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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11886/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11886/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 4 dicembre 2025 alle ore 11,20 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO RE. Parte_1 Per l'avv. Marco De Leonardis in sostituzione dell'avv. STRAULINO Controparte_1 DA.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa. L'avv. De Leonardis precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11886/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 RE, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO RE PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAULINO Controparte_1 P.IVA_1 DA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. STRAULINO DA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Resistente: “Chiede che il Tribunale di Firenze, ritenuta ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs.
n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. sospenda il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla Corte costituzionale ovvero che in ogni caso rigetti la domanda promossa in primo grado dal sig. Per il resto, la nel merito, impugna e contesta Pt_1 CP_1 quanto ex adverso dedotto ed insiste nel rigetto della avversa domanda.”
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in data 28.11.2004. A
[...] fondamento della propria pretesa deduceva che il predetto contratto con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving veniva sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso rivenditore della grande distribuzione (Fintec S.r.l.) e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari.
Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la
Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta.
Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva in giudizio con tempestiva comparsa di risposta contestando le Controparte_1 deduzioni di parte attrice ed eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, evidenziava che il D.M. 485/2001 non trovava applicazione nella fattispecie in esame, in quanto non disciplina il rapporto tra la e CP_1
l'agente in attività finanziaria, il quale è invece regolato esclusivamente dalla Circolare della Banca
d'Italia n. 229/1999 che consente alle banche, nelle operazioni di credito al consumo, di avvalersi dei fornitori di beni per la distribuzione sul mercato di tali prodotti, comprese le linee di credito;
in ogni caso, anche qualora si ritenesse applicabile il decreto ministeriale, non si configurerebbe alcuna violazione, essendo espressamente previsto che gli intermediari possano avvalersi di imprese convenzionate per la distribuzione di carte di pagamento, incluse le carte revolving. Infine eccepiva che l'eventuale azione di ripetizione dell'indebito doveva ritenersi in parte prescritta.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 08.06.2024, il Giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che, successivamente esperita dalle parti, dava esito negativo (v. verbale di mediazione del 10.7.2024). Infine, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del pagina 3 di 10 13.12.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive che le parti depositavano nel termine concesso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni in fatto e diritto che si vanno ad esporre.
1.Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
L'eccezione d'improcedibilità del giudizio formulata dalla convenuta deve ritenersi superata in ragione dell'avvenuto regolare esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, disposto dal giudice con ordinanza del 12.6.2024. E' difatti agli atti di causa il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 10.07.2024 si concludeva negativamente.
2. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
Parte resistente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui viene attribuita al Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, posto che in tal modo si configurerebbe un eccesso di delega e, conseguentemente, la violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo, va osservato che il d.lgs. 374/1999 (“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” ) ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'articolo 3 (“Agenzia in attività finanziaria”) prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato a Con soggetti iscritti in un apposito elenco, istituito presso l' . Il medesimo articolo, al secondo comma, dispone che il Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. I commi successivi stabiliscono poi i pagina 4 di 10 criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione d'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Difatti la legge delega n. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire trasparenza e tutela agli utenti, mentre il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione di detta delega, provvede ad individuare all'articolo 1 comma 1°, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1° statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è Con riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ”. Lo stesso articolo 1 comma 1° precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
In sintesi, deve concludersi che non sussiste alcun abusivo esercizio dello strumento di subdelega, poiché è lo stesso decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione Con dell'attività inserita nell'elenco tenuto dall' identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.1494 del 22.08.2025).
3. Sulla prescrizione dell'azione di ripetizione
L'eccezione è infondata, posto che il dies a quo del termine di prescrizione non decorre dalla stipula dei contratti, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla In CP_1 relazione ai contratti di mutuo difatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detto termine coincide con il quello previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023; Cass.
pagina 5 di 10 17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine. Parimenti, in caso di rapporti di conto corrente di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma, in presenza di una apertura di credito, in alcun modo si risolve in un pagamento perché non sussiste alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca. Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, con la conseguenza che i pagamenti effettuati rivestono natura ripristinatoria e non solutoria.
Nel caso in esame, pertanto, verificato che l'ultima operazione registrata nell'estratto conto risale al febbraio 2022, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati. Con la conseguenza che sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto ed in particolare della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali.
