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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1523 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ignazio Cammalleri (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2 tante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Aurelio Cacciapalle (PEC
[...]
Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1164/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 04/03/2019
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame.
- In totale riforma della sentenza impugnata, condannare CP_1
già al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1 della somma di € 359.186,40 per le causali in premessa, o di quella che sa-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 rà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalle singole prestazioni al soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«
1. Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con- fermando la sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A.- »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 16-25/11/2016, la società cooperativa con- Pt_1 veniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la società cooperativa
(già , chiedendone la condan- CP_1 Controparte_3 na al pagamento dell'importo di euro 359.186,40, oltre accessori, quale corrispettivo del servizio di scarico merce presso i fornitori, abbassamento pallet, abbassamento e alzamento strati di collettame svolto nell'anno 2014.
2. La società convenuta si costituiva con comparsa del 13/3/2017, oppo- nendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 1164/2019 del 04/03/2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda della società attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione dell'11/7/2019, la società cooperativa ha pro- Pt_1 posto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale rifor- ma della stessa, l'accoglimento integrale della domanda originariamente proposta.
5. La società cooperativa (già CP_1 Controparte_3 si è costituita con comparsa del 21/2/2020, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024 e con ordinanza del 13/1/2025 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con il primo motivo di impugnazione, la società cooperativa Pt_1 invoca una diversa valutazione del materiale probatorio documentale, ri- levando di aver provato il conferimento dell'incarico di scarico merce, ab- bassamento pallet, abbassamento e alzamento strati di collettame a de- correre dal 1/1/2014 nell'interesse della società appellata.
8. Al riguardo va premesso che con la domanda originariamente introdot-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 ta, l'odierna società appellante esponeva di aver svolto in favore della so- cietà appellata, oltre ai servizi contrattuali di gestione e distribuzione delle merci (prodotti alimentari, bibite e vivande) oggetto dei due contratti sti- pulati in data 27/12/2012, anche delle attività ulteriori, consistenti nello scarico merce presso i fornitori, abbassamento pallet, abbassamen- to/alzamento strati di collettame, in relazione alle quali la società appella- ta aveva individuato dei corrispettivi formalizzati con la nota inviata ai fornitori in data 3/3/2015. Rilevava, tuttavia, di aver eseguito tali attività ulteriori anche nell'anno 2014, così accumulando un credito dell'importo di euro 359.186,40, calcolato sulla base dei criteri di tariffazione indivi- duati dalla società appellata con la nota precedentemente citata. Rileva- va, inoltre, di non aver potuto addebitare i relativi costi direttamente ai vari fornitori, a causa del rifiuto da parte della CO SI soc. coop. di fornire i dati fiscali necessari per l'emissione delle fatture.
9. Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda, avendo ritenuto che non sia stata fornita la prova del fatto che le parti avessero già conclu- so nel 2014 un accordo integrativo dei contratti precedentemente stipula- ti, che avesse lo stesso oggetto di quello formalizzato nel 2015. Tale con- clusione è stata raggiunta in virtù del fatto che il documento del 2015 non prevedeva alcunché con riguardo ai rapporti pregressi e non imponeva al- la CO SI soc. coop. alcun obbligo di fornire i dati fiscali dei fornitori, i quali dovevano, in ogni caso, ritenersi nella disponibilità della
[...]
in quanto desumibili dalle bolle di consegna delle merci movi- Parte_2 mentate.
10. A fronte di ciò, con il motivo di impugnazione in esame la società ap- pellante invoca una nuova valutazione del materiale probatorio, eviden- ziando che già nella nota del 3/3/2015, inviata dalla Controparte_3 ai propri fornitori, si specificava che l'espletamento dei servizi
[...] menzionati dalla stessa nota era stata affidata alla già Parte_2
a far data dal 1/1/2014, e che la maggior parte delle forniture avveniva con la clausola “porto franco fabbrica”, in virtù della quale le operazioni di scarico non potevano essere addebitate ai fornitori, di tal che, a causa dell'omessa comunicazione dei dati fiscali da parte di CO SI soc. coop., quest'ultima avrebbe dovuto essere condannata al pagamento, in- clusi i servizi eseguiti con tale clausola.
11. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere che la nota diramata dalla Controparte_3 ai propri fornitori in data 3/3/2015 non sia idonea a dimostrare
[...]
l'esistenza di alcun accordo integrativo rispetto ai patti negoziali già con- tenuti nei contratti di fornitura di servizi di logistica già stipulati in data
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 27/12/2013.
