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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/12/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa -Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3445/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/12/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Raffaello Boni, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis 39 C.P.C
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale:
1) Disporre la revisione dell'assegno di mantenimento con riferimento al futuro, affinché il contributo tenga conto delle spese straordinarie ricorrenti, così da ridurre al minimo i motivi di conflitto tra le parti.
2) In particolare, disporre che l'assegno di mantenimento ordinario venga aumentato di € 150,00 pagina 1 di 3 mensili (€ 75,00 per ciascuna figlia minore), quale quota forfetaria destinata a tali esigenze, restando ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie eccezionali e imprevedibili.
3) Disporre la corresponsione degli arretrati del contributo ordinario al mantenimento mediante aggancio al pagamento diretto dal datore di lavoro del resistente e già in esecuzione secondo le modalità esposte nel ricorso, essendo il resistente inadempiente al pagamento di n. 7 ratei del contributo al mantenimento ordinario, ciascuno dell'importo di € 500,00, per un totale di € 3.200,00
(già detratto acconto pari ad € 300,00) già scaduti e non corrisposti.
4) Condannare il resistente alla rifusione dei compensi professionali del presente giudizio e per la cui quantificazione ci si rimette a codesto Giudice.
5) Che venga disposto ogni altro provvedimento che codesto Tribunale riterrà opportuno adottare.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente, diretta a conseguire l'integrazione del contributo al mantenimento delle figlie e già stabilito nell'accordo di separazione omologato con decreto n. cron. 947/2023 Per_1 Per_2 del 22/02/2023, è fondata e meritevole di accoglimento.
Poiché il convenuto non ha provveduto al rimborso delle spese straordinarie meglio indicate al punto 9 del ricorso, risulta opportuno aumentare il contributo (già fissato in € 250 per ciascuna figlia in sede di separazione) dell'importo mensile di € 75 per ognuna, pari alle spese che la madre sostiene abitualmente per le minori.
Resta inteso che per le spese ulteriori il padre dovrà provvedere al relativo rimborso nella quota concordata del 50%, con conguaglio trimestrale.
Ne consegue che il datore di lavoro del convenuto, l'Impresa Scavi De Luis S.r.l. con sede a Varese in
Viale Belforte n. 273, dovrà versare direttamente a la maggior somma mensile di € Parte_1
650, oltre la rivalutazione annua.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni “(Disporre la corresponsione degli arretrati del contributo ordinario al mantenimento mediante aggancio al pagamento diretto dal datore di lavoro del resistente e già in esecuzione secondo le modalità esposte nel ricorso”), atteso che il versamento diretto del contributo a carico del datore di lavoro può riguardare solo le mensilità future e non gli arretrati.
In considerazione della soccombenza del resistente, deve condannarsi il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva: pagina 2 di 3 1) Dispone l'incremento del contributo al mantenimento delle figlie e da € 250 a € 325 Per_1 Per_2 per ciascuna, oltre la rivalutazione annua;
2) Conferma l'obbligo del convenuto di rimborsare il 50% delle ulteriori spese straordinarie, con conguaglio trimestrale
3) Ordina al datore di lavoro del resistente, Impresa Scavi De Luis S.r.l. con sede a Varese in Viale
Belforte n. 273, di versare direttamente a la somma mensile di € 650 oltre la Parte_1 rivalutazione annua;
4) Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda;
5) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
4.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa -Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3445/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/12/2025 e promossa da
elettivamente domiciliata in Varese presso lo studio dell'avv. Raffaello Boni, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis 39 C.P.C
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia il Tribunale:
1) Disporre la revisione dell'assegno di mantenimento con riferimento al futuro, affinché il contributo tenga conto delle spese straordinarie ricorrenti, così da ridurre al minimo i motivi di conflitto tra le parti.
2) In particolare, disporre che l'assegno di mantenimento ordinario venga aumentato di € 150,00 pagina 1 di 3 mensili (€ 75,00 per ciascuna figlia minore), quale quota forfetaria destinata a tali esigenze, restando ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie eccezionali e imprevedibili.
3) Disporre la corresponsione degli arretrati del contributo ordinario al mantenimento mediante aggancio al pagamento diretto dal datore di lavoro del resistente e già in esecuzione secondo le modalità esposte nel ricorso, essendo il resistente inadempiente al pagamento di n. 7 ratei del contributo al mantenimento ordinario, ciascuno dell'importo di € 500,00, per un totale di € 3.200,00
(già detratto acconto pari ad € 300,00) già scaduti e non corrisposti.
4) Condannare il resistente alla rifusione dei compensi professionali del presente giudizio e per la cui quantificazione ci si rimette a codesto Giudice.
5) Che venga disposto ogni altro provvedimento che codesto Tribunale riterrà opportuno adottare.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente, diretta a conseguire l'integrazione del contributo al mantenimento delle figlie e già stabilito nell'accordo di separazione omologato con decreto n. cron. 947/2023 Per_1 Per_2 del 22/02/2023, è fondata e meritevole di accoglimento.
Poiché il convenuto non ha provveduto al rimborso delle spese straordinarie meglio indicate al punto 9 del ricorso, risulta opportuno aumentare il contributo (già fissato in € 250 per ciascuna figlia in sede di separazione) dell'importo mensile di € 75 per ognuna, pari alle spese che la madre sostiene abitualmente per le minori.
Resta inteso che per le spese ulteriori il padre dovrà provvedere al relativo rimborso nella quota concordata del 50%, con conguaglio trimestrale.
Ne consegue che il datore di lavoro del convenuto, l'Impresa Scavi De Luis S.r.l. con sede a Varese in
Viale Belforte n. 273, dovrà versare direttamente a la maggior somma mensile di € Parte_1
650, oltre la rivalutazione annua.
Deve, invece, dichiararsi inammissibile la domanda di cui al punto 3 delle conclusioni “(Disporre la corresponsione degli arretrati del contributo ordinario al mantenimento mediante aggancio al pagamento diretto dal datore di lavoro del resistente e già in esecuzione secondo le modalità esposte nel ricorso”), atteso che il versamento diretto del contributo a carico del datore di lavoro può riguardare solo le mensilità future e non gli arretrati.
In considerazione della soccombenza del resistente, deve condannarsi il convenuto al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva: pagina 2 di 3 1) Dispone l'incremento del contributo al mantenimento delle figlie e da € 250 a € 325 Per_1 Per_2 per ciascuna, oltre la rivalutazione annua;
2) Conferma l'obbligo del convenuto di rimborsare il 50% delle ulteriori spese straordinarie, con conguaglio trimestrale
3) Ordina al datore di lavoro del resistente, Impresa Scavi De Luis S.r.l. con sede a Varese in Viale
Belforte n. 273, di versare direttamente a la somma mensile di € 650 oltre la Parte_1 rivalutazione annua;
4) Dichiara inammissibile l'ulteriore domanda;
5) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di €
4.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente Estensore
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