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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BONARI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 143/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022-104 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16.06.2025, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, impugna l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602.73, emessa dalla SO.GE.R.T. S.p.A., Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Cetona, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, domiciliata in Caivano. Sostiene la ricorrente che è stata irritualmente notificata un'intimazione adempiere ex art 50 dpr 602.1973 di pagamento n. 2022.104 da parte della SOGERT Spa, la quale ha richiesto all'odierno ricorrente il pagamento di un accertamento imu del 2015 il quale sarebbe stato già notificato al contribuente nel 2021, che l'atto impositivo presupposto non è mai stato notificato all'odierno ricorrente e, pertanto ad oggi si è prescritto il credito asseritamente dovuto e che tale importo non è dovuto dall'odierno ricorrente stante il termine unico di 5 anni per la notifica degli atti impositivi per gli enti locali. In data 31.10.2025 si costituisce la SO.GE.R.T. S.p.A., depositando l'avviso di accertamento n. 2020.20 notificato in data 15.02.2021, non impugnato, pertanto diventato definitivo ed incontestabile. «L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto – benché di formazione stragiudiziale o amministrativa
– suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.» (Cass. Civ. ordinanza 5265 del 01.03.2017).
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza, esaminati gli atti e sentite le parti, la Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso infondato. La notifica dell'avviso di accertamento del 15.02.2021 risulta essere stata spedita a mezzo raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno consegnata. Nel caso in questione, gli atti sono stati notificati direttamente a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del destinatario per ricevuta (come da copia degli avvisi di ricevimento sottoscritti depositati). La notificazione degli atti, oltre che tramite ufficiali notificatori può essere eseguita direttamente dall'ufficio a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento la cui disciplina è contenuta nelle disposizioni di notifica per posta ordinaria con A/R contenute essenzialmente nel DPR 655/1982 e nei decreti del ministero dello Sviluppo economico del 01.10.2008 e ministero delle Comunicazioni del 09.04.2001. L'avviso di accertamento regolarmente notificato come dimostrato dall'avviso di ricevimento depositato, non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo ed incontestabile e, per l'effetto, il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro 300,00.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BONARI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 143/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2022-104 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16.06.2025, la sig.ra Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, impugna l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602.73, emessa dalla SO.GE.R.T. S.p.A., Concessionario del servizio riscossione tributi ed entrate patrimoniali del Comune di Cetona, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, domiciliata in Caivano. Sostiene la ricorrente che è stata irritualmente notificata un'intimazione adempiere ex art 50 dpr 602.1973 di pagamento n. 2022.104 da parte della SOGERT Spa, la quale ha richiesto all'odierno ricorrente il pagamento di un accertamento imu del 2015 il quale sarebbe stato già notificato al contribuente nel 2021, che l'atto impositivo presupposto non è mai stato notificato all'odierno ricorrente e, pertanto ad oggi si è prescritto il credito asseritamente dovuto e che tale importo non è dovuto dall'odierno ricorrente stante il termine unico di 5 anni per la notifica degli atti impositivi per gli enti locali. In data 31.10.2025 si costituisce la SO.GE.R.T. S.p.A., depositando l'avviso di accertamento n. 2020.20 notificato in data 15.02.2021, non impugnato, pertanto diventato definitivo ed incontestabile. «L'omessa tempestiva impugnazione dell'atto – benché di formazione stragiudiziale o amministrativa
– suscettibile di successiva riscossione coattiva comporta l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito.» (Cass. Civ. ordinanza 5265 del 01.03.2017).
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza, esaminati gli atti e sentite le parti, la Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso infondato. La notifica dell'avviso di accertamento del 15.02.2021 risulta essere stata spedita a mezzo raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno consegnata. Nel caso in questione, gli atti sono stati notificati direttamente a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del destinatario per ricevuta (come da copia degli avvisi di ricevimento sottoscritti depositati). La notificazione degli atti, oltre che tramite ufficiali notificatori può essere eseguita direttamente dall'ufficio a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento la cui disciplina è contenuta nelle disposizioni di notifica per posta ordinaria con A/R contenute essenzialmente nel DPR 655/1982 e nei decreti del ministero dello Sviluppo economico del 01.10.2008 e ministero delle Comunicazioni del 09.04.2001. L'avviso di accertamento regolarmente notificato come dimostrato dall'avviso di ricevimento depositato, non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo ed incontestabile e, per l'effetto, il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte in composizione monocratica respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite liquidate in complessive euro 300,00.