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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1298/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 01/08/2024 da
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO MANCUSO, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il difensore lo studio del medesimo in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO retribuzione
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 01/08/2024 premettendo di aver Parte_1 lavorato per con contratto a tempo indeterminato dal 27.5.2022 al CP_1
16.3.2024 (data di licenziamento per giustificato motivo oggettivo), e di essere creditore di differenze retributive e competenze di fine rapporto, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di euro 12.700,03 lordi (per saldo febbraio e marzo 2024, rol, ex festività, ferie non godute, ratei di tredicesima e quattordicesima, straordinari) di cui euro
3641,25 per trattamento di fine rapporto. Chiedeva altresì la condanna in via solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs, 276/'03 della committente PAEUROPE srl
Con dichiarazione 6.11.2024 depositata in atti, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alle domande nei confronti di Paerope s.r.l., non ancora costituita ma con la quale aveva raggiunto un accordo conciliativo.
Alla prima udienza del 26.11.2024 il ricorrente rinunciava alla domanda relativa agli straordinari ed alle ferie non godute nei confronti di per euro CP_1 Controparte_1 complessivi euro 4.500,00 lordi. Chiedeva fissarsi udienza di discussione.
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Fissata la discussione a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., avendo parte ricorrente depositato note tempestive nel termine del 12 dicembre 2024, La causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_1 citata (notifica al liquidatore il 6.9.'24) e non comparsa.
Nel merito parte ricorrente richiede il pagamento delle seguenti somme rideterminate in ragione dell'intervenuto pagamento della condebitrice solidale, nello specifico: retribuzione di febbraio 2024 come da BP presente euro 1663,11 retribuzione di marzo 2024 ( busta ricostruita ) 16 giorni di ferie godute : 1502,21 rol residui ( busta febbraio 72,33 ore) dedotto acconto : 211,76 ferie residue ( busta febbraio meno il goduto in marzo 2024 di gg 9,67) dedotto acconto:
244,17 ex festività : 393,46 ratei di 13 e 14 esima mensilità non corrisposti relativi alla mensilità di gennaio 2024 non inseriti nella busta paga di gennaio 2024 : 295,24 (cfr doc. n.6)
TFR : 3367,76
Per complessivi euro 7.677,71 lordi.
Il calcolo delle somme richieste appare corretto e conforme alle poste delle buste paga in possesso del lavoratore. Né la società resistente, rimanendo contumace, ha contestato alcunché.
La convenuta deve, quindi, essere condannata a pagare le somme sopra specificate, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del ricorrente, in complessivi euro 1.700, oltre spese generali e accessori di legge (applicati i minimi – trattandosi di causa contumaciale- nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria ridotta la decisionale)
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa: condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di differenze retributive per complessivi euro 7.677,71 lordi di cui euro 3367,76 per TFR con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 22/02/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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