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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1347/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2509/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17642/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD01019 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD01022 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di Srl;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi le memorie illustrative con allegati documenti depositati il 11 ottobre 2025 dalla parte appellante;
Dato atto che la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 2275/2025, ma con rilievo della urgenza di definizione del merito e compensazione delle spese di fase;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato i ricorsi riuniti della contribuente, proposti originariamente separati, rispettivamente avverso due avvisi di accertamento, uno per il periodo di imposta 2019 ed altro per il periodo di imposta 2020, con i quali si negava il diritto Società_1alla detrazione IVA in relazione ad operazioni di acquisto (passive) dal fornitore srl, in quanto ritenute soggettivamente inesistenti;
-che, in particolare, la sentenza appellata, in relazione a quanto in questa sede di appello principalmente rileva, ha così motivato la sua decisione di rigetto: << 10. Ed invero, qualora l'Erario contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, ricade sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede, onere non adempiuto nel caso di specie, atteso che la contribuente- odierna ricorrente non adottava tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione posta in essere non faccia parte di una frode, sussistendo un obbligo sostanziale di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente (effettiva esistenza, effettiva struttura operativa, capacità di fornire autonomamente i beni acquistati), fondandosi su elementi obiettivi che non possono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto (assenza di una clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale, mancanza di pubblicità o giro di affari). 11. Ciò ancor di più nel caso di specie, in cui la contribuente- odierna ricorrente intratteneva stretti rapporti commerciali con la prefata società, senza minimamente accertarsi del soggetto con il quale intratteneva i rapporti commerciali, risultata essere una società sostanzialmente priva di personale dipendente e di un'effettiva struttura operativa, risultando, dunque, da questo punto di vista pienamente adempiuto l'onere probatorio incombente sull'amministrazione IA, riversandosi sul contribuente l'onere di dimostrare che, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, era pressoché impossibile scoprire la frode, quindi avere piena contezza del complessivo disegno fraudolento (cfr. sul punto Cass., Sent. n. 21740/2016; cfr., sul punto, altresì, Cass., Sent. n. 5406 del 2016, secondo la quale, infatti, “deve essere il contribuente che ha dedotto il costo relativo alla suddetta operazione a provarne l'effettività e tale prova non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento che, normalmente, vengono utilizzati fittiziamente e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali) >> ;
-che la società ha appellato lamentando:
1) ERROR IN IUDICANDO: NULLITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 CO. 5 BIS D.LGS, N. 546/92 PER AVER IL GIUDICE APODITTICAMENTE RITENUTO ASSOLTO L'ONERE DELLA PROVA.
2) ERROR IN IUDICANDO: NULLITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2729 C.C. E 45 DEL DPR 917/86, NONCHE' DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE N. 130 DEL 31 AGOSTO 2022, PER AVER IL GIUDICE APODITTICAMENTE RITENUTO NON DIMOSTRATA LA BUONA FEDE DEL CONTRIBUENTE E PER AVER ACCOLTO LE PRESUNZIONI OPERATE DALL'UFFICIO CIRCA UNA PRESUNTA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE DELLA CONTRIBUENTE AD UNA FRODE FISCALE, NON AVENDO RAVVISATO ALCUN DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ALCUNA CARENZA DEGLI INVERO INDEFETTIBILI PRESUPPOSTI DI FATTO IN SENO ALL'ACCERTAMENTO OPPOSTO, ADDUCENDO ARGOMENTAZIONE ORA DEL TUTTO INSUFFICIENTI, ORA ALQUANTO INCONFERENTI CON IL TENORE DELLE DOGLIANZE VENTILATE DALLA ODIERNA APPELLANTE, MOSTRANDO DI AVERLE PER LARGA PARTE TRAVISATE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 36, C. 2, N 4 DLGS 546/92, NONCHE' DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
-che l'AdE si è costituita per resistere, evidenziando di aver dato la prova mediante gli elementi indicati nel pvc della GdF del 21 dicembre 2023, redatto a seguito di una verifica fiscale Ricorrente_1eseguita nei confronti della società , per gli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021, posto a fondamento degli avvisi di accertamento, prodotto in giudizio in primo grado, ed in particolare per quanto evidenziato da pag. 9 in poi (stralcio del pvc, che riportava in memoria);
-che la parte contribuente ha depositato il 11 ottobre 2025 memoria illustrativa, con la quale riferiva la intervenuta archiviazione del procedimento penale aperto per il reato di utilizzazione delle fatture in contestazione ritenute soggettivamente inesistenti, producendo in allegato sia la richiesta di archiviazione che il decreto di archiviazione;
-che rigettata la istanza cautelare (con sollecitazione alla definizione nel merito e compensazione delle spese di fase), è stata quindi fissata la odierna udienza di discussione;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che i due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi;
-che, infatti, il primo attiene alla soddisfazione dell'onere probatorio da parte dell'AdE riguardo sia alla soggettiva inesistenza delle operazioni sia alla conoscenza o conoscibilità da parte di Ricorrente_1 srl di inserirsi in una evasione o in una frode o dell'acquisto da soggetti diversi da quello formalmente apparente;
e il secondo, logicamente subordinato, della prova contraria della contribuente sia sulla effettività soggettiva delle operazioni contestate Società_1intrattenute proprio con la srl, sia sulla non conoscenza e comunque non conoscibilità di trattare con operatore diverso da quello apparente o di inserirsi in una frode o evasione di imposta IVA;
-che quindi l'appello, che non ha riproposto i motivi formali e sulla validità degli avvisi rigettati dalla sentenza appellata, rimette alla cognizione di questo Giudice di appello una rivalutazione complessiva del merito del giudizio di primo grado;
-che i due accertamenti gravati (riferiti ad annualità successive 2019 e 2020) sono fondati entrambi sullo stesso pvc del 21 dicembre 2023 elevato dalla GdF, prodotto in giudizio da AdE senza gli allegati, e recuperano esclusivamente la detrazione IVA, sicchè lo scrutinio giudiziale deve essere necessariamente orientato dal diritto unionale (ex multiis sentenza CGUE del 24 luglio 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, punti 132 e 133 nonché giurisprudenza ivi citata);
-che la Cassazione, nella doverosa declinazione interna del diritto della Unione, sta precisando, coerentemente (anche se ancora in termini restrittivi riguardo alla consistenza della prova contraria a carico del contribuente, rispetto al diritto della Unione) con la giurisprudenza della Corte della Unione, di cui ha preso consapevolezza con maggiore puntualita' a decorrere dal 2018 in poi, in materia (da Cass., sez. trib., Ordinanza n. 26374 depositata il 30 settembre 2025):
<< Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di detraibilita' dell'IVA l' amministrazione IA, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell' ambito di una frode carosello, ha l' onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo la oggettiva fittizieta' del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che la operazione si inseriva in una evasione dell' imposta;
la prova della consapevolezza dell' evasione richiede che l' Amministrazione IA dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizieta' del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l' ordinaria diligenza in rapporto alla qualita' professionale ricoperta, che l' operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull' avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un' evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalita' in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, ne' la regolarita' della contabilita' e dei pagamenti, ne' la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi >> (cosi' anche: Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda;
conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020);
-che, esaminati gli avvisi di accertamento impugnati e il verbale della GdF, ritiene la Corte che difetti all'evidenza la prova della consapevolezza;
-che infatti in entrambi gli accertamenti (di sostanziale identico tenore) così viene motivato il disconoscimento della detrazione:
<< Come anticipato, il presente atto prende le mosse dagli esiti dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza, svolta su delega dell'Autorità Giudiziaria nell'alveo di accertamenti -ai fini della responsabilità penale della società Ricorrente_1 S.r.l.- per violazioni già fiscalmente contestate dall'Amministrazione IA in relazione ad altra annualità d'imposta e con riguardo a operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti da altri fornitori. Nel Pvc richiamato, con suffragio di elementi probanti -cui si rinvia ai fini della motivazione del presente atto, conformemente a quanto disposto ex art. 3, comma 3, della L. n. 241 del 1990 e in ossequio al principio di speditezza dell'azione amministrativa- è emersa la constatazione, in relazione all'anno d'imposta 2019 (ndr, nel 2020 , nel relativo accertamento) , di effettuazione di acquisti “soggettivamente inesistenti” dalla società Società_1 P.IVA_2 S.r.l. (P. IVA.: ), impresa connotata da elevati indici di rischio, che hanno condotto a configurare, già nel Pvc richiamato, la fittizietà del fornitore. Più in particolare, come in appresso indicati, gli elementi indiziari posti a carico dell'emittente rappresentano un soggetto privo di effettiva organizzazione e consistenza economica, che ha effettuato cessioni solo cartolari delle merci, con addebito dell'IVA alla società Ricorrente_1 S.r.l., omettendone il versamento e generando il c.d. “salto di imposta”. Invero, nei confronti della Società_1 S.r.l. sono state riscontrate le caratteristiche che tipicamente descrivono soggetti economici inesistenti (cartiere), sinteticamente rintracciabili nelle seguenti circostanze di fatto:
- sussiste una limitata operatività della società nel tempo, finalizzata ad evitare controlli ispettivi: la Società_1 S.r.l. ha iniziato la sua attività economica il 21/03/2018 (data di attribuzione della P.Iva) e già a fine dicembre 2020 risulta estinta e definitivamente cancellata dal Registro delle imprese a seguito di Liquidazione Giudiziale in data 17/05/2023;
-l'importo delle vendite, conseguite in una finestra temporale brevissima, appare considerevole e non diversamente giustificabile, tenuto conto del mercato di riferimento in cui opera l'impresa. Nella tabella che segue sono riportati i dati del fatturato della Società_1 SRL per il biennio 2019-2020: FATTURE EMESSE CON I DATI IDENTIFICATIVI DI Società_1 SRL PERIODO IMPONIBILE IVA TOTALE TOTALE FATTURE 2019 11.136.429,17 1.113.643,15 12.250.072,32 TOTALE FATTURE 2020 8.387.284,51 839.018,14 9.226.302,65 TOTALE 2019-2020 19.523.713,68 1.952.661,29 21.476.374,97; Società_1- la S.r.l. ha presentato, per il solo anno d'imposta di inizio attività (2018) il modello dichiarativo ai fini IVA, con indicazione di un Volume d'affari di € 4.745.001,00 e un credito Iva di € 34.136,00; - in relazione alle annualità d'imposta successive risulta omesso l'assolvimento degli obblighi dichiarativi ai fini delle Imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e dei conseguenti versamenti d'imposta dovuti;
- non risultano effettuati acquisti di merci a monte da parte della Società_1 S.R.L.;
- la Società_1 S.r.l. non risulta avere personale dipendente. In tale contesto, nelle deduzioni difensive presentate dalla società, le preminenti motivazioni afferiscono al tema dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio, relativamente all'aspetto che investe la consapevolezza, in capo al cessionario, che l'operazione si inserisca in un'evasione d'imposta. Al riguardo, consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che “… nelle ipotesi più semplici di operazioni soggettivamente inesistenti, ovvero quelle di tipo triangolare
-caratterizzate dall'interposizione fittizia di un terzo (”cartiera“) tra il cedente e il cessionario
-, l'onere probatorio gravante sull'Ufficio può esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione, trattandosi di indice sintomatico dell'assenza di buona fede del contribuente, stante l'immediatezza dei rapporti (cfr., ex multis, Cass. n. 24892/2023, Cass. n. 10163/2023, Cass. n. 37230/2022, Cass. n. 20930/2014). Ove l'Amministrazione assolva l'anzidetto incombente istruttorio, spetta al contribuente offrire la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un imprenditore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportabili alle circostanze del caso concreto, per evitare di essere coinvolto in un'operazione finalizzata ad evadere l'imposta (cfr. Cass. n. 15749/2023, Cass. n. 14656/2023, Cass. n. 9955/2023).” Ebbene, riguardo alla oggettiva fittizietà del fornitore e al suo ruolo di cartiera, l'Ufficio ritiene sussistenti e conferenti gli elementi probatori e gli indici di anomalia sopra descritti, già rappresentati nell'atto istruttorio, riferiti al soggetto che ha emesso la fattura, negandosi - contrariamente a quando affermato dalla Parte nella sua censura – ulteriori necessarie indagini circa l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Difatti, vertendosi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, le operazioni si ritengono rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, ma da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione/prestazione rappresentata nella fattura. In tali ipotesi l'Iva non è detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta. In altri termini, non entrano nel conteggio del dare ed avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni inesistenti senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la «copertura» di prestazioni acquisite da altri soggetti (Cass. 20060/2015) >> ;
-che, come si osserva, l'AdE ha puntato esclusivamente, in accertamenti, su elementi tesi a provare la mera fittizieta' del fornitore, ritenendo che la fittizieta' dell'operatore, nel caso concreto, soddisfi anche l'onere probatorio gravante sulla stessa riguardo alla consapevolezza
-intesa secondo il diritto dell'Unione, e cioe' che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l' operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una evasione - del cessionario, ritenendola cioe' indice sintomatico dell'assenza di buona fede del contribuente;
-che il pvc è sulla stessa linea, atteso che in esso si legge pag. 12: << il contribuente, con memorie illustrative depositate in sede di chiusura del pvc ha dichiarato, a pag. 6, di aver attuato “diligenti indagini” con acquisizioni camerali e dei bilanci di esercizio. A parere di questi investigatori non solo le verifiche descritte non sono mai effettivamente avvenute, ma comunque non sarebbero mai state necessarie. Concordando infatti con le prospettazioni dell'avvocata difensore, certamente non si può pretendere che il cliente studi le poste di bilancio proprio fornitore. Se veramente (rectius, correttamente) la visura camerale fosse stata svolta, se veramente accertamenti minimi fossero stati fatti (ne vengono dichiarati svolti molti di più) , si sarebbe potuto facilmente accertare che l'impresa in questione, oltre a fornire prezzi leggermente più favorevoli di altri competitor sul mercato, a fronte di volumi di affari milionari di cessioni non aveva assolutamente alcun dipendente assunto. Circostanza, questa, facilmente riscontrabile, e che quanto meno, dal punto di vista amministrativo comprova, a parere dei verificatori, una “negligenza” della verificata nella instaurazione di un rapporto particolarmente importante con uno dei suoi più eminenti fornitori. >> ;
-che dunque non vi sono agli atti, per scelta propria sia degli investigatori che dell'AdE, elementi oggettivi e specifici (oltre gli elementi inducenti alla non operatività del cedente) inerenti la sfera della cessionaria appellante, che depongano per un indizio di consapevolezza di questa;
-che sebbene secondo alcune pronunzie della Corte di Cassazione (i cui arresti sono in corso di tendenziale rivisitazione per conformità al diritto della Unione), si possa trarre la presunzione della consapevolezza del cessionario dalla fittizietà stessa dell'operatore per carenze strutturali ed organizzative, specie nelle situazioni più semplici di triangolazione, occorre, al fine di evitare l'elusione dell'onere probatorio stabilito dal diritto eurounitario gravante sull'Amministrazione IA (che, è bene ricordare, risponde alla esigenza di garantire l'obiettivo di trattato di realizzare una economia di mercato unico fortemente competitiva, favorendo la libertà, l'agevole accesso di nuovi operatori, la rapidità degli scambi e la certezza del diritto), comunque un quid pluris di contesto, inferente direttamente la cessionaria, che rende almeno “ragionevole” la conoscibilità (intesa in termini eurounitari anche come
“avrebbe dovuto conoscere”);
-che nel caso questo quid pluris di contesto non è dedotto in avvisi di accertamento: e tale dato conduce a ritenere non provato l'elemento della consapevolezza, necessario per negare unionalmente la detrazione;
-che inoltre, per completezza, esaminando il pvc, la GdF indica in effetti due circostanze, non valorizzate dall'AdE in accertamenti, di contesto potenzialmente inferenti a disvelare la consapevolezza, peraltro la prima affermata e non dimostrata, da cui derivare l'insorgere dell'onere di diligenza dell'imprenditore accorto, rimasto secondo la GdF inadempiuto : la prima, “fornire prezzi leggermente più favorevoli di altri competitor sul mercato”, e la seconda, la circostanza che l'ammontare delle forniture in questione sia di circa un quinto delle complessive forniture acquisite dalla appellante per ciascuno dei periodi di imposta, costituendo così la cedente SG il principale tra i molteplici fornitori;
-che entrambe le affermate circostanze di contesto non rendono ragionevole la induzione di consapevolezza di poter o dover sapere della evasione in capo all'appellante, potendo -con lo stesso grado- essere intese al contrario: ossia prezzi leggermente più bassi hanno indotto all'acquisto negli anni in questione in misura maggiore, considerata anche la oggettiva regolare fornitura nel tempo;
-che inoltre, anche l'affermazione contenuta in pvc secondo cui l'assenza di dipendenti in capo alla cedente avrebbe potuto essere riscontrata dalla lettura del certificato camerale risulta indimostrata, posto che l'AdE neppure ha depositato il certificato camerale, nonostante la puntuale contestazione appellante fin dal primo grado della presenza di dipendenti e di sede operativa della cedente;
-che sotto altro profilo, va osservato che nello stesso pvc al fl. 12, nella sezione relativa al riscontro della oggettività della fornitura, si dà atto del rinvenimento di “documentazione relativa ai contatti con il presunto responsabile delle forniture e carteggio epistolare di contrattazione”, nonché “effettiva esistenza di documentazione attestante il trasporto, rispetto alla quale la parte ha fornito, e comunque sono stati rivenuti in fase di accesso, idonei documenti a testimonianza dei carichi fatturati, ancorchè non immediatamente riconducibili alla società fatturante”, senza specificare in che senso non siano immediatamente riconducibili Società_1i trasporti alla società fatturante (cedente ), e senza operare diretti rilievi;
-che dunque vi è prova di contrattazione e di adempimento della fornitura senza rilievi neppure inerenti il trasporto, sì da contraddire l'assunto della consapevolezza e consolidare l'apparenza di esistenza del soggetto;
-che infine, a parere del Collegio vi è un decisivo oggettivo e notorio elemento di contesto che rende priva di forza la induzione di consapevolezza del cessionario dalla mera apparenza della società cedente: oggetto delle operazioni è merce alimentare (carne) tracciata in tutti i passaggi, e nessun rilievo è stato operato dai militi (né dall'AdE) sulla provenienza della merce agevolmente riscontrabile;
-che quindi, applicando la regola della Unione in materia di prova secondo cui la valutazione
“deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sull'onere della prova, procedendo ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie [ordinanza del 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C-289/22, EU:C:2023:26, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 25 maggio 2023, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IVA – Acquisto simulato), C-114/22, EU:C:2023:430, punto 36]”, declinata nel contesto italiano alla stregua dell'art. 7 co. 5 bis D.L.vo 546/1992, valutate globalmente tutte le circostanze di fatto del caso concreto, la sola prova della fittizietà dell'operatore cedente non è sufficiente ad indurre, in modo puntuale e circostanziato, anche la prova della consapevolezza del cessionario, risultando peraltro in giudizio gli elementi di contesto, innanzi indicati, inducenti ad escluderla;
-che di conseguenza, non è insorto, come opposto dall'appellante anche in primo grado, alcun onere in capo alla contribuente di dare la prova liberatoria e cioè di provare la sua “buona fede” e, in particolare, la sua diligenza rafforzata, in conformità con il diritto della Unione, secondo cui, come nel caso concreto in esame, “qualora l'amministrazione tributaria si fondi segnatamente su irregolarità commesse nella sfera dell'emittente di una fattura, la valutazione degli elementi di prova non può condurre ad obbligare indirettamente detto soggetto passivo, destinatario di tale fattura, a procedere a verifiche presso la sua controparte contrattuale che, in linea di principio, non gli competono (v., in tal senso, ordinanza del 16 maggio 2013, Hardimpex, C-444/12, EU:C:2013:318, punto 27 e giurisprudenza ivi citata)” , da ult. Sentenza CGUE dell'11 gennaio 2024 in C-537/2022, Link Global, par. 44;
-che quindi l'appello va accolto e gli avvisi impugnati annullati per infondatezza;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado possono compensarsi integralmente, rinvenendosi ragioni legali, gravi ed eccezionali -secondo la definizione concettuale della Corte Costituzionale-, nella soluzione della controversia in ragione delle evoluzione contemporanea della giurisprudenza interna di legittimità e della Corte di Giustizia;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Compensa integralmete tra le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente e Relatore DE SIMONE DANILO, Giudice PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2509/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17642/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 33 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD01019 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF306MD01022 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
Ricorrente_1Visto e letto l'atto di appello di Srl;
Vista e letta la sentenza appellata in epigrafe indicata;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellata Agenzia delle Entrate (AdE); Visti e letti tutti gli atti e documenti presenti ed acquisiti ai fascicoli, ivi compresi le memorie illustrative con allegati documenti depositati il 11 ottobre 2025 dalla parte appellante;
Dato atto che la domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 2275/2025, ma con rilievo della urgenza di definizione del merito e compensazione delle spese di fase;
Trattata la controversia come da verbale;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art 36 co. 2 D.L.vo 546/1992 e del combinato disposto ex art. 1 co. 2 D.L.vo 546/1992, 132 cpc e 118 disp. att. cpc;
rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato i ricorsi riuniti della contribuente, proposti originariamente separati, rispettivamente avverso due avvisi di accertamento, uno per il periodo di imposta 2019 ed altro per il periodo di imposta 2020, con i quali si negava il diritto Società_1alla detrazione IVA in relazione ad operazioni di acquisto (passive) dal fornitore srl, in quanto ritenute soggettivamente inesistenti;
-che, in particolare, la sentenza appellata, in relazione a quanto in questa sede di appello principalmente rileva, ha così motivato la sua decisione di rigetto: << 10. Ed invero, qualora l'Erario contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, ricade sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede, onere non adempiuto nel caso di specie, atteso che la contribuente- odierna ricorrente non adottava tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione posta in essere non faccia parte di una frode, sussistendo un obbligo sostanziale di diligenza nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente (effettiva esistenza, effettiva struttura operativa, capacità di fornire autonomamente i beni acquistati), fondandosi su elementi obiettivi che non possono sfuggire ad un imprenditore mediamente accorto (assenza di una clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale, mancanza di pubblicità o giro di affari). 11. Ciò ancor di più nel caso di specie, in cui la contribuente- odierna ricorrente intratteneva stretti rapporti commerciali con la prefata società, senza minimamente accertarsi del soggetto con il quale intratteneva i rapporti commerciali, risultata essere una società sostanzialmente priva di personale dipendente e di un'effettiva struttura operativa, risultando, dunque, da questo punto di vista pienamente adempiuto l'onere probatorio incombente sull'amministrazione IA, riversandosi sul contribuente l'onere di dimostrare che, nonostante l'impiego della dovuta diligenza, era pressoché impossibile scoprire la frode, quindi avere piena contezza del complessivo disegno fraudolento (cfr. sul punto Cass., Sent. n. 21740/2016; cfr., sul punto, altresì, Cass., Sent. n. 5406 del 2016, secondo la quale, infatti, “deve essere il contribuente che ha dedotto il costo relativo alla suddetta operazione a provarne l'effettività e tale prova non può essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento che, normalmente, vengono utilizzati fittiziamente e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali) >> ;
-che la società ha appellato lamentando:
1) ERROR IN IUDICANDO: NULLITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 CO. 5 BIS D.LGS, N. 546/92 PER AVER IL GIUDICE APODITTICAMENTE RITENUTO ASSOLTO L'ONERE DELLA PROVA.
2) ERROR IN IUDICANDO: NULLITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2729 C.C. E 45 DEL DPR 917/86, NONCHE' DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE N. 130 DEL 31 AGOSTO 2022, PER AVER IL GIUDICE APODITTICAMENTE RITENUTO NON DIMOSTRATA LA BUONA FEDE DEL CONTRIBUENTE E PER AVER ACCOLTO LE PRESUNZIONI OPERATE DALL'UFFICIO CIRCA UNA PRESUNTA PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE DELLA CONTRIBUENTE AD UNA FRODE FISCALE, NON AVENDO RAVVISATO ALCUN DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ALCUNA CARENZA DEGLI INVERO INDEFETTIBILI PRESUPPOSTI DI FATTO IN SENO ALL'ACCERTAMENTO OPPOSTO, ADDUCENDO ARGOMENTAZIONE ORA DEL TUTTO INSUFFICIENTI, ORA ALQUANTO INCONFERENTI CON IL TENORE DELLE DOGLIANZE VENTILATE DALLA ODIERNA APPELLANTE, MOSTRANDO DI AVERLE PER LARGA PARTE TRAVISATE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 36, C. 2, N 4 DLGS 546/92, NONCHE' DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
-che l'AdE si è costituita per resistere, evidenziando di aver dato la prova mediante gli elementi indicati nel pvc della GdF del 21 dicembre 2023, redatto a seguito di una verifica fiscale Ricorrente_1eseguita nei confronti della società , per gli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021, posto a fondamento degli avvisi di accertamento, prodotto in giudizio in primo grado, ed in particolare per quanto evidenziato da pag. 9 in poi (stralcio del pvc, che riportava in memoria);
-che la parte contribuente ha depositato il 11 ottobre 2025 memoria illustrativa, con la quale riferiva la intervenuta archiviazione del procedimento penale aperto per il reato di utilizzazione delle fatture in contestazione ritenute soggettivamente inesistenti, producendo in allegato sia la richiesta di archiviazione che il decreto di archiviazione;
-che rigettata la istanza cautelare (con sollecitazione alla definizione nel merito e compensazione delle spese di fase), è stata quindi fissata la odierna udienza di discussione;
ritenuto
-che l'appello -tempestivo e a contraddittorio regolare- sia fondato;
-che i due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi;
-che, infatti, il primo attiene alla soddisfazione dell'onere probatorio da parte dell'AdE riguardo sia alla soggettiva inesistenza delle operazioni sia alla conoscenza o conoscibilità da parte di Ricorrente_1 srl di inserirsi in una evasione o in una frode o dell'acquisto da soggetti diversi da quello formalmente apparente;
e il secondo, logicamente subordinato, della prova contraria della contribuente sia sulla effettività soggettiva delle operazioni contestate Società_1intrattenute proprio con la srl, sia sulla non conoscenza e comunque non conoscibilità di trattare con operatore diverso da quello apparente o di inserirsi in una frode o evasione di imposta IVA;
-che quindi l'appello, che non ha riproposto i motivi formali e sulla validità degli avvisi rigettati dalla sentenza appellata, rimette alla cognizione di questo Giudice di appello una rivalutazione complessiva del merito del giudizio di primo grado;
-che i due accertamenti gravati (riferiti ad annualità successive 2019 e 2020) sono fondati entrambi sullo stesso pvc del 21 dicembre 2023 elevato dalla GdF, prodotto in giudizio da AdE senza gli allegati, e recuperano esclusivamente la detrazione IVA, sicchè lo scrutinio giudiziale deve essere necessariamente orientato dal diritto unionale (ex multiis sentenza CGUE del 24 luglio 2023, Lin, C-107/23 PPU, EU:C:2023:606, punti 132 e 133 nonché giurisprudenza ivi citata);
-che la Cassazione, nella doverosa declinazione interna del diritto della Unione, sta precisando, coerentemente (anche se ancora in termini restrittivi riguardo alla consistenza della prova contraria a carico del contribuente, rispetto al diritto della Unione) con la giurisprudenza della Corte della Unione, di cui ha preso consapevolezza con maggiore puntualita' a decorrere dal 2018 in poi, in materia (da Cass., sez. trib., Ordinanza n. 26374 depositata il 30 settembre 2025):
<< Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di detraibilita' dell'IVA l' amministrazione IA, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell' ambito di una frode carosello, ha l' onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo la oggettiva fittizieta' del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che la operazione si inseriva in una evasione dell' imposta;
la prova della consapevolezza dell' evasione richiede che l' Amministrazione IA dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizieta' del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l' ordinaria diligenza in rapporto alla qualita' professionale ricoperta, che l' operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull' avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente;
incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un' evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalita' in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, ne' la regolarita' della contabilita' e dei pagamenti, ne' la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi >> (cosi' anche: Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda;
conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020);
-che, esaminati gli avvisi di accertamento impugnati e il verbale della GdF, ritiene la Corte che difetti all'evidenza la prova della consapevolezza;
-che infatti in entrambi gli accertamenti (di sostanziale identico tenore) così viene motivato il disconoscimento della detrazione:
<< Come anticipato, il presente atto prende le mosse dagli esiti dell'attività ispettiva della Guardia di Finanza, svolta su delega dell'Autorità Giudiziaria nell'alveo di accertamenti -ai fini della responsabilità penale della società Ricorrente_1 S.r.l.- per violazioni già fiscalmente contestate dall'Amministrazione IA in relazione ad altra annualità d'imposta e con riguardo a operazioni di acquisto soggettivamente inesistenti da altri fornitori. Nel Pvc richiamato, con suffragio di elementi probanti -cui si rinvia ai fini della motivazione del presente atto, conformemente a quanto disposto ex art. 3, comma 3, della L. n. 241 del 1990 e in ossequio al principio di speditezza dell'azione amministrativa- è emersa la constatazione, in relazione all'anno d'imposta 2019 (ndr, nel 2020 , nel relativo accertamento) , di effettuazione di acquisti “soggettivamente inesistenti” dalla società Società_1 P.IVA_2 S.r.l. (P. IVA.: ), impresa connotata da elevati indici di rischio, che hanno condotto a configurare, già nel Pvc richiamato, la fittizietà del fornitore. Più in particolare, come in appresso indicati, gli elementi indiziari posti a carico dell'emittente rappresentano un soggetto privo di effettiva organizzazione e consistenza economica, che ha effettuato cessioni solo cartolari delle merci, con addebito dell'IVA alla società Ricorrente_1 S.r.l., omettendone il versamento e generando il c.d. “salto di imposta”. Invero, nei confronti della Società_1 S.r.l. sono state riscontrate le caratteristiche che tipicamente descrivono soggetti economici inesistenti (cartiere), sinteticamente rintracciabili nelle seguenti circostanze di fatto:
- sussiste una limitata operatività della società nel tempo, finalizzata ad evitare controlli ispettivi: la Società_1 S.r.l. ha iniziato la sua attività economica il 21/03/2018 (data di attribuzione della P.Iva) e già a fine dicembre 2020 risulta estinta e definitivamente cancellata dal Registro delle imprese a seguito di Liquidazione Giudiziale in data 17/05/2023;
-l'importo delle vendite, conseguite in una finestra temporale brevissima, appare considerevole e non diversamente giustificabile, tenuto conto del mercato di riferimento in cui opera l'impresa. Nella tabella che segue sono riportati i dati del fatturato della Società_1 SRL per il biennio 2019-2020: FATTURE EMESSE CON I DATI IDENTIFICATIVI DI Società_1 SRL PERIODO IMPONIBILE IVA TOTALE TOTALE FATTURE 2019 11.136.429,17 1.113.643,15 12.250.072,32 TOTALE FATTURE 2020 8.387.284,51 839.018,14 9.226.302,65 TOTALE 2019-2020 19.523.713,68 1.952.661,29 21.476.374,97; Società_1- la S.r.l. ha presentato, per il solo anno d'imposta di inizio attività (2018) il modello dichiarativo ai fini IVA, con indicazione di un Volume d'affari di € 4.745.001,00 e un credito Iva di € 34.136,00; - in relazione alle annualità d'imposta successive risulta omesso l'assolvimento degli obblighi dichiarativi ai fini delle Imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e dei conseguenti versamenti d'imposta dovuti;
- non risultano effettuati acquisti di merci a monte da parte della Società_1 S.R.L.;
- la Società_1 S.r.l. non risulta avere personale dipendente. In tale contesto, nelle deduzioni difensive presentate dalla società, le preminenti motivazioni afferiscono al tema dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio, relativamente all'aspetto che investe la consapevolezza, in capo al cessionario, che l'operazione si inserisca in un'evasione d'imposta. Al riguardo, consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che “… nelle ipotesi più semplici di operazioni soggettivamente inesistenti, ovvero quelle di tipo triangolare
-caratterizzate dall'interposizione fittizia di un terzo (”cartiera“) tra il cedente e il cessionario
-, l'onere probatorio gravante sull'Ufficio può esaurirsi nella dimostrazione che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione, trattandosi di indice sintomatico dell'assenza di buona fede del contribuente, stante l'immediatezza dei rapporti (cfr., ex multis, Cass. n. 24892/2023, Cass. n. 10163/2023, Cass. n. 37230/2022, Cass. n. 20930/2014). Ove l'Amministrazione assolva l'anzidetto incombente istruttorio, spetta al contribuente offrire la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile da un imprenditore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportabili alle circostanze del caso concreto, per evitare di essere coinvolto in un'operazione finalizzata ad evadere l'imposta (cfr. Cass. n. 15749/2023, Cass. n. 14656/2023, Cass. n. 9955/2023).” Ebbene, riguardo alla oggettiva fittizietà del fornitore e al suo ruolo di cartiera, l'Ufficio ritiene sussistenti e conferenti gli elementi probatori e gli indici di anomalia sopra descritti, già rappresentati nell'atto istruttorio, riferiti al soggetto che ha emesso la fattura, negandosi - contrariamente a quando affermato dalla Parte nella sua censura – ulteriori necessarie indagini circa l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. Difatti, vertendosi in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, le operazioni si ritengono rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, ma da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione/prestazione rappresentata nella fattura. In tali ipotesi l'Iva non è detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta. In altri termini, non entrano nel conteggio del dare ed avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, in quanto tali fatture riguardano operazioni inesistenti senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la «copertura» di prestazioni acquisite da altri soggetti (Cass. 20060/2015) >> ;
-che, come si osserva, l'AdE ha puntato esclusivamente, in accertamenti, su elementi tesi a provare la mera fittizieta' del fornitore, ritenendo che la fittizieta' dell'operatore, nel caso concreto, soddisfi anche l'onere probatorio gravante sulla stessa riguardo alla consapevolezza
-intesa secondo il diritto dell'Unione, e cioe' che sapeva o avrebbe dovuto sapere che l' operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una evasione - del cessionario, ritenendola cioe' indice sintomatico dell'assenza di buona fede del contribuente;
-che il pvc è sulla stessa linea, atteso che in esso si legge pag. 12: << il contribuente, con memorie illustrative depositate in sede di chiusura del pvc ha dichiarato, a pag. 6, di aver attuato “diligenti indagini” con acquisizioni camerali e dei bilanci di esercizio. A parere di questi investigatori non solo le verifiche descritte non sono mai effettivamente avvenute, ma comunque non sarebbero mai state necessarie. Concordando infatti con le prospettazioni dell'avvocata difensore, certamente non si può pretendere che il cliente studi le poste di bilancio proprio fornitore. Se veramente (rectius, correttamente) la visura camerale fosse stata svolta, se veramente accertamenti minimi fossero stati fatti (ne vengono dichiarati svolti molti di più) , si sarebbe potuto facilmente accertare che l'impresa in questione, oltre a fornire prezzi leggermente più favorevoli di altri competitor sul mercato, a fronte di volumi di affari milionari di cessioni non aveva assolutamente alcun dipendente assunto. Circostanza, questa, facilmente riscontrabile, e che quanto meno, dal punto di vista amministrativo comprova, a parere dei verificatori, una “negligenza” della verificata nella instaurazione di un rapporto particolarmente importante con uno dei suoi più eminenti fornitori. >> ;
-che dunque non vi sono agli atti, per scelta propria sia degli investigatori che dell'AdE, elementi oggettivi e specifici (oltre gli elementi inducenti alla non operatività del cedente) inerenti la sfera della cessionaria appellante, che depongano per un indizio di consapevolezza di questa;
-che sebbene secondo alcune pronunzie della Corte di Cassazione (i cui arresti sono in corso di tendenziale rivisitazione per conformità al diritto della Unione), si possa trarre la presunzione della consapevolezza del cessionario dalla fittizietà stessa dell'operatore per carenze strutturali ed organizzative, specie nelle situazioni più semplici di triangolazione, occorre, al fine di evitare l'elusione dell'onere probatorio stabilito dal diritto eurounitario gravante sull'Amministrazione IA (che, è bene ricordare, risponde alla esigenza di garantire l'obiettivo di trattato di realizzare una economia di mercato unico fortemente competitiva, favorendo la libertà, l'agevole accesso di nuovi operatori, la rapidità degli scambi e la certezza del diritto), comunque un quid pluris di contesto, inferente direttamente la cessionaria, che rende almeno “ragionevole” la conoscibilità (intesa in termini eurounitari anche come
“avrebbe dovuto conoscere”);
-che nel caso questo quid pluris di contesto non è dedotto in avvisi di accertamento: e tale dato conduce a ritenere non provato l'elemento della consapevolezza, necessario per negare unionalmente la detrazione;
-che inoltre, per completezza, esaminando il pvc, la GdF indica in effetti due circostanze, non valorizzate dall'AdE in accertamenti, di contesto potenzialmente inferenti a disvelare la consapevolezza, peraltro la prima affermata e non dimostrata, da cui derivare l'insorgere dell'onere di diligenza dell'imprenditore accorto, rimasto secondo la GdF inadempiuto : la prima, “fornire prezzi leggermente più favorevoli di altri competitor sul mercato”, e la seconda, la circostanza che l'ammontare delle forniture in questione sia di circa un quinto delle complessive forniture acquisite dalla appellante per ciascuno dei periodi di imposta, costituendo così la cedente SG il principale tra i molteplici fornitori;
-che entrambe le affermate circostanze di contesto non rendono ragionevole la induzione di consapevolezza di poter o dover sapere della evasione in capo all'appellante, potendo -con lo stesso grado- essere intese al contrario: ossia prezzi leggermente più bassi hanno indotto all'acquisto negli anni in questione in misura maggiore, considerata anche la oggettiva regolare fornitura nel tempo;
-che inoltre, anche l'affermazione contenuta in pvc secondo cui l'assenza di dipendenti in capo alla cedente avrebbe potuto essere riscontrata dalla lettura del certificato camerale risulta indimostrata, posto che l'AdE neppure ha depositato il certificato camerale, nonostante la puntuale contestazione appellante fin dal primo grado della presenza di dipendenti e di sede operativa della cedente;
-che sotto altro profilo, va osservato che nello stesso pvc al fl. 12, nella sezione relativa al riscontro della oggettività della fornitura, si dà atto del rinvenimento di “documentazione relativa ai contatti con il presunto responsabile delle forniture e carteggio epistolare di contrattazione”, nonché “effettiva esistenza di documentazione attestante il trasporto, rispetto alla quale la parte ha fornito, e comunque sono stati rivenuti in fase di accesso, idonei documenti a testimonianza dei carichi fatturati, ancorchè non immediatamente riconducibili alla società fatturante”, senza specificare in che senso non siano immediatamente riconducibili Società_1i trasporti alla società fatturante (cedente ), e senza operare diretti rilievi;
-che dunque vi è prova di contrattazione e di adempimento della fornitura senza rilievi neppure inerenti il trasporto, sì da contraddire l'assunto della consapevolezza e consolidare l'apparenza di esistenza del soggetto;
-che infine, a parere del Collegio vi è un decisivo oggettivo e notorio elemento di contesto che rende priva di forza la induzione di consapevolezza del cessionario dalla mera apparenza della società cedente: oggetto delle operazioni è merce alimentare (carne) tracciata in tutti i passaggi, e nessun rilievo è stato operato dai militi (né dall'AdE) sulla provenienza della merce agevolmente riscontrabile;
-che quindi, applicando la regola della Unione in materia di prova secondo cui la valutazione
“deve essere effettuata conformemente alle norme nazionali sull'onere della prova, procedendo ad una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto del caso di specie [ordinanza del 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C-289/22, EU:C:2023:26, punto 46 e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del 25 maggio 2023, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (IVA – Acquisto simulato), C-114/22, EU:C:2023:430, punto 36]”, declinata nel contesto italiano alla stregua dell'art. 7 co. 5 bis D.L.vo 546/1992, valutate globalmente tutte le circostanze di fatto del caso concreto, la sola prova della fittizietà dell'operatore cedente non è sufficiente ad indurre, in modo puntuale e circostanziato, anche la prova della consapevolezza del cessionario, risultando peraltro in giudizio gli elementi di contesto, innanzi indicati, inducenti ad escluderla;
-che di conseguenza, non è insorto, come opposto dall'appellante anche in primo grado, alcun onere in capo alla contribuente di dare la prova liberatoria e cioè di provare la sua “buona fede” e, in particolare, la sua diligenza rafforzata, in conformità con il diritto della Unione, secondo cui, come nel caso concreto in esame, “qualora l'amministrazione tributaria si fondi segnatamente su irregolarità commesse nella sfera dell'emittente di una fattura, la valutazione degli elementi di prova non può condurre ad obbligare indirettamente detto soggetto passivo, destinatario di tale fattura, a procedere a verifiche presso la sua controparte contrattuale che, in linea di principio, non gli competono (v., in tal senso, ordinanza del 16 maggio 2013, Hardimpex, C-444/12, EU:C:2013:318, punto 27 e giurisprudenza ivi citata)” , da ult. Sentenza CGUE dell'11 gennaio 2024 in C-537/2022, Link Global, par. 44;
-che quindi l'appello va accolto e gli avvisi impugnati annullati per infondatezza;
-che le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
-che argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
-che le spese del doppio grado possono compensarsi integralmente, rinvenendosi ragioni legali, gravi ed eccezionali -secondo la definizione concettuale della Corte Costituzionale-, nella soluzione della controversia in ragione delle evoluzione contemporanea della giurisprudenza interna di legittimità e della Corte di Giustizia;
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla l'avviso di accertamento impugnato. Compensa integralmete tra le parti le spese del doppio grado.