Decreto presidenziale 29 ottobre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00500/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2025, proposto da
E-Health S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con le mandanti Policlinico Città di Udine S.p.A. e Centro Medico Esperia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cabrini e Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Friuli Occidentale - SF, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rino Battocletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa con le mandanti Centro di Medicina s.r.l. e Techosp s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli e prof. Giorgio Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centro di Medicina s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli e prof. Giorgio Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Techosp s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca De Pauli e prof. Giorgio Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento
del parziale silenzio diniego rispetto all’istanza di accesso ai documenti del 29.07.2025 (prot. SF n. 58128A), contenuto implicitamente nel provvedimento del 29/08/2025 proto-numero 0065277/P
per la riforma/annullamento/sospensione;
per l’accertamento
della sussistenza del diritto di accesso a tutti i documenti richiesti dalla ricorrente in data 29.07.2025;
e per la condanna
al conseguente rilascio dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – SF e delle società RA s.p.a., Centro di Medicina s.r.l. e Techosp s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa UE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 116 c.p.a. notificato a mezzo pec in data 30 settembre 2025 all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (SF) e agli operatori economici componenti il r.t.i. aggiudicatario del Servizio per l’esecuzione/refertazione di prestazioni radiologiche ed ecografiche comprensivo della fornitura delle apparecchiature radiologiche, dei lavori e servizi correlati (CIG A041FB20C8) e depositato il successivo 7 ottobre 2025, la società E-Health s.r.l. ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale di: a) annullare l’asserito parziale silenzio diniego rispetto all’istanza di accesso agli atti del 29/07/2025 (prot. SF n. 58128A), contenuto implicitamente nel provvedimento del 29/08/2025 prot. n. 0065277/P; b) accertare la sussistenza del suo diritto ad accedere a tutti gli atti richiesti con la su indicata nota; c) condannare, conseguentemente, l’Azienda intimata al loro rilascio.
1.1. La ricorrente - che ha precisato che l’istanza di accesso si inserisce nella vicenda procedimentale oggetto del giudizio contraddistinto dal n. R.G. 362/2024, definito in primo grado da questo T.A.R. con sentenza n. 84/2025 in data 13 marzo 2025, rispetto al quale pende giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato (n. R.G. 2347/2025), con udienza fissata per il giorno 11 dicembre 2025 - ha stigmatizzato la condotta dell’SF, che, nonostante gli svariati inadempimenti asseritamente imputabili al r.t.i. controinteressato, non ha risolto il contratto d’appalto relativo servizio/lavori di che trattasi stipulato con il r.t.i. stesso e non ha apparentemente comminato penali. Ha, inoltre, tratto e/o, comunque, lasciato intendere un non ben chiarito retroscena dalla circostanza che la RUP si è dimessa. Da tutto ciò ritiene che emerga “con evidenza che esistono molti atti e documenti che non sono stati trasmessi all’istante”.
1.2. Ha, indi, affidato la domanda azionata al seguente articolato motivo di diritto “Violazione art. artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e succ. mod. e int., Violazione dell’art. 5 d. lgs. n. 33/2013 e succ. mod. e int. e dell’art. 35, d. lgs. n. 30/2023. Eccesso di potere per contraddittorietà. Assoluta carenza di motivazione”, con cui ha dedotto, in estrema sintesi, di avere diritto ad ottenere “copia di tutti gli atti esistenti, di natura privatistica e pubblicistica, relativi all’esecuzione del contratto”, avendo “interesse a dimostrare l’inadeguatezza dell’offerta vincitrice della gara sia al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione sia al fine di dimostrare la necessità della risoluzione del contratto con conseguente attribuzione del servizio alla stessa, seconda classificata, o, in subordine, con totale riedizione della procedura”.
1.2.1. Ha specificato, inoltre, che l’interesse che intende tutelare attraverso l’accesso ai documenti è quello relativo “all’ottenimento dell’aggiudicazione”, ma è anche quello “tutelato dall’istituto dell’accesso civico generalizzato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013)”, nonché lamentato che “sicuramente mancano numerosi documenti relativi all’avvio del servizio e dei lavori nelle sedi di MA, AC e SP”, tra cui, in particolare:
- il contratto di subappalto che ritiene essere stato stipulato con la Silce s.r.l. e la relativa autorizzazione;
- il progetto esecutivo, il piano della sicurezza, la nomina del direttore lavori del responsabile della sicurezza;
- il verbale del sopralluogo congiunto che avrebbe dovuto essere esperito, come convenuto nel corso dell’incontro in data 8 luglio 2025;
- il provvedimento, con cui – asserisce - è stata formalizzata la decisione di chiudere i presidi e di interrompere l’erogazione del servizio, appresa da notizie di stampa;
- il cronoprogramma dei lavori e dell’avvio dei servizi delle agende e ogni altro atto inerente ciascuna sede.
1.2.2. Ha, inoltre, espresso la pretesa “di avere copia di tutti gli atti inerenti all’esecuzione del contratto e la vicenda amministrativa”, ritenendo assodato che “vi deve essere stato un intenso scambio di comunicazioni tra l’Azienda e l’appaltatore nel periodo in cui le prestazioni avrebbero dovuto essere avviate”. Ha, quindi, ribadito la richiesta “di avere copia di tali comunicazioni”, nonché di “ogni atto, anche interno e informale, con cui l’amministrazione ha valutato gli inadempimenti e ha deciso se imputare penali e in quale misura o, se non lo ha fatto, per quali ragioni e sulla base di quali giustificazioni fornite dall’appaltatore”, oltre a “una puntuale indicazione dei documenti che esistono e di quelli che non esistono”.
1.2.3. Ha, conclusivamente, ribadito che la documentazione in questione le serve “per far valere in ogni sede giurisdizionale competente, a partire dal giudizio pendente in Consiglio di Stato ma senza escludere ulteriori giudizi che potranno essere avviati in altre sedi, la tutela delle proprie situazioni soggettive e per farsi portatrice, sulla base del d.lgs. n. 33/2013, dell’interesse generale ad un controllo sull’uso delle risorse pubbliche”.
2. L’SF, costituita, in vista dell’udienza camerale del giorno 19 novembre 2025, fissata per la (anticipata) trattazione del ricorso in accoglimento dell’istanza di abbreviazione dei termini presentata dalla società ricorrente in data 31 ottobre 2025 (decreto Pres. n. 8 in data 29 ottobre 2025), ha rappresentato, con la memoria difensiva dimessa, di avere “soddisfatto le richieste di accesso agli atti avanzate dalla ricorrente fornendo, con le note di riscontro, due link temporanei (doc.ti 3 e 4) che conducevano a una risorsa in cloud dalla quale i documenti richiesti, ordinati in cartelle tematiche, erano temporaneamente visibili e scaricabili”, precisando che a quella stessa risorsa “oggi conducono nuovi link, rinvenibili nel doc. n. 2, nel quale si attesta anche la corrispondenza della destinazione di quelli originari” e che, al fine di agevolare la consultazione dei documenti che più rilevano nel presente procedimento, ha provveduto ad “estrapolarli e depositarli singolarmente”, indicando, “nel doc. n. 39, il percorso per ritrovarli attraverso i nuovi link”.
2.1. Ha, indi, preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica “all’unico controinteressato legittimato a contraddire rispetto all’istanza di accesso e all’ostensione dei documenti relativi alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente procedimento” ovvero, segnatamente, alla società di scopo EVI3 s.r.l., costituita in data 17/07/2025 dalle componenti il r.t.i., che è “subentrata ex lege nell’esecuzione del contratto d’appalto”.
2.2. Ha, poi, comunque contestato la fondatezza del ricorso stesso, concludendo per la sua reiezione.
3. La società RA s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con le mandanti Policlinico Città di Udine e Centro Medico Esperia s.r.l., si è analogamente costituita in giudizio per resistere alla domanda ex adverso azionata.
3.1. Con successiva memoria difensiva, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per: a) mancata notifica ed evocazione in giudizio della società EVI3 S.r.l., formulando, al riguardo, rilievi analoghi a quelli dell’SF; b) carenza di interesse a ricorrere, sotto plurimi profili. Ha, indi, svolto argomentazioni a confutazione della sua fondatezza, se non addirittura eccepito l’ulteriore inammissibilità della domanda stessa, in quanto: a) meramente esplorativa, laddove ricondotta all’art. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990; b) non sorretta dall’individuazione dell’interesse pubblico sotteso, laddove asseritamente supportata e proposta ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
4. Si sono, inoltre, costituite in resistenza al ricorso le società Techosp s.r.l. e Centro di Medicina s.r.l., dichiarando entrambe di aderire integralmente e fare proprie le difese svolte dalla società RA s.p.a..
5. La società ricorrente ha replicato alle avverse difese, controdeducendo, in primo luogo, alla preliminare eccezione di inammissibilità per mancata notifica del ricorso introduttivo alla società EVI3 s.r.l. dalle medesime sollevata. Ha, poi, insistito nella domanda azionata, osservando che la circostanza per la quale l’istanza di accesso non è stata evasa “è puntualmente dimostrata, ad esempio, dalla mancata ostensione del subentro” di detta società “nel contratto di appalto”. Ha, indi, elencato una serie di atti asseritamente non ostesi e/o non contenuti nei link cui ha rimandato l’SF nei riscontri del 26 giugno 2025 e 29 agosto 2025.
6. L’affare è stato chiamato all’udienza camerale su indicata e discusso dalle parti, come da sintesi a verbale.
6.1. In particolare:
- la società ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, sostenendo che vi siano tuttora atti non ostesi. Ha ribadito, inoltre, che l’esigenza di acquisirli è correlata all’aggiudicazione da lei contestata in separato giudizio;
- l’SF ha puntualizzato che il doc. n. 26, che la ricorrente, a pag. 9, della propria replica afferma non esserle stato osteso, è lo stesso che, a pag. 2, riferisce esserle stato inviato. Ha ribadito, inoltre, che i link comunicati alla ricorrente rimandano a tutti i documenti indicati, come da attestazione, in atti, del funzionario competente;
- la società RA – che ha sottolineato la non pertinenza del richiesto accesso alla causa pendente in appello concernente la sola aggiudicazione – ha ribadito che viene, in ogni caso, in rilievo un accesso meramente esplorativo e generalizzato, sorretto da una causa emulativa.
6.2. L’affare è stato, quindi, introitato per essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a..
7. Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio della società EVI3 s.r.l., sollevata tanto dalla difesa dell’SF che da quelle delle società mandanti e mandataria del r.t.i. aggiudicatario.
Sebbene vi siano degli indizi che depongono nel senso che parte ricorrente fosse da tempo a conoscenza dell’intenzione del r.t.i. aggiudicatario di costituire una società di scopo (n.d.r. a pag. 5 del ricorso si legge che “Vi è il verbale di un ulteriore incontro svoltosi il 1°giugno 2025 avvenuto presso SF tra l'Azienda e il raggruppamento aggiudicatario. Si discute un problema relativo alla nomina del responsabile dell'impianto radiologico. Il RTI non possiede l'autorizzazione sanitaria obbligatoria in capo al soggetto che deve effettuare la nomina del responsabile impianti. Costituiranno una società di scopo al fine di acquisire da SF l'autorizzazione sanitaria” ), devesi, invero, ritenere che la stessa abbia ottenuto piena ed effettiva contezza della costituzione della detta società, avvenuta il 17 luglio 2025, solo in forza del deposito documentale effettuato nel presente giudizio dalla società RA s.p.a. in data 6 novembre 2025.
7.1. Dai doc. 015-19, 016-20 e 019-23, dimessi dalla ricorrente in data 7/11/2025 e relativi ad atti acquisiti in esito all’accesso esperito, si evince, infatti, che né il r.t.i. aggiudicatario, né l’SF le hanno in precedenza fornito (e/o in altro modo reso evidenti) elementi idonei ad appalesare l’avvenuta sostituzione del contraente ovvero la successione di EVI3 s.r.l. nei rapporti del r.t.i. con capogruppo RA s.p.a. in relazione all’appalto che qui viene in rilievo. Le comunicazioni relative alla turnistica in data 13 agosto 2025 (ovvero successive alla data di costituzione della società di scopo) sono state, invero, inviate all’SF da una casella di posta elettronica riconducibile a tale ultima società e il decreto del Direttore generale dell’SF in data 22 settembre 2025 di sostituzione del RUP fa ancora unicamente riferimento al “RTI aggiudicatario dell’appalto”.
Solo nel doc. 020 dimesso da SF in data 7/11/2025 (nota RA in data 2/8/2025 recante integrazione a quella precedente in data 1/8/2025) vi è, in calce, un elemento che depone per l’esistenza di EVI3 s.r.l. [n.d.r. la nota, pur essendo redatta su carta intestata di RA, risulta firmata da “Evi3 Srl (già RTI RA spa, Centro di Medicina Srl Techosp srl)” ].
Analogamente nel doc. 007, da cui si ritrae che SF, in data 5/8/2025, ha rivolto un sollecito a EVI3 s.r.l..
Un po’ poco per poter ritenere che l’odierna ricorrente potesse essere a conoscenza dell’avvenuto subentro di EVI3 s.r.l. nell’esecuzione del contratto di appalto che qui viene in rilievo, anche in considerazione del fatto che, ad oggi, non vi sono comunque in atti provvedimenti che offrono evidenza per lo meno di un’avvenuta formale presa d’atto da parte di SF del detto subentro, adempimento che parrebbe appalesarsi ineludibile ai fini della corretta gestione amministrativo/contabile del contratto stesso e degli obblighi che ne derivano.
7.2. L’eccezione va quindi – come detto – disattesa.
7.3. Potrebbero, eventualmente, ricorrere i presupposti per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società EVI3 s.r.l., ma il Collegio ritiene di poter soprassedere dal disporla, in quanto il ricorso è destituito di fondatezza, ragione per cui si prescinde anche dallo scrutinio dell’eccepita inammissibilità per carenza di interesse.
8. Si può, quindi, passare al merito.
9. Va, innanzitutto, rilevato il difetto dei presupposti fondanti il diritto di accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.
9.1. Come anche di recente osservato da condivisibile giurisprudenza «costituisce presupposto imprescindibile di ammissibilità dell’istanza di accesso civico la sua vocazione “generale”, che lo differenzia dall’accesso documentale, invece “proteso alla tutela di interessi conchiusi entro la sfera giuridica del soggetto richiedente” (Cons. Stato, Sez. III, 21 marzo 2022, n. 2019)» (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2025, n. 8415).
9.2. Dal tenore dell’istanza avanzata dalla società ricorrente in sede procedimentale (all. 002-1 – fascicolo doc. ricorrente), alla cui lettura si rinvia, ma anche dalle diffuse deduzioni sviluppate dalla medesima nel ricorso ora in esame traspare, con tutta evidenza, che il suo interesse conoscitivo è, del tutto, sganciato dalle finalità tipiche dell’accesso civico generalizzato, sostanziantisi nello “arricchimento della dinamica democratica e partecipativa dei cittadini all’esercizio del potere pubblico [e la] garanzia del buon andamento della P.A.” (Cons. St., sez. III, n. 2019/2022), cui questo genus di accesso è finalisticamente orientato.
9.3. La società mira, infatti, unicamente ad ottenere documentazione che reputa utile alla tutela e salvaguardia dei suoi personalissimi interessi.
9.4. La domanda, laddove supportata dalla denunciata violazione dell’art. 5 d. lgs. n. 33/2013 è, dunque, manifestamente destituita di fondatezza e non può trovare alcun seguito.
10. Per quanto concerne il resto - oltre ad osservarsi che, a mente dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è assicurato in modalità digitale “mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme” ovvero, sostanzialmente, quelli di cui al comma 2 della norma citata una volta venute meno le esigenze di differimento colà individuate e quelli di cui all’art. 36, commi 1 e 2 – devesi, invece, rilevare l’SF ha cercato di venire incontro, assecondandole, alle esigenze conoscitive dell’odierna ricorrente, pur a fronte di una domanda di accesso che s’appalesa ictu oculi in buona parte sfornita di quegli elementi minimi di specificità e perimetrazione (n.d.r. la ricorrente ha chiesto di ottenere copia di general-generiche “categorie” di atti, come si ritrae dalla piana lettura dei pt.1, 2 e 3, primo e secondo punto dell’elenco puntato, e 17), necessari per poter apprezzare appieno la effettiva sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241/1990 e 2, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 ovvero della necessità della conoscenza degli atti richiesti e del nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’.
11. Invero, in disparte ogni considerazione circa la mancanza di immediata correlabilità dei documenti richiesti alle esigenze difensive che la ricorrente ha spiegato (e/o intenderebbe ulteriormente spiegare) in sede d’appello per contestare l’aggiudicazione a favore del r.t.i. con capogruppo mandataria la società RA s.p.a. del “Servizio per l’esecuzione/refertazione di prestazioni radiologiche ed ecografiche comprensivo della fornitura delle apparecchiature radiologiche, dei lavori e servizi correlati” (CIG A041FB20C8), in quanto trattasi di documenti palesemente formati e/o venuti ad esistenza dopo l’aggiudicazione stessa, il Collegio non può esimersi dall’osservare che l’ostensione è stata, nei limiti del possibile, comunque informata alla massima trasparenza, proprio nell’intento di soddisfare gli ulteriori interessi che la società E-Health s.r.l. ha addotto a sostegno dell’istanza d’accesso presentata ovvero quello di “avere notizie in merito al subentro del nuovo operatore nel servizio che sta gestendo anche al fine di pianificare la propria attività imprenditoriale” e quello di “dimostrare la necessità della risoluzione del contratto con conseguente attribuzione del servizio” in suo favore, quale “ seconda classificata, o, in subordine, con totale riedizione della procedura”.
11.1. Da quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti - in particolare, dai documenti dimessi dall’SF in data 31 ottobre 2025 sub all. da 001-2 a 003-4 e in data 7 novembre 2025, ma finanche da quelli dimessi dalla stessa società ricorrente, di cui già innanzi è stata offerta, per altri fini, evidenza, ai quali tutti cui si rinvia - consta, infatti, che l’SF, lungi dal cristallizzare la richiesta della società ricorrente alla data della sua presentazione (ovvero ai documenti materialmente esistenti sino al 29 luglio 2025), ha messo a disposizione della stessa anche documenti venuti ad esistenza in epoca successiva, dando, dunque, una lettura dinamica della richiesta stessa e colmandone l’eccessiva vaghezza.
11.2. Consta, in particolare, che SF ha soddisfatto la richiesta di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente che qui specificamente interessa (analogamente alla precedente dalla medesima formulata), fornendo, con la nota di riscontro, un link temporaneo (all. 004-3 – fascicolo doc. ricorrente in data 7/10/2025), che conduceva a una risorsa in cloud, dalla quale i documenti richiesti, ordinati in cartelle tematiche, erano temporaneamente visibili e scaricabili.
11.3. Come allegato e documentato da SF, consta, altresì, che:
- a quella stessa risorsa e a quella fornita in riscontro alla precedente istanza di accesso oggi conducono i nuovi link indicati nell’atto a firma del Direttore dell’esecuzione contrattuale in data 28 ottobre 2025 (all. 001-2 – fascicolo doc. SF in data 31/10/2025), nel quale si attesta anche la corrispondenza della destinazione di quelli originari.
- i documenti “che più rilevano nel presente procedimento” sono stati anche estrapolati e depositati singolarmente;
- il Responsabile dell’Ufficio Legale dell’SF ha attestato, con atto in data 7/11/2025 (doc. n. 39 dell’elenco documenti SF – all. 035 fascicolo doc. in data 7/11/2025 su SIGA), che i documenti indicati nel foliario “sono stati messi a disposizione di E-Health in riscontro alle note prot. SF n.49280P del 26.06.2025 e prot. SF n.65277P del 29.08.2025” secondo il percorso informatico colà indicato. Ha dato, inoltre, evidenza, pure attestandola, della corrispondenza nel nuovo link.
11.4. La società ricorrente, nella propria replica, afferma che ben 25 (venticinque) dei documenti indicati nel su indicato foliario “non sono contenuti nei link del 26 giugno 2025 e 29 agosto 2025 trasmessi da SF”.
Tale circostanza non risulta, però, supportata da prova. Nel corso dell’odierna discussione parte ricorrente non ha, inoltre, chiesto di esperire indagini e/o approfondimenti istruttori al riguardo.
11.5. L’entità dei documenti asseritamente non contenuti nei detti link induce, in ogni caso, ad ipotizzare che vi possa essere stato qualche mero problema di carattere informatico all’atto del download e non la loro mancata ostensione. Ciò anche in ragione del fatto che le attestazioni dell’SF in data 28 ottobre e 7 novembre 2025, di cui innanzi si è data contezza (e, in special modo, la seconda) paiono idonee - per provenienza, contenuto ed imputabilità al pubblico funzionario/dirigente che le ha formate e sottoscritte - ad offrire piena prova di quanto, per l’appunto, in esse attestato, viepiù che la società ricorrente stessa, a pag. 9 del ricorso, afferma, comunque, che dal link inviatole dall’SF con l’atto in data 29 agosto 2025 “è stato possibile visionare alcuni documenti suddivisi in diverse cartelle”, senza specificare quali documenti ha potuto effettivamente visionare.
11.6. Ciò precisato, si osserva, in ogni caso, quanto segue con riguardo ai documenti di cui la società E-Health S.r.l. lamenta nel ricorso in esame la mancata ostensione:
- il contratto di subappalto stipulato con la Silce s.r.l., qui, comunque, prodotto in copia dall’Amministrazione intimata (all. 002 – fascicolo in data 7/11/2025), l’SF stessa attesta di averlo osteso alla ricorrente, assieme a tutto ciò che riguarda il subappalto, a seguito della richiesta di accesso agli atti della medesima del 19 maggio 2025; la relativa autorizzazione risulta, invece, perfezionata ex art. 119, comma 16, d.lgs. n. 36/2023 per decorso del termine di 30 gg. senza che l’SF abbia provveduto espressamente in merito, come si evince dalla nota dell’Azienda stessa in data 21/7/2025, qui ugualmente prodotta in copia (all. 016 – fascicolo cit.) e inclusa nel foliario, quale all. 20, parimenti contemplato nell’attestazione in data 7/11/2025;
- il progetto esecutivo, il piano della sicurezza, la nomina del direttore lavori e del responsabile della sicurezza sono atti che la ricorrente non ha mai richiesto in sede amministrativa, non avendo fatto alcuna menzione a questa tipologia di documenti né nell’istanza di accesso in data 29 luglio 2025 (all. 002-1 – fascicolo doc. ricorrente in data 7/10/2025), che qui lamenta essere stata parzialmente disattesa, ma nemmeno in quella precedente in data 19 maggio 2025 (all. 004-8 – fascicolo doc. ricorrente in data 7/11/2025);
- il verbale del sopralluogo congiunto da esperirsi come convenuto nel corso dell’incontro in data 8 luglio 2025 , sebbene non specificamente richiesto, è stato osteso. Consta, in particolare, che sono stati resi disponibili alla ricorrente i verbali relativi ai sopralluoghi in data 17 e 29 luglio 2025, qui sempre prodotti in copia (all. 004 e 005 – fascicolo SF in data 7/11/2025) e inclusi nel foliario, quali all. 8 e 9, parimenti contemplati nell’attestazione in data 7/11/2025;
- il provvedimento , con cui – asserisce - è stata formalizzata la decisione di chiudere i presidi di MA, AC e SP e di interrompere l’erogazione del servizio , appresa da notizie di stampa, e di cui lamenta la mancata ostensione non può essere stato nemmeno astrattamente richiesto con l’istanza di accesso del 29.07.2025, in quanto – come condivisibilmente osservato dalla difesa dell’SF - “gli ipotetici provvedimenti (in realtà non è mai stata disposta l’interruzione o la chiusura dei presidi in esame) sarebbero stati adottati, secondo la ricorrente, ad agosto inoltrato, quindi ben dopo la data di presentazione dell’ultima istanza”;
- il cronoprogramma dei lavori e dell’avvio dei servizi delle agende e ogni altro atto inerente ciascuna sede. Al riguardo, non può che farsi rinvio a quanto evidenziato dall’SF nella propria memoria ovvero che il cronoprogramma dei servizi non era ancora in suo possesso alla data della richiesta di accesso e che quanto al cronoprogramma dei lavori devesi, invero, vedere “la comunicazione di RA del 01.08.2025 (doc. n. 21) di riscontro alla diffida SF del 31.07.2025 (doc. n.10). Sul tema agende e turni sono state inviate la diffida 31.07.2025 dell’SF (doc. n.10), le comunicazioni del 5 e del 6 agosto 2025 (doc.ti n.11 e 12), il riscontro dell’RTI (doc.ti n.13 e18); sono state altresì ostese le comunicazioni relative ai turni nei vari presidi (doc.ti n.14-15 e 16-17), che devono essere lette in assieme al riscontro RTI 14.07.2025 (doc. n.19), e la relativa risposta dell’SF di data 21.07.2025 (doc. n.20), in cui si dà conto del fatto che l’avvio dei servizi e l’apertura delle agende nelle varie sedi erano al tempo oggetto di una diversa interpretazione tra stazione appaltante e appaltatore della normativa del D. Lgs 101/2020 e rispetto alla quale l’SF aveva richiesto un parere alla Regione FVG in data 16.07.2025 inviato a E-Health (doc.ti n. 27 e 28)”.
Il tutto con la precisazione – che vale anche per quanto in seguito riportato - che i numeri dei documenti indicati sono quelli da foliario SF, la prova della cui ostensione è da rinvenirsi nell’attestazione in data 7/11/2025 più volte citata.
11.7. Per quanto attiene alle comunicazioni tra l’Azienda e l’appaltatore nel periodo in cui le prestazioni avrebbero dovuto essere avviate può farsi, parimenti, rinvio alle difese dell’SF, laddove afferma che “sono stati forniti tutti documenti esistenti; in particolare, per quanto riguarda le comunicazioni intercorse tra SF e RTI sono state inviate la diffida 31.07 di SF (doc. n. 20), il riscontro di RA alla stessa (doc. n. 23) e la sua integrazione (doc. n. 24), la trasmissione dei documenti attinenti alla costituzione dell’SDS (doc.ti 25 e 26) la corrispondenza relativa al quesito posto alla Regione in merito alla interpretazione del D. Lgs. 101/2020 (doc.ti 27 e 28); mentre, per quanto riguarda il verbale di avvio dei lavori, esso è quello d.d. 21.05.2025 (doc. n. 29) che controparte dimostra di ben conoscere (pag. 10 del ricorso) e che in effetti conosce in quanto rientrante nel file allegato alla nota 42980P del 26.06.2025”.
11.8. Analogamente per quanto concerne gli atti, anche interni e informali, inerenti alle valutazioni da parte dell’Azienda degli inadempimenti dell’appaltatore, le sue giustificazioni e le eventuali valutazioni in ordine all’applicazione di penali , ove SF evidenzia che – pur non avendo mai formato di richiesta di accesso – “sono stati comunque messi a disposizione dell’istante attraverso le note 49280/P e 65277P (doc. n. 5 e doc.ti da 30 a 36)”.
11.9. Per quanto concerne, infine, la richiesta avanzata dalla società ricorrente nella presente sede giurisdizionale di ottenere copia dello atto di dimissioni della RUP e delle motivazioni per cui la stessa si è dimessa è palese che la stessa, oltre a non essere stata previamente avanzata in sede amministrativa, trattandosi di evento occorso in epoca successiva alla presentazione dell’istanza di accesso agli atti, fuoriesce, in ogni caso, dalle categorie di atti di cui la ricorrente medesima ha chiesto l’ostensione e non risulta avvinta da alcun evidente nesso di strumentalità con la situazione giuridica finale , che – da quanto ampiamente dedotto e ripetutamente ribadito dalla ricorrente – è da rinvenirsi, quanto meno, nella possibilità di “dimostrare la necessità della risoluzione del contratto” in essere col r.t.i. aggiudicatario della gara (ora con la società di scopo), “con conseguente attribuzione del servizio” in suo favore, quale “seconda classificata, o, in subordine, con totale riedizione della procedura”.
11.10. Pare, in ogni caso, evidente che la ricorrente - che chiede anche di avere “una puntuale indicazione dei documenti che esistono e di quelli che non esistono” - mira essenzialmente ad esperire un controllo generalizzato dell'operato dell’SF, che l’art. 24, comma 3, della l. n. 241/1990 sanziona notoriamente con l’inammissibilità.
Al riguardo, giova, in ogni caso, rammentare che “… il diritto di accesso ai documenti non si atteggia,… , in sé, come una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché, da un lato, l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, dall'altro, la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22/07/2020, n. 8580; cfr. anche Cons. St., sez. V, 11 giugno 2012, n. 3398).
In definitiva, il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
UE SI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE SI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO