Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2016, proposto da
NR CC, OL ER, YL CC, RO CC, LI CC e RI LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Elvira Di Mezzo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Veroli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
del parere negativo prot. 23778 del 10 dicembre 2015 sulla richiesta di permesso a costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001 dal Sig. NR CC in relazione alle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo edilizio in C.da Scimitelli, sull’area descritta nel Catasto terreni al Foglio n 55 mapp. N. 714 sub 2-3"
Visti il ricorso, la memoria di costituzione degli eredi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Veroli e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa RI LI AU IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti CC NR, CC LI e LL RI sono comproprietari del terreno con sovrastante fabbricato sito nel Comune di Veroli (FR) e censito in catasto al foglio n. 55 mappale n. 714.
Dalla Relazione Tecnica dell'U.T.C. - Prot. n. 4328 del 23 febbraio 2012 relativa al sopralluogo del 18 gennaio risulta che su detto terreno il signor CC NR ha realizzato i seguenti lavori, in assenza di titolo edilizio: “In aderenza e in sopraelevazione ad un fabbricato, oggetto dei due Condoni Edilizi presentati dai Signori CC NR e CC LI, è stata realizzata una struttura a duplice elevazione con copertura a due falde inclinate in legno lamellare, finita con grondaia e pluviali. La predetta struttura ingloba un volume preesistente per cui l'altezza del piano terra si sviluppa fino alla copertura mentre l'altezza del piano primo parte dalla quota del solaio preesistene.
Le dimensione rilevate misuravano:
- Piano terra, ml.(6,80x4,65) pari a mq.31,62 che moltiplicati per l'altezza media di ml. 6,90 (gronda) e ml.7,30 (colmo) si determinano circa mc. 224,50.
- Piano primo ml. (7,25x5, 60) pari a mq.40,60 che moltiplicati per l'altezza media di ml.3,70 (gronda) e ml.4,10 (colmo) si determinano circa mc. 158,34.
2. A poca distanza dal fabbricato, sopra descritto, sul limite dello stesso lotto di terreno Foglio n°
55 mappale 714, a confine con strada Comunale e altra proprietà è stata realizzata una struttura in muratura (Foto 3 — 4) ad unica elevazione di forma irregolare, in blocchi autoportanti in laterizio del tipo "Poraton" e copertura a solaio piano del tipo prefabbricato in latero-cemento con sovrastante manto di guaina.
- Le dimensioni dell'immobile rilevate misurano ml[(9,50+7,75x9,10/2)+(5,10x3,45)] pari a mq.96,00 che moltiplicati per l'altezza di m1.3,06 si determinano circa mc.293,76”.
In relazione alle opere superiormente descritte il Comune di Veroli ha emesso ordinanza di demolizione avente ad oggetto le opere, avverso la quale i ricorrenti hanno proposto ricorso iscritto al n. 472/2012 di questo Tribunale, dichiarato perento con decreto del 18 gennaio 2018.
Frattanto il signor CC NR ha presentato richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/01, avente ad oggetto le opere suindicate sulla quale il Comune di Veroli ha espresso il parere negativo impugnato con il presente ricorso.
L’amministrazione ha fondato il proprio dissenso sulle seguenti considerazioni: a) non si è dimostrato di possedere la piena proprietà del fabbricato che si intende demolire, distinto in catasto al foglio n. 55 mapp. 698; b) il calcolo planovolumetrico, riportato nella relazione tecnica a firma del Progettista contiene delle maggiorazioni percentuali delle superfici che non sono giustificate dalle norme tecniche di attuazione della zona S3 del vigente P.R.G. per cui le superfici realizzate abusivamente non possono essere sanate, come prospettato, con la demolizione del fabbricato preesistente.
2. Con unico articolato motivo di ricorso i ricorrenti hanno censurato il provvedimento impugnato per asserita insufficiente istruttoria e carenza di motivazione, ritenendo che il Comune avrebbe dovuto assentire la sanatoria delle opere realizzate abusivamente, in seguito alla demolizione di un fabbricato preesistente. Secondo il progetto in sanatoria richiamato in ricorso “per sanare l'opera abusivamente realizzata, [avrebbe dovuto] essere demolito un fabbricato residenziale ubicato a circa 22 metri di distanza, costruito in epoca remota, attualmente in disuso, individuato in Catasto al Foglio 55, mappale 698, recuperando la superficie esistente e beneficiando degli incrementi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 55 della L.R. 22 dicembre 1999 n° 38 e succ. modificazioni ed integrazioni” Con riferimento alla mancata dimostrazione della piena proprietà dell'immobile ai fini della sanatoria delle opere oggetto di istanza di accertamento di conformità, i ricorrenti affermano che prima della demolizione avrebbero regolarizzato la propria posizione, ritenendo che il Comune avrebbe potuto subordinare il rilascio della concessione in sanatoria a tale adempimento da parte dei ricorrenti.
