Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2025, proposto da
CI LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 193/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 245/2024 del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, pubblicata in data 01.04.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. LE RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza n. 193/2025, pubblicata il 1 aprile 2025, resa dal Tribunale di Tempio Pausania, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente di fruire – per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 – del beneficio finanziario dell’importo di euro 500,00 annui consistente nella Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione del ricorrente l’importo complessivo di euro 2.000,00 secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 122, legge n. 107/2015 e al D.P.C.M. 28 novembre 2016, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, nonché l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione e interessi; Considerato che, con nota depositata in atti, la parte ricorrente ha rappresentato che, successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente ha provveduto, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, procedendo all’accredito delle somme dovute a titolo di “Carta del docente” in favore del ricorrente, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Ritenuto, in ragione di quanto dichiarato dal ricorrente, che deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’incardinamento della presente causa;
Rilevato, inoltre, che il contenzioso in materia presenta natura estremamente seriale e che, alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026, il difensore della parte ricorrente ha discusso nove cause aventi contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione; ritenuto, pertanto, equo liquidare le spese del presente giudizio in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 400,00 (euro quattrocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Antonio IS, Presidente FF
LE RA, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RA | Antonio IS |
IL SEGRETARIO