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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 16322/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 16322/2024 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 resistente rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 14/11/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 06/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del Parte_2 matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Ordinare la trascrizione del provvedimento nei competenti registri”.
Si è costituita la resistente che ha concluso chiedendo: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzare la sig.ra a permanere nella casa coniugale sino a settembre 2025, così da permettere alla stessa di CP_1 organizzare il proprio trasferimento;
dichiarare nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi, rimettere la causa al Giudice
Relatore affinché, fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiari lo scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 06/02/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e del successivo divorzio e hanno concluso come da note congiunte depositate in data
17/01/2025 come segue: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
a vivere separati e di mensa con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà; All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della lege
1° dicembre 1970, n. 898, rimettere la causa al Giudice relatore affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
La sig.ra
potrà rimanere nella casa coniugale sino al 31 Maggio 2025, così da permettere alla stessa di Controparte_1 organizzare il trasferimento;
Ordinare la trascrizione del provvedimento nei competenti registri;
Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
Con la sentenza n. 988/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 25/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da note di trattazione scritta depositate in data 17/01/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 25/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 13/11/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso le parti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
6/11/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/12/2016 tra e Parte_1
, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
Chioggia, al n. 77, parte I, dell'anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 16322/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 16322/2024 V.G. promosso da c.f. ) Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 resistente rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 14/11/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 06/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del Parte_2 matrimonio ex art. 473-bis.12, 473-bis.47 e 473-bis.49 c.p.c. e ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
Ordinare la trascrizione del provvedimento nei competenti registri”.
Si è costituita la resistente che ha concluso chiedendo: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
autorizzare la sig.ra a permanere nella casa coniugale sino a settembre 2025, così da permettere alla stessa di CP_1 organizzare il proprio trasferimento;
dichiarare nulla reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
pronunciata la sentenza di separazione personale dei coniugi, rimettere la causa al Giudice
Relatore affinché, fermo il rispetto dei termini previsti dalla legge, dichiari lo scioglimento del matrimonio”.
All'udienza del 06/02/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e del successivo divorzio e hanno concluso come da note congiunte depositate in data
17/01/2025 come segue: “dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli
a vivere separati e di mensa con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza dove vorrà; All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della lege
1° dicembre 1970, n. 898, rimettere la causa al Giudice relatore affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
La sig.ra
potrà rimanere nella casa coniugale sino al 31 Maggio 2025, così da permettere alla stessa di Controparte_1 organizzare il trasferimento;
Ordinare la trascrizione del provvedimento nei competenti registri;
Spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale”.
Con la sentenza n. 988/2025 del Tribunale di Venezia, depositata il 25/02/2025, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da note di trattazione scritta depositate in data 17/01/2025 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 25/02/2025, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria dello scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 279
c.p.c., con udienza fissata per il giorno 13/11/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso le parti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
6/11/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 10/12/2016 tra e Parte_1
, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
Chioggia, al n. 77, parte I, dell'anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca