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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la separazione giudiziale iscritto al n. 1506 del 2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da (c.f. nei confronti di Parte_1 C.F._1 CP_1
( , nell'ambito del quale le parti hanno chiesto consensualmente la pronuncia C.F._2 della separazione in relazione al matrimonio contratto in Aggius l'8.12.2002, dal quale sono nati, nel 2005 e nel 2007, i figli e , alle seguenti Per_1 Per_2
CONDIZIONI
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzando i CP_1 Parte_1 coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con ogni ulteriore conseguenza di legge;
2. affidare congiuntamente il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 prevalente presso la madre e diritto di visita libero per il padre o meglio compatibilmente con le esigenze del minore;
3. la sig.ra ed il figlio si trasferiranno nell'immobile di proprietà della signora CP_1 Per_2
in via Londra 14 in Olbia entro il 30/04/2025; CP_1
4. il Sig. manterrà la propria residenza presso l'immobile già adibito a casa coniugale sito in Pt_1
Olbia alla Via Parigi n. 48, con tutti gli arredi che la compongono. La casa familiare sita in Olbia, via
Parigi 48 int. 24, di proprietà esclusiva del Signor , per averla acquistata con risorse Parte_1 economiche proprie, resta a quest'ultimo con tutti gli arredi e corredi che la compongono. Il Signor si impegna corrispondere integralmente le rate del Mutuo Unicredit 4769944, gravante Pt_1 sull'immobile ubicato in Olbia Via Parigi n. 48, ed a liberare la signora da ogni CP_1
1 garanzia dalla stessa prestata per l'acquisto dell'immobile in parola. Nel caso in cui l'istituto bancario non autorizzi la liberazione della signora dalla fideiussione ed il signor risulti CP_1 Pt_1 inadempiente nel pagamento di qualsiasi importo dovuto per il Mutuo Unicredit 4769944, gravante sull'immobile ubicato in Olbia Via Parigi n. 48, la signora potrà ripetere dal Sig. oltre CP_1 Pt_1
a tutti gli importi che sarà costretta a versare alla banca per effetto dell'inadempimento del Pt_1 anche il maggior danno derivante da detto inadempimento;
5. il sig. si impegna a versare un contributo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta) per il Pt_1 mantenimento del figlio minore , da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente Per_2 della signora , oltre al pagamento, in ragione della metà, delle spese straordinarie che si CP_1 renderanno necessarie nell'interesse del medesimo (quali, ad esempio ed a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per motorino – manutenzioni, assicurazione (€ 34,00 mensili e pertanto la metà
€ 17,00 saranno corrisposte mensilmente in aggiunta al contributo per il mantenimento) e benzina – palestra in caso di iscrizione (€ 55,00 mensili e pertanto la metà € 27,50 saranno corrisposte mensilmente in aggiunta al contributo per il mantenimento), un viaggio di istruzione all'anno, un viaggio per ricongiungimento con la sorella a Torino all'anno, contributo per abbigliamento per ogni stagione, ricarica telefonica). Le ulteriori spese straordinarie che si renderanno eventualmente necessarie rispetto a quelle espressamente indicate nel presente atto dovranno essere previamente concordate e documentate;
6. il Signor corrisponderà direttamente alla figlia a titolo di mantenimento della stessa, Pt_1 Per_1 un assegno mensile pari ad euro 250,00, oltre al pagamento, in ragione della metà, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse di quest'ultima (quali, ad esempio ed a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse universitarie, acquisto libri, canone locazione, viaggi per il rientro a casa in Sardegna, wifi (€ 25,90 mensili e pertanto la metà € 12,95 saranno corrisposte mensilmente in aggiunta al contributo per il mantenimento). Le ulteriori spese straordinarie che si renderanno eventualmente necessarie rispetto a quelle espressamente indicate nel presente atto dovranno essere previamente concordate e documentate. Per quanto riguarda il canone di locazione dell'abitazione di Torino, pari ad € 400,00 mensili, il Sig. si impegna a pagare integralmente Pt_1 la mensilità di maggio e giugno 2025 e, pertanto, dal mese di luglio verrà diviso al 50% tra i genitori;
sarà la SI a corrispondere l'intera somma alla proprietaria e pertanto il Sig. erserà CP_1 Pt_1
l'importo di € 200,00 mensile entro il 5 di ciascun mese alle coordinate bancarie della SI , CP_1 unitamente al contributo al mantenimento per;
Per_2
7. il Signor s'impegna a restituire alla SI , entro la data del 30.04.2025, la somma Pt_1 CP_1 di euro 1.500,00 dalla stessa corrisposta al di lei fratello per l'acquisto di condizionatori installati nell'abitazione di proprietà del sita in Olbia via Parigi 48; si impegna altresì a corrispondere Pt_1
l'ulteriore somma di € 1.112,30 per il rimborso di spese varie sostenute dalla SI , in rate CP_1 mensili di € 200,00 ciascuna, decorrenti dal 30.05.2025;
8. l'Assegno Unico ed Universale sarà diviso al 50% tra i genitori;
9. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento attesa la rispettiva autosufficienza economica;
10. sulla base degli accordi sopra indicati i coniugi dichiarano di non aver più nulla da pretendere l'una nei confronti dell'altro per qualsivoglia titolo o ragione dipendente o anche non dipendente dal rapporto di coniugio;
11. i coniugi dichiarano, altresì, che il presente accordo avrà validità fin dalla sua sottoscrizione”.
Il Giudice si riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
2 Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, ritenuto che esse non siano contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico, e che corrispondano all'interesse dei figli;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , in relazione al Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in Aggius l'8.12.2002, alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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