Sentenza 16 giugno 2022
Parere definitivo 8 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/12/2025, n. 10221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10221 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10221/2025REG.PROV.COLL.
N. 01063/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2023, proposto dal Comune di Bogliasco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Castagnola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OL AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Francesca Florino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 486/2022, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OL AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 novembre 2025 il Cons. IO LU e udito per la parte appellante l’Avvocato Marco Castagnola in collegamento da remoto attraverso videoconferenza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 486 del 16 giugno 2022 il T.A.R. della Liguria ha accolto il ricorso proposto dalla signora OL AN per l’annullamento dell’ordinanza n. 141 prot. n. 6833 del Comune di Bogliasco.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal Comune di Bogliasco.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la ricorrente in primo grado.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 novembre 2025.
2. L’ordinanza impugnata in primo grado, riporta la sentenza gravata, ha ad oggetto “ una costruzione prefabbricata in legno e una tettoia antistante, entrambe realizzate sul terrazzo dell’abitazione della ricorrente a Bogliasco, via De Marchi 31/3; si tratta di beni che si vuole fossero stati edificati senza titolo in un’area sottoposta a vincoli paesistici generici e specifici; è segnalata altresì la realizzazione di un’ulteriore struttura sul terrazzo dell’abitazione ricorrente, anch’essa senza titolo edilizio, ma la qualificazione di tale bene è del tutto generica, sì che allo stato si può escludere che l’ingiunzione sia stata estesa anche a tale embrionale manufatto ”.
Il primo giudice ha ritenuto fondata la censura con cui si deduceva una carenza istruttoria: le autorità preposte non hanno eseguito l’accesso all’appartamento per constatare il manufatto abusivo ma si sono limitati a delle rilevazioni fotografiche.
Secondo il T.A.R. tale manufatto senza il predetto accesso non è pienamente identificabile: la sentenza rileva l’imprecisione che deriva dalla determinazione assunta dall’amministrazione di non accedere all’immobile della ricorrente tale da non rendere possibile accertare con precisione la natura, dimensione e funzione del bene.
L’oggetto dell’abuso non era stato individuato a causa proprio del mancato sopralluogo interno all’immobile e tanto sarebbe testimoniato dalla genericità con cui l’ordinanza di demolizione descrive le opere abusive; inoltre non viene riconosciuta la natura pertinenziale di queste opere né la loro rilevanza paesaggistica con esclusione della necessità di un tiolo edificatorio di natura urbanistica o paesaggistica.
L’ordine di demolizione riguardava anche la tettoia ma il T.A.R. ha osservato come sia la giurisprudenza civile che amministrativa sono conformi nel ritenere che le tettoie siano liberamente edificabili quando per le loro caratteristiche rendono inequivocabile la funzione di protezione dagli agenti atmosferici.
La peculiarità della vicenda risiede nel fatto che per gli stessi fatti pendeva procedimento penale durante il processo davanti al TAR: il giudice penale ha poi assolto l’imputata perché il fatto non sussiste.
3. Il Comune di Bogliasco ha dedotto quattro motivi di appello relativi al merito della vicenda, ed un quinto con ha lamentato la tardività della produzione documentale di primo grado.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della stretta connessione che li lega.
Essi sono infondati per le ragioni di seguito sinteticamente (art. 3, comma 2, cod. proc. amm.) indicate.
3.1. Va anzitutto respinta la censura con cui si lamenta l’irritualità della produzione documentale effettuata dalla parte ricorrente in primo grado (secondo l’appellante, fuori termine).
Tale censura è infondata perché tale produzione è ininfluente ai fini della decisione.
Il T.A.R. non ha deciso il ricorso sulla base di tale produzione, ma al contrario sulla base della carenza istruttoria che affliggeva ab origine il provvedimento impugnato.
In un simile contesto l’onere probatorio, relativo alla dimostrazione dell’adeguato supporto istruttorio del provvedimento impugnato, ricade sul Comune che ha adottato il provvedimento.
La produzione di parte ricorrente può avere al più l’effetto di riscontrare le tesi di quest’ultima in punto di consistenza dell’immobile (che però effettivamente nulla aggiunge alle originarie carenza istruttorie del provvedimento).
Strutturalmente la fattispecie si connota proprio per la decisività, semmai, delle allegazioni probatorie dell’amministrazione resistente; quelle della parte ricorrente nulla hanno aggiunto alle originarie carenza istruttorie del provvedimento, di talché il motivo in esame è infondato in ragione della irrilevanza della contestata produzione ai fini della decisione impugnata.
3.2. Venendo all’esame delle ulteriori censure, queste risultano infondate nella parte in cui tentano di superare il dirimente rilievo della sentenza impugnata secondo cui “ gli uffici avrebbero potuto procedere all’atto istruttorio in forza delle norme che impongono ai comuni di controllare l’osservanza prestata dai cittadini alle norme paesistiche ed edilizie; tale omissione vizia di imprecisione, e così di carente istruttoria, la descrizione del bene in questione, che dagli atti appare come una semplice armadiatura in legno utilizzata per costudire attrezzi vari; tale manufatto appare destinato alla permanente presenza sul terrazzo dell’immobile della ricorrente, ma la sua descrizione contenuta nell’atto impugnato sconta l’imprecisione che deriva dalla determinazione assunta dalla p.a. di non accedere all’immobile della ricorrente, per poter accertare con precisione la natura, la dimensione e la funzione del bene; da ciò il dubbio stesso circa la sua consistenza quale immobile e la fondatezza del rilievo proposto per contestare la carente istruttoria compiuta dalla p.a. ”.
L’appellante tenta con varie argomentazioni di affermare che l’abuso sarebbe stato compiutamente identificabile anche senza l’omesso accesso: si tratta però di argomenti che sostituiscono ed integrano l’istruttoria non compiutamente effettuata, e che dunque tentano di integrarne in giudizio le carenze.
Il fatto storico della mancata effettuazione del sopralluogo si riverbera sulla difficile individuazione dell’oggetto del provvedimento: a nulla rilevando gli elementi addotti successivamente, dovendo la legittimità del provvedimento essere scrutinata secondo lo stato di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione.
3.3. Il superiore rilievo risulta dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione: dal momento che il vizio provvedimentale inerente l’esatta identificazione dell’abuso condiziona, negativamente, ogni ulteriore considerazione relativa al regime dell’abuso medesimo.
Non vale pertanto richiamare il fatto che l’immobile si trovi in area vincolata, dal momento che l’effetto viziante della mancata, compiuta acquisizione e valutazione delle caratteristiche del manufatto impedisce l’accesso all’ulteriore stadio relativo alle conseguenze della sua realizzazione in quell’area, stante l’evidente nesso di propedeuticità che lega l’oggetto del provvedimento ad ogni ulteriore questione.
Né può evidentemente procedersi ad una inversione logica, nel senso di utilizzare l’argomento della collocazione in zona vincolata per inferire il carattere abusivo dell’opera, in tal mondo tentando di supplire alle originarie carenza istruttorie sulla sua esatta consistenza.
3.4. Infondato è il gravame anche nella parte relativa alla tettoia: in disparte il rilievo della irrilevanza della valutazione, assunta sulla base di diversi parametri, del giudice penale, ciò che appare dirimente è che il T.A.R., richiamata correttamente la giurisprudenza sulle condizioni e i limiti che implicano la natura pertinenziale, ha rilevato come nel caso di specie “ in assenza di maggiori chiarimenti deducibili dall’atto impugnato, sembra che la funzione a cui è destinata la tettoia sia il riparo dagli agenti atmosferici, dal che la fondatezza anche di questo rilievo ”.
La decisione è stata assunta anche in questo caso in conseguenza della (limitata) motivazione del provvedimento impugnato.
Il quarto motivo d’appello sul punto svolge delle considerazioni in diritto, ma non supera il condizionante profilo fattuale che è alla base della decisione impugnata.
Che poi la realizzazione della tettoia potesse qualificarsi non come attività edilizia libera, ma come attività da sottoporre a s.c.i.a. previa autorizzazione paesaggistica, ancora una volta non supera le dirimenti conclusioni del primo giudice sulla natura pertinenziale del manufatto in concreto considerato.
5. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere compensate ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 92 del codice di procedura civile, come risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale, 19 aprile 2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da individuarsi nella peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI RT, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IO LU, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LU | GI RT |
IL SEGRETARIO