4. Nel merito
Alla luce della documentazione prodotta in atti, va innanzitutto osservato che emerge chiaramente che il ricorrente abbia stipulato con la convenuta due contratti di finanziamento volti all'acquisto di CP_1 elettrodomestici, presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, siano state attivate le relative linee di credito mediante rilascio di carta revolving da parte di Controparte_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore. Trattasi di una
[...] specifica modalità di finanziamento, collegato al rilascio di una carta di credito, che funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente, corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La caratteristica principale di detto strumento risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono invece un rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile e senza interessi.
L'operato svolto dal rivenditore - il quale è pacifico che non rivesta qualità di intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC - ha comportato l'attivazione di una linea di credito, e ciò ha integrato la violazione della normativa soprarichiamata.
Indubbia è risultata, all'esito dell'istruttoria documentale, la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari. Difatti l'art. 3, D.lgs. n. 374/1999 (Agenzia in attività finanziaria) prevede che “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria,
pagina 6 di 10 indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso
l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Quanto previsto dalla norma citata non è però avvenuto nel caso di specie. Perdipiù l'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze
(D.M. 13 dicembre 2001 n. 485), chiarisce come non possa ritenersi esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
La carta di credito revolving di cui trattasi nel caso di specie, dunque, contenendo in sé i caratteri di un'operazione di prestito, non risulta permessa ai soggetti non individuabili quali “agenti”, poiché, come chiarito nella Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010 punto c), gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999.
Detta regola può essere derogata solo in ipotesi di credito cd. “finalizzato”, ovvero credito per la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari, nel cui ambito non è invece ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving. Dalla violazione della sopra elencata normativa - che è di natura pubblicistica, essendo volta a regolamentare e disciplinare il settore del credito, dunque finalizzata a tutelare un interesse che travalica il diritto del singolo cliente - discende necessariamente la nullità del contratto, ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa.
La questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recentissima pronunciadella Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d'Appello di Firenze, in altra causa avente fattispecie analoga ove era parte del giudizio Con la pronuncia n. Controparte_1
12838 del 13.05.2025 la Suprema Corte ha così elaborato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco pagina 7 di 10 istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del CP_2
d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex CP_2 art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”. Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura ed alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia Con in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. 'credito finalizzato'). Diversamente, si è ritenuto che la stipula di contratti di credito revolving non rientri nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da CP_1
non possa essere ricondotta alla categoria delle cd. 'carte di pagamento', in ragione della sua
[...] precipua - e diversa - funzione di 'finanziamento'.
Da tutto quanto sopra osservato, viene ulteriormente confermato che la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia Con iscritti nell'albo istituito presso l' (cfr. Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1663/2025).
Il contratto va dunque dichiarato nullo e non potrà produrre effetto alcuno. La nullità dei contratti sottoscritti dal ricorrente con va dichiarata anche nel caso in esame. Controparte_1
L'accoglimento della domanda del ricorrente volta all'accertamento della nullità del contratto comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto, con la conseguenza che il rimborso del capitale dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti, quale corrispettivo minimo ex lege per avere questi goduto delle somme ricevute dalla soc. finanziaria,
a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
pagina 8 di 10
5. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
Non può invece accogliersi l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di
'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999, dunque non può ritenersi che la pronuncia della CP_2
Suprema Corte sia caratterizzata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come prevede l'art. 92 co. 2 cpc – e considerato altresì che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici del merito (in tal senso, ex multiis CdA Bari, sent. n. 1326/2025 del 22.9.25).
Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ex art 96 3° CP_1 comma cpc, considerato che non è provata né la mala fede né la colpa grave della parte soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la consapevole della propria predominanza CP_1 economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa, stipulato in data 28.11.2004 fra e Parte_1
dichiara inoltre il diritto del ricorrente a restituire alla resistente le sole somme Controparte_1 ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente, ex art. 1284 comma 3° c.c.;
condanna infine la resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11886/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 4 dicembre 2025 alle ore 11,20 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per 'avv. Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO RE. Parte_1 Per l'avv. Marco De Leonardis in sostituzione dell'avv. STRAULINO Controparte_1 DA.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa. L'avv. De Leonardis precisa le conclusioni riportandosi alla conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11886/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 RE, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO RE PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAULINO Controparte_1 P.IVA_1 DA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. STRAULINO DA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite.”.
Resistente: “Chiede che il Tribunale di Firenze, ritenuta ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs.
n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e 77 della Cost. sospenda il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla Corte costituzionale ovvero che in ogni caso rigetti la domanda promossa in primo grado dal sig. Per il resto, la nel merito, impugna e contesta Pt_1 CP_1 quanto ex adverso dedotto ed insiste nel rigetto della avversa domanda.”
pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento concluso in data 28.11.2004. A
[...] fondamento della propria pretesa deduceva che il predetto contratto con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving veniva sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso rivenditore della grande distribuzione (Fintec S.r.l.) e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari.
Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la
Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta.
Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c.
Si costituiva in giudizio con tempestiva comparsa di risposta contestando le Controparte_1 deduzioni di parte attrice ed eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, evidenziava che il D.M. 485/2001 non trovava applicazione nella fattispecie in esame, in quanto non disciplina il rapporto tra la e CP_1
l'agente in attività finanziaria, il quale è invece regolato esclusivamente dalla Circolare della Banca
d'Italia n. 229/1999 che consente alle banche, nelle operazioni di credito al consumo, di avvalersi dei fornitori di beni per la distribuzione sul mercato di tali prodotti, comprese le linee di credito;
in ogni caso, anche qualora si ritenesse applicabile il decreto ministeriale, non si configurerebbe alcuna violazione, essendo espressamente previsto che gli intermediari possano avvalersi di imprese convenzionate per la distribuzione di carte di pagamento, incluse le carte revolving. Infine eccepiva che l'eventuale azione di ripetizione dell'indebito doveva ritenersi in parte prescritta.
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza tenutasi il 08.06.2024, il Giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che, successivamente esperita dalle parti, dava esito negativo (v. verbale di mediazione del 10.7.2024). Infine, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del pagina 3 di 10 13.12.2024, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, veniva fissata l'odierna udienza per la discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive che le parti depositavano nel termine concesso.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni in fatto e diritto che si vanno ad esporre.
1.Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
L'eccezione d'improcedibilità del giudizio formulata dalla convenuta deve ritenersi superata in ragione dell'avvenuto regolare esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa, disposto dal giudice con ordinanza del 12.6.2024. E' difatti agli atti di causa il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 10.07.2024 si concludeva negativamente.
2. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
Parte resistente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui viene attribuita al Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, posto che in tal modo si configurerebbe un eccesso di delega e, conseguentemente, la violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo, va osservato che il d.lgs. 374/1999 (“Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” ) ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'articolo 3 (“Agenzia in attività finanziaria”) prevede che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato a Con soggetti iscritti in un apposito elenco, istituito presso l' . Il medesimo articolo, al secondo comma, dispone che il Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. I commi successivi stabiliscono poi i pagina 4 di 10 criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione d'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Difatti la legge delega n. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire trasparenza e tutela agli utenti, mentre il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione di detta delega, provvede ad individuare all'articolo 1 comma 1°, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1° statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è Con riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ”. Lo stesso articolo 1 comma 1° precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
In sintesi, deve concludersi che non sussiste alcun abusivo esercizio dello strumento di subdelega, poiché è lo stesso decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione Con dell'attività inserita nell'elenco tenuto dall' identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte
d'Appello di Firenze, sentenza n.1494 del 22.08.2025).
3. Sulla prescrizione dell'azione di ripetizione
L'eccezione è infondata, posto che il dies a quo del termine di prescrizione non decorre dalla stipula dei contratti, né dalla contabilizzazione degli interessi periodicamente addebitati dalla In CP_1 relazione ai contratti di mutuo difatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che detto termine coincide con il quello previsto per il pagamento dell'ultima rata (cfr. Cass. 4232/2023; Cass.
pagina 5 di 10 17798/2011) o, se antecedente, con il passaggio a sofferenza della relativa posizione a seguito di decadenza dal beneficio del termine. Parimenti, in caso di rapporti di conto corrente di natura continuativa, l'annotazione in conto comporta un incremento del debito del correntista o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma, in presenza di una apertura di credito, in alcun modo si risolve in un pagamento perché non sussiste alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca. Il credito revolving è una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostituisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, con la conseguenza che i pagamenti effettuati rivestono natura ripristinatoria e non solutoria.
Nel caso in esame, pertanto, verificato che l'ultima operazione registrata nell'estratto conto risale al febbraio 2022, non può ritenersi prescritto il diritto a ripetere gli interessi ultralegali versati. Con la conseguenza che sussiste l'interesse di parte ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto ed in particolare della clausola che prevede l'applicazione di interessi passivi ultralegali.
4. Nel merito
Alla luce della documentazione prodotta in atti, va innanzitutto osservato che emerge chiaramente che il ricorrente abbia stipulato con la convenuta due contratti di finanziamento volti all'acquisto di CP_1 elettrodomestici, presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, siano state attivate le relative linee di credito mediante rilascio di carta revolving da parte di Controparte_1
la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore. Trattasi di una
[...] specifica modalità di finanziamento, collegato al rilascio di una carta di credito, che funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente, corrispondente al fido concesso dall'Istituto di credito. La caratteristica principale di detto strumento risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono invece un rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile e senza interessi.
L'operato svolto dal rivenditore - il quale è pacifico che non rivesta qualità di intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC - ha comportato l'attivazione di una linea di credito, e ciò ha integrato la violazione della normativa soprarichiamata.
Indubbia è risultata, all'esito dell'istruttoria documentale, la violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari. Difatti l'art. 3, D.lgs. n. 374/1999 (Agenzia in attività finanziaria) prevede che “1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria,
pagina 6 di 10 indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso
l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”. Quanto previsto dalla norma citata non è però avvenuto nel caso di specie. Perdipiù l'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze
(D.M. 13 dicembre 2001 n. 485), chiarisce come non possa ritenersi esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
La carta di credito revolving di cui trattasi nel caso di specie, dunque, contenendo in sé i caratteri di un'operazione di prestito, non risulta permessa ai soggetti non individuabili quali “agenti”, poiché, come chiarito nella Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010 punto c), gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999.
Detta regola può essere derogata solo in ipotesi di credito cd. “finalizzato”, ovvero credito per la promozione e la conclusione da parte di fornitori di beni e servizi di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli intermediari finanziari, nel cui ambito non è invece ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving. Dalla violazione della sopra elencata normativa - che è di natura pubblicistica, essendo volta a regolamentare e disciplinare il settore del credito, dunque finalizzata a tutelare un interesse che travalica il diritto del singolo cliente - discende necessariamente la nullità del contratto, ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa.
La questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recentissima pronunciadella Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte d'Appello di Firenze, in altra causa avente fattispecie analoga ove era parte del giudizio Con la pronuncia n. Controparte_1
12838 del 13.05.2025 la Suprema Corte ha così elaborato il seguente principio di diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del
d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco pagina 7 di 10 istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del CP_2
d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex CP_2 art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”. Il principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura ed alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia Con in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. 'credito finalizzato'). Diversamente, si è ritenuto che la stipula di contratti di credito revolving non rientri nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da CP_1
non possa essere ricondotta alla categoria delle cd. 'carte di pagamento', in ragione della sua
[...] precipua - e diversa - funzione di 'finanziamento'.
Da tutto quanto sopra osservato, viene ulteriormente confermato che la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia Con iscritti nell'albo istituito presso l' (cfr. Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze n.
1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1663/2025).
Il contratto va dunque dichiarato nullo e non potrà produrre effetto alcuno. La nullità dei contratti sottoscritti dal ricorrente con va dichiarata anche nel caso in esame. Controparte_1
L'accoglimento della domanda del ricorrente volta all'accertamento della nullità del contratto comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto, con la conseguenza che il rimborso del capitale dovrà essere maggiorato dei soli interessi legali ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti, quale corrispettivo minimo ex lege per avere questi goduto delle somme ricevute dalla soc. finanziaria,
a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Devono in ogni caso ritenersi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
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5. Le spese di lite
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, tenuto conto della definizione avvenuta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
Non può invece accogliersi l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc, posto che nel caso di specie non si ritiene sussistente una ipotesi di
'mutamento giurisprudenziale'. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999, dunque non può ritenersi che la pronuncia della CP_2
Suprema Corte sia caratterizzata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come prevede l'art. 92 co. 2 cpc – e considerato altresì che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici del merito (in tal senso, ex multiis CdA Bari, sent. n. 1326/2025 del 22.9.25).
Infine, non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente ex art 96 3° CP_1 comma cpc, considerato che non è provata né la mala fede né la colpa grave della parte soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la consapevole della propria predominanza CP_1 economica, si serve della ritrosia del consumatore ad affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
accoglie il ricorso e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa, stipulato in data 28.11.2004 fra e Parte_1
dichiara inoltre il diritto del ricorrente a restituire alla resistente le sole somme Controparte_1 ricevute in prestito al tasso legale tempo per tempo vigente, ex art. 1284 comma 3° c.c.;
condanna infine la resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 16,30.
Firenze, 4 dicembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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