n. 5805/17, aveva annullato il decreto del Commissario
“ad acta” della Regione Campania n. 35/2010 che aveva previsto l'applicazione dello sconto “de quo” anche per l'anno 2010 (cfr. sentenza n. 6522 del 28/09/21). Non è possibile sostenere, parimenti, che lo sconto de quo sia stato contrattualizzato e, cioè, recepito, a prescindere dalla vigenza della norma, nei contratti stipulati dalle parti, in quanto l'inciso “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, rinvenibile in siffatti contratti, implicava esclusivamente la possibilità di tener conto di eventuali interventi normativi a diminuzione o in aumento delle tariffe (cfr. Cass. n. 20758/22). Non a caso, il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dall'articolo 1, comma 796, della legge n. 296\2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass. n. 14778/20). Senza considerare che non è nemmeno ipotizzabile, avuto riguardo alla valenza temporanea della norma, che, in relazione ai contratti successivamente stipulati dalle parti, possa operare il meccanismo, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, di inserzione automatica di clausole, se del caso in sostituzione di quelle contra legem apposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20758/22). Orbene, ritiene codesta Corte di condividere le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, con la conseguenza che la decurtazione a titolo di sconto tariffario come operata dall' sulle somme CP_3 richieste dalla struttura privata per le prestazioni rese negli anni 2010-2012 è illegittima. F. Tetto di spesa. Le doglianze formulate dall' in riferimento al dedotto superamento del tetto di spesa in CP_3 conseguenza dell'applicazione delle tariffe senza alcuno “sconto”, di contro, devono ritenersi fondate. Sul punto, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono tenute a contrattare con le strutture un piano CP_4 ON annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento: una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi, o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa, elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle prestazioni ON ON effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei Centri che operano ON ON in quella Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di ON spesa della in cui opera quel Centro. ON Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053). Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia ON dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n. 23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021; Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e 1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte, Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13). Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget (artt. 3 e 4) e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191). Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nei contratti stipulati con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' doveva comunicare a ciascun centro privato la CP_3 percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 dei contratti). Peraltro, nei contratti stipulati con il per gli anni 2010- ONroparte_1 2012 (cfr. contratti dell'8.07.2010, 14.04.2011 e 21.08.2012) era espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), costituito da dieci membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e tre membri designati dall' , con il compito di monitorare i CP_3 volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4), rappresentanti, in ogni caso, un limite invalicabile anche nelle ipotesi (art. 5.2) di modifica delle tariffe o di “riduzione o eliminazione dello sconto”, avuto riguardo al fine - definito apertis verbis “inderogabile” dall'art. 5.4 – “di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato”. Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima ON comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino Parte_4 alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di ON spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa. ON Orbene, sulla base della documentazione prodotta, deve ritenersi che l' abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa per gli anni 2010 e 2011, avendo indicato il termine oltre il quale non potevano essere remunerate le prestazioni, tanto è vero che, poi, a consuntivo, confermava il superamento del tetto tariffario in ossequio alla sopra descritta disciplina negoziale (cfr. note prot. N. 985\11 del 2.05.2011 per l'anno 2010 e n. 633/12 del 27.4.2012 per l'anno ON 2011, prodotte in All. n 9 e All. n. 10 del fascicolo di parte di primo grado), dando atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2010\2011 a consuntivo, rispettivamente pari ad € 2.886,85 ed € 4.445,97, con conseguente onere dell'odierna appellante di emettere le relative note di credito. Peraltro, non è possibile dubitare dell'efficacia probatoria della documentazione prodotta in giudizio dall' , che è del tutto idonea a suffragare gli assunti da essa perorati. Infatti, nel nostro CP_3 ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26 agosto 2024 n. 7236). E su questa scia è stato sostenuto che gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa (cfr. Cass. n. 3253 del 02/03/2012; Cass. n. 3654 del 24/02/2004). La valenza probatoria della suddetta documentazione, peraltro, si evince dal fatto di essere il precipitato di un iter procedimentalizzato, come descritto in precedenza, che attribuiva - in virtù di accordi formalmente e specificamente assunti dalle parti - proprio all' l'onere di effettuare il CP_3 monitoraggio dei volumi delle prestazioni erogate, in uno ai rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei cd. Tavoli Tecnici (cfr. art. 6 del contratto), costituendo i tetti di spesa un vincolo ineludibile, stante il dovere di rispettare i parametri pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento (cfr. Cass. n. 13884 del 06/07/2020; Cass. n. 26334 del 29/09/2021). Se allora, al netto dello sconto illegittimamente applicato dall' l'attuale società appellata CP_3 aveva già ricevuto il pagamento per somme superiori al tetto di spesa per la branca di Specialistica Ambulatoriale, tanto da dover emettere le citate note di credito per RTU, a maggior ragione il riconoscimento delle ulteriori somme a titolo di sconto non farebbe che aumentare lo sforamento già acclarato. Nulla, pertanto, è dovuto al per gli anni 2010 e 2011, ONroparte_1 con assorbimento del motivo di appello sulla debenza e la decorrenza degli interessi moratori. Discorso diverso deve farsi per l'anno 2012. Invero, per questa annualità, non è possibile ritenere che l' abbia reso la dimostrazione che CP_3 era tenuta a dare: la documentazione prodotta in giudizio entro i termini all'uopo stabiliti dall'ordinamento processuale non è sufficiente, infatti, a fornire la prova che, in relazione alle prestazioni de quibus (rientranti nella branca definita “Laboratorio Analisi” della macroarea
“Specialistica Ambulatoriale”), i tetti di spesa fissati per l'anno 2012 fossero stati, già al netto dello sconto tariffario, superati con il pagamento del relativo ammontare o che comunque sarebbero stati superati qualora, tenuto conto degli importi già complessivamente corrisposti, le tariffe applicate fossero state maggiorate delle somme illegittimamente trattenute. Né tampoco è stata dimostrata l'entità del presunto sforamento, avuto riguardo a tutti i pagamenti effettuati in favore dei centri privati operanti nella medesima branca e macroarea, e dell'incidenza che, in termini quantitativi, avrebbero avuto su di esso gli importi pretesi dal ben ONroparte_1 ONroparte_1 potendo avere contribuito i suddetti importi nella loro totalità o solamente in parte al suddetto -e meramente eventuale, essendo rimasto indimostrato- sforamento. È utile sottolineare che nella nota a consuntivo n. 684\13 del 23.05.2013 (prodotta in All. n. 11 del ON fascicolo di parte di primo grado) la regressione tariffaria unica per la branca di “laboratorio analisi” è pari a “0”. Per inciso, nessun rilievo può essere riconosciuto alla nota n. 217086 del 25.10.2021, più volte ON richiamata negli scritti difensivi in appello dell' ma non risultante tra gli allegati all'atto introduttivo del presente grado di giudizio, la quale appare, sulla scorta delle indicazioni dell' CP_3
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, una “ricognizione” postuma effettuata dalla UOC Assistenza Accreditata> (cfr. comparse conclusionali del 28.08.2024, del 13.09.2024 e del 30.09.2025; memoria di replica del 20.10.2025), in quanto tale soggetta alle preclusioni ex art. 345 c.p.c. D'altronde, se prodotto congiuntamente agli scritti conclusivi, il documento dovrebbe ritenersi inutilizzabile, non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini - mai richiesta - ai fini del deposito tardivo, oltre i termini di legge. ON Analoghe considerazioni vanno fatte per le Delibere di consuntivo del 27.05.2025 prodotte dall' solo in sede di comparsa conclusionale del 30.09.2025 e al di fuori di qualsiasi autorizzazione alla produzione documentale oltre i termini di legge, come tali inutilizzabili ai fini della presente decisione. G. Domanda subordinata di indebito arricchimento. La società appellata ha riproposto con la comparsa di risposta in appello la domanda subordinata di indennizzo per l'indebito arricchimento dell'amministrazione sanitaria. Premesso che le domande subordinate, non esaminate dal primo giudice perché assorbite dall'accoglimento della domanda principale, possono essere riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non occorrendo un appello incidentale, è escluso che possa configurarsi un indebito arricchimento rispetto a prestazioni che, se pure rese in assenza dei fatti costitutivi del corrispondente obbligo di corrispettivo (l'accreditamento e il contratto scritto, per le prestazioni anteriori), ma accettate dalla P.A. (a differenza delle prestazioni “imposte” eccedenti il tetto di spesa), risultano, però, già remunerate sia pure con la decurtazione prevista dalla legge finanziaria del 2007. Lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c. serve a ripianare una situazione di squilibrio determinatasi, al di fuori di un rapporto contrattuale e senza altra giusta causa, tra chi, eseguendo una prestazione, ha subito un depauperamento (la casa di cura che ha sostenuto i costi della prestazione) e chi ha tratto un oggettivo arricchimento da quella prestazione (l'amministrazione sanitaria, che ha risparmiato la spesa che avrebbe dovuto sostenere per procurarsi quella prestazione utile). La situazione di squilibrio è riparabile indennizzando esclusivamente la “diminuzione patrimoniale” subita, consistente nelle spese affrontate per effettuare la prestazione, comprese spese generali e imposte, con esclusione del margine di utile contemplato dalla remunerazione prevista dal tariffario. Diversamente, lo strumento ex art. 2041 c.c. si presterebbe all'aggiramento dei presupposti e dei limiti che circoscrivono rigorosamente l'assunzione di obbligazioni per forniture o servizi da parte della P.A. Comunque, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Carenza che, nel caso di specie, non c'è, stante il giudicato interno rilevato. Peraltro, non è stata neppure allegata l'esistenza di uno scarto tra i costi sostenuti dalla struttura sanitaria per le prestazioni effettuate negli anni oggetto di causa e la remunerazione decurtata dello sconto tariffario, che avrebbe potuto giustificare un indennizzo diretto a coprire interamente i costi sostenuti. ON Infine, come chiarito da autorevole giurisprudenza, “quando la pubblica amministrazione ( ) comunica il limite di spesa per le prestazioni sanitarie accreditate, manifesta implicitamente ma ON inequivocabilmente il diniego a sostenere spese superiori. Pertanto, l'arricchimento che l' consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget non è "indebito" ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché tale vantaggio è imposto da obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche” (cfr. Cass. 08/10/2024, n. 26296; Cass. n. 25514/2024; Cass. 24 aprile 2019, n. 11209; Cass. Sez. Unite 26 maggio 2015, n. 10798; Cass. 6 luglio 2020, n. 13884; Cass. Sez. Unite, 18 giugno 2019, n. 16336). Pertanto, la domanda ex art. 2041 c.c. va rigettata.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve rideterminarsi la somma dovuta dall' CP_3 al nella minor somma di € 41.007,03, oltre interessi di ONroparte_1 mora ex D.lgs. 231\2002, come mod. dal D.lgs. n. 192\2012.
H. Spese processuali. Le spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo ai minimi dello scaglione relativo della somma come rideterminata2, vanno poste a carico dell' , secondo il CP_3 principio della soccombenza, con attribuzione in favore egli avv.ti Nicola Zammiello e Davide D'Alessandro per dichiarato anticipo.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti del Parte_1 [...] gni diversa domanda, eccezi ONroparte_1 one e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale RIFORMA della sentenza 324\2021 del 23.01.2021, pubblicata dal Tribunale di Salerno in data 28.01.2021, ACCOGLIE parzialmente la domanda del e CONDANNA l' ONroparte_1 CP_3 al pagamento in favore del della minor somma di € ONroparte_1 41.007,03, oltre interessi di mora ex Dlgs 231\2002, come mod. dal Dlgs n. 192\2012; 2. CONDANNA l' al pagamento in favore del CP_3 ONroparte_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in € 759,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Nicola Zammiello e Davide D'Alessandro per dichiarato anticipo;
3. CONDANNA l' al pagamento in favore del CP_3 ONroparte_1 delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Nicola Zammiello e Davide D'Alessandro per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno, lì 13 novembre 2025
Il Presidente rel.
- Dott.ssa Maria Balletti – 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del , praticano uno sconto pari al 2 Parte_3 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministero della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. 2 “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. da ultimo, Cass. Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).