Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 15/04/2026, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00679/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00182/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2026, proposto dalla I.E.M. s.r.l. - Industria Elettromeccanica Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla I.E.M. s.r.l. in data 12 dicembre 2025, volta ad ottenere la documentazione attestante la prova di notifica di un avviso di accertamento relativo alla TARI 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il Pres. UL ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso in esame, la società I.E.M. s.r.l. ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Cagliari sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 12 dicembre 2025, volta ad ottenere la documentazione attestante la prova di notifica di un avviso di accertamento relativo alla TARI 2018.
A fronte del mancato riscontro, la ricorrente ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., notificato in data 10 febbraio 2026.
2. Il Comune si è costituito in giudizio rappresentando di avere provveduto, in data 12 febbraio 2026, al rilascio della documentazione richiesta, sia pure solo a seguito della notifica del ricorso.
3. La ricorrente ha preso atto dell’avvenuta ostensione, dichiarando di non avere più interesse alla decisione nel merito, sussistendo i presupposti per la cessazione della materia del contendere, e insistendo per la liquidazione delle spese.
4. Alla luce degli atti di causa e delle dichiarazioni delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuta ostensione, dopo la proposizione del ricorso, dei documenti richiesti con l'istanza di accesso.
5. Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, atteso che l’istanza di accesso è stata riscontrata solo a seguito della proposizione del ricorso. Ed invero, i documenti chiesti con l’istanza d’accesso del 12 dicembre 2025 sono stati ostesi in data 12 febbraio 2026, dopo la notifica e il deposito dell’atto introduttivo del giudizio avvenuto il 10 febbraio 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL ER, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UL ER |
IL SEGRETARIO