Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 3518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3518 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03518/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2025, proposto da NE IL Zappalà, rappresentata e difesa dagli avvocati Dino Caudullo ed Irene Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito, l’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Direzione generale, e l’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Uff. VII ambito territoriale di Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania del 13 settembre 2023, n. 3479.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito, dell’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Direzione generale, e dell’USR – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Uff. VII ambito territoriale di Catania;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 il dott. IE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con cui è stato dichiarato il diritto della parte odierna ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- la sentenza in epigrafe risulta essere passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Catania datata 24 marzo 2025, in atti), ed essere stata ritualmente notificata all’Amministrazione in data 13 settembre 2023, così essendo decorso dalla notificazione il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto:
- pertanto, sussistere i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cpa;
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza;
- di nominare fin da ora, per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre il termine concesso all’Amministrazione, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne della stessa Amministrazione – anche al fine di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale – il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
- di precisare che:
a) l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi – salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, che deciderà al riguardo – pena le sanzioni previste dalla legge;
b) il commissario ad acta non è obbligatoriamente individuato nell’organo amministrativo che avrebbe dovuto espletare il compito di amministrazione attiva oggetto del giudicato, potendo il Giudice individuarlo in base al proprio discernimento;
c) nel caso di specie, il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso atteso che: c1) nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ( ex plurimis , TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246); c2) il Ministero resistente avrebbe già dovuto provvedere a dare adempimento al giudicato in epigrafe;
d) nel caso di delega da parte del commissario ad acta nominato con la presente sentenza, il commissario ad acta delegante dovrà dare immediata comunicazione della delega alla Segreteria di questa Sezione di questo TAR Sicilia – Catania;
e) nel caso eventuale di un suo insediamento, il commissario ad acta dovrà dare immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria di questa Sezione di questo TAR Sicilia – Catania;
- di dover disattendere la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’Amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’Amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia;
- che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: a) ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione in via amministrativa, alla sentenza in epigrafe; b) dispone che, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito, all’esecuzione della sentenza provveda, nel termine di ulteriori sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato; c) respinge la domanda relativa al riconoscimento della penalità di mora; d) condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida – secondo quanto statuito dalla sentenza CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2025, n. 807, in base ai parametri previsti per le esecuzioni mobiliari dalla tabella 16 del DM giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come sostituita dal DM giustizia 13 agosto 2022, n. 147, ed anche in forza dell’aumento del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa di cui all’art. 4, comma 8, del DM giustizia 10 marzo 2014, n. 55 – in complessivi euro 734,16 (settecentotrentaquattro/16), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, nonché alla integrale rifusione di quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato per il presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP LE, Presidente
IE NA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NA | EP LE |
IL SEGRETARIO