3. Il Comune di Veroli si è costituito in resistenza al ricorso chiedendone il rigetto.
4. Nelle more del giudizio è deceduto il ricorrente CC NR e si sono costituiti in giudizio gli eredi OL ER, YL CC e RO CC.
5. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 36 tued, nella versione vigente illo tempore “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”.
La norma in questione sancisce il principio della cd. “doppia conformità” secondo il quale ai fini dell’accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001, occorre l’integrazione del presupposto della doppia conformità, il cui tratto distintivo, si rinviene nella cristallizzazione dello stato di realizzazione del manufatto, dovendo ritenersi, secondo la formulazione letterale della norma, che oggetto della valutazione propedeutica al rilascio della sanatoria sia la regolarità edilizia degli "interventi realizzati" con riferimento sia al momento del loro originario compimento sia a quello della presentazione della domanda.
L’accertamento di conformità è quindi diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, mentre un abuso edilizio non conforme alla disciplina urbanistica integrerebbe anche un abuso di carattere sostanziale, per cui non sussistono i presupposti per procedere all’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del testo unico dell’edilizia.
Va richiamato il principio giurisprudenziale consolidatosi secondo il quale “la sanatoria di cui al citato art. 36 attiene infatti espressamente soltanto gli abusi formali, ovverosia a quelli relativi a interventi doppiamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data della realizzazione e alla data di presentazione dell’istanza (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 19 agosto 2024, n. 7167; Consiglio di Stato sezione VII, sentenza 30 marzo 2023, n. 3291; Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 5 ottobre 2010, n. 5818), con onere a carico dell’istante di dimostrare detta doppia conformità (cfr. ex aliis, Consiglio di Stato sezione VII, sentenze 14 marzo 2023, n. 2660 e 2 maggio 2022, n. 3437), mentre va esclusa, siccome sprovvista di copertura normativa, la possibilità della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, ovverosia «una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì eventualmente solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni» (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 22 novembre 2023, n. 9987, 23 novembre 2022, n. 10317, 11 maggio 2022, n. 3704, 9 settembre 2019, n. 6107 e 4 gennaio 2021, n. 43)”.
Orbene il Comune nel provvedimento impugnato ha espressamente evidenziato che “il calcolo planovolumetrico, riportato nella relazione tecnica a firma del Progettista contiene delle maggiorazioni percentuali delle superfici che non sono giustificate dalle norme tecniche di attuazione della zona S3 del vigente P.R.G.”.
E’ evidente, pertanto, che nella fattispecie non sussiste il requisito della “doppia conformità” dettato dall’art. 36 Tued, non essendo le opere in questione conformi alla disciplina del P.R.G. vigente all’epoca della presentazione dell’istanza di sanatoria.
Né la sanatoria delle opere potrebbe essere assentita, come si sostiene in ricorso, in seguito alla riduzione di volumetria che deriverebbe dalla demolizione di un fabbricato preesistente, di asserita proprietà dei ricorrenti.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito infatti che “l'art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che la richiesta di permesso sia specificamente indirizzata alla sanatoria di opere già eseguite. Non può, dunque, ammettersi la legittimità di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria per il tramite della quale la parte pretenda di raggiungere lo stato di conformità dei luoghi realizzando ulteriori opere edilizie, poiché “il presupposto dell'accertamento di conformità è che la situazione di fatto attualmente abusiva sia già conforme alla disciplina urbanistica dell'epoca di realizzazione e di quella della domanda, mentre non è ammesso che divenga conforme attraverso ulteriori opere edili” (cfr., ex plurimis, TAR Liguria sezione prima, 29 luglio 2024 n. 552; T.A.R. Lombardia, sezione seconda, 1 agosto 2023, n. 1988; 23 novembre 2021, n. 462).
In altri termini il nostro ordinamento non ammette, a regime, una sanatoria diversa da quella contemplata dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che prevede che la richiesta di permesso sia specificamente indirizzata alla sanatoria di opere già eseguite e che pone la regola secondo cui la situazione di fatto attualmente abusiva sia già conforme alla disciplina urbanistica dell’epoca di realizzazione e di quella della domanda.
7. Alla luce delle considerazioni superiormente espresse, il ricorso va respinto.
8. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RI LI AU IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LI AU IM | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO