Articolo 6 della Legge 26 aprile 1974, n. 168
Articolo 5Articolo 7
Versione
2 giugno 1974
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 , e' sostituito dal seguente:
"Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di L. 72.000 per la moglie convivente;
b) di L. 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".
Entrata in vigore il 2 giugno 1974