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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1405/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 25/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1405/2024 R.G., promossa da da 1 C.F.: , Parte_1 C.F._1
2 C.F.: Parte_2 C.F._2
3 , C.F:. Parte_3 C.F._3
Tutte rappresentate e difese dall'avv. Marco Boccetti, C.F. del foro di C.F._4
Catanzaro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Catanzaro via Barlaam da Seminara
n. 139/e come da procura in atti.
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato dott.ssa Maria P.IVA_1
NA EL e domiciliato per il presente procedimento presso l' Controparte_2
in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31
[...]
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il 2.10.2024, le docenti in oggetto indicate premettevano di essere dipendenti a tempo indeterminato presso il già in ruolo nell'anno 2013 e a tutt'oggi in servizio nel CP_3 comprensorio di Lamezia Terme.
Rilevavano poi che l'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 aveva previsto “per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14” e che,
a seguito dell'applicazione dell'art.1, comma 1, lett. b) del D.P.R. 122/2013, in attuazione del D.L. sopra menzionato, il resistente, prorogava, invece, fino al 31 dicembre 2013, quanto CP_1 previsto dal citato art. 9, comma 23 del D.L. 78/2010, di conseguenza “bloccando” le progressioni economiche dei docenti in applicazione dalle norme di contenimento della spesa pubblica, così cancellando, di fatto, l'intero anno 2013, sia ai fini giuridici che economici.
Richiamavano, al riguardo, giurisprudenza di merito e legittimità che aveva precisato che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici e, pertanto, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica doveva riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
Chiedevano, pertanto, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno scolastico 2013 e, per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della loro CP_4 anzianità di servizio, ai fini di una corretta ricostruzione della carriera e conseguentemente della corretta posizione stipendiale a decorrere dalla domanda;
condannare, infine, il a CP_4 corrispondere ai ricorrenti, le differenze retributive spettanti in forza del nuovo e corretto inquadramento dal deposito dell'odierno ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, il richiamando la normativa che Controparte_5 disciplina la materia, chiedeva il rigetto del ricorso anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.178/2015, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. A seguito dell'udienza del 25.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda di riconoscimento dell'anno 2013 ai soli effetti giuridici va accolta alla luce del recentissimo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21.05.2025, al quale il Tribunale ritiene di aderire.
Sul punto, si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia di questo Tribunale emessa in caso analogo (sentenza N. 300/2025 del 10.7.2025, resa nella causa N. 1934/2024
[...]
c/MIM) e che si ritiene di condividere che ha precisato in merito alla ultima pronuncia Parte_4 della Corte Cassazione quanto segue:
“il giudizio di legittimità è scaturito dall'impugnazione della sentenza n. 66 del 30.01.2024 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, nella quale il Collegio, concordando con la tesi dell'appellante, aveva ritenuto di riconoscere l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità, affermando, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche ne aveva ritenuto la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo (il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica). Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 303/13, 2010/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse un'interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima dal blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.”.
Ciò premesso, nella citata sentenza n. 13618/2025 la Suprema Corte ha affermato che il contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010 va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.”.
Secondo i giudici di legittimità, “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva,
a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”.
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la
Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” ( Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità”
a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass.
n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche CP_1 quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”.
5. Ciò premesso, va di conseguenza, accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e, per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione e/o di progressione carriera eventualmente in essere, ad effettuare una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche il riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013. La domanda diretta ad ottenere differenze retributive, per effetto del riconoscimento ai soli fini giuridici, deve invece essere invece rigettata.
6. Tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata e dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto nelle more del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici;
[...]
- rigetta nel resto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 25/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1405/2024 R.G., promossa da da 1 C.F.: , Parte_1 C.F._1
2 C.F.: Parte_2 C.F._2
3 , C.F:. Parte_3 C.F._3
Tutte rappresentate e difese dall'avv. Marco Boccetti, C.F. del foro di C.F._4
Catanzaro ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Catanzaro via Barlaam da Seminara
n. 139/e come da procura in atti.
Ricorrente contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato dott.ssa Maria P.IVA_1
NA EL e domiciliato per il presente procedimento presso l' Controparte_2
in Catanzaro Lido alla Via Cosenza n. 31
[...]
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con ricorso depositato il 2.10.2024, le docenti in oggetto indicate premettevano di essere dipendenti a tempo indeterminato presso il già in ruolo nell'anno 2013 e a tutt'oggi in servizio nel CP_3 comprensorio di Lamezia Terme.
Rilevavano poi che l'art. 9, comma 23, del D.L. 78/2010 aveva previsto “per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14” e che,
a seguito dell'applicazione dell'art.1, comma 1, lett. b) del D.P.R. 122/2013, in attuazione del D.L. sopra menzionato, il resistente, prorogava, invece, fino al 31 dicembre 2013, quanto CP_1 previsto dal citato art. 9, comma 23 del D.L. 78/2010, di conseguenza “bloccando” le progressioni economiche dei docenti in applicazione dalle norme di contenimento della spesa pubblica, così cancellando, di fatto, l'intero anno 2013, sia ai fini giuridici che economici.
Richiamavano, al riguardo, giurisprudenza di merito e legittimità che aveva precisato che la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici e, pertanto, il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica doveva riguardare solo gli effetti economici senza influire negativamente sulla carriera ai fini giuridici.
Chiedevano, pertanto, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno scolastico 2013 e, per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione della loro CP_4 anzianità di servizio, ai fini di una corretta ricostruzione della carriera e conseguentemente della corretta posizione stipendiale a decorrere dalla domanda;
condannare, infine, il a CP_4 corrispondere ai ricorrenti, le differenze retributive spettanti in forza del nuovo e corretto inquadramento dal deposito dell'odierno ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi in giudizio, il richiamando la normativa che Controparte_5 disciplina la materia, chiedeva il rigetto del ricorso anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.178/2015, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. A seguito dell'udienza del 25.11.2025, tenutasi con trattazione scritta, lette le note depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. La domanda di riconoscimento dell'anno 2013 ai soli effetti giuridici va accolta alla luce del recentissimo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13618/2025 pubblicata il 21.05.2025, al quale il Tribunale ritiene di aderire.
Sul punto, si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia di questo Tribunale emessa in caso analogo (sentenza N. 300/2025 del 10.7.2025, resa nella causa N. 1934/2024
[...]
c/MIM) e che si ritiene di condividere che ha precisato in merito alla ultima pronuncia Parte_4 della Corte Cassazione quanto segue:
“il giudizio di legittimità è scaturito dall'impugnazione della sentenza n. 66 del 30.01.2024 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, nella quale il Collegio, concordando con la tesi dell'appellante, aveva ritenuto di riconoscere l'anno 2013 dal punto di vista giuridico, ovvero come anno di servizio utile da includere nel complessivo servizio prestato ai fini della fascia di anzianità, affermando, inoltre, che la giurisprudenza costituzionale sul blocco normativo delle progressioni economiche ne aveva ritenuto la legittimità in quanto incidente in modo solo temporaneo sul trattamento economico dei dipendenti ai quali imponeva un sacrificio limitato nel tempo (il carattere eccezionale della norma era necessariamente collegato alla limitazione temporale del conseguente sacrificio economico per i dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica). Di conseguenza era inevitabile ritenere che la salvezza del blocco normativo ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 303/13, 2010/13, 154/14, 219/14, 167/20 presupponesse un'interpretazione stringente di tale disciplina, limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2010, precludendo quindi ogni possibile incremento nei medesimi anni bloccati quale altrimenti sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. E ciò di riflesso al fatto che, sempre con riferimento ai soli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche. La sentenza costituzionale n. 178/15 aveva invece ritenuto irragionevole che una successiva formulazione normativa del medesimo blocco avesse sconfinato in una sospensione strutturale della contrattazione collettiva, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti. In conclusione, proprio alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, l'unica interpretazione legittima dal blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.”.
Ciò premesso, nella citata sentenza n. 13618/2025 la Suprema Corte ha affermato che il contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, del D.L. n. 78/2010 va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.”.
Secondo i giudici di legittimità, “A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo
2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva,
a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del “blocco”.
La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la
Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che “non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.” ( Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità”
a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass.
n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche CP_1 quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.”.
5. Ciò premesso, va di conseguenza, accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico e, per l'effetto condanna l'Amministrazione resistente, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione e/o di progressione carriera eventualmente in essere, ad effettuare una nuova ricostruzione e/o progressione di carriera che includa anche il riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013. La domanda diretta ad ottenere differenze retributive, per effetto del riconoscimento ai soli fini giuridici, deve invece essere invece rigettata.
6. Tenuto conto della controvertibilità della questione esaminata e dell'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto nelle more del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici;
[...]
- rigetta nel resto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Lamezia Terme, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara