Articolo 25 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 24Articolo 26
Versione
1 gennaio 1965
Art. 25.
Chiunque omette la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 10 o presenta la dichiarazione stessa inesatta o incompleta, e' punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000.
E' altresi', punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 15.000 il mezzadro o il colono parziario che rifiuti, senza giustificato motivo, di controfirmare la dichiarazione di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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