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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/11/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1998 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._2
04/01/1975,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Marcon
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili e/o lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 17-05-2003 Atto n. 6 parte II serie A anno 2003 nel Comune di ON
IN (VI), trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Molvena
(VI) dell'anno 2003 parte 2, serie B nr. 2, ordinando al Comune di RE (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale, sita a Molvena (VI) in via Don Girolamo Carli, 36, appartenente al sig. , resterà nella disponibilità dello stesso, convenendosi che il figlio CP_1
maggiore economicamente non autosufficiente, continuerà a dimorare presso Per_1
l'abitazione e residenza della madre a Marostica (VI) in via Cavallara 15.
2. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
3. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
economicamente non autosufficiente, corrisponderà alla madre una somma periodica mensile di euro 380,00, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, con applicazione della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ludico e sportive per la cui regolamentazione si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Vicenza del quale gli odierni ricorrenti hanno preso visione, verranno suddivise al 50 % fra i genitori.
4. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di
2 carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ON IN (VI), attualmente
RE (VI) in data 17.05.2003.
All'esito dell'udienza del 07.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/12/2016 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al
3 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Per_1
euro 380,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
da in ON IN (VI) attualmente RE (VI) il Parte_1
4 17.05.2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON IN (VI) attualmente RE (VI) al n. 2,
parte II, serie B, anno 2003;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1998 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._2
04/01/1975,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Marcon
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
-dichiarare la cessazione degli effetti civili e/o lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 17-05-2003 Atto n. 6 parte II serie A anno 2003 nel Comune di ON
IN (VI), trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Molvena
(VI) dell'anno 2003 parte 2, serie B nr. 2, ordinando al Comune di RE (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale, sita a Molvena (VI) in via Don Girolamo Carli, 36, appartenente al sig. , resterà nella disponibilità dello stesso, convenendosi che il figlio CP_1
maggiore economicamente non autosufficiente, continuerà a dimorare presso Per_1
l'abitazione e residenza della madre a Marostica (VI) in via Cavallara 15.
2. I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
3. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
economicamente non autosufficiente, corrisponderà alla madre una somma periodica mensile di euro 380,00, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie note, con applicazione della rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie mediche, scolastiche, ludico e sportive per la cui regolamentazione si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Vicenza del quale gli odierni ricorrenti hanno preso visione, verranno suddivise al 50 % fra i genitori.
4. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di
2 carattere patrimoniale per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ON IN (VI), attualmente
RE (VI) in data 17.05.2003.
All'esito dell'udienza del 07.10.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 22/12/2016 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al
3 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Per_1
euro 380,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1
da in ON IN (VI) attualmente RE (VI) il Parte_1
4 17.05.2003 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ON IN (VI) attualmente RE (VI) al n. 2,
parte II, serie B, anno 2003;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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