TAR Latina, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 356
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Rigettato
    Asserita insufficiente istruttoria e carenza di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie non sussiste il requisito della "doppia conformità" dettato dall’art. 36 Tued, non essendo le opere in questione conformi alla disciplina del P.R.G. vigente all’epoca della presentazione dell’istanza di sanatoria. Ha inoltre escluso che la sanatoria delle opere possa essere assentita in seguito alla riduzione di volumetria che deriverebbe dalla demolizione di un fabbricato preesistente, poiché l'ordinamento non ammette una sanatoria diversa da quella contemplata dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, che prevede che la richiesta di permesso sia specificamente indirizzata alla sanatoria di opere già eseguite e che pone la regola secondo cui la situazione di fatto attualmente abusiva sia già conforme alla disciplina urbanistica dell’epoca di realizzazione e di quella della domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 356
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 356
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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