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Articolo 2 della Legge 11 luglio 2003, n. 205
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Legge 11 luglio 2003, n. 205
Articolo 2 della Legge 11 luglio 2003, n. 205
Versione
7 agosto 2003
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 7 agosto 2003
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