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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pantelleria - Piazza Cavour N. 15 91017 Pantelleria TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunepantelleria.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.06.2025, RGR 691/25, Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 12 emesso dal Funzionario Responsabile del Comune di Pantelleria in data 17.03.2025 (prot. 6479), spedito per la notifica in data 10.04.2025 e notificato in data 24.04.2025, avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2019”, sostenendone la illegittimità. A sostegno del proprio gravame eccepiva la decadenza della pretesa fiscale essendo stato l'avviso di accertamento notificato oltre il termine stabilito dall' art. 1, comma 161, L. 296/06, e l'illegittimità parziale per carenza del presupposto impositivo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune di Pantelleria, regolarmente evocato in giudizio.
In data 25.11.2025, parte ricorrente depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento opposto, reso dal Comune di Pantelleria in data 19.11.2025, ed istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, Visti gli atti e i documenti allegati;
Visti l'atto di annullamento del Comune di Pantelleria e l'istanza di estinzione del giudizio di parte ricorrente, Letto l'art. 46 D.lgs 31.12.92 n. 546;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trapani, addì 13 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pantelleria - Piazza Cavour N. 15 91017 Pantelleria TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comunepantelleria.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.06.2025, RGR 691/25, Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di accertamento n. 12 emesso dal Funzionario Responsabile del Comune di Pantelleria in data 17.03.2025 (prot. 6479), spedito per la notifica in data 10.04.2025 e notificato in data 24.04.2025, avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2019”, sostenendone la illegittimità. A sostegno del proprio gravame eccepiva la decadenza della pretesa fiscale essendo stato l'avviso di accertamento notificato oltre il termine stabilito dall' art. 1, comma 161, L. 296/06, e l'illegittimità parziale per carenza del presupposto impositivo.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituiva il Comune di Pantelleria, regolarmente evocato in giudizio.
In data 25.11.2025, parte ricorrente depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento opposto, reso dal Comune di Pantelleria in data 19.11.2025, ed istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13.02.2026, la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, Visti gli atti e i documenti allegati;
Visti l'atto di annullamento del Comune di Pantelleria e l'istanza di estinzione del giudizio di parte ricorrente, Letto l'art. 46 D.lgs 31.12.92 n. 546;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Trapani, addì 13 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico