Art. 65.
In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , il personale ospedaliero non di ruolo che usufruisce dei benefici previsti nel presente titolo e' trattenuto in servizio fino all'immissione diretta in ruolo, ovvero allo espletamento dei concorsi pubblici di cui al predetto titolo.
Sono revocati di diritto tutti gli avvisi pubblici relativi a posti per i quali esistano aventi diritto ad usufruire dei benefici previsti nella presente legge. Sono altresi' revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai medesimi posti per i quali non siano state completate le operazioni e le prove concorsuali all'atto della entrata in vigore della presente legge.
In deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , il personale ospedaliero non di ruolo che usufruisce dei benefici previsti nel presente titolo e' trattenuto in servizio fino all'immissione diretta in ruolo, ovvero allo espletamento dei concorsi pubblici di cui al predetto titolo.
Sono revocati di diritto tutti gli avvisi pubblici relativi a posti per i quali esistano aventi diritto ad usufruire dei benefici previsti nella presente legge. Sono altresi' revocati di diritto i concorsi pubblici relativi ai medesimi posti per i quali non siano state completate le operazioni e le prove concorsuali all'atto della entrata in vigore della presente legge.