Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 10/04/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01816/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dalla Questura di Palermo in data 08/03/2025 e notificato in data 10.06.2025, con il quale si rigetta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- nonché della nota del 14-08-2025 che ha di fatto rigettato l'istanza di revoca in autotutela, limitandosi ad eccepire che sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal sig. -OMISSIS- era già stato emesso il provvedimento del 08.03.2025;
- nonché ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al
ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare n. 598/2025;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2026 il dott. RT VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna a) il provvedimento di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, del marzo 2025, b) nonché la nota di rigetto dell’agosto 2025 sulla richiesta di revoca in autotutela, motivato dall’amministrazione in relazione alla già avvenuta conclusione del relativo procedimento amministrativo atteso il precedente diniego del 8/3/2025.
Osserva di essere stato già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e di avere avviato, in data 25/01/2024, un’attività individuale di minimercato sita in Palermo, in via Maqueda n. 20. Quindi in data 21/03/2024 presentava richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allegando la dichiarazione di inizio attività, il certificato di attribuzione del numero di partita IVA, l’esito di evasione del protocollo 12848/2024 del 14.02.2024 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, la SCIA per apertura di esercizio di commercio di vicinato. Successivamente integrava l’istanza presentata, allegando copia del passaporto e certificato di cambio residenza.
In data 10.06.2025, tuttavia, la Questura di Palermo notificava al sig. -OMISSIS- un provvedimento di rigetto, adottato l’08.03.2025 (Cat. A. 12/2025 Cont. Cap), del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo per mancanza delle risorse economiche adeguate necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività.
Dopo tale data, forte della dichiarazione dei redditi 2024, in cui è documentato il reddito pari a € 29.232,00 l’interessato presentava istanza di revoca in autotutela.
L’Amministrazione ha riscontrato la richiesta di revoca in autotutela con il provvedimento di rigetto qui gravato.
Il ricorso è affidato a due motivi di censura con cui si contestano la violazione di legge e l’eccesso di potere, sotto diversi profili.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato con atto di mera forma.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 598/2025, non appellata.
In prossimità dell’udienza di trattazione, nessuna delle parti ha articolato scritti a difesa.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2026, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione, come da verbale.
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Con i due profili di doglianza parte ricorrente contesta la violazione degli artt. 5, comma 5 e 26 del D.lgs. n. 286/1998, la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 3 del DPR n. 394/1999, l’eccesso di potere e il difetto di istruttoria, illogicità, travisamento di fatti e difetto di motivazione (prima censura); nonché la violazione e la falsa applicazione dell’art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 286/98 nonché degli artt.36 e 37 D.P.R. n. 394/99, art. 8 della Convenzione OIL, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 9 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, il difetto di motivazione (seconda censura).
Le censure sono fondate.
Nel caso in esame, l’amministrazione non ha tenuto in debito conto la capacità reddituale del richiedente, che proveniva da un permesso di soggiorno per lavoro dipendente e chiedeva il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’amministrazione avrebbe dovuto tener conto, tanto nel provvedimento iniziale quanto in quello di rigetto dell’istanza di autotutela amministrativa, sia della capacità reddituale pregressa, sia di quella in seguito comprovata dopo il primo esercizio dell’attività autonoma del richiedente che, con la dichiarazione dei redditi 2024 ha documentato € 29.232,00.
È indubbio, infatti, che l’amministrazione debba prendere in considerazione gli elementi sopravvenuti e adottare i provvedimenti in autotutela connessi, impregiudicata la valutazione sulla sufficienza degli stessi elementi sopravvenuti.
Nel caso in esame, anche a fronte della nuova documentazione prodotta dall’interessato e relativa alla capacità reddituale dell’attività autonoma intrapresa, l’amministrazione si è limitata laconicamente a richiamare il precedente provvedimento di rigetto (del marzo 2025, notificato solo a giugno 2025).
In conclusione, il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione.
Tenuto conto della necessità che l’amministrazione si ridetermini, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Consigliere
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RT VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.