12. Va, innanzitutto, evidenziato che tali contratti, all'art. 2, già prevede- vano tra gli obblighi posti a carico della società appellante:«
a. Ricezione della merce da parte dei fornitori, i cui ordini effettuati dall'ufficio Commerciale del Committente, sono stati preventiva- mente ed in tempi congrui trasmessi all'Operatore;
b. Controllo della merce in entrata, verificando la congruità tra bolla di ordine e bolla di consegna, controllo qualitativo e quantitativo della merce accettata, rilevazione dei lotti per il controllo e la trac- ciabilità del prodotto e sottoscrizione della bolla. Eventuali annota- zioni dovranno essere concordate per iscritto con gli uffici commer- ciali del Committente e sottoscritte dal personale dell'Operatore che riceve la merce;
c. Stoccaggio delle merci all'interno del magazzino dell'Operatore, ed eventuale ripristino delle prese;
[…omississ…]»
13. Ai sensi del successivo art. 3 la società appellante risulta essersi espressamente obbligata a:«
• A predisporre i mezzi, gli strumenti, gli impianti, le attrezzature e le risorse necessarie per il servizio affidatogli ed in ogni fase del ciclo logistico;
• A tenere le registrazioni e ad emettere i documenti idonei a soddi- sfare le necessità del Committente in conformità alla tipologia di merce relativamente al ciclo logistico;
• Al rispetto di tutte le normative di legge vigenti ed attinenti i pro- dotti trattati:
• Alla ricezione delle merci, trattate dal Committente, controllo quantitativo e/o qualitativo, conferma amministrativa tramite tracciati informatici di conformità ordine/ricezione, ed eventuali di- scordanze, resi e/o rotture, e rilevazione lotti per tracciabilità.
• Al magazzinaggio provvedendo ad operazioni di logistica che com- prendano lo stoccaggio, ed eventuale ripristino delle prese all'in- terno del magazzino;
[…omississ…]»
14. Il tenore letterale inequivoco delle predette pattuizioni consente di ri- tenere che le operazioni di scarico merce dai fornitori (cd. operazione di inbound), di abbassamento pallet, abbassamento e alzamento strati di col- lettame, ossia il disfacimento e la ricomposizione manuale di pallet conte- nenti prodotti misti, suddivisi in strati, fossero attività già ricomprese nelle operazioni di «ricezione della merce da parte dei fornitori» e di «stoccag-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 gio delle merci all'interno del magazzino dell'operatore, ed eventuale ripri- stino delle prese» di cui all'art. 2, lett. a) e c), come ulteriormente specifi- cate dal primo e dal secondo punto del successivo art. 3 dei contratti, che imponevano all'operatore di predisporre i mezzi, gli strumenti, gli impianti e le attrezzature e le risorse necessarie per il servizio affidato e di provve- dere alla ricezione delle merci, al controllo quantitativo e/o qualitativo e al magazzinaggio.
15. Alla luce di ciò, deve ritenersi che nessuna integrazione contrattuale fosse necessaria, giacché le prestazioni in relazione alle quali la Pt_1 ebbe a richiedere il pagamento del corrispettivo non erano extracontrat- tuali.
16. La successiva nota diramata dalla ai Controparte_3 propri fornitori in data 3/3/2015, alla luce del suo chiaro tenore letterale, si riferiva esclusivamente alle «attività di scarico merci con clausola di consegna porto franco arrivo banchina», come chiaramente indicato nell'oggetto della nota stessa. In tali ipotesi, infatti, secondo le convenzio- ni elencate nella Raccomandazione diramata dalla CR TA (associazione che raggruppa le principali aziende di industria e distribuzione) nel marzo 2009, l'obbligazione di trasporto posta a carico del venditore comprende lo scarico dalla sponda del camion alla banchina.
17. Appare evidente che, in tali ipotesi, la società Parte_2 nello svolgere le attività di scarico della merce dai camion poneva in esse- re un'attività nell'interesse dei terzi soggetti fornitori, e non anche nell'interesse della CO SI soc. coop., di tal che, correttamente, tale ultima società ebbe a comunicare che tali attività avrebbero dovuto esse- re remunerate alla in ragione del tariffario specificato Parte_2 nella nota precedentemente indicata.
18. Appare impossibile, dunque, attribuire alla predetta nota la valenza di documento comprovante una estensione delle originarie obbligazioni con- trattuali, dal momento che la stessa si riferiva a prestazioni rese non nell'interesse della CO SI soc. coop., ma nell'interesse di soggetti terzi.
19. Il riferimento ai contratti “porto franco fabbrica” operato dalla difesa dell'appellante si rivela, dunque, inconferente, dal momento che in tali ti- pologie di contratti il venditore è tenuto soltanto a consegnare la merce allo stabilimento dell'acquirente, ma non anche a scaricarla e, dunque, di maneggiare i pallet, giacché in tali ipotesi lo scarico alla banchina del de- stinatario resta a carico di quest'ultimo. In tali ipotesi, dunque, le opera- zioni di gestione dei pallets dovevano ritenersi già ricomprese nei contrat-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 ti stipulati in data 27/12/2013.
20. Anche la circostanza della presunta mancata collaborazione da parte della società appellata nella individuazione dei fornitori cui indirizzare la richiesta di pagamento non può elidere la circostanza fondamentale che le prestazioni per le quali viene formulata la richiesta di pagamento non sono contrattualmente dovute dalla CO SI soc. coop., né nei con- fronti di quest'ultima risulta essere stata avanzata una richiesta risarcito- ria, dal momento che la domanda di pagamento proposta si fonda esclusi- vamente sulla sussistenza di un asserito e non documentato titolo con- trattuale.
21. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata deve trovare integrale conferma, non avendo la parte appellante ottem- perato l'onere della prova sulla stessa incombente al fine di documentare il titolo contrattuale delle prestazioni in relazione alle quali ha formulato la domanda di corresponsione del corrispettivo.
22. Il rigetto del primo motivo di impugnazione comporta il rigetto anche del secondo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
23. Le spese del presente grato seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 7.130 (di cui euro 2.200 per studio, euro 1.280 per la fase introduttiva ed euro 3.650 per la fase decisionale) oltre spese ge- nerali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
24. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dalla società nei con- Parte_2 fronti della società CONAD SICILIA Soc. Coop. con citazione dell'11/7/2019 avverso la sentenza n. 1164/2019, pronunciata dal Tri- bunale di Palermo in data 04/03/2019;
• condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali in favore della società appellata, che liquida in euro 7.130,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 la società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 07/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documen- to informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1523 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ignazio Cammalleri (PEC
[...]
Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_2 tante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Aurelio Cacciapalle (PEC
[...]
Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 1164/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 04/03/2019
OGGETTO: Arricchimento senza causa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame.
- In totale riforma della sentenza impugnata, condannare CP_1
già al pagamento in favore di
[...] Controparte_2 Parte_1 della somma di € 359.186,40 per le causali in premessa, o di quella che sa-
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 rà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalle singole prestazioni al soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
«
1. Rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con- fermando la sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A.- »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 16-25/11/2016, la società cooperativa con- Pt_1 veniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la società cooperativa
(già , chiedendone la condan- CP_1 Controparte_3 na al pagamento dell'importo di euro 359.186,40, oltre accessori, quale corrispettivo del servizio di scarico merce presso i fornitori, abbassamento pallet, abbassamento e alzamento strati di collettame svolto nell'anno 2014.
2. La società convenuta si costituiva con comparsa del 13/3/2017, oppo- nendosi all'accoglimento della domanda.
3. Con sentenza n. 1164/2019 del 04/03/2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda della società attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
4. Con citazione dell'11/7/2019, la società cooperativa ha pro- Pt_1 posto appello avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale rifor- ma della stessa, l'accoglimento integrale della domanda originariamente proposta.
5. La società cooperativa (già CP_1 Controparte_3 si è costituita con comparsa del 21/2/2020, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 18/12/2024 e con ordinanza del 13/1/2025 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con il primo motivo di impugnazione, la società cooperativa Pt_1 invoca una diversa valutazione del materiale probatorio documentale, ri- levando di aver provato il conferimento dell'incarico di scarico merce, ab- bassamento pallet, abbassamento e alzamento strati di collettame a de- correre dal 1/1/2014 nell'interesse della società appellata.
8. Al riguardo va premesso che con la domanda originariamente introdot-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 ta, l'odierna società appellante esponeva di aver svolto in favore della so- cietà appellata, oltre ai servizi contrattuali di gestione e distribuzione delle merci (prodotti alimentari, bibite e vivande) oggetto dei due contratti sti- pulati in data 27/12/2012, anche delle attività ulteriori, consistenti nello scarico merce presso i fornitori, abbassamento pallet, abbassamen- to/alzamento strati di collettame, in relazione alle quali la società appella- ta aveva individuato dei corrispettivi formalizzati con la nota inviata ai fornitori in data 3/3/2015. Rilevava, tuttavia, di aver eseguito tali attività ulteriori anche nell'anno 2014, così accumulando un credito dell'importo di euro 359.186,40, calcolato sulla base dei criteri di tariffazione indivi- duati dalla società appellata con la nota precedentemente citata. Rileva- va, inoltre, di non aver potuto addebitare i relativi costi direttamente ai vari fornitori, a causa del rifiuto da parte della CO SI soc. coop. di fornire i dati fiscali necessari per l'emissione delle fatture.
9. Il provvedimento impugnato ha rigettato la domanda, avendo ritenuto che non sia stata fornita la prova del fatto che le parti avessero già conclu- so nel 2014 un accordo integrativo dei contratti precedentemente stipula- ti, che avesse lo stesso oggetto di quello formalizzato nel 2015. Tale con- clusione è stata raggiunta in virtù del fatto che il documento del 2015 non prevedeva alcunché con riguardo ai rapporti pregressi e non imponeva al- la CO SI soc. coop. alcun obbligo di fornire i dati fiscali dei fornitori, i quali dovevano, in ogni caso, ritenersi nella disponibilità della
[...]
in quanto desumibili dalle bolle di consegna delle merci movi- Parte_2 mentate.
10. A fronte di ciò, con il motivo di impugnazione in esame la società ap- pellante invoca una nuova valutazione del materiale probatorio, eviden- ziando che già nella nota del 3/3/2015, inviata dalla Controparte_3 ai propri fornitori, si specificava che l'espletamento dei servizi
[...] menzionati dalla stessa nota era stata affidata alla già Parte_2
a far data dal 1/1/2014, e che la maggior parte delle forniture avveniva con la clausola “porto franco fabbrica”, in virtù della quale le operazioni di scarico non potevano essere addebitate ai fornitori, di tal che, a causa dell'omessa comunicazione dei dati fiscali da parte di CO SI soc. coop., quest'ultima avrebbe dovuto essere condannata al pagamento, in- clusi i servizi eseguiti con tale clausola.
11. Il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere che la nota diramata dalla Controparte_3 ai propri fornitori in data 3/3/2015 non sia idonea a dimostrare
[...]
l'esistenza di alcun accordo integrativo rispetto ai patti negoziali già con- tenuti nei contratti di fornitura di servizi di logistica già stipulati in data
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 27/12/2013.
12. Va, innanzitutto, evidenziato che tali contratti, all'art. 2, già prevede- vano tra gli obblighi posti a carico della società appellante:«
a. Ricezione della merce da parte dei fornitori, i cui ordini effettuati dall'ufficio Commerciale del Committente, sono stati preventiva- mente ed in tempi congrui trasmessi all'Operatore;
b. Controllo della merce in entrata, verificando la congruità tra bolla di ordine e bolla di consegna, controllo qualitativo e quantitativo della merce accettata, rilevazione dei lotti per il controllo e la trac- ciabilità del prodotto e sottoscrizione della bolla. Eventuali annota- zioni dovranno essere concordate per iscritto con gli uffici commer- ciali del Committente e sottoscritte dal personale dell'Operatore che riceve la merce;
c. Stoccaggio delle merci all'interno del magazzino dell'Operatore, ed eventuale ripristino delle prese;
[…omississ…]»
13. Ai sensi del successivo art. 3 la società appellante risulta essersi espressamente obbligata a:«
• A predisporre i mezzi, gli strumenti, gli impianti, le attrezzature e le risorse necessarie per il servizio affidatogli ed in ogni fase del ciclo logistico;
• A tenere le registrazioni e ad emettere i documenti idonei a soddi- sfare le necessità del Committente in conformità alla tipologia di merce relativamente al ciclo logistico;
• Al rispetto di tutte le normative di legge vigenti ed attinenti i pro- dotti trattati:
• Alla ricezione delle merci, trattate dal Committente, controllo quantitativo e/o qualitativo, conferma amministrativa tramite tracciati informatici di conformità ordine/ricezione, ed eventuali di- scordanze, resi e/o rotture, e rilevazione lotti per tracciabilità.
• Al magazzinaggio provvedendo ad operazioni di logistica che com- prendano lo stoccaggio, ed eventuale ripristino delle prese all'in- terno del magazzino;
[…omississ…]»
14. Il tenore letterale inequivoco delle predette pattuizioni consente di ri- tenere che le operazioni di scarico merce dai fornitori (cd. operazione di inbound), di abbassamento pallet, abbassamento e alzamento strati di col- lettame, ossia il disfacimento e la ricomposizione manuale di pallet conte- nenti prodotti misti, suddivisi in strati, fossero attività già ricomprese nelle operazioni di «ricezione della merce da parte dei fornitori» e di «stoccag-
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 gio delle merci all'interno del magazzino dell'operatore, ed eventuale ripri- stino delle prese» di cui all'art. 2, lett. a) e c), come ulteriormente specifi- cate dal primo e dal secondo punto del successivo art. 3 dei contratti, che imponevano all'operatore di predisporre i mezzi, gli strumenti, gli impianti e le attrezzature e le risorse necessarie per il servizio affidato e di provve- dere alla ricezione delle merci, al controllo quantitativo e/o qualitativo e al magazzinaggio.
15. Alla luce di ciò, deve ritenersi che nessuna integrazione contrattuale fosse necessaria, giacché le prestazioni in relazione alle quali la Pt_1 ebbe a richiedere il pagamento del corrispettivo non erano extracontrat- tuali.
16. La successiva nota diramata dalla ai Controparte_3 propri fornitori in data 3/3/2015, alla luce del suo chiaro tenore letterale, si riferiva esclusivamente alle «attività di scarico merci con clausola di consegna porto franco arrivo banchina», come chiaramente indicato nell'oggetto della nota stessa. In tali ipotesi, infatti, secondo le convenzio- ni elencate nella Raccomandazione diramata dalla CR TA (associazione che raggruppa le principali aziende di industria e distribuzione) nel marzo 2009, l'obbligazione di trasporto posta a carico del venditore comprende lo scarico dalla sponda del camion alla banchina.
17. Appare evidente che, in tali ipotesi, la società Parte_2 nello svolgere le attività di scarico della merce dai camion poneva in esse- re un'attività nell'interesse dei terzi soggetti fornitori, e non anche nell'interesse della CO SI soc. coop., di tal che, correttamente, tale ultima società ebbe a comunicare che tali attività avrebbero dovuto esse- re remunerate alla in ragione del tariffario specificato Parte_2 nella nota precedentemente indicata.
18. Appare impossibile, dunque, attribuire alla predetta nota la valenza di documento comprovante una estensione delle originarie obbligazioni con- trattuali, dal momento che la stessa si riferiva a prestazioni rese non nell'interesse della CO SI soc. coop., ma nell'interesse di soggetti terzi.
19. Il riferimento ai contratti “porto franco fabbrica” operato dalla difesa dell'appellante si rivela, dunque, inconferente, dal momento che in tali ti- pologie di contratti il venditore è tenuto soltanto a consegnare la merce allo stabilimento dell'acquirente, ma non anche a scaricarla e, dunque, di maneggiare i pallet, giacché in tali ipotesi lo scarico alla banchina del de- stinatario resta a carico di quest'ultimo. In tali ipotesi, dunque, le opera- zioni di gestione dei pallets dovevano ritenersi già ricomprese nei contrat-
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 ti stipulati in data 27/12/2013.
20. Anche la circostanza della presunta mancata collaborazione da parte della società appellata nella individuazione dei fornitori cui indirizzare la richiesta di pagamento non può elidere la circostanza fondamentale che le prestazioni per le quali viene formulata la richiesta di pagamento non sono contrattualmente dovute dalla CO SI soc. coop., né nei con- fronti di quest'ultima risulta essere stata avanzata una richiesta risarcito- ria, dal momento che la domanda di pagamento proposta si fonda esclusi- vamente sulla sussistenza di un asserito e non documentato titolo con- trattuale.
21. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata deve trovare integrale conferma, non avendo la parte appellante ottem- perato l'onere della prova sulla stessa incombente al fine di documentare il titolo contrattuale delle prestazioni in relazione alle quali ha formulato la domanda di corresponsione del corrispettivo.
22. Il rigetto del primo motivo di impugnazione comporta il rigetto anche del secondo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
23. Le spese del presente grato seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 7.130 (di cui euro 2.200 per studio, euro 1.280 per la fase introduttiva ed euro 3.650 per la fase decisionale) oltre spese ge- nerali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
24. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dalla società nei con- Parte_2 fronti della società CONAD SICILIA Soc. Coop. con citazione dell'11/7/2019 avverso la sentenza n. 1164/2019, pronunciata dal Tri- bunale di Palermo in data 04/03/2019;
• condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali in favore della società appellata, che liquida in euro 7.130,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 la società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 07/11/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documen- to informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7