Art. 2.
All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-1962 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-1962 si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.