TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3470/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3470/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO GALLO e PIRACCINI VALENTINA, elettivamente domiciliata in VIA
RENATO SERRA N. 15 47521 CESENA presso lo studio dell'avv. GIANFRANCO GALLO
ATTRICE
Contro
“ C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da atto di citazione:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis: In via principale, nel merito, previo accertamento che il sinistro infortunistico per cui è causa è stato determinato, per i motivi in fatto e in diritto di cui alla parte narrativa del presente atto, dalle condotte poste in essere, anche in termini omissivi, dagli odierni convenuti ciascuno per il proprio titolo di responsabilità e colpa, per l'effetto DICHIARARE l'
[...]
e la società responsabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., Controparte_3 CP_4
nei confronti della sig.ra per i danni dalla stessa subiti e subendi e, di conseguenza, Parte_1
CONDANNARE l' e la società in via solidale tra Controparte_1 CP_4
loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra allo stato quantificabili in €. Parte_1
22.409,24, come sopra specificati, ovvero a quella diversa somma risarcitoria, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre interessi di legge maturati dalla mora al saldo e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria integrale di onorari e spese di lite, oltre accessori come per legge (15% TF,
4% CPA e 22 % IVA), da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori i quali si dichiarano antistatari delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1-Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra conveniva innanzi Parte_1
all'Intestato Tribunale le società di CP_1 Controparte_5
chiedendo che i medesimi fossero condannati in solido al
[...]
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni personali subìte in data 7/07/2019 all'interno della struttura alberghiera denominata “ CP_1
di sita in Cesenatico (FC), Via Caravaggio n. 11, gestita e
[...] Controparte_1
condotta in locazione dalla predetta Società, e di proprietà della Parte_2
quantificati in complessivi €. 22.409,24, oltre interessi di legge maturati dalla
[...]
mora al saldo e rivalutazione monetaria.
L'attrice deduceva che il giorno suindicato alle ore 9.40 circa stava scendendo con un'andatura normale le scale interne alla struttura alberghiera convenuta, che dalle camere portano ai piani inferiori ove è sita la hall, al fine di recarsi in spiaggia, quando cadeva rovinosamente a terra a causa delle condizioni in cui versava la scala, non a norma di sicurezza, in quanto priva dei necessari appigli e corrimano ad ausilio della deambulazione ai quali si sarebbe potuta aggrappare per evitare l'infortunio, con scalini scivolosi e notevolmente stretta.
2 Trasportata immediatamente al Pronto Soccorso presso l'Ospedale Bufalini di Cesena, nel sinistro riportava “frattura malleolare e lussazione della caviglia sinistra” con prognosi per giorni trenta di riposo;
il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €.
22.409,24, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dal CTP Dott. ovvero Persona_1
54gg di I.T.T. al 100%, 6gg di I.T.P. al 75%, 20gg di I.T.P. al 50%, 17gg di I.T.P. al 25%, e 7-
8% di invalidità permanente, oltre ad un danno morale pari ad 1/3 del totale per la componente estetica conseguente all'infortunio, già comprensivi delle spese mediche sostenute pari ad €.
202,00.
L'attrice adduceva quindi una responsabilità concorrente delle società di CP_1 [...]
per le lesioni personali subìte ex Controparte_5
art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., la prima nella sua veste di gestore/conduttore dell'attività alberghiera, mentre la seconda quale proprietaria della struttura alberghiera.
Entrambe le parti convenute non si costituivano e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'espletamento di prove orali e mediante
C.T.U. medico-legale svolta sulla persona della danneggiata.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
2-Secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Ne consegue che il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno mentre la responsabilità resta esclusa unicamente dalla prova, gravante sul comune convenuto, del caso fortuito, da intendersi quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'onere probatorio del convenuto presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
3 Per incorrere in siffatta responsabilità, inoltre, non occorre che la cosa custodita sia pericolosa, ma semplicemente che il danno sia stato provocato da quella cosa. Sul punto si riportano alcune recenti pronunce di legittimità e di merito che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Le caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè la sua pericolosità, non sono un requisito richiesto per integrare la responsabilità ex articolo 2051 del Cc. Per integrare tale forma di responsabilità civile, invero, è sufficiente che il danno sia provocato dalla cosa custodita, la quale sia in grado di produrlo: o di per sé
(direttamente) o perché, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni
(indirettamente). La responsabilità ex articolo 2051 del Cc resta invece esclusa quando la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno (Cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.
6877)”; e ancora “Il rapporto in forza del quale il custode è responsabile del danno causato dalla cosa si sostanzia in una mera appartenenza: dunque la responsabilità ex art. 2051 c.c. si delinea sia nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità, sia in relazione a cose inerti, non pericolose e non aventi alcuna dinamicità.
Tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, o è riconducibile alla cosa, ma ad un elemento estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (Cfr. Tribunale Vasto sez. I, 09/10/2023, n.
301).
3-Ciò premesso, occorre rilevare come dalla documentazione agli atti e dall'istruttoria svolta non risulti sufficientemente dimostrata la effettiva dinamica del sinistro né il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno subìto, avendo sì provato di essere caduta sulla scala ma non a causa della stessa.
Difatti dalla disamina delle allegazioni fotografiche di cui al doc. 1 non si riscontra quanto asserito dall'attrice alle pagg. 2 e 9 dell'atto di citazione, ovvero che “gli scalini, in particolare, erano scivolosi” e che si trattava di “una scala piuttosto stretta” e “scarsamente illuminata”. Tali contestazioni appaiono del tutto generiche non essendo precisato per quale motivo la scala “de qua” sarebbe stata scivolosa nel momento del sinistro (materiale di realizzazione, presenza di acqua ovvero di materiale pericoloso ecc..). Al contrario gli scalini appaiono ampi e sufficientemente profondi, mentre il punto di caduta (“all'altezza del terzo gradino dall'alto“ come riportato dal teste oculare
) risulta adeguatamente illuminato dalla presenza di una grande finestra sita Testimone_1
4 proprio all'inizio della scalinata. Del resto il sinistro si è verificato in un orario (9.40 circa) in cui sicuramente entrava luce dall'esterno.
Quanto alle prove orali svolte all'udienza del 23/11/2023, la testimonianza resa dal teste
[...]
marito dell'attrice, è risultata del tutto inconferente dal momento che lo stesso ha Tes_2
dichiarato espressamente “io non ho visto la caduta perché ero nella hall”. Sulle caratteristiche della scala interna all' ha riportato genericamente che “la scala non era provvista di corrimano;
quello CP_1
che si vede sulla destra della fotografia non era un corrimano ma un rivestimento della parete”, e ancora che
“la rampa di scale si presentava buia e stretta come risulta dalla predetta fotografia”. Parimenti neppure l'unico teste oculare , padre dell'odierna attrice, ha chiarito l'effettiva dinamica Testimone_1
del sinistro, evidenziando unicamente come “mia figlia mi precedeva di poco più di un metro e io, finito di chiudere la porta della camera, ho visto che all'improvviso è scivolata a terra lungo la scala. Pt_1
Riconosco nella rampa della fotografia la scala dove è caduta mia figlia, all'altezza del terzo gradino dall'alto”.
In relazione alle condizioni della scala, invece, si è limitato ad affermare “ricordo che la scala era di un materiale un po' scivoloso” senza tuttavia fornire ulteriori e specifici elementi in ordine alla dichiarata scivolosità, confermando le scarne dichiarazioni del precedente teste nei seguenti termini: “la scala non aveva il corrimano e nemmeno aveva quelle strisce che si mettono sui gradini per evitare di scivolare;
ciò che si veda sulla destra della scala non è il corrimano ma è un rivestimento di legno con il bordino” e “la rampa aveva poca illuminazione nel punto dove è caduta (…) ricordo poi che era molto Pt_1
stretta”.
Dalle dichiarazioni testimoniali e dalle caratteristiche della scala non è emersa, dunque, alcuna insidia e/o trabocchetto nella rampa teatro del sinistro da cui sarebbe conseguita la caduta della
IG.ra . Pt_1
Si può pertanto pacificamente affermare che dall'istruttoria svolta non è emerso che la suddetta scala era connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile, non potendosi nemmeno escludere che l'infortunio “de quo” sia stato determinato da una condotta imprudente dell'attrice
(eventuale utilizzo del cellulare, uso di ciabatte da mare con suola scivolosa, andatura spedita e distratta, ecc.).
5 4-La circostanza poi che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa non può essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta dell'attrice e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell'incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 15/04/2021, n. 9872).
Effettivamente si riconosce nel caso di specie la mancanza di presidi antinfortunistici (per essere la scala priva di corrimano e di antisdrucciolo sulla pedana degli scalini), ma per poter ascrivere a responsabilità del custode la caduta occorsa alla danneggiata, questa per lo meno avrebbe dovuto dimostrare che è stata proprio la mancanza di quei presidi a cagionare la caduta, rendendo, in caso di utilizzazione normale della scala da parte di chiunque, più elevato del normale il rischio di caduta: dal momento che la danneggiata non ha dimostrato le "modalità" della caduta, è rimasto indimostrato "il fatto della cosa" quale causa del danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Del resto, l'assenza dei presidi antinfortunistici (corrimano e strisce antisdrucciolo) non rende automaticamente pericolosa la scala, in quanto la stessa rimane percorribile in normali condizioni di sicurezza che verrebbero solo aumentate dall'adozione di quei presidi.
Si deve dunque ritenere non dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
5- Per le ragioni esposte non è possibile neppure ravvisare alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. delle società di CP_1 Controparte_5
non potendosi sostenere che l'attrice abbia quantomeno provato, come era suo
[...]
onere, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno subito.
Alla luce delle premesse, deve ritenersi esclusa in capo alle odierne Società convenute sia una responsabilità ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c. con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata in questa sede.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
6
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 3470/2021 promossa da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_5 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore Controparte_6
deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- RIGETTA la domanda proposta dalla IG.ra ; Parte_1
- NULLA sulle spese di lite;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Forlì, il 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Medi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3470/2021 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO GALLO e PIRACCINI VALENTINA, elettivamente domiciliata in VIA
RENATO SERRA N. 15 47521 CESENA presso lo studio dell'avv. GIANFRANCO GALLO
ATTRICE
Contro
“ C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
C.F.: ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno così concluso: parte attrice come da atto di citazione:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì adito, contrariis rejectis: In via principale, nel merito, previo accertamento che il sinistro infortunistico per cui è causa è stato determinato, per i motivi in fatto e in diritto di cui alla parte narrativa del presente atto, dalle condotte poste in essere, anche in termini omissivi, dagli odierni convenuti ciascuno per il proprio titolo di responsabilità e colpa, per l'effetto DICHIARARE l'
[...]
e la società responsabili, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., Controparte_3 CP_4
nei confronti della sig.ra per i danni dalla stessa subiti e subendi e, di conseguenza, Parte_1
CONDANNARE l' e la società in via solidale tra Controparte_1 CP_4
loro, al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra allo stato quantificabili in €. Parte_1
22.409,24, come sopra specificati, ovvero a quella diversa somma risarcitoria, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia in corso di causa, oltre interessi di legge maturati dalla mora al saldo e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria integrale di onorari e spese di lite, oltre accessori come per legge (15% TF,
4% CPA e 22 % IVA), da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori i quali si dichiarano antistatari delle spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1-Con atto di citazione ritualmente notificato la IG.ra conveniva innanzi Parte_1
all'Intestato Tribunale le società di CP_1 Controparte_5
chiedendo che i medesimi fossero condannati in solido al
[...]
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza delle lesioni personali subìte in data 7/07/2019 all'interno della struttura alberghiera denominata “ CP_1
di sita in Cesenatico (FC), Via Caravaggio n. 11, gestita e
[...] Controparte_1
condotta in locazione dalla predetta Società, e di proprietà della Parte_2
quantificati in complessivi €. 22.409,24, oltre interessi di legge maturati dalla
[...]
mora al saldo e rivalutazione monetaria.
L'attrice deduceva che il giorno suindicato alle ore 9.40 circa stava scendendo con un'andatura normale le scale interne alla struttura alberghiera convenuta, che dalle camere portano ai piani inferiori ove è sita la hall, al fine di recarsi in spiaggia, quando cadeva rovinosamente a terra a causa delle condizioni in cui versava la scala, non a norma di sicurezza, in quanto priva dei necessari appigli e corrimano ad ausilio della deambulazione ai quali si sarebbe potuta aggrappare per evitare l'infortunio, con scalini scivolosi e notevolmente stretta.
2 Trasportata immediatamente al Pronto Soccorso presso l'Ospedale Bufalini di Cesena, nel sinistro riportava “frattura malleolare e lussazione della caviglia sinistra” con prognosi per giorni trenta di riposo;
il danno in tesi conseguentemente patito veniva quantificato in complessivi €.
22.409,24, calcolato sulla base delle valutazioni svolte dal CTP Dott. ovvero Persona_1
54gg di I.T.T. al 100%, 6gg di I.T.P. al 75%, 20gg di I.T.P. al 50%, 17gg di I.T.P. al 25%, e 7-
8% di invalidità permanente, oltre ad un danno morale pari ad 1/3 del totale per la componente estetica conseguente all'infortunio, già comprensivi delle spese mediche sostenute pari ad €.
202,00.
L'attrice adduceva quindi una responsabilità concorrente delle società di CP_1 [...]
per le lesioni personali subìte ex Controparte_5
art. 2051 c.c., o in subordine ex art. 2043 c.c., la prima nella sua veste di gestore/conduttore dell'attività alberghiera, mentre la seconda quale proprietaria della struttura alberghiera.
Entrambe le parti convenute non si costituivano e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita documentalmente, mediante l'espletamento di prove orali e mediante
C.T.U. medico-legale svolta sulla persona della danneggiata.
All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione in atti la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
2-Secondo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa in custodia ha carattere oggettivo e pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Ne consegue che il danneggiato dovrà provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno mentre la responsabilità resta esclusa unicamente dalla prova, gravante sul comune convenuto, del caso fortuito, da intendersi quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che può consistere anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Tuttavia l'onere probatorio del convenuto presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
3 Per incorrere in siffatta responsabilità, inoltre, non occorre che la cosa custodita sia pericolosa, ma semplicemente che il danno sia stato provocato da quella cosa. Sul punto si riportano alcune recenti pronunce di legittimità e di merito che hanno affermato il seguente principio di diritto:
“Le caratteristiche intrinseche della cosa custodita, cioè la sua pericolosità, non sono un requisito richiesto per integrare la responsabilità ex articolo 2051 del Cc. Per integrare tale forma di responsabilità civile, invero, è sufficiente che il danno sia provocato dalla cosa custodita, la quale sia in grado di produrlo: o di per sé
(direttamente) o perché, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni
(indirettamente). La responsabilità ex articolo 2051 del Cc resta invece esclusa quando la cosa abbia avuto un ruolo meramente passivo nella produzione del danno (Cfr. Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.
6877)”; e ancora “Il rapporto in forza del quale il custode è responsabile del danno causato dalla cosa si sostanzia in una mera appartenenza: dunque la responsabilità ex art. 2051 c.c. si delinea sia nei casi di cosa pericolosa per intrinseca dinamicità, sia in relazione a cose inerti, non pericolose e non aventi alcuna dinamicità.
Tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, o è riconducibile alla cosa, ma ad un elemento estraneo alla sfera di custodia, recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (Cfr. Tribunale Vasto sez. I, 09/10/2023, n.
301).
3-Ciò premesso, occorre rilevare come dalla documentazione agli atti e dall'istruttoria svolta non risulti sufficientemente dimostrata la effettiva dinamica del sinistro né il nesso di causalità tra l'evento lesivo e il danno subìto, avendo sì provato di essere caduta sulla scala ma non a causa della stessa.
Difatti dalla disamina delle allegazioni fotografiche di cui al doc. 1 non si riscontra quanto asserito dall'attrice alle pagg. 2 e 9 dell'atto di citazione, ovvero che “gli scalini, in particolare, erano scivolosi” e che si trattava di “una scala piuttosto stretta” e “scarsamente illuminata”. Tali contestazioni appaiono del tutto generiche non essendo precisato per quale motivo la scala “de qua” sarebbe stata scivolosa nel momento del sinistro (materiale di realizzazione, presenza di acqua ovvero di materiale pericoloso ecc..). Al contrario gli scalini appaiono ampi e sufficientemente profondi, mentre il punto di caduta (“all'altezza del terzo gradino dall'alto“ come riportato dal teste oculare
) risulta adeguatamente illuminato dalla presenza di una grande finestra sita Testimone_1
4 proprio all'inizio della scalinata. Del resto il sinistro si è verificato in un orario (9.40 circa) in cui sicuramente entrava luce dall'esterno.
Quanto alle prove orali svolte all'udienza del 23/11/2023, la testimonianza resa dal teste
[...]
marito dell'attrice, è risultata del tutto inconferente dal momento che lo stesso ha Tes_2
dichiarato espressamente “io non ho visto la caduta perché ero nella hall”. Sulle caratteristiche della scala interna all' ha riportato genericamente che “la scala non era provvista di corrimano;
quello CP_1
che si vede sulla destra della fotografia non era un corrimano ma un rivestimento della parete”, e ancora che
“la rampa di scale si presentava buia e stretta come risulta dalla predetta fotografia”. Parimenti neppure l'unico teste oculare , padre dell'odierna attrice, ha chiarito l'effettiva dinamica Testimone_1
del sinistro, evidenziando unicamente come “mia figlia mi precedeva di poco più di un metro e io, finito di chiudere la porta della camera, ho visto che all'improvviso è scivolata a terra lungo la scala. Pt_1
Riconosco nella rampa della fotografia la scala dove è caduta mia figlia, all'altezza del terzo gradino dall'alto”.
In relazione alle condizioni della scala, invece, si è limitato ad affermare “ricordo che la scala era di un materiale un po' scivoloso” senza tuttavia fornire ulteriori e specifici elementi in ordine alla dichiarata scivolosità, confermando le scarne dichiarazioni del precedente teste nei seguenti termini: “la scala non aveva il corrimano e nemmeno aveva quelle strisce che si mettono sui gradini per evitare di scivolare;
ciò che si veda sulla destra della scala non è il corrimano ma è un rivestimento di legno con il bordino” e “la rampa aveva poca illuminazione nel punto dove è caduta (…) ricordo poi che era molto Pt_1
stretta”.
Dalle dichiarazioni testimoniali e dalle caratteristiche della scala non è emersa, dunque, alcuna insidia e/o trabocchetto nella rampa teatro del sinistro da cui sarebbe conseguita la caduta della
IG.ra . Pt_1
Si può pertanto pacificamente affermare che dall'istruttoria svolta non è emerso che la suddetta scala era connotata da una situazione di oggettivo pericolo in ragione delle sue caratteristiche, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile, non potendosi nemmeno escludere che l'infortunio “de quo” sia stato determinato da una condotta imprudente dell'attrice
(eventuale utilizzo del cellulare, uso di ciabatte da mare con suola scivolosa, andatura spedita e distratta, ecc.).
5 4-La circostanza poi che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa non può essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta dell'attrice e che, di conseguenza, non avrebbe alcun rilievo la effettiva dinamica dell'incidente, dal momento che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede sempre la dimostrazione (quanto meno in via presuntiva), da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata la causa dell'evento lesivo, sulla base della effettiva dinamica dell'incidente (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 15/04/2021, n. 9872).
Effettivamente si riconosce nel caso di specie la mancanza di presidi antinfortunistici (per essere la scala priva di corrimano e di antisdrucciolo sulla pedana degli scalini), ma per poter ascrivere a responsabilità del custode la caduta occorsa alla danneggiata, questa per lo meno avrebbe dovuto dimostrare che è stata proprio la mancanza di quei presidi a cagionare la caduta, rendendo, in caso di utilizzazione normale della scala da parte di chiunque, più elevato del normale il rischio di caduta: dal momento che la danneggiata non ha dimostrato le "modalità" della caduta, è rimasto indimostrato "il fatto della cosa" quale causa del danno, ai sensi dell'art. 2051 c.c..
Del resto, l'assenza dei presidi antinfortunistici (corrimano e strisce antisdrucciolo) non rende automaticamente pericolosa la scala, in quanto la stessa rimane percorribile in normali condizioni di sicurezza che verrebbero solo aumentate dall'adozione di quei presidi.
Si deve dunque ritenere non dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
5- Per le ragioni esposte non è possibile neppure ravvisare alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. delle società di CP_1 Controparte_5
non potendosi sostenere che l'attrice abbia quantomeno provato, come era suo
[...]
onere, il nesso causale tra il fatto colposo e il danno subito.
Alla luce delle premesse, deve ritenersi esclusa in capo alle odierne Società convenute sia una responsabilità ex art. 2051 c.c. che ex art. 2043 c.c. con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata in questa sede.
Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico della parte attrice soccombente.
6
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 3470/2021 promossa da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_5 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore Controparte_6
deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- RIGETTA la domanda proposta dalla IG.ra ; Parte_1
- NULLA sulle spese di lite;
- PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte attrice.
Così deciso in Forlì, il 30 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